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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/08/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 495/2024 promossa da Avv. MICHELA QU Difesa da sé stessa appellante nei confronti di Controparte_1
appellata Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, Giudice del lavoro, n. 272 del 2024, depositata il 4.7.2024. All'udienza del 10 luglio 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Con la se il Tribunale di Pistoia ha accolto la domanda della nei confronti di MICHELA QU di Controparte_1 ndannato quest'ultima a pagare alla la Persona_1 CP_1 somma di € 1.375,00 a titolo di competenze retributive, oltre accessori e spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, ha accertato che tra e Controparte_1 Persona_1 era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dichiarato il diritto di lla corresponsione della somma sopra indicata, Controparte_1 posta a carico di EL UA, quale erede di Persona_1
In sintesi, la a sostenuto di avere lavorato per il UA come addetta alla CP_1 custodia ed e della casa di Montecatini Terme. La prestazione si svolgeva una volta alla settimana salvi ulteriori lavori richiesti dal UA. Nel primo periodo del rapporto, la è stata retribuita con € 550,00 all'anno, poi non ha più ricevuto CP_1 alcun comp
Nel giudizio di primo grado ra rimasto contumace. Persona_1
Accertato il decesso del convenuto in data successiva al deposito del ricorso, il procedimento è stato interrotto con ordinanza del 1.3.2022.
La ricorrente, in data 28.5.2022, ha dunque riassunto il procedimento nei confronti di EL UA la quale, a sua volta, non si è costituita in giudizio.
Verificata la regolarità della notificazione, anche EL UA è stata dichiarata contumace.
Espletata la prova per testi, il Tribunale ha ritenuto dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Ha ritenuto, altresì, congrua la quantificazione del credito sulla base degli importi che erano stati pagati negli anni precedenti. Ha condannato la convenuta anche alle spese di lite.
Oggi, l'avv. EL UA appella la sentenza con i seguenti motivi.
1- Nullità della notifica dell'atto di riassunzione NRG 107/2021 (Doc. 13), notificato personalmente alla pec dello studio concessa dal Consiglio dell'Ordine quale erede mentre la appellante, in quel momento, era mera chiamata non convivente indecisa sull'accettazione. Secondo la appellante, dunque, l'indirizzo e la pec dello studio sono propri della professione forense e non costituiscono elezione di domicilio;
la pec dello studio è assegnata dall'Ordine di appartenenza, per la durata dell'iscrizione e in particolare a quello specifico ordine;
parte ricorrente doveva notificare la CP_1 riassunzione NRG 107/2021 all'indirizzo di residenza – osciuto e indicato in atto in riassunzione NRG 107/2021, in via dei Fossi, 65 a Cerreto Guidi (Fi)- come imposto dall'art. 47 C.C. e 139 c.p.c.;
2- lo stesso vizio riguarda anche i successivi atti di notifica;
3- inammissibilità dell'introduzione di nuovo giudizio, violazione del diritto di difesa;
litispendenza, violazione del litisconsorzio necessario con . Secondo la CP_2 appellante, la ricorrente avrebbe dovuto riassumere ex art. 303 cpc il CP_1 precedente giudizio, instaurato innanzi lo stesso giudice, per stessa domanda, iscritto al NRG. 268/2018 e interrotto con provvedimento a verbale d'udienza del 7 ottobre
2020 (doc. 11) dal Sig. Giudice Rocchi Vanessa per avvenuta cancellazione dagli Albi per dichiarati gravi motivi di salute impedienti l'esercizio della professione forense del convenuto difeso in proprio;
gravi motivi di salute con declino cognitivo e fisico che hanno impedito ogni ulteriore difesa (doc. 13) e cui è seguita la morte in data 15 luglio
2021 con ulteriore causa di interruzione;
procedimento estinto d'ufficio con provvedimento, del 6 giugno 2022, nullo;
provvedimenti di interruzione e estinzione del giudizio NRG 268/2018 rimasti sconosciuti al convenuto difeso in proprio con gravi malattie e mai notificatigli, in violazione dell'art. 302 e 303 C.P.C., a tutela del diritto di difesa cui il convenuto era notoriamente impossibilitato;
i termini di riassunzione decorrono scaduti i termini impugnatori;
inoltre, l'art. 303 C.P.C. prevede termini per la riassunzione del processo interrotto per cancellazione dall'albo o per morte della parte difesa da sé stessa. Se non avviene la prosecuzione del processo, l'altra parte, chiesta la fissazione dell'udienza, notifica atto di impulso, citazione o ricorso, a coloro che debbono proseguirlo;
previa eventuale richiesta di fissazione di termine per accettare l'eredità di cui all'art. 481 C.C.. o nomina, sussistendone urgenza, di curatore ex art. 78 C.C.. La notifica entro l'anno agli eredi impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto è utile esclusivamente per l'ipotesi di chiamati conviventi sui quali incombe l'onere di rinuncia all'eredità entro il termine perentorio di tre mesi, in difetto di rinuncia divenendo eredi sic et simpliciter, ma non per i chiamati che non siano conviventi, i quali hanno dieci anni per rinunciare o accettare l'eredità cui sono chiamati, con onere per chi ha interesse a farsi assegnare termine dal giudice per accettazione o rinunzia ovvero notificare a chi sia effettivamente erede ex art. 481 C.C. o, in caso di urgenza, chiedere che sia disposta la nomina di un curatore;
nessun termine decorre per l'incapace naturale o impossibilitato né per la richiesta di nomina di curatore;
4- nullità della notifica della riassunzione NRG 107/2021 a soggetto non erede. L'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius.
