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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/12/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott.ssa Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di revocazione, avente ad oggetto “errore di fatto”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 560 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 1676/2023 emessa dalla Corte di Appello di Bari – Seconda Sezione Civile, pubblicata il 10/11/2023
TRA
(p.iva: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata alla Piazza G. Casalbore n. 25 in Salerno presso lo studio dell'avv.
AR LI, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
(p.iva: ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Flavio Dragonetti e
Giuseppe Corbo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Corbo alla
Via Napoli n. 10 in Foggia
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 15/10/2025, che qui devono intendersi riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato alla la Parte_1 Controparte_1 proponeva, innanzi al Tribunale di Foggia, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
pagina 1 di 6 544/2015, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della Parte_1 somma di € 24.339,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
Più nel dettaglio deduceva che presso RT (PZ) erano in corso lavori per la realizzazione di un parco eolico che vedevano, contemporaneamente, coinvolte due imprese: la che si CP_2 occupava dell'installazione delle pale eoliche e la che si dedicava al Controparte_1 ripristino (verniciatura/manutenzione) delle stesse pale.
Entrambe le società avevano concluso dei contratti di nolo a caldo di macchinari ed operatori con la
Parte_1
L'attrice con l'opposizione sosteneva che le fossero state addebitate delle prestazioni non ricevute e rese, invece, a favore della CP_2
In particolare, la contestava la fattura 1241/2014, per il mese di luglio, e la Controparte_1 fattura 1426/2014, per il mese di agosto, affermando di aver utilizzato la GRU IVECO TRAKER da 34 mt. per 11 giornate lavorative (18.21.22.23.24.25.28.29,30,31 luglio, 01 agosto e non per 17 giornate come indicato in fattura) e la piattaforma aerea MERLO per tre giornate lavorative (28,29 luglio, 01 agosto e non per 6 giornate indicate in fattura).
Tradotto in termini monetari questo significava, per la una richiesta di Controparte_1
€8.418,00 in più, addebitabili invece alla rispetto agli € 15.921,00 dovuti per le prestazioni CP_2 ricevute. Quest'ultima somma veniva versata banco judicis alla controparte.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda, affermando di aver provato Parte_1 integralmente il suo diritto di credito, certo, liquido ed esigibile, mediante la produzione delle fatture citate.
Istruita la causa con produzione documentale e prova orale ('escussione di quattro testimoni: Tes_1
, , , ; non si presentava, invece, ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 CP_3 allora legale rappresentate della tanto che la parte che aveva chiesto di sentirlo veniva CP_2 dichiarata decaduta dalla prova) con sentenza n. 2289/2019 il Tribunale di Foggia rigettava la domanda e condannava la CMC alle spese del giudizio.
Il giudice di prime cure sosteneva che mentre la avesse provato il fatto costitutivo del suo Parte_1 diritto, la non avesse fornito la prova dei fatti impeditivi, modificativi, Controparte_1 estintivi dell'obbligazione, secondo quanto previsto dall'ordinario riparto dell'onere probatorio.
Secondo il Tribunale, le dichiarazione dei testi, all'epèoca dei fatti operai della CMC, erano contraddittorie e non potevano assurgere a prova.
2.Avverso la predetta sentenza, la proponeva appello, Controparte_1 sostenendo che la non avesse provato il fatto costitutivo e che le testimonianze, Parte_1 se ben considerate, erano concordi nel dimostrare la verità delle sue allegazioni. Chiedeva dunque, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento della opposizione, con vittoria di spese
Si costituiva la contestando la ricostruzione di controparte, perorando la correttezza della Parte_1 decisione di primo grado, di cui chiedeva la conferma, vinte le spese pagina 2 di 6 Con sentenza n.1676/2023 pubblicata in data 10.11.2023 la Corte di Appello di Bari accoglieva il gravame.
Il collegio giudicante, discostandosi dalla valutazione del giudice di primo grado, riteneva che fosse stata proprio la attrice in senso sostanziale, a non aver provato il fatto costitutivo delle Parte_1 prestazioni contestate sin dal primo momento, anche per via stragiudiziale, dalla controparte.
