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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/11/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta
Pezzimenti, nella funzione di giudice dell'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 803 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore della “ (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Sacco, giusta procura alle liti in atti;
Appellante
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Barbieri, giusta procura alle liti in atti;
Appellata
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_3
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme il 10.01.2023 e depositata in data 16.01.2023.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 18.11.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella qualità di legale Parte_1 rappresentante pro tempore della , evocava in giudizio dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme, , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore e la in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale.
Nel libello introduttivo della lite la difesa dell'attrice esponeva: che in data 12.02.2021,
Pagina 1 di 9 alle ore 8.00 circa, mentre transitava sulla S.S. 19 nel tratto di strada che Persona_1 congiunge SA IE OS a Cicala, alla guida del veicolo IV Fiat 190 tg.
BV407GH (motrice) – BI tg. AB01893 (rimorchio) di proprietà dell'attrice, giunto in c.da Vicario, in Cicala (Cz), veniva coinvolto in un incidente stradale con l'autocarro IV
Euro Trakker tg. BN707ED, di proprietà di e condotto Controparte_5 nell'occasione da che in particolare, il conducente dell'autocarro Euro Persona_2
Trakker, mentre effettuava manovra di retromarcia, urtava sul lato sinistro il rimorchio
BI trainato dalla motrice IV Fiat 190, che procedeva regolarmente sulla S.S. 19; che, a seguito dell'urto, il rimorchio BI tg. AB0193 dell'attrice subiva ingenti danni strutturali, quantificati nella somma di euro 11.590,00, come da fattura n. 9 del 27.02.2021, emessa dall'autocarrozzeria a cui doveva aggiungersi il danno Parte_2 da c.d. “fermo tecnico”, quantificato in euro 5.000,00, trattandosi di un veicolo inutilizzato ed inutilizzabile per un protratto lasso di tempo;
che erano state respinte sia la richiesta di risarcimento dei danni che l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita formulata nei confronti dell' che rimasti inevasi gli ulteriori tentativi Controparte_4 di bonario componimento con il competente , si rendeva necessario il ricorso CP_6 all'autorità giudiziaria.
Si costituiva nel giudizio, con apposita comparsa di risposta, la Controparte_2
in persona del legale rappresentante por tempore, la quale contestava: in via
[...] preliminare, l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito in favore del Giudice di Pace di Catanzaro o di Milano;
nel merito, l'infondatezza sia in punto di an sia di quantum debeatur della domanda attorea, della quale domandava il rigetto, con liquidazione a suo favore delle spese di processo.
Pur ritualmente convenuta in giudizio non si costituiva la Controparte_5 rimanendo contumace nella lite.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova costituenda orale autorizzata;
veniva espletata, altresì, una CTU modale volta a ricostruire la dinamica del sinistro e a quantificare i danni derivati dall'incidente (redatta dal dott. ). Persona_3
Con sentenza n. 17/2023 emessa il 10.01.2023 e depositata in data 16.01.2023, il Giudice di Pace di Lamezia Terme respingeva la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice sul presupposto dell'assenza di prova del fatto storico dell'incidente per come descritto nella
Pagina 2 di 9 citazione introduttiva e, dunque, del nesso di causalità tra evento e danno, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite ed al rimborso di quelle di CTU.
Avverso tale sentenza proponeva appello , nella qualità di legale Parte_1 rappresentante pro tempore della , lamentando l'erronea valutazione Controparte_1 del giudice a quo dei fatti di processo e delle prove che aveva condotto il giudice appellato a ritenere indimostrato il fatto storico descritto nel libello introduttivo della lite. Più in particolare, l'appellante censurava l'erronea interpretazione della prova orale e delle altre risultanze istruttorie nonché l'adesione del Giudice a quo alle errate conclusioni della CTU tecnico - modale che aveva asseverato l'incompatibilità dei danni riportati dal rimorchio dell'attrice con la dinamica del sinistro descritta in citazione.
L'appellante concludeva, pertanto, domandando la riforma integrale della sentenza appellata, con il pieno accoglimento della domanda risarcitoria spiegata in prime cure e la liquidazione a suo favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Resisteva al gravame con comparsa di costituzione e risposta l' la Controparte_4 quale domandava la reiezione dell'impugnazione di controparte perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme perché correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello.