5- La notifica del nuovo, inammissibile, giudizio NRG 107/2021 è comunque affetta da nullità insanabile in quanto indirizzata a persona ormai incapace di udire, parlare e scrivere, impossibilitata a leggere, apprendere, capire, conoscere il contenuto degli atti e di autodeterminarsi e di lì a poco deceduta, ugualmente a persona morta.
6- nullità insanabile delle notifica pec dell'atto di riassunzione NRG 107/2021 per cui è sentenza impugnata, e inammissibilità dell'atto di riassunzione stesso, per mancanza di valida e tempestiva procura, come di tutte le procure in atti, prive di necessaria attestazione di conformità ex artt. 16-decies, (“potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti”) e 16-undecies (“modalità dell'attestazione di conformità”), commi 2 e 3, D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 2012, e dall'art. 19-ter delle specifiche tecniche del Pct (decreto 28 dicembre 2015), (articoli successivi alla modifica del 2009 dell'art. 83 c.p.c..); e non costituisce mera irregolarità sanata dal deposito della procura cartacea.
7-notifica del ricorso è stata fatta a soggetto privo di legittimazione passiva in quanto privo di diritti reali o contrattuali di godimento con l'immobile in oggetto;
come già eccepito nel NRG 268/2018 l'immobile sito in Montecatini Terme dove la ricorrente pretende di avere svolto pulizie negli anni è stata acquistato dalla nonna CP_1 materna della odierna appellante, e dalla madre della stessa, Persona_2 CP_2
[...]
8- L'ottavo motivo riguarda la valutazione delle prove assunte in primo grado e, quindi, il merito della controversia.
Seguono tre motivi d'appello, nuovamente in rito.
9-Inammissibilità e nullità dell'atto di riassunzione e del ricorso presupposto, per mancato deposito del C.C.N.L. sottoscritto;
10- Per violazione dell'art. 291 cpc per difetto di rinnovazione della notifica;
11- Per errores in procedendo et judicando, il Sig. Giudice Dr. Vanessa Rocchi ha presieduto ambedue i giudizi pendenti innanzi a lei.
Si è costituita in questo secondo grado ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo la Corte l'appello è infondato e non può essere accolto.
Come detto, la appellante articola una serie di motivi d'appello con i quali denuncia vari vizi processuali del giudizio di primo grado (RG 107/2021) ed anche di quello antecedente, ossia quello iscritto al NRG. 268/2018. Tali censure riguardano le modalità della notifica, la mancata riassunzione del primo giudizio dopo la sua interruzione, asseriti vizi della procura, la composizione del Giudicante.
Nel merito, le contestazioni dell'avv. UA riguardano la titolarità del dedotto rapporto di lavoro, la propria qualità di erede e la valutazione della prova compiuta dal Tribunale.
Orbene, è prima di tutto evidente che ogni questione relativa al precedente giudizio iscritto al RNG 268/2018 non può essere fatta valere in questa sede nella quale si discute solo dell'appello avverso la sentenza resa nel giudizio RG 107/2021. Sono quindi inammissibili, in questa sede, le questioni articolate nel terzo motivo d'appello che attengono al procedimento estinto d'ufficio con provvedimento, del 6 giugno 2022 (nullo; provvedimenti di interruzione e estinzione del giudizio NRG 268/2018 rimasti sconosciuti al convenuto difeso in proprio con gravi malattie e mai notificatigli, in violazione dell'art. 302 e 303 C.P.C.).
Per quanto riguarda questi due giudizi di primo grado, è bene precisare che, effettivamente, in data 04/03/2018 la sig.ra veva presentato un primo ricorso CP_1
(iscritto al NRG 268/2018), avente oggetto quello che è stato deciso con la sentenza oggi impugnata (RG 107/2021).
L'avvocato ll'epoca era iscritto all'Ordine degli Avvocati di Firenze Persona_1
e si era costituito in giudizio difendendosi in proprio. Tuttavia, nel corso del processo, il convenuto si è cancellato dall'albo degli avvocati e per questo motivo il Giudice ha dichiarato l'interruzione della causa.
È pacifico che la on ha riassunto quella causa ma ne ha promossa una nuova, CP_1 depositando un nuovo ricorso al Tribunale di Pistoia, di contenuto analogo al precedente, una volta spirati i termini per la riassunzione della causa interrotta.
La appellante contesta questa condotta processuale con il suo 3° motivo con il quale sostiene, tra l'altro, che la lavoratrice avrebbe dovuto riassumere quel giudizio piuttosto che introdurne uno nuovo.
Orbene, secondo la Corte questa scelta processuale non comporta alcuna violazione di legge.
L'art. 305 c.p.c. precisa che se il giudizio interrotto non viene riassunto nel termine di legge si estingue. Le conseguenze dell'estinzione sono quelle indicate dall'art. 310 c.p.c.: l'estinzione del processo non estingue l'azione.
In altre parole, il primo processo si estingue ma non è preclusa alla parte la possibilità di presentare un nuovo ricorso per far valere le medesime ragioni (Cass. 809 del 1998) ferme restando solo le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato (Cass. 6712 del 2001).
Parte appellante non evidenzia alcuna statuizione di merito sulla quale si possa essere formato il giudicato;
neppure l'appellante chiarisce in cosa si sarebbe verificata la lesione del diritto di difesa che denuncia. Queste censure sono quindi infondate.
Con lo stesso terzo motivo, la appellante denuncia una violazione del contraddittorio, a danno di senza in alcun modo argomentare sul punto. È evidente che la CP_2 censura, c , non può che risultare inammissibile.
Ancora, sempre con il 3° motivo d'appello e con il successivo 4° motivo, la appellante introduce contestazioni sia processuali che sostanziali che riguardano la sua qualità di erede.
I motivi processuali attengono alla questione relativa alla (mancata) riassunzione del primo giudizio interrotto e per essi valgono le considerazioni già svolte.
Deve, in definitiva, dirsi infondato il 3° motivo d'appello.
Con il 4° motivo, l'avv. UA sostiene che: L'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius.
Anche questa censura è palesemente infondata in quanto, a prescindere da ogni questione formale, mai è stato allegato e non risulta in alcun modo che la odierna appellante abbia rinunciato alla eredità alla quale è stata chiamata come figlia del defunto convenuto originario.
Tornando alla vicenda processuale, giova ricordare che, accertato il decesso del convenuto in data successiva al deposito del ricorso, anche il secondo procedimento è stato interrotto, con ordinanza del 1.3.2022.
La ricorrente, il 28.5.2022, ha riassunto il procedimento nei confronti di EL UA, erede dell'originario convenuto, nei cui riguardi ha spiegato le medesime domande ed istanze già formulate nel ricorso proposto avverso Persona_1
Questa riassunzione è censurata con il 1° motivo d'appello con il quale la appellante sostiene che la notificazione non poteva avvenire alla sua PEC professionale in quanto attivata solo per ragioni connesse alla professione.
Orbene, per quanto riguarda la notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti della odierna appellante, una recente sentenza della Cassazione (1615 del 2025), citata da parte appellata, chiarisce che: “nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45 bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass., n. 2460/2021). In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita;
n. 12134/2024)”
In applicazione di questo principio, deve considerarsi regolare la notificazione dell'atto di riassunzione, operata nel (secondo) giudizio di primo grado (NRG 107/2021), avvenuta personalmente alla PEC dello studio concessa dal Consiglio dell'Ordine. Anche tali motivi d'appello (ossia il 1° ma anche il 2°) sono, quindi, infondati.
Con il 5° motivo d'appello la UA contesta la notificazione del secondo ricorso in quanto effettuata a persona ormai incapace. Anche questa censura appare infondata agli atti di causa, non emerge in alcun modo che il convenuto,
[...]
fosse incapace quando è stata effettuata la notifica del secondo ri Persona_1
In particolare, l'unico certificato medico depositato è relativo alle dimissioni dall'Ospedale di Empoli del 26.6.2021 dal quale non emerge la dedotta situazione di incapacità. Del resto, come osserva la parte appellata, dalla relata dell'Ufficiale Giudiziario si evince che la notifica è stata ricevuta dalla figlia (e odierna appellante) EL UA la quale nulla ha rilevato circa la malattia del padre, nè stragiudizialmente nè all'interno del giudizio RG 107/2021. Con il 6° motivo, la UA deduce una nullità insanabile della notifica pec dell'atto di riassunzione NRG 107/2021 per cui è sentenza impugnata, e inammissibilità dell'atto di riassunzione stesso, per mancanza di valida e tempestiva procura, come di tutte le procure in atti, prive di necessaria attestazione di conformità ex artt. 16-decies, (“potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti”) e 16- undecies (“modalità dell'attestazione di conformità”), commi 2 e 3, D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 2012, e dall'art. 19-ter delle specifiche tecniche del Pct (decreto 28 dicembre 2015), (articoli successivi alla modifica del 2009 dell'art. 83 c.p.c..). Anche questo motivo d'appello risulta infondato in quanto l'atto di riassunzione (doc.13 della appellante) contiene sia la procura che la relata di notifica nelle quali sono presenti gli adempimenti evidenziati dalla appellante.
Infondati sono anche gli ulteriori motivi d'appello che riguardano aspetti formali o processuali.
Il mancato deposito del CCNL (9° motivo) non appare rilevante considerando che la domanda è stata quantificata, sin dall'inizio, sulla base della somma annuale concordata tra le parti (e che per i primi anni è stata pagata effettivamente) e non sulla base delle tabelle retributive del CCNL del settore.
Nella sentenza appellata si legge infatti che: “In ordine al quantum della retribuzione, la ricorrente ha fornito prova documentale della percezione, negli anni 2011 e 2012, di assegni bancari (come riferito anche dalla teste che quantunque non fosse in Tes_ grado di riferire la cadenza con cui tali assegni ano consegnati alla madre, ha affermato con sicurezza che la madre venisse retribuita mediante assegni bancari) incassati nel mese di agosto di ciascun anno (trovando dunque conforto quanto riferito in ricorso dalla ricorrente): nel 2011 per un nel 2011 per un 704,00 (cfr. estratto conto prodotto dalla ricorrente il 14.6.2024). Parte ricorrente ha affermato che le pattuizioni con il datore di lavoro prevedevano la corresponsione, per l'impegno lavorativo prestato (per come emerso anche nel corso dell'istruttoria), di un compenso di circa 550,00 annui, ed ha concluso perché per le annualità nelle quali non ha ricevuto la retribuzione concordata pur avendo prestato attività lavorativa (i.e. gli anni 2013, 2014 e i primi sei mesi del 2015, quando ha poi rassegnato le dimissioni) la controparte fosse condannata a corrisponderle quanto dovuto in forza degli accordi intercorsi con il UA”.
Il Tribunale, in sostanza, ha accolto la domanda ed ha determinato il credito della ricorrente sulla base delle somme che erano state concordate tra le parti, somma ritenuta congrua rispetto alla prestazione resa. In questi termini, l'appello risulta del tutto non pertinente rispetto al contenuto della decisione impugnata in quanto nulla contesta circa la valutazione equitativa adottata dal Giudice e si limita a dolersi del mancato deposito del CCNL del settore.
Il 10° motivo (violazione dell'art. 291 cpc per difetto di rinnovazione della notifica) è formulato in modo del tutto generico e risulta privo di ogni argomento a suo sostegno.
La stessa carenza caratterizza l'11° motivo (errores in procedendo et judicando, il Sig. Giudice Dr. Vanessa Rocchi ha presieduto ambedue i giudizi pendenti innanzi a lui). In ogni caso, il motivo è palesemente infondato in quanto il secondo giudizio di primo grado non ha in alcun modo carattere impugnatorio ripetto al primo con la conseguenza che nessuna violazione può ravvisarsi nel fatto che i due processi siano stati assegnati allo stesso Giudice.
Passando, finalmente, al merito, la appellante insiste nel negare, in capo al suo defunto genitore, la titolarità del rapporto di lavoro dedotto dalla e collega questa CP_1 contestazione alla proprietà dell'immobile nel quale la pres rebbe stata resa (7° motivo d'appello).
Orbene, sembra alla Corte che siano del tutto infondate le questioni che riguardano la proprietà della casa dove la avorava in quanto la sussistenza di un rapporto di CP_1 lavoro domestico non impli uppone certo la proprietà dell'immobile da parte del datore di lavoro o la sussistenza di altri diritti reali in capo allo stesso.