Siffatto assunto si basava su due argomentazioni: 1) la aveva dato prova del titolo Parte_1 costitutivo delle prestazioni ,oggetto di contestazione, mediante la produzione di fatture prive dei relativi registri e per consolidata giurisprudenza le fatture prive dei registri non sono idonee a provare documentalmente l'esistenza di un contratto;
2) “in ogni caso”, la aveva Controparte_1 dimostrato l'inesistenza del credito vantato dall'appellato sia mediante le coerenti dichiarazioni dei testi, sia mediante la presenza in atti di una dichiarazione scritta della stessa appellata e risalente al
08/08/2014.
…………………..
3.La predetta sentenza di appello è stata impugnata dalla oltrechè mediante Parte_1 ricorso per Cassazione, con lo strumento della revocazione ( odierno procedimento), chiedendo alla Corte di Appello di Bari: 1) nella fase rescindente, di revocare la decisione perché affetta da errore di fatto, ex art. 395 n.4 c.p.c., e, nella fase rescissoria, di rigettare l'appello proposto dalla e confermare il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto;
2) in subordine, nella fase rescindente, la revoca parziale della sentenza, sempre per errore di fatto, ex art. 395 n.4 c.p.c., e, nella fase rescissoria, decurtare dalla somma riconosciuta in favore della quanto dovuto per le giornate Controparte_1 lavorative per cui sono presenti i buoni di lavoro giornalieri controfirmati non disconosciuti, ovvero così come quantificato dalla Corte. Con il medesimo atto di citazione in revocazione, ha proposto sia la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di appello, ex art. 401 e
373 c.p.c., sia l'istanza di sospensione dei termini per la proposizione del ricorso per
Cassazione ai sensi dell'art. 398 comma 4 c.p.c., entrambe rigettate.
La si è costituita, eccependo l'inammissibilità o in subordine il Controparte_1 rigetto della istanza di revocazione, con vittoria di spese di lite.
Con il primo motivo di revocazione, per la fase rescindente, la sostiene che la Parte_1
Corte abbia travisato la prova, nella parte in cui afferma - al primo capoverso di pag 6. della sentenza – “la società appellata si è limitata a richiamare le medesime fatture prodotte in prime cure, senza tuttavia produrre alcun documento, di natura contabile (…) come per esempio i registri delle fatture (…)”.
In altri termini, la Corte ha ritenuto non provato il fatto costitutivo del diritto vantato dalla , Pt_1 perché in assenza di contratto, la parte si è limitata a produrre delle fatture che non sono in grado di dare alcun apporto probatorio sul punto.
pagina 3 di 6 La doglianza è inammissibile.
L'errore revocatorio contemplato dall'art. 395 n.4 c.p.c. è dato dal contrasto tra la rappresentazione che ictu oculi emerge dagli atti processuali e quella propria del giudice, che non avendo percepito, per mera svista, alcuni fatti di causa ha dichiarato esistente qualcosa che è certamente escluso dagli atti di causa, ovvero ha ritenuto inesistente quanto è sicuramente presente nel corredo processuale. Ne deriva che dovrà trattarsi di una mera svista, facilmente individuabile, senza bisogno di alcuna attività ermeneutica, e non di una valutazione sulle risultanze probatorie, (Cass. SS. UU. n. 4367/2021). Né ricorre errore revocatorio nell'ipotesi in cui il fatto abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, poichè già discutere di una questione comporta una successiva valutazione ed attendibilità logica del ragionamento del giudice, che potrà essere censurata ai sensi dell'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. SS.UU. n. 5792/2024).
L'errore revocatorio, inoltre, oltre ad essere attinente alla sfera della percezione e facilmente ravvisato dal compendio probatorio senza il bisogno di approfondimenti interpretativi, deve essere essenziale e decisivo, vale a dire che senza tale errore la decisione sarebbe stata diversa (Cass. Sez. III, n.
8197/2025).
Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente sostiene un travisamento della prova e dimostra come siano stati prodotti, già in fase monitoria, sia i contratti, sia il registro delle vendite, con attestazione notarile di conformità, così come richiesto dal giudice della fase monitoria.
Senonchè, sebbene si tratta di un errore immediatamente percepibile, non valutativo, riconducibile ad una svista, non è un errore decisivo, tanto che, anche senza tale errore ,non sarebbe mutata la decisione.
Invero, si legge nella sentenza in questa sede impugnata “In ogni caso, non può non rilevarsi come per converso sia stata la società appellante a dimostrare l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile”. In altri termini, la Corte ha sostenuto che anche laddove si consideri provato il fatto costitutivo del diritto vantato dalla comunque (“in ogni caso”) la Parte_1 Controparte_1 ha dimostrato l'inesistenza dell'altrui pretesa sia mediante la nota scritta dell'appellata del
[...]
08/08/2014, sia mediante le dichiarazioni concordanti dei testi.
L'indagine sulla correttezza di siffatta valutazione è esclusa in questa sede.
Con il secondo motivo di revocazione, per la fase rescindente, la afferma che non possa Parte_1 essere condiviso “il ragionamento operato dalla Corte di Appello che ha comportato l'accoglimento del primo motivo di appello”.
La doglianza è inammissibile.
Lo stesso dato letterale presente nell'atto introduttivo della revocazione, così come riportato tra le virgolette, evidenzia che si è di fronte ad una valutazione (“ragionamento operato”) della Corte di
Appello e non ad un errore di percezione, profilandosi così un errore di diritto, non di fatto, non censurabile in questa sede.
Con il terzo motivo, per la fase rescindente, la chiede una revocazione parziale della Parte_1 sentenza, con conseguente riduzione delle pretese della Controparte_1
Più nello specifico, afferma che la Corte di Appello non ha correttamente analizzato la documentazione prodotta, in quanto dalla attenta analisi della stessa ci si renderebbe conto che,
pagina 4 di 6 togliendo le giornate di lavoro oggetto di contestazione da parte della Controparte_1 sarebbero a carico di quest'ultima sia le prestazioni del 30 luglio, 1 e 4 agosto per la piattaforma
MERLO, che quelle del 4 e 5 agosto per la piattaforma GRU IVECO TRAKER.
La doglianza è inammissibile.
La revocazione parziale non è prevista dal nostro ordinamento giuridico, così come confermato da una recente pronuncia di legittimità (Cass. n. 4862/2019).
Peraltro, anche valorizzando il filone giurisprudenziale (Cass. n. 3465/1972 e Cass. n. 12721/2016) che argomentando a partire dall'acquiescenza parziale (art. 329 comma 2 c.p.c.) e dall'effetto espansivo interno (art. 336 comma 1 c.p.c.) e dai relativi effetti di estendere l'impugnazione e la riforma alle parti inscindibili e salvaguardare quelle autonome, sarebbe ammissibile soltanto la revocazione parziale su parti autonome della sentenza.
Nel caso de qua, non vi è certezza sull'an della prestazione e controversia solo sul capo autonomo del quantum (ex. quelle prestazioni sono dovute ma per un corrispettivo diverso), bensì vi è lite sul fatto costitutivo delle prestazioni, ossia su quei buoni di lavoro richiamati dalla clausola n. 3 del contratto secondo cui: “Per il calcolo degli importi da fatturare verranno emessi, dagli operatori della Parte_1 dei buoni giornalieri che dovranno essere controfirmati per accettazione dal cliente.”
Peraltro, anche quest'ultimo motivo di revocazione prende in considerazione l'esistenza o meno del fatto costitutivo di alcune prestazioni, che ha rappresentato il punto maggiormente controverso sia del giudizio di primo che di secondo grado, e tanto è sufficiente per escludere un errore di percezione.
In conclusione, va rigettata l'impugnazione per revocazione, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 395 n. 4 c.p.c., con conseguente preclusione di procedere, in fase rescissoria, al riesame richiesto dal ricorrente.
Le spese del presente giudizio sono a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2021, con esclusione della fase di trattazione, non avendo le parti svolto nella predetta fase alcuna attività difensiva
L'appellante dovrà versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta dalla con atto di citazione, nei confronti della avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1676/2023 emessa dalla Corte di Appello di Bari, pubblicata il 10/11/2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1)dichiara inammissibile la domanda di revocazione;
pagina 5 di 6 2)condanna la al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3500,00, per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'attrice dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 10 dicembre
2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. Domenico CP_4
Dell'Aera
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott.ssa Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di revocazione, avente ad oggetto “errore di fatto”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 560 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 1676/2023 emessa dalla Corte di Appello di Bari – Seconda Sezione Civile, pubblicata il 10/11/2023
TRA
(p.iva: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata alla Piazza G. Casalbore n. 25 in Salerno presso lo studio dell'avv.
AR LI, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
(p.iva: ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Flavio Dragonetti e
Giuseppe Corbo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Corbo alla
Via Napoli n. 10 in Foggia
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 15/10/2025, che qui devono intendersi riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato alla la Parte_1 Controparte_1 proponeva, innanzi al Tribunale di Foggia, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
pagina 1 di 6 544/2015, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della Parte_1 somma di € 24.339,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
Più nel dettaglio deduceva che presso RT (PZ) erano in corso lavori per la realizzazione di un parco eolico che vedevano, contemporaneamente, coinvolte due imprese: la che si CP_2 occupava dell'installazione delle pale eoliche e la che si dedicava al Controparte_1 ripristino (verniciatura/manutenzione) delle stesse pale.
Entrambe le società avevano concluso dei contratti di nolo a caldo di macchinari ed operatori con la
Parte_1
L'attrice con l'opposizione sosteneva che le fossero state addebitate delle prestazioni non ricevute e rese, invece, a favore della CP_2
In particolare, la contestava la fattura 1241/2014, per il mese di luglio, e la Controparte_1 fattura 1426/2014, per il mese di agosto, affermando di aver utilizzato la GRU IVECO TRAKER da 34 mt. per 11 giornate lavorative (18.21.22.23.24.25.28.29,30,31 luglio, 01 agosto e non per 17 giornate come indicato in fattura) e la piattaforma aerea MERLO per tre giornate lavorative (28,29 luglio, 01 agosto e non per 6 giornate indicate in fattura).
Tradotto in termini monetari questo significava, per la una richiesta di Controparte_1
€8.418,00 in più, addebitabili invece alla rispetto agli € 15.921,00 dovuti per le prestazioni CP_2 ricevute. Quest'ultima somma veniva versata banco judicis alla controparte.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda, affermando di aver provato Parte_1 integralmente il suo diritto di credito, certo, liquido ed esigibile, mediante la produzione delle fatture citate.
Istruita la causa con produzione documentale e prova orale ('escussione di quattro testimoni: Tes_1
, , , ; non si presentava, invece, ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 CP_3 allora legale rappresentate della tanto che la parte che aveva chiesto di sentirlo veniva CP_2 dichiarata decaduta dalla prova) con sentenza n. 2289/2019 il Tribunale di Foggia rigettava la domanda e condannava la CMC alle spese del giudizio.
Il giudice di prime cure sosteneva che mentre la avesse provato il fatto costitutivo del suo Parte_1 diritto, la non avesse fornito la prova dei fatti impeditivi, modificativi, Controparte_1 estintivi dell'obbligazione, secondo quanto previsto dall'ordinario riparto dell'onere probatorio.
Secondo il Tribunale, le dichiarazione dei testi, all'epèoca dei fatti operai della CMC, erano contraddittorie e non potevano assurgere a prova.
2.Avverso la predetta sentenza, la proponeva appello, Controparte_1 sostenendo che la non avesse provato il fatto costitutivo e che le testimonianze, Parte_1 se ben considerate, erano concordi nel dimostrare la verità delle sue allegazioni. Chiedeva dunque, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento della opposizione, con vittoria di spese
Si costituiva la contestando la ricostruzione di controparte, perorando la correttezza della Parte_1 decisione di primo grado, di cui chiedeva la conferma, vinte le spese pagina 2 di 6 Con sentenza n.1676/2023 pubblicata in data 10.11.2023 la Corte di Appello di Bari accoglieva il gravame.
Il collegio giudicante, discostandosi dalla valutazione del giudice di primo grado, riteneva che fosse stata proprio la attrice in senso sostanziale, a non aver provato il fatto costitutivo delle Parte_1 prestazioni contestate sin dal primo momento, anche per via stragiudiziale, dalla controparte.
Siffatto assunto si basava su due argomentazioni: 1) la aveva dato prova del titolo Parte_1 costitutivo delle prestazioni ,oggetto di contestazione, mediante la produzione di fatture prive dei relativi registri e per consolidata giurisprudenza le fatture prive dei registri non sono idonee a provare documentalmente l'esistenza di un contratto;
2) “in ogni caso”, la aveva Controparte_1 dimostrato l'inesistenza del credito vantato dall'appellato sia mediante le coerenti dichiarazioni dei testi, sia mediante la presenza in atti di una dichiarazione scritta della stessa appellata e risalente al
08/08/2014.
…………………..
3.La predetta sentenza di appello è stata impugnata dalla oltrechè mediante Parte_1 ricorso per Cassazione, con lo strumento della revocazione ( odierno procedimento), chiedendo alla Corte di Appello di Bari: 1) nella fase rescindente, di revocare la decisione perché affetta da errore di fatto, ex art. 395 n.4 c.p.c., e, nella fase rescissoria, di rigettare l'appello proposto dalla e confermare il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto;
2) in subordine, nella fase rescindente, la revoca parziale della sentenza, sempre per errore di fatto, ex art. 395 n.4 c.p.c., e, nella fase rescissoria, decurtare dalla somma riconosciuta in favore della quanto dovuto per le giornate Controparte_1 lavorative per cui sono presenti i buoni di lavoro giornalieri controfirmati non disconosciuti, ovvero così come quantificato dalla Corte. Con il medesimo atto di citazione in revocazione, ha proposto sia la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di appello, ex art. 401 e
373 c.p.c., sia l'istanza di sospensione dei termini per la proposizione del ricorso per
Cassazione ai sensi dell'art. 398 comma 4 c.p.c., entrambe rigettate.
La si è costituita, eccependo l'inammissibilità o in subordine il Controparte_1 rigetto della istanza di revocazione, con vittoria di spese di lite.
Con il primo motivo di revocazione, per la fase rescindente, la sostiene che la Parte_1
Corte abbia travisato la prova, nella parte in cui afferma - al primo capoverso di pag 6. della sentenza – “la società appellata si è limitata a richiamare le medesime fatture prodotte in prime cure, senza tuttavia produrre alcun documento, di natura contabile (…) come per esempio i registri delle fatture (…)”.
In altri termini, la Corte ha ritenuto non provato il fatto costitutivo del diritto vantato dalla , Pt_1 perché in assenza di contratto, la parte si è limitata a produrre delle fatture che non sono in grado di dare alcun apporto probatorio sul punto.
pagina 3 di 6 La doglianza è inammissibile.
L'errore revocatorio contemplato dall'art. 395 n.4 c.p.c. è dato dal contrasto tra la rappresentazione che ictu oculi emerge dagli atti processuali e quella propria del giudice, che non avendo percepito, per mera svista, alcuni fatti di causa ha dichiarato esistente qualcosa che è certamente escluso dagli atti di causa, ovvero ha ritenuto inesistente quanto è sicuramente presente nel corredo processuale. Ne deriva che dovrà trattarsi di una mera svista, facilmente individuabile, senza bisogno di alcuna attività ermeneutica, e non di una valutazione sulle risultanze probatorie, (Cass. SS. UU. n. 4367/2021). Né ricorre errore revocatorio nell'ipotesi in cui il fatto abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, poichè già discutere di una questione comporta una successiva valutazione ed attendibilità logica del ragionamento del giudice, che potrà essere censurata ai sensi dell'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. SS.UU. n. 5792/2024).
L'errore revocatorio, inoltre, oltre ad essere attinente alla sfera della percezione e facilmente ravvisato dal compendio probatorio senza il bisogno di approfondimenti interpretativi, deve essere essenziale e decisivo, vale a dire che senza tale errore la decisione sarebbe stata diversa (Cass. Sez. III, n.
8197/2025).
Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente sostiene un travisamento della prova e dimostra come siano stati prodotti, già in fase monitoria, sia i contratti, sia il registro delle vendite, con attestazione notarile di conformità, così come richiesto dal giudice della fase monitoria.
Senonchè, sebbene si tratta di un errore immediatamente percepibile, non valutativo, riconducibile ad una svista, non è un errore decisivo, tanto che, anche senza tale errore ,non sarebbe mutata la decisione.
