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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/09/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Paola di Francesco Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore nel procedimento unitario n. r.g. 52-1/ 2025 promosso da (c.f. ) rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giorgio Bellelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del predetto difensore sito in Mantova, Via Pietro Nenni n°6/b, giusta procura allegata al ricorso;
-ricorrente nei confronti di
P.IVA: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
VO AN (RO), Via Investitura 1648/A rappresentata e difesa dall'Avv.
Elisabetta D'Este ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del predetto difensore sito in Padova, Via Savonarola n°86/88, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
-resistente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 15.04.2025 nei confronti della società Controparte_1 esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
1 accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta dalla debitrice (“officina di produzione energia da fonti rinnovabili (biogas)”); considerato che l'impresa debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che la società resistente si è costituita in giudizio e ha depositato i bilanci relativi agli esercizi degli anni 2021, 2022 e 2023 e la visura camerale ordinaria;
rilevato che all'udienza del 22.05.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per verificare la possibilità prospettata dalla debitrice di trovare un accordo bonario, in modo da pagare ratealmente il credito vantato dal ricorrente;
rilevato che all'udienza successiva del 16.07.2025, il difensore della società ricorrente istante ha dato atto che non era stato raggiunto alcun accordo, così insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la società debitrice si è opposta all'apertura della liquidazione giudiziale, dimettendo comunicazione del GSE del 30.06.2025, dalla quale emergerebbe l'esistenza di un credito di pari ad € 745.857,00, Controparte_1 importo che assorbirebbe per intero l'esposizione debitoria della medesima, che ha pertanto chiesto un ulteriore rinvio al fine di ottenere informazioni dal GSE anche in ordine alle tempistiche del versamento della predetta somma;
rilevato che il giudice relatore, a scioglimento della riserva, ha concesso il rinvio, disponendo l'acquisizione di altre informazioni, per il tramite della Guardia di Finanza territorialmente competente, in ordine all'ammontare dei debiti scaduti ed alla prosecuzione o meno dell'attività d'impresa di;
Controparte_1 rilevato che alla successiva udienza del 3.09.2025, parte ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale, evidenziando che GSE ha rinnovato la propria dichiarazione negativa di debito nella procedura di esecuzione mobiliare N. 281/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Rovigo e che dalla relazione della Guardia di Finanza di
Este è emerso che la società debitrice ha una esposizione debitoria di circa € 1.600.000,00
(v. bilancio 2024); rilevato che la ricorrente ha inoltre evidenziato che l'impianto di biogas è fermo da oltre un anno, per cui l'eventuale credito vantato dalla società debitrice nei confronti di GSE non sarebbe comunque sufficiente a sanare l'esposizione debitoria, anche tenuto conto pag. 2 di 8 dell'intenzione della stessa di cedere i cespiti immobiliari per una somma di € 150.000,00
e, quindi, di non assicurare la continuità aziendale;
rilevato che la debitrice ha insistito per il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, sul rilievo che il pagamento delle fatture emesse da nei CP_1 confronti del GSE, del complessivo ammontare di € 787.307,67, potrebbe soddisfare il credito della società istante e quelli vantati dai creditori intervenuti nella citata procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Rovigo e ha rappresentato di aver siglato un accordo con per la vendita Parte_2 dell'impianto di biogas e per l'autorizzazione alla riconversione di detto impianto per la produzione di biometano, che porterebbe ad un ulteriore introito di € 150.000,00; rilevato, pertanto, che la debitrice ha contestato lo stato di insolvenza, chiedendo un ulteriore rinvio per verificare il pagamento da parte di GSE delle fatture di cui al doc. 17 prodotto in data 2.09.2025; rilevato che la società ricorrente è titolare di un credito di € 174.524,45 nei confronti di di cui € 84.659,25 portati dal decreto ingiuntivo n°631/2022 Controparte_1
D.I. del Tribunale di Mantova (dichiarato esecutivo con decreto del 21.09.2025) e di €
89.865,20 riferiti alle prestazioni di beni e servizi indicati nella fattura n. 41 del
31/01/2023 di € 75.555,82 (v. doc. 03, doc. 04 e doc. 05) e nella fattura n.81 del
29/02/2024 di €14.309,38 (v. doc. 06, doc. 07 e doc. 08), emesse successivamente al deposito del ricorso monitorio;
rilevato che, inoltre, dall'istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza di Este sono emersi ulteriori debiti della società resistente pari ad € 1.142.989,66, così come risulta sulla base dei dati forniti dallo studio rag. Emilio Pelò-dott. , consulente della debitrice;