Ai fini dell'inquadramento come lavoro domestico è necessario che la prestazione sia resa per il funzionamento della vita familiare ma non è richiesto che essa si svolga in una abitazione di proprietà del datore di lavoro. Secondo la Corte di Cassazione, per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare. (Nella specie, una lavoratrice aveva reso prestazioni domestiche in favore di un'anziana, ma, nel corso del rapporto, aveva sempre osservato le direttive della di lei figlia, da questa percependo la retribuzione;
la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, correggendone tuttavia la motivazione, nel senso che la legittimazione passiva della figlia era fondata sull'effettività del potere direttivo da lei esercitato e non - come ritenuto dal giudice territoriale - sull'apparenza giuridica determinata dalla sua condotta, Cass. 3418 del 2012). Infine, con l'8°motivo, la appellante sostiene che dalle prove assunte in primo grado, anche nel primo giudizio che si è poi estinto, non sarebbe emersa la prova della legittimazione passiva (o meglio sarebbe della titolarità del rapporto di lavoro) del suo dante causa, ossia Persona_1
Anche questo motivo d'appello è infondato.
La figlia della appellata, ossia ha riferito che, dopo il decesso della suocera Tes_2 del UA, sua madre aveva continuato a lavorare, sia pure in misura ridotta: ha continuato a frequentare questa casa andando a fare le pulizie, lavaggio tende [ ], annaffiare le piante perché questi signori il fine settimana venivano sempre a Montecatini Terme e la mamma gli faceva trovare la casa pronta … l impegno della mamma non era quotidiano [ ] si prendeva cura della casa e della biancheria e curava la casa come se fosse abitata perché questa era la richiesta dei proprietari come se vivessero la casa tutti i giorni. Così come quando venivano i manutentori, era lei che apriva la casa e si faceva trovare in casa.
La teste ha riferito di aver visto la al lavoro presso l'abitazione di Tes_3 CP_1
Montecatini anche dopo il decesso della suocera del UA.
La teste ha precisato che era stato il UA a consegnarle le chiavi ed a Tes_ consenti i parcheggiare nel condominio in loro assenza. Ha riferito che era il UA a telefonare a sua madre per “informarsi sullo stato delle cose”. Ha riferito, ancora, che nei primi tempi le pagava con un assegno, poi ha iniziato a compensarla solo con un pandoro a Natale: “la mamma, oltre che il pandoro, sollecitava il pagamento di qualcosa per i servizi fatti ma il UA diceva che non poteva”.
In definitiva, ribadito che la questione circa la proprietà dell'appartamento non risulta significativa, secondo la Corte emergono dall'istruttoria svolta in primo grado elementi più che sufficienti per confermare la sentenza appellata e per ritenere che fosse il UA il titolare del rapporto di lavoro in questione. Nelle note autorizzate la appellante deposita (tardivamente) una quietanza di pagamento intestata a sua madre, ossia la ma tale documento risale al 1994 CP_2 mentre, nel caso in esame, si discute di un p ben successivo.
In conclusione, l'appello risulta del tutto infondato e deve essere respinto.
Secondo la norma della soccombenza, la appellante deve essere condannata al pagamento delle spese nei valori medi, considerato il rilevante numero delle questioni sollevate ed il fatto che ella non ha aderito alla proposta conciliativa formulata della Corte (che invece la appellata aveva accolto). Ai sensi del DM 147/2022, le spese vengono liquidate secondo il valore della causa (€ 1.350), senza istruttoria.
Secondo la Corte sussistono anche i presupposti per la condanna della appellante ex art. 96 c.p.c. avendo la stessa proposto appello sulla base di una serie di motivi palesemente infondati. Si considerino, tra questi, quello che riguarda la proprietà dell'abitazione nella quale si svolgeva la prestazione della appellata oppure tutti gli argomenti spesi circa la vicenda successoria senza neppure dedurre di aver mai rinunciato all'eredità. La condanna ex art.96 viene quantificata in misura pari a quella delle spese di lite, come sopra liquidate.
Deve infine darsi atto, a norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228, che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, Giudice del lavoro, n. 272 del 2024, depositata il 4.7.2024.
Condanna la appellante al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in € 1.923,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Condanna la appellante al pagamento in favore della appellata di una somma ulteriore pari ad € 1.923,00 ai sensi dell'art.96 c.p.c..
Dichiara che sussistono, a norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228, i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Firenze, 10 luglio 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi