Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3096 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, dall'avv. Vito Parte_1 C.F._1
Giorgio Tommasi, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_1 C.F._2
Carrozzini, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 15/11/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 14/06/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/05/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Lecce (LE) il 5/09/2015; che dalla loro unione sono nate due CP_1 figlie, il 9/03/2017 e il 22/01/2019; che il Tribunale di Lecce ha Persona_1 Per_2 omologato la separazione in data 18/10/2021; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , per CP_1
i motivi ed alle condizioni specificati in atti.
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All'udienza del 15/11/2024 le parti hanno formulato le rispettive conclusioni e il resistente ha dichiarato di aderire alle condizioni proposte da parte ricorrente.
Pertanto, si è deciso di regolare il divorzio nei seguenti termini:
1) i coniugi vivranno separatamente nel rispetto reciproco;
2) la casa coniugale è stata oramai rilasciata, pertanto non occorre più disporre in merito, gli arredi presenti nella nuova casa appartengono esclusivamente a . Parte_1
3) le figlie verranno affidate ad entrambi i genitori con l'impegno da parte di entrambi di educarle ed istruirle;
4) le figlie continueranno a convivere con la madre nella casa da lei attualmente occupata o in altro luogo ove la stessa fisserà la sua residenza;
5) in ordine alla frequentazione padre-figlie, dovrà avvenire mediante incontri protetti coordinati dai Servizi sociali e dal Consultorio familiare per giorni 2 alla settimana o secondo le disponibilità dei servizi;
all'esito di percorso di reinserimento e ricostruzione di un sereno rapporto padre-figlie, il padre frequenterà le figlie richiamando il calendario, come stabilito consensualmente in sede di separazione, con le necessarie modifiche esposte nel punto che segue;
6) il padre avrà diritto di portare le figlie con sé, dalle ore 13.00 (o dall'uscita di scuola) sino alle ore 20.00 nei giorni di martedì e giovedì. Previo parere positivo dei SS sociali e del
Consultorio familiare competenti, a settimane alterne, fermo il diritto di visita del giorno martedì come stabilito innanzi, il padre prenderà con sé le figlie dalle ore 19.00 del sabato riaccompagnandole entro le ore 19.00 della domenica, tenendole con sé per il pernotto. Le festività scolastiche saranno regolate secondo il principio dell'alternanza, l'una con la madre l'altra con il padre;
secondo tale principio saranno regolate anche le festività di Natale e
Pasqua, a titolo esemplificativo se le figlie passeranno la Vigilia con la madre, il giorno Natale saranno con il padre, la Pasqua successiva saranno con la madre, e il lunedì in albis con il padre, e l'anno successivo all'inverso, salvo diverso accordo che i genitori potranno prendere nell'interesse delle figlie.
Quando le minori passeranno le festività con il padre l'orario sarà sempre dalle ore 10,00 alle ore 20,00, ma la Vigilia di Natale includerà il pernotto da quando il pernotto sia già attivo a
2 settimane alterne;
in merito al periodo estivo, il padre potrà tenere presso di sé, pernotto incluso sempre previo parere dei competenti SS, le figlie ogni anno nel periodo dal 10 luglio al 20 luglio e dal 10 agosto al 20 agosto (per complessivi giorni 20), salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori prima del 30 maggio di ogni anno;
7) al fine di ridurre i contatti tra gli ex coniugi, la madre condurrà le figlie, nei giorni e nelle ore previste, presso la casa del padre di ivi potrà prelevare le figlie CP_1 CP_1
e tenerle con sé e sempre ivi le riaccompagnerà al termine dell'orario dove la madre le andrà
a riprendere;
entrambi i genitori dovranno dotarsi di un indirizzo pec per le comunicazioni riguardanti le figlie in maniera tale da avere un canale sicuro, veloce e certo di comunicazione;
8) entrambi i genitori potranno colloquiare liberamente con le figlie, al raggiungimento della sufficiente maturità delle stesse, a mezzo telefono o equipollenti senza limitazioni di sorta al di fuori della tutela della privacy dell'altro coniuge;
10) i coniugi si impegnano a collaborare per mantenere ed aiutare i rapporti tra le figlie e gli altri parenti, sia paterni che materni;
11) i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro le minori;
i genitori prestano sin d'ora il consenso a spostamenti temporanei (gite anche scolastiche, visite a parenti) delle figlie nel territorio italiano e all'estero purché notiziati come innanzi, e all'uopo siano autorizzati a richiedere anche disgiuntamente documenti validi per viaggi all'estero;
12) ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute delle figlie, (scuola, cure, sport, tempo libero, etc.) verrà sempre presa in accordo tra i due genitori;
13) per il mantenimento delle figlie il padre si impegna a versare entro il 05 di ogni mese al genitore affidatario la somma di €. 460,00 (quattrocentosessanta/00) (duecentotrenta euro a figlia) a titolo di partecipazione alle spese ordinarie e mantenimento, tale importo verrà rivalutato ogni anno al 100% della variazione Istat. Si precisa che è il medesimo importo previsto in separazione consensuale attualizzato ad oggi per effetto dell'aumento Istat;
14) le spese straordinarie riguardanti le figlie, intraprese previo accordo tra i coniugi fatte salve le indifferibili, urgenti o necessarie, saranno sopportate dagli stessi nella misura del 50%
a carico del padre e del 50% a carico della madre. Le spese effettuate spontaneamente ed autonomamente da un coniuge, e non preventivamente concordate con l'altro, rimarranno a carico del coniuge che le ha effettuate. In caso di mancanza di accordo, il genitore
3 proponente potrà inviare raccomandata diretta all'altro coniuge con l'indicazione delle spese, in mancanza di risposta o motivato dissenso, decorsi giorni tre, varrà come consenso e il costo della raccomandata sarà a carico del ricevente. La partecipazione alle spese di importo superiore ad €. 200.00 dovrà avvenire, salvo diverso accordo, per anticipazione almeno tre giorni prima che le stesse siano effettuate. A titolo esemplificativo si intendono spese straordinarie tutte quelle riguardanti la salute, le spese di istruzione (con l'esclusione dell'acquisto di cancelleria minuta e mensa), le spese per attività sportive e ricreative e quelle relative ad abbigliamento il cui acquisto è saltuario (a titolo esemplificativo nuovo cappotto, abito per comunione, cresima, mentre sono esclusi scarpe, abbigliamento ordinario e accessori) per quanto non espressamente e diversamente concordato le parti si riporteranno al protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecce.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
4 definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 7/05/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lecce (Le) il 5/09/2015 da e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune Parte_1 CP_1 al n. 209, Parte II, Serie A, anno 2015, alle condizioni riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) dispone l'invio della presente sentenza ai competenti Servizi sociali e Consultorio familiare.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13/1/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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