Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1216/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1216/2025 V.G. posta in decisione il 08/05/2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Faenza (RA), Via Contradino n. 12 (avv. Maria Grazia Russo)
e
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...] (avv. Maria Domenica Viggiani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
20/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Latronico (PZ) il 22.06.2014, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.4, Parte II, serie A, anno 2014;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Latronico (PZ) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) il SI. acconsente a che la SI.ra possa continuare ad abitare presso la Pt_2 Pt_1
residenza coniugale in Faenza (RA), Via Contradino n.12, int. 2 – partecipando alle spese - fino a quando la sopradetta unità abitativa di cui all'int.1, descritta in premessa, resterà occupata, dopodiché ella potrà trasferirvisi per il periodo massimo di mesi 18 a far data da quando di fatto, saranno liberati i locali dagli attuali occupanti, comunque non oltre il termine complessivo di 24 mesi dalla data in cui di fatto la SI.ra si trasferirà nelle suddetta unità immobiliare. Tale Pt_1
facoltà è concessa dal SI. a favore della SI.ra al fine di consentirle di disporre Pt_2 Pt_1
nelle more di un alloggio, in attesa di trovare altra abitazione a proprie spese adeguata alle proprie esigenze e a quelle eventuali dei figli. A far data dal momento del trasferimento della SI.ra Pt_1
presso l'appartamento concessole in uso dal SI. (sito al primo piano del medesimo edificio Pt_2
– int.1) la stessa s'impegnerà ad intestare a sé le utenze di servizio e/o comunque, anche in mancanza di cambio di intestazione, a corrisponderne i relativi oneri per tutto il tempo in cui occuperà il suddetto immobile di cui all'interno 1. Decorso il termine stabilito, salvo diversi accordi tra le parti, la SI.ra non avrà più alcun titolo per occupare l'unità immobiliare di Via Contradino n.12, Pt_1
int. 1 e dovrà immediatamente restituirne la piena disponibilità al proprietario. I coniugi concordano fin d'ora che i figli, data la loro età e la vicinanza abitativa potranno scegliere liberamente di spostarsi da una unità all'altra unità abitativa a seconda delle loro esigenze e preferenze, ragion per cui non viene esteso un piano genitoriale.
2) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, mentre nulla viene Per_1
stabilito in ordine a dato che egli ha raggiunto la maggiore età in data 18.12.2024. Per_2 I genitori concorderanno di volta in volta tempi e modalità di permanenza di presso di loro, Per_1
avendo cura di rispettare i desideri e volontà del minore, oggi sedicenne, nonché le esigenze di scuola, studio e sport dello stesso minore.
3) I ricorrenti si impegnano a provvedere al mantenimento di entrambi i figli ( infatti, benché Per_2
maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente), dividendosi tutte le spese in loro favore nella misura del 50% ciascuno, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. Gli stessi inoltre concordano di impegnarsi al reciproco rimborso, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie scolastiche, ricreative e mediche non mutuabili documentate e affrontate nell'interesse della prole (secondo il protocollo redatto dal Tribunale di Ravenna, consegnato in copia ed accettato dai ricorrenti);le parti concordano che il conguaglio relativo alle spese tutte, anche straordinarie, da loro rispettivamente sostenute vengano comunicate all'altro genitore con cadenza mensile
(personalmente o mediante invio a mezzo e-mail), in modo tale che entro il mese successivo sia possibile procedere con gli eventuali rimborsi;
4) In ossequio alle norme che regolano l'affidamento condiviso, i ricorrenti si impegnano a consultarsi sempre reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per il figlio minore e comunque relativamente ad entrambi i figli per quanto concerne eventuali impegni economici da assumere nel loro interesse (come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, scelte dei percorsi scolastici, partecipazione a stage o vacanze-studio, patentino stradale per la guida di motocicli, avviamento al mondo del lavoro, ecc…);
6)L'assegno unico verrà riconosciuto ai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno;
7) L'autovettura Hyundai Tucson, targata FE061FE, attualmente intestata al SI. ma Pt_2
acquistata con denaro esclusivo della SI.ra e a lei già in suo uso esclusivo, resta a lei Pt_1
assegnata, e il SI. s'impegna fin d'ora a sottoscriverne il relativo passaggio di proprietà in Pt_2
suo favore non appena la SI.ra lascerà libero l'appartamento di proprietà del coniuge. Pt_1
Resta inteso che le spese relative a detto passaggio di proprietà saranno integralmente sostenute dalla SI.ra e il SI. on dovrà ricevere alcun pagamento in relazione alla proprietà Pt_1 Pt_2
della suddetta autovettura.
8) I ricorrenti stabiliscono che il saldo attivo depositato sul conto corrente n. 000010962245, ad entrambi cointestato, acceso presso la banca Unicredit di Faenza, costituisce proprietà esclusiva della SI.ra , la quale pertanto, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo potrà Pt_1
trasferirla altrove senza diritto del SI. di ricevere alcunché. Le spese di estinzione del Pt_2
suddetto conto corrente saranno sostenute dalla SI.ra . Pt_1
9) I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, entrambi a richieste a titolo di mantenimento. 10) I mobili, gli arredi e le suppellettili contenute nell'abitazione coniugale rimarranno, come sono, in proprietà e nel possesso del SI. d esclusione dei soli beni acquistati dalla SI.ra Pt_2 Pt_1
personalmente ivi comprese le armi da fuoco a lei intestate e regolarmente detenute, nonché di tutti i suoi effetti personali.
11) Il SI. dà atto che la sig.ra è proprietaria esclusiva di n. 2 gatti e n. 1 cane (tutti Pt_2 Pt_1
i relativi microchip sono a lei intestati) pertanto egli rinuncia a qualunque pretesa sugli stessi.
12) I ricorrenti si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità e del passaporto.
13) Le spese di questa separazione si intendono completamente compensate tra i coniugi, con espressa rinuncia al beneficio della solidarietà da parte degli avvocati.”
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè