Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2984/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del Giudice designato dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2984 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 29.10.2024 vertente
TRA
(P.I.: , con sede in Bagnara Parte_1 P.IVA_1
Calabra (RC), in viale delle Rimembranze n.45, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iofrida, giusta procura in atti, alla via Giuseppe Reale n.50/B ha eletto domicilio.
-attrice-
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Tiziana Sogari
e Paolo Biasin, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Verona alla via
Bonuzzo Sant'Anna n.10 presso lo studio della prima.
-convenuta-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 29.10.2024 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
pagina 1 di 9
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 20.11.2023 la società Parte_1
conveniva in giudizio la società perché venisse accertata e dichiarata Controparte_1
l'illegittimità e/o l'inefficacia della modifica unilaterale del contratto e degli addebiti contestati e che per l'effetto la società convenuta venisse condannata al rimborso della somma di € 15.464,74 maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, con vittoria di spese e competenze di causa.
A fondamento della domanda, la società istante esponeva di avere stipulato in data
18.04.2018 con la e con la un contratto per la Controparte_1 Controparte_2
fornitura di gas ed energia elettrica, che prevedeva le offerte a prezzo fisso "Premium
Open Gas" e "Top Energia 12", per le quali veniva stabilito un costo di €. 0,0689; assumeva di avere sempre corrisposto regolarmente gli importi portati dalle fatture relative ai consumi rilevati e/o stimati dal fornitore, per come contrattualmente previsto;
osservava di avere ricevuto una prima fattura elettronica n.2022BE001329405, datata
13.10.2022, dell'importo di € 14.230,07, relativa al periodo 01.05.2022-31.08.2022, nonché una seconda fattura elettronica n.2022BE001334471 del 20.10.2022, di €
5.374,48, relativa al periodo 01.09.2022-30.09.2022, che tuttavia contenevano un calcolo dei consumi errati e non dovuti, poiché risultavano applicate condizioni economiche nuove e peggiorative rispetto a quelle contrattualmente accettate, senza alcuna preventiva autorizzazione e/o comunicazione;
aggiungeva di avere attivato la procedura di conciliazione dinanzi all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (A.R.E.R.A.), che si concludeva negativamente per l'esiguità della somma offerta a titolo di rimborso indebiti da parte della società convenuta.
Ciò posto, rassegnava le conclusioni di cui in premessa.
pagina 2 di 9 Si costituiva l la quale deduceva l'assoluta infondatezza della Controparte_1
domanda, evidenziando, in particolare, che il contratto stipulato dalle parti era di durata a tempo indeterminato, mentre la durata prevista per le condizioni economiche era fissata in 12 mesi decorrenti dall'attivazione della fornitura, con facoltà per
[...]
alla relativa scadenza, di comunicare le nuove condizioni economiche di CP_1
rinnovo ovvero, in mancanza, di continuare ad applicare le precedenti condizioni economiche;
rilevava che nelle prassi commerciali dei soggetti venditori del mercato libero, venivano previste clausole contrattuali che prevedevano il rinnovo automatico delle condizioni economiche per un certo periodo predeterminato nel contratto, riconoscendo però al venditore la facoltà di proporre nuove condizioni di prezzo, con congruo preavviso, le quali si sarebbero dovute applicare dalla scadenza (per un ulteriore tempo determinato), salvo il diritto di recesso del cliente finale che non intendeva aderire alle nuove condizioni;
osservava che il contratto prevedeva, per espresso rinvio contenuto all'art.21 delle Condizioni Generali di somministrazione, di applicare all'ipotesi del rinnovo a scadenza le medesime modalità di comunicazione previste dall'art.13 del Codice di Condotta Commerciale, per la diversa ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni economiche, ovvero: a) invio della comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della medesima comunicazione;
b) facoltà di recesso da parte del cliente finale, che non intenda accettare le condizioni di rinnovo, semplicemente sottoscrivendo un nuovo contratto con un nuovo fornitore e senza alcun onere;
evidenziava che con riferimento al periodo oggetto di contestazione, così come avvenuto per le precedenti comunicazioni di rinnovo delle condizioni economiche, la società elettrica aveva informato espressamente il cliente della facoltà di recedere senza penalità dal contratto, aggiungendo altresì che in mancanza di recesso le condizioni economiche indicate sarebbero state applicate automaticamente e poiché l'odierna società attrice non aveva receduto dal contratto sottoscrivendo una diversa offerta né con né con un CP_1
altro fornitore, le nuove condizioni economiche che le erano state comunicate pagina 3 di 9 dall'odierna resistente erano entrate in vigore automaticamente a far data dall'01.07.2022, e la fornitura cessava il 31.12.2022, avendo il cliente optato per un cambio di fornitore.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice, all'udienza del 29.10.2024 la causa veniva riservata per la decisione.
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento per le causali qui appresso specificate.
Le ragioni di doglianza prospettate da parte attrice impongono, preliminarmente,
l'enunciazione di alcuni principi che, ad avviso di questo Giudicante, disciplinano le diverse tematiche oggetto di censura che attengono essenzialmente all'efficacia probatoria dei documenti informatici e al relativo onere probatorio.
Va subito precisato che già con l'ordinanza istruttoria del 06.05.2024 è stato evidenziato che: “a) in materia di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cosiddetta e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.2712 c.c. e pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. n.30186/2021); b) il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandola a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, risultando insufficienti e inefficaci
i semplici richiami ai propri scritti difensivi nei quali si dichiara che quanto rappresentato dalle riproduzioni informatiche non corrispondesse alla realtà dei fatti in essa descritta (Cass. n.12794/2021);
pagina 4 di 9 c) con la pronuncia n.19155/2019 la Suprema Corte ha attribuito pieno valore di prova legale in giudizio alle e-mail, agli sms e ai messaggi whatsapp, introduce una importante novità costituita dalla prova c.d. invertita: cioè non sarà più l'autore del messaggio o dell'e-mail a dover dimostrare l'invio e il ricevimento dello stesso, ma sarà il destinatario a dover provare, con elementi concreti e in modo circostanziato, la non rispondenza con la realtà del testo”.
Tali principi sono stati vieppiù ribaditi da una più recente pronuncia della Suprema
Corte (n.25131/2024) che sottolinea come “La decisione di merito è coerente, peraltro, con le più recenti affermazioni di legittimità in ordine al valore da attribuire alle mail.
Si è recentemente affermato che, in merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, i principi desumibili dalla legge sono pochi
e semplici, e possono così riassumersi: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art.2712 c.c.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (così già Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375
- 01; Sez. 2, Ordinanza n.30186 del 27.10.2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a contrario di tali principi si ricava anche da Sez. 2 - , Ordinanza n.22012 del 24/07/2023, la quale ha negato che una e- mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii); (c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (da Cass. n. 14046 del 2024) La mail semplice è dunque un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice.
Quanto alla ricezione delle comunicazioni a mezzo mail, si è più volte affermato che il titolare dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta
pagina 5 di 9 non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam”.
Ebbene, se questi appena richiamati sono i principi giurisprudenziali che regolano la materia sui punti oggetto di controversia, non v'è dubbio che nella vicenda qui scrutinata la società attrice, sulla quale quindi gravava il relativo onere, “non può limitarsi a negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella , rimanendo Pt_2
nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam”, laddove invece la società convenuta ha dimostrato, con la produzione versata in atti, di avere correttamente inviato in data 08.03.2022 al medesimo indirizzo digitale presso il quale aveva precedentemente inviato un aggiornamento delle condizioni contrattuali e peraltro fornito dallo stesso cliente in sede di iniziale proposta contrattuale
(dittakiarella@gmail.com), il rinnovo delle condizioni economiche per il periodo dall'01.07.2022 sino al 30.06.2023, con le quali venivano indicati in dettaglio i corrispettivi dovuti per la materia prima, per le altre componenti nonché per le imposte, che sarebbero stati applicati, prevedendosi, altresì, come per legge, la facoltà di recesso in favore dell'odierna attrice, senza alcuna previsione di penale e con la ovvia conseguenza che la mancata “disdetta” del contratto avrebbe comportato l'operatività delle nuove tariffe.
Giova in proposito sottolineare che, secondo quanto espressamente previsto dall'art.13 del codice di condotta AR, le modifiche unilaterali ai contratti di fornitura di luce e gas possono riguardare l'aggiornamento delle condizioni tariffarie, come avviene solitamente al termine del periodo di validità dell'offerta promozionale a prezzo bloccato: in tal caso dopo la scadenza programmata parte il nuovo prezzo dell'energia o pagina 6 di 9 del gas, e talvolta cambiano anche altre condizioni contrattuali o le modalità di erogazione dei servizi.
Il contenuto della modifica può riguardare uno o più di tali aspetti, ma tutte le variazioni devono seguire una precisa disciplina di comunicazione ai clienti.
Ed infatti, la modifica unilaterale è ormai ammessa nel c.d. mercato libero dell'energia, ma, a tutela dei consumatori che rappresentano indubbiamente la parte contrattuale debole, è previsto per l'appunto il diritto di recesso, da valutare attentamente soprattutto nelle ipotesi non infrequenti in cui le nuove condizioni risultano più onerose delle precedenti e sul mercato si possono trovare offerte migliori.
Ciò significa che il cliente dell'impresa fornitrice di luce e gas non è vincolato alle nuove condizioni, ma rimane libero di accettarle, o di rifiutarle, purché decida entro un determinato termine: e in quest'ultimo caso può recedere dal contratto senza vincoli e penalizzazioni.
In questi casi, operando il principio del c.d. silenzio assenso, le modifiche contrattuali proposte dalle società fornitrici si intendono accettate dai clienti se non vengono contestate e non viene formulato il recesso, che deve essere comunicato per iscritto alla società fornitrice dell'energia elettrica o del gas entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica.
La normativa in materia prevede un preciso obbligo, in capo alle società fornitrici, di comunicare in anticipo ai clienti tutte le modifiche unilaterali apportate ai contratti in corso;
in particolare, il citato codice di condotta commerciale approntato da
AR (Autorità di regolazione energia, reti e ambiente) ha disposto che la comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali debba essere sempre data per iscritto e debba essere inviata con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla data di esecuzione delle modifiche stesse, cioè dalla data di inizio di applicazione delle nuove condizioni.
Il termine di preavviso è ridotto a 2 mesi se la rimodulazione avviene in base a condizioni di rinnovo che erano state contemplate nel contratto di fornitura già
pagina 7 di 9 sottoscritto con i clienti: la maggior parte dei contratti di erogazione luce e gas stipulati in regime di mercato libero con i consumatori privati prevede, infatti, una clausola di prezzo indicizzato in base all'andamento degli indici dei costi dell'energia.
Per evitare equivoci o fraintendimenti, è previsto che la comunicazione di modifica unilaterale del contratto debba essere fatta in modo chiaro, completo e dettagliato, e in ogni caso, anche quando viene inviata con i canali avviati con i clienti (app dedicata, area riservata del sito web o via e-mail), essa deve essere sempre riportata anche nella sezione “Comunicazioni” della fattura periodica, che può essere recapitata in modalità elettronica o cartacea, in base alla scelta fatta dal cliente.
Pertanto, una comunicazione di rimodulazione del prezzo o delle altre condizioni del contratto di fornitura luce e gas non può sfuggire, in quanto, anche se il consumatore non avesse consultato in tempo la app o non avesse letto la e-mail, troverebbe comunque, nella bolletta arrivata prima che le modifiche entrassero in vigore, tutte le informazioni necessarie, consultando la sezione “comunicazioni” della fattura.
In ogni caso, la comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali si presume ricevuta, salvo prova contraria che deve essere fornita dal cliente, quando sono trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del fornitore.
Ebbene, sulla scorta della produzione documentale offerta dalle parti, emerge, come detto, che la società elettrica, in linea con le disposizioni normative e la regolamentazione negoziale prevista, ha correttamente comunicato al cliente odierno attore le nuove condizioni contrattuali all'indirizzo di posta elettronica (mai contestato) fornito dallo stesso contraente e riportato nella relativa proposta contrattuale sottoscritta, sicchè, non avendo in alcun modo provato di essere stato impossibilitato per causa a lui non imputabile di aver preso conoscenza delle diverse previsioni economiche, non può dolersi in questa sede dell'illegittimità delle somme che a suo dire le sarebbero state addebitate in conseguenza di una modifica contrattuale invalida e inefficace perché mai conosciuta.
pagina 8 di 9 Ed allora, riscontrata la correttezza dei calcoli dei consumi riportati nelle due fatture contestate, non resta che rigettare la domanda.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, nei confronti della in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con ricorso depositato il 20.11.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva;
-condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € CP_1
2.000,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
Così deciso in Reggio Calabria il 23.01.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
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