Invero, si legge nella sentenza in questa sede impugnata “In ogni caso, non può non rilevarsi come per converso sia stata la società appellante a dimostrare l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile”. In altri termini, la Corte ha sostenuto che anche laddove si consideri provato il fatto costitutivo del diritto vantato dalla comunque (“in ogni caso”) la Parte_1 Controparte_1 ha dimostrato l'inesistenza dell'altrui pretesa sia mediante la nota scritta dell'appellata del
[...]
08/08/2014, sia mediante le dichiarazioni concordanti dei testi.
L'indagine sulla correttezza di siffatta valutazione è esclusa in questa sede.
Con il secondo motivo di revocazione, per la fase rescindente, la afferma che non possa Parte_1 essere condiviso “il ragionamento operato dalla Corte di Appello che ha comportato l'accoglimento del primo motivo di appello”.
La doglianza è inammissibile.
Lo stesso dato letterale presente nell'atto introduttivo della revocazione, così come riportato tra le virgolette, evidenzia che si è di fronte ad una valutazione (“ragionamento operato”) della Corte di
Appello e non ad un errore di percezione, profilandosi così un errore di diritto, non di fatto, non censurabile in questa sede.
Con il terzo motivo, per la fase rescindente, la chiede una revocazione parziale della Parte_1 sentenza, con conseguente riduzione delle pretese della Controparte_1
Più nello specifico, afferma che la Corte di Appello non ha correttamente analizzato la documentazione prodotta, in quanto dalla attenta analisi della stessa ci si renderebbe conto che,
pagina 4 di 6 togliendo le giornate di lavoro oggetto di contestazione da parte della Controparte_1 sarebbero a carico di quest'ultima sia le prestazioni del 30 luglio, 1 e 4 agosto per la piattaforma
MERLO, che quelle del 4 e 5 agosto per la piattaforma GRU IVECO TRAKER.
La doglianza è inammissibile.
La revocazione parziale non è prevista dal nostro ordinamento giuridico, così come confermato da una recente pronuncia di legittimità (Cass. n. 4862/2019).
Peraltro, anche valorizzando il filone giurisprudenziale (Cass. n. 3465/1972 e Cass. n. 12721/2016) che argomentando a partire dall'acquiescenza parziale (art. 329 comma 2 c.p.c.) e dall'effetto espansivo interno (art. 336 comma 1 c.p.c.) e dai relativi effetti di estendere l'impugnazione e la riforma alle parti inscindibili e salvaguardare quelle autonome, sarebbe ammissibile soltanto la revocazione parziale su parti autonome della sentenza.
Nel caso de qua, non vi è certezza sull'an della prestazione e controversia solo sul capo autonomo del quantum (ex. quelle prestazioni sono dovute ma per un corrispettivo diverso), bensì vi è lite sul fatto costitutivo delle prestazioni, ossia su quei buoni di lavoro richiamati dalla clausola n. 3 del contratto secondo cui: “Per il calcolo degli importi da fatturare verranno emessi, dagli operatori della Parte_1 dei buoni giornalieri che dovranno essere controfirmati per accettazione dal cliente.”
Peraltro, anche quest'ultimo motivo di revocazione prende in considerazione l'esistenza o meno del fatto costitutivo di alcune prestazioni, che ha rappresentato il punto maggiormente controverso sia del giudizio di primo che di secondo grado, e tanto è sufficiente per escludere un errore di percezione.
In conclusione, va rigettata l'impugnazione per revocazione, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 395 n. 4 c.p.c., con conseguente preclusione di procedere, in fase rescissoria, al riesame richiesto dal ricorrente.
Le spese del presente giudizio sono a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2021, con esclusione della fase di trattazione, non avendo le parti svolto nella predetta fase alcuna attività difensiva
L'appellante dovrà versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta dalla con atto di citazione, nei confronti della avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1676/2023 emessa dalla Corte di Appello di Bari, pubblicata il 10/11/2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1)dichiara inammissibile la domanda di revocazione;
pagina 5 di 6 2)condanna la al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3500,00, per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'attrice dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 10 dicembre
2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. Domenico CP_4
Dell'Aera
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