CP_2 rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII e, pertanto, ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
non ricorrono le condizioni di esonero dalla liquidazione giudiziale della società debitrice, ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII, in quanto emerge dall'istruttoria un ammontare di debiti superiore ad 500.000,00, nonché:
- un attivo patrimoniale pari ad € 1.829.317,00 nel 2022 ed € 1.844.931,00 per il
2023, ed € 1.868.005,00 nel 2024;
pag. 3 di 8 - ricavi lordi pari ad € 845.491,00 nel 2022, € 566.950,00 per il 2023 ed €
493.082,00 nel 2024; rilevato che quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza, occorre evidenziare che il d.lgs. n. 14/2019, alle prime due lettere dell'art. 2, riporta le definizioni, rispettivamente, di "stato di crisi" e di "insolvenza";
rilevato che la nozione di insolvenza è rimasta identica rispetto alle indicazioni fornite dall'art. 5 l.fall., mentre la nozione di stato di crisi ha trovato per la prima volta una propria definizione a livello normativo ed è definita come "lo stato di difficoltà economico- finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore" e "che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate";
rilevato che, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, è necessaria la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza che va desunto “non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” ( Cass. Sez. 1, 3 marzo 2022, n. 7087);
rilevato che l'eventuale credito di nei confronti di GSE non è Controparte_1 stato confermato da quest'ultimo e, in ogni caso, non è dato sapere quando tale importo verrà corrisposto e con quali modalità;
rilevato che la lettera di intenti del 26.08.2025 da parte di Parte_2
“alla acquisizione e alla conduzione, secondo idonea
[...] autorizzazione di un impianto per la produzione di biometano” entro il 31.12.2025 mediante il versamento della somma di € 150.000, previa conferma dell'autorizzazione della conversione dell'impianto da energia elettrica a produzione di biometano, risulta allo stato inconsistente, tenuto conto che (i) detta società non risulta ancora iscritta nel
Registri delle Imprese;
(ii) non è stato documentato il deposito dell'istanza per l'autorizzazione alla conversione dell'impianto;
pag. 4 di 8
ritenuto che
la situazione di impotenza strutturale di a Controparte_1 soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività, ossia lo stato di insolvenza di cui all'art. 2 lett. b) CCII, è già manifesto, secondo quanto risulta dagli elementi fattuali di seguito indicati:
i. il grave inadempimento nei confronti del creditore istante e dei creditori di cui alla scheda allegata alla relazione della Guardia di Finanza del 26.08.2025;
ii. nella procedura di esecuzione mobiliare N. 281/2025 pendente dinanzi al
Tribunale di Rovigo, la ha Controparte_3 reso dichiarazione “positiva” in relazione al modesto importo di € 2.457,97, riferendo, tuttavia, che tale somma è già oggetto di un precedente pignoramento notificato il 13.01.2025, il quale era successivo ad altro pignoramento notificato il 12.11.2024 (v. doc. 12) e GSE S.p.a. ha reso dichiarazione negativa, riferendo che non solo non vanta alcun credito nei confronti Controparte_1 della stessa GSE, ma addirittura è debitrice della medesima (doc. 13);
iii. nella citata procedura esecutiva sono intervenuti i seguenti creditori: (i) CP_4 per un credito di € 23.167,21 oltre alle spese legali del procedimento
[...] monitorio;
(ii) Dvf Noleggi S.r.l. per un credito di €22.107,5; (iii) Controparte_5 per un credito di €2.780,73; (iv) società CPL per un
[...] Controparte_6 credito di € 287.793,16; (v) per un credito di € 3.489,31; Controparte_7 iv. dalle indagini svolte dalla guardia di Finanza di Este è emerso l'abbandono della sede sociale e la conseguente cessazione dell'attività d'impresa, in quanto i militari operanti hanno sostanzialmente rinvenuto un'area in stato di semiabbandono, e non è stata ottemperata l'ordinanza del Sindaco di VO
AN n. 20 del 26.07.2024 di ripristino di sicurezza delle condizioni ambientali;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
pag. 5 di 8 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
P.IVA: , con sede legale in VO AN (RO), Via
[...] P.IVA_2
Investitura 1648/A ; nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei pag. 6 di 8 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 07.01.2026 ad ore 12,10, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone
pag. 7 di 8 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 03.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Paola di Francesco Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore nel procedimento unitario n. r.g. 52-1/ 2025 promosso da (c.f. ) rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giorgio Bellelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del predetto difensore sito in Mantova, Via Pietro Nenni n°6/b, giusta procura allegata al ricorso;
-ricorrente nei confronti di
P.IVA: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
VO AN (RO), Via Investitura 1648/A rappresentata e difesa dall'Avv.
Elisabetta D'Este ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del predetto difensore sito in Padova, Via Savonarola n°86/88, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
-resistente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 15.04.2025 nei confronti della società Controparte_1 esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
1 accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta dalla debitrice (“officina di produzione energia da fonti rinnovabili (biogas)”); considerato che l'impresa debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che la società resistente si è costituita in giudizio e ha depositato i bilanci relativi agli esercizi degli anni 2021, 2022 e 2023 e la visura camerale ordinaria;
rilevato che all'udienza del 22.05.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per verificare la possibilità prospettata dalla debitrice di trovare un accordo bonario, in modo da pagare ratealmente il credito vantato dal ricorrente;
rilevato che all'udienza successiva del 16.07.2025, il difensore della società ricorrente istante ha dato atto che non era stato raggiunto alcun accordo, così insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la società debitrice si è opposta all'apertura della liquidazione giudiziale, dimettendo comunicazione del GSE del 30.06.2025, dalla quale emergerebbe l'esistenza di un credito di pari ad € 745.857,00, Controparte_1 importo che assorbirebbe per intero l'esposizione debitoria della medesima, che ha pertanto chiesto un ulteriore rinvio al fine di ottenere informazioni dal GSE anche in ordine alle tempistiche del versamento della predetta somma;
rilevato che il giudice relatore, a scioglimento della riserva, ha concesso il rinvio, disponendo l'acquisizione di altre informazioni, per il tramite della Guardia di Finanza territorialmente competente, in ordine all'ammontare dei debiti scaduti ed alla prosecuzione o meno dell'attività d'impresa di;
Controparte_1 rilevato che alla successiva udienza del 3.09.2025, parte ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale, evidenziando che GSE ha rinnovato la propria dichiarazione negativa di debito nella procedura di esecuzione mobiliare N. 281/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Rovigo e che dalla relazione della Guardia di Finanza di
Este è emerso che la società debitrice ha una esposizione debitoria di circa € 1.600.000,00
(v. bilancio 2024); rilevato che la ricorrente ha inoltre evidenziato che l'impianto di biogas è fermo da oltre un anno, per cui l'eventuale credito vantato dalla società debitrice nei confronti di GSE non sarebbe comunque sufficiente a sanare l'esposizione debitoria, anche tenuto conto pag. 2 di 8 dell'intenzione della stessa di cedere i cespiti immobiliari per una somma di € 150.000,00
e, quindi, di non assicurare la continuità aziendale;
rilevato che la debitrice ha insistito per il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, sul rilievo che il pagamento delle fatture emesse da nei CP_1 confronti del GSE, del complessivo ammontare di € 787.307,67, potrebbe soddisfare il credito della società istante e quelli vantati dai creditori intervenuti nella citata procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Rovigo e ha rappresentato di aver siglato un accordo con per la vendita Parte_2 dell'impianto di biogas e per l'autorizzazione alla riconversione di detto impianto per la produzione di biometano, che porterebbe ad un ulteriore introito di € 150.000,00; rilevato, pertanto, che la debitrice ha contestato lo stato di insolvenza, chiedendo un ulteriore rinvio per verificare il pagamento da parte di GSE delle fatture di cui al doc. 17 prodotto in data 2.09.2025; rilevato che la società ricorrente è titolare di un credito di € 174.524,45 nei confronti di di cui € 84.659,25 portati dal decreto ingiuntivo n°631/2022 Controparte_1
D.I. del Tribunale di Mantova (dichiarato esecutivo con decreto del 21.09.2025) e di €
89.865,20 riferiti alle prestazioni di beni e servizi indicati nella fattura n. 41 del
31/01/2023 di € 75.555,82 (v. doc. 03, doc. 04 e doc. 05) e nella fattura n.81 del
29/02/2024 di €14.309,38 (v. doc. 06, doc. 07 e doc. 08), emesse successivamente al deposito del ricorso monitorio;
rilevato che, inoltre, dall'istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza di Este sono emersi ulteriori debiti della società resistente pari ad € 1.142.989,66, così come risulta sulla base dei dati forniti dallo studio rag. Emilio Pelò-dott. , consulente della debitrice;
CP_2 rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII e, pertanto, ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
non ricorrono le condizioni di esonero dalla liquidazione giudiziale della società debitrice, ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII, in quanto emerge dall'istruttoria un ammontare di debiti superiore ad 500.000,00, nonché:
- un attivo patrimoniale pari ad € 1.829.317,00 nel 2022 ed € 1.844.931,00 per il
2023, ed € 1.868.005,00 nel 2024;
pag. 3 di 8 - ricavi lordi pari ad € 845.491,00 nel 2022, € 566.950,00 per il 2023 ed €
493.082,00 nel 2024; rilevato che quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza, occorre evidenziare che il d.lgs. n. 14/2019, alle prime due lettere dell'art. 2, riporta le definizioni, rispettivamente, di "stato di crisi" e di "insolvenza";
rilevato che la nozione di insolvenza è rimasta identica rispetto alle indicazioni fornite dall'art. 5 l.fall., mentre la nozione di stato di crisi ha trovato per la prima volta una propria definizione a livello normativo ed è definita come "lo stato di difficoltà economico- finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore" e "che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate";
rilevato che, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, è necessaria la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza che va desunto “non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” ( Cass. Sez. 1, 3 marzo 2022, n. 7087);
rilevato che l'eventuale credito di nei confronti di GSE non è Controparte_1 stato confermato da quest'ultimo e, in ogni caso, non è dato sapere quando tale importo verrà corrisposto e con quali modalità;
rilevato che la lettera di intenti del 26.08.2025 da parte di Parte_2
“alla acquisizione e alla conduzione, secondo idonea
[...] autorizzazione di un impianto per la produzione di biometano” entro il 31.12.2025 mediante il versamento della somma di € 150.000, previa conferma dell'autorizzazione della conversione dell'impianto da energia elettrica a produzione di biometano, risulta allo stato inconsistente, tenuto conto che (i) detta società non risulta ancora iscritta nel
Registri delle Imprese;
(ii) non è stato documentato il deposito dell'istanza per l'autorizzazione alla conversione dell'impianto;
pag. 4 di 8
ritenuto che
la situazione di impotenza strutturale di a Controparte_1 soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività, ossia lo stato di insolvenza di cui all'art. 2 lett. b) CCII, è già manifesto, secondo quanto risulta dagli elementi fattuali di seguito indicati:
i. il grave inadempimento nei confronti del creditore istante e dei creditori di cui alla scheda allegata alla relazione della Guardia di Finanza del 26.08.2025;
ii. nella procedura di esecuzione mobiliare N. 281/2025 pendente dinanzi al
Tribunale di Rovigo, la ha Controparte_3 reso dichiarazione “positiva” in relazione al modesto importo di € 2.457,97, riferendo, tuttavia, che tale somma è già oggetto di un precedente pignoramento notificato il 13.01.2025, il quale era successivo ad altro pignoramento notificato il 12.11.2024 (v. doc. 12) e GSE S.p.a. ha reso dichiarazione negativa, riferendo che non solo non vanta alcun credito nei confronti Controparte_1 della stessa GSE, ma addirittura è debitrice della medesima (doc. 13);
iii. nella citata procedura esecutiva sono intervenuti i seguenti creditori: (i) CP_4 per un credito di € 23.167,21 oltre alle spese legali del procedimento
[...] monitorio;
(ii) Dvf Noleggi S.r.l. per un credito di €22.107,5; (iii) Controparte_5 per un credito di €2.780,73; (iv) società CPL per un
[...] Controparte_6 credito di € 287.793,16; (v) per un credito di € 3.489,31; Controparte_7 iv. dalle indagini svolte dalla guardia di Finanza di Este è emerso l'abbandono della sede sociale e la conseguente cessazione dell'attività d'impresa, in quanto i militari operanti hanno sostanzialmente rinvenuto un'area in stato di semiabbandono, e non è stata ottemperata l'ordinanza del Sindaco di VO
AN n. 20 del 26.07.2024 di ripristino di sicurezza delle condizioni ambientali;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
pag. 5 di 8 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
P.IVA: , con sede legale in VO AN (RO), Via
[...] P.IVA_2
Investitura 1648/A ; nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei pag. 6 di 8 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 07.01.2026 ad ore 12,10, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone
pag. 7 di 8 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 03.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
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