Rimaneva contumace anche nella fase di gravame Controparte_5
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025 previo scambio di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 17/2023 del Giudice di
Pace di Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea considerazione del materiale probatorio acquisito nell'ambito del giudizio di prime cure, con particolare riferimento alla valutazione, in tesi errata, operata dal giudice impugnato, di carenza di prova del fatto storico dell'incidente così come descritto in citazione e, quindi, del nesso di causalità tra i danni riportati dal rimorchio di parte attrice e l'evento denunciato.
La censura è destituita di pregio e, dunque, va disattesa.
Al riguardo deve rilevarsi che, alla stregua dei pacifici principi generali processualcivilistici sul riparto dell'onere della prova, era onere dell'attrice in primo grado
Pagina 3 di 9 provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento, e cioè il danneggiamento materiale subito dal veicolo di sua proprietà a causa dell'urto con il mezzo condotto da e per la condotta di guida negligente, imprudente ed Persona_2 imperita di quest'ultimo.
Tale fatto storico, infatti, è stato contestato dalla compagnia assicurativa convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado e quindi non poteva dirsi provato ex art. 115, comma 1, c.p.c. in applicazione del principio di non contestazione.
A parte attrice spetta, inoltre, di provare anche la derivazione causale di tutti i danni allegati dal detto fatto. Ed invero spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità fra questo e il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore
(cfr. in tal senso, Cass. civ. n. 7026/2001).
Per come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore” (Cass. civ. Sez. I, 10-10-2007, n. 21140; cfr. anche Cass. Civ. n.
3293/2018 che ribadisce il consolidato orientamento in materia di risarcimento danni da sinistri stradali per cui “sul danneggiato – che formuli una richiesta risarcitoria – grava
l'onere ex art. 2967 cod. civ. di dimostrare il danno subito”).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o
l'incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n.
3563/1996).
Ora, sebbene il teste , genitore dell'attrice, abbia confermato i Testimone_1 capitoli di prova sottopostigli sulla dinamica del sinistro così come descritta nel libello introduttivo, la ricostruzione dell'incidente offerta da parte attrice è stata smentita dagli accertamenti peritali del CTU il quale ha attestato “i danni presenti sulla cintura fianco sinistro a carico dei lamierati esterni, sui pistoni idraulici e sul telaio del semirimorchio
Viberti con targa BV407GH non possono esser ritenuti tecnicamente compatibili con la
Pagina 4 di 9 narrata dinamica e, pertanto, non si ritiene di ravvisare alcun nesso eziologico per duplice circostanza: 1) non risulta essere residuata sulla parete anteriore sinistra del predetto veicolo attoreo un'impronta geometrica che sia tecnicamente congrua e compatibile col montante angolare posteriore del dichiarato veicolo di controparte che avrebbe dovuto imprimere alla suddetta parete laterale sinistra un'impronta verticale, ossia la linea di applicazione d'urto avrebbe dovuto essere non già parallela, come invece rilevato della foto 3 di 4 di pag. 5, bensì ortogonale alla parete stessa e, pertanto, nel momento di massima compenetrazione la piega sul lamierato avrebbe dovuto avere uno sviluppo verticale e non già orizzontale. 2) se si raffrontano tali danneggiamenti con quelli già trattati per il sinistro n. 05/984136409-0/1 del 28.02.2020, gli stessi appaiono identici”.
Ha aggiunto, altresì, l'esperto: “Per i veicoli dichiarati urtanti, considerate pure le caratteristiche specifiche dei collimanti componenti, risulta essere evidente il mancato riscontro di danneggiamenti e deformazioni reciprocamente corrispondenti e riferibili al dichiarato veicolo antagonista, oltrechè di coerenti segni caratteristici ed impronte. Per tutto quanto sopra riportato, dalle caratteristiche dei veicoli, dalla incoerente tipologia, ubicazione, entità ed andamento delle deformazioni obiettivamente presentate, unitamente alla constatazione che su entrambi vi è assoluta discordanza circa i punti di contatto, ampiezze, geometrie dei componenti, altezze e superfici d'urto, impronte e danneggiamenti pertinenti la lamentata collisione e le dichiarate modalità dell'evento, è evidente la non compatibilità tecnica dei danni rispetto alla dinamica così come denunciata” (pag. 7-9
CTU espletata in primo grado).
Aldilà, quindi, della circostanza di “sospetto” che i danni lamentati coinciderebbero con quelli derivati da un altro precedente sinistro del 28.02.2020 – circostanza che l'appellante ha, in ogni caso, contestato in ragione del fatto che, a seguito del detto primo sinistro, il mezzo sarebbe stato riparato – il CTU ha escluso categoricamente la compatibilità dei danni riportati dal rimorchio di parte attrice con la dinamica del sinistro dalla stessa prospettata con argomentazioni tecniche puntuali sintetizzabili nei seguenti punti: 1)
l'impatto del montante angolare posteriore dell'autocarro IV avrebbe dovuto imprimere alla parete laterale sinistra del rimorchio un'impronta verticale e non già orizzontale, come quella riscontrata sul detto rimorchio;
2) vi è assoluta discordanza reciproca tra i mezzi indicati come coinvolti nello scontro circa i punti di contatto, le geometrie dei componenti, le altezze e le superfici d'urto per essere le deformazioni riscontrate incoerenti per
Pagina 5 di 9 tipologia, ubicazione, entità ed andamento con le caratteristiche del veicolo (presunto) impattante.
Tali conclusioni appaiono condivisibili, anche a parere del Tribunale, per la idoneità degli accertamenti eseguiti, la sufficiente coerenza logica, la correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza delle stesse con i documenti e rilievi fotografici allegati alla perizia.
Sul punto, non giova alla tesi dell'appellante il rilievo che il CTU non avrebbe visionato il veicolo antagonista (autocarro IV) e, quindi, verificato in concreto i punti d'urto, le reali altezze ovvero ancora eventuali difformità delle sue caratteristiche da quelle standard del tipo di mezzo, tali da giustificare eventuali discordanze;
né la censura per cui il CTU non si sarebbe recato sui luoghi di causa (ovvero il piazzale in cui si sarebbe verificato l'incidente) mancando di considerare l'esistenza di dislivelli sui piani stradali interessati.
In proposito, non può non rilevarsi che l'incompatibilità dei danni sul rimorchio con la dinamica descritta per esservi, a monte, un'assoluta discordanza reciproca tra i danni del detto rimorchio e le caratteristiche del mezzo impattante è stata motivata avendo riguardo a tutti i profili possibili (punti di contatto, geometrie dei componenti, altezze, superfici d'urto) e riscontrata su tutti gli aspetti possibili (tipologia, ubicazione, entità ed andamento delle deformazioni) con la conseguenza che appare tecnicamente assai poco plausibile che eventuali (solo ipotizzate) difformità delle caratteristiche del mezzo impattante rispetto a quelle standard ovvero eventuali (solo ipotizzati) dislivelli del piano stradale teatro del sinistro, anche ove fossero stati dimostrati, potessero giustificare le così gravi incongruenze segnalate dal CTU.
In ogni caso, ove l'attore avesse voluto confutare la validità scientifica delle conclusioni formulate dal consulente, avrebbe dovuto farlo con contestazioni specifiche.
Ed invero, onde poter censurare l'adesione e il richiamo “per relationem” del Giudice al parere del consulente d'ufficio, le critiche mosse in relazione alle risultanze della CTU devono essere specifiche e scientifiche, dovendo tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, non potendosi quindi limitare a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale (Tribunale
Roma sez. lav., 29/03/2019, n. 3140).
Ebbene, nel caso di specie, le osservazioni formulate dall'appellante si appalesano del tutto generiche e non supportate da specifiche e puntuali argomentazioni scientifiche.
Pagina 6 di 9 In particolare, l'appellante si è limitato a generiche censure di (ritenuta) omessa motivazione (scientifica) delle risultanze peritali ipotizzando eventuali difformità delle caratteristiche del mezzo impattante ovvero dislivelli del manto stradale, senza altro aggiungere, laddove sarebbe stato suo onere – all'evidenza non assolto nemmeno nel presente grado di giudizio – contestare con argomentazioni tecniche puntuali le conclusioni formulate dal CTU circa l'incompatibilità dei danni con la dinamica del sinistro e la reciproca discordanza tra i mezzi sui possibili punti di contatto, anche fornendo valide ricostruzioni alternative o altre spiegazioni possibili (sulla compatibilità dei danni riportati dal rimorchio rispetto alle concrete caratteristiche del mezzo urtante e dello stato dei luoghi), in forza di pertinenti argomentazioni scientifiche.
In mancanza, non si ritiene censurabile la valutazione del Giudice a quo circa la mancanza di una prova certa, univoca e condivisa del fatto storico dell'incidente e della sua dinamica per come denunciata, non potendo assumere – a fronte degli accertamenti peritali finora commentati – rilievo dirimente la dichiarazione testimoniale di , Testimone_1 padre della rappresentante legale dell'odierna società attrice.
Difatti il prudente apprezzamento del giudice nella valutazione della prova si concretizza anche attraverso la discrezionale valutazione di attendibilità di un teste. A questo proposito, al fine di giudicare la veridicità e la rilevanza delle deposizioni testimoniali, l'organo giudicante deve far riferimento sia ad elementi di natura oggettiva, quali la mancanza di contraddizioni nell'esposizione dei fatti e la completezza delle dichiarazioni, sia ad elementi relativi alla "soggettività del testimone", come ad esempio la presenza o la mancanza di rapporti di parentela con una delle parti o la presenza di eventuali interessi personali nella lite (cfr. Tribunale Roma sez. lav. 03 maggio 2017 n. 2738).
Correttamente, quindi, il giudice a quo non ha ritenuto provato il sinistro sulla base delle dichiarazioni del detto teste in quanto – aldilà del rapporto di parentela con la parte attrice, di per sé non dirimente ai fini della valutazione sulla sua credibilità – in evidente contrasto con le risultanze di perizia e non sostenute da altri validi riscontri oggettivi sull'an debeatur.
Non vi è agli atti di causa, infatti, una relazione di incidente redatta dalle autorità di pubblica sicurezza competenti che possa corroborare la descrizione degli accaduti così come svolta dalla parte attrice.
Inoltre, nessun decisivo rilievo probatorio può essere attribuito al modello C.A.I. versato in
Pagina 7 di 9 atti: la giurisprudenza ha difatti chiarito che lo stesso non ha valore di piena prova ma deve essere liberamente apprezzata dal Giudice (ex plurimis Cass. Civ., sez. III, n.3567/2013), il quale deve valutarne la rilevanza probatoria con estrema attenzione e puntualità, tenendo conto, per ovvio, di ogni altra evidenza dimostrativa risultante dagli atti e di qualsiasi ulteriore elemento utile desumibile dal giudizio.
In proposito si è già detto dell'incompatibilità modale ritenuta dal CTU per cui, proprio per il dovere del Giudice di vagliare la veridicità del modello tenendo conto di ogni altra emergenza istruttoria, deve concludersi per la non sufficienza delle prove a sostegno delle pretese attoree.
Dunque, per tutte le ragioni appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice/appellante, nell'ambito del giudizio dinanzi al giudice onorario, non abbia dato sufficiente ed adeguata dimostrazione del fatto storico generatore dei danni relativamente ai quali ha domandato il risarcimento e, dunque, del nesso di causalità esistente tra il presunto sinistro e i pregiudizi patrimoniali lamentati.
Conseguentemente, la sentenza appellata può essere considerata nel suo contenuto decisorio complessivo condivisibile da parte del Tribunale.
Alla luce di tutte le considerazioni appena svolte deve essere rigettato l'appello spiegato da avverso la sentenza n. 17/2023 emessa il 10.01.2023 e depositata in Controparte_1 data 16.01.2023 dal Giudice di Pace di Lamezia Terme che va pertanto confermata.
Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio a favore della parte appellata costituita come indicato in dispositivo (causa di valore pari a 16.590,00, compensi liquidati nei minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi processuali esclusa la fase istruttoria, in quanto non svoltasi). Nulla sulle spese nei confronti di
[...]
Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 17/2023 emessa il 10.01.2023 e depositata in data 16.01.2023 dal Giudice di Pace di Lamezia Terme;
2) condanna , nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
alla rifusione, in favore di in persona Controparte_1 Controparte_2
Pagina 8 di 9 del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, oltre IVA e CPA come per legge.
3) nulla sulle spese nei confronti di Controparte_7
28.11.2025.
[...]
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta
Pezzimenti, nella funzione di giudice dell'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 803 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore della “ (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Sacco, giusta procura alle liti in atti;
Appellante
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Barbieri, giusta procura alle liti in atti;
Appellata
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_3
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme il 10.01.2023 e depositata in data 16.01.2023.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 18.11.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella qualità di legale Parte_1 rappresentante pro tempore della , evocava in giudizio dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme, , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore e la in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale.
Nel libello introduttivo della lite la difesa dell'attrice esponeva: che in data 12.02.2021,
Pagina 1 di 9 alle ore 8.00 circa, mentre transitava sulla S.S. 19 nel tratto di strada che Persona_1 congiunge SA IE OS a Cicala, alla guida del veicolo IV Fiat 190 tg.
BV407GH (motrice) – BI tg. AB01893 (rimorchio) di proprietà dell'attrice, giunto in c.da Vicario, in Cicala (Cz), veniva coinvolto in un incidente stradale con l'autocarro IV
Euro Trakker tg. BN707ED, di proprietà di e condotto Controparte_5 nell'occasione da che in particolare, il conducente dell'autocarro Euro Persona_2
Trakker, mentre effettuava manovra di retromarcia, urtava sul lato sinistro il rimorchio
BI trainato dalla motrice IV Fiat 190, che procedeva regolarmente sulla S.S. 19; che, a seguito dell'urto, il rimorchio BI tg. AB0193 dell'attrice subiva ingenti danni strutturali, quantificati nella somma di euro 11.590,00, come da fattura n. 9 del 27.02.2021, emessa dall'autocarrozzeria a cui doveva aggiungersi il danno Parte_2 da c.d. “fermo tecnico”, quantificato in euro 5.000,00, trattandosi di un veicolo inutilizzato ed inutilizzabile per un protratto lasso di tempo;
che erano state respinte sia la richiesta di risarcimento dei danni che l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita formulata nei confronti dell' che rimasti inevasi gli ulteriori tentativi Controparte_4 di bonario componimento con il competente , si rendeva necessario il ricorso CP_6 all'autorità giudiziaria.
Si costituiva nel giudizio, con apposita comparsa di risposta, la Controparte_2
in persona del legale rappresentante por tempore, la quale contestava: in via
[...] preliminare, l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito in favore del Giudice di Pace di Catanzaro o di Milano;
nel merito, l'infondatezza sia in punto di an sia di quantum debeatur della domanda attorea, della quale domandava il rigetto, con liquidazione a suo favore delle spese di processo.
Pur ritualmente convenuta in giudizio non si costituiva la Controparte_5 rimanendo contumace nella lite.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova costituenda orale autorizzata;
veniva espletata, altresì, una CTU modale volta a ricostruire la dinamica del sinistro e a quantificare i danni derivati dall'incidente (redatta dal dott. ). Persona_3
Con sentenza n. 17/2023 emessa il 10.01.2023 e depositata in data 16.01.2023, il Giudice di Pace di Lamezia Terme respingeva la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice sul presupposto dell'assenza di prova del fatto storico dell'incidente per come descritto nella
Pagina 2 di 9 citazione introduttiva e, dunque, del nesso di causalità tra evento e danno, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite ed al rimborso di quelle di CTU.
Avverso tale sentenza proponeva appello , nella qualità di legale Parte_1 rappresentante pro tempore della , lamentando l'erronea valutazione Controparte_1 del giudice a quo dei fatti di processo e delle prove che aveva condotto il giudice appellato a ritenere indimostrato il fatto storico descritto nel libello introduttivo della lite. Più in particolare, l'appellante censurava l'erronea interpretazione della prova orale e delle altre risultanze istruttorie nonché l'adesione del Giudice a quo alle errate conclusioni della CTU tecnico - modale che aveva asseverato l'incompatibilità dei danni riportati dal rimorchio dell'attrice con la dinamica del sinistro descritta in citazione.
L'appellante concludeva, pertanto, domandando la riforma integrale della sentenza appellata, con il pieno accoglimento della domanda risarcitoria spiegata in prime cure e la liquidazione a suo favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Resisteva al gravame con comparsa di costituzione e risposta l' la Controparte_4 quale domandava la reiezione dell'impugnazione di controparte perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme perché correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello.
Rimaneva contumace anche nella fase di gravame Controparte_5
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025 previo scambio di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 17/2023 del Giudice di
Pace di Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea considerazione del materiale probatorio acquisito nell'ambito del giudizio di prime cure, con particolare riferimento alla valutazione, in tesi errata, operata dal giudice impugnato, di carenza di prova del fatto storico dell'incidente così come descritto in citazione e, quindi, del nesso di causalità tra i danni riportati dal rimorchio di parte attrice e l'evento denunciato.
La censura è destituita di pregio e, dunque, va disattesa.
Al riguardo deve rilevarsi che, alla stregua dei pacifici principi generali processualcivilistici sul riparto dell'onere della prova, era onere dell'attrice in primo grado
Pagina 3 di 9 provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento, e cioè il danneggiamento materiale subito dal veicolo di sua proprietà a causa dell'urto con il mezzo condotto da e per la condotta di guida negligente, imprudente ed Persona_2 imperita di quest'ultimo.
Tale fatto storico, infatti, è stato contestato dalla compagnia assicurativa convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado e quindi non poteva dirsi provato ex art. 115, comma 1, c.p.c. in applicazione del principio di non contestazione.
A parte attrice spetta, inoltre, di provare anche la derivazione causale di tutti i danni allegati dal detto fatto. Ed invero spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità fra questo e il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore
(cfr. in tal senso, Cass. civ. n. 7026/2001).
Per come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore” (Cass. civ. Sez. I, 10-10-2007, n. 21140; cfr. anche Cass. Civ. n.
3293/2018 che ribadisce il consolidato orientamento in materia di risarcimento danni da sinistri stradali per cui “sul danneggiato – che formuli una richiesta risarcitoria – grava
l'onere ex art. 2967 cod. civ. di dimostrare il danno subito”).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o
l'incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n.
3563/1996).
Ora, sebbene il teste , genitore dell'attrice, abbia confermato i Testimone_1 capitoli di prova sottopostigli sulla dinamica del sinistro così come descritta nel libello introduttivo, la ricostruzione dell'incidente offerta da parte attrice è stata smentita dagli accertamenti peritali del CTU il quale ha attestato “i danni presenti sulla cintura fianco sinistro a carico dei lamierati esterni, sui pistoni idraulici e sul telaio del semirimorchio
Viberti con targa BV407GH non possono esser ritenuti tecnicamente compatibili con la
Pagina 4 di 9 narrata dinamica e, pertanto, non si ritiene di ravvisare alcun nesso eziologico per duplice circostanza: 1) non risulta essere residuata sulla parete anteriore sinistra del predetto veicolo attoreo un'impronta geometrica che sia tecnicamente congrua e compatibile col montante angolare posteriore del dichiarato veicolo di controparte che avrebbe dovuto imprimere alla suddetta parete laterale sinistra un'impronta verticale, ossia la linea di applicazione d'urto avrebbe dovuto essere non già parallela, come invece rilevato della foto 3 di 4 di pag. 5, bensì ortogonale alla parete stessa e, pertanto, nel momento di massima compenetrazione la piega sul lamierato avrebbe dovuto avere uno sviluppo verticale e non già orizzontale. 2) se si raffrontano tali danneggiamenti con quelli già trattati per il sinistro n. 05/984136409-0/1 del 28.02.2020, gli stessi appaiono identici”.
Ha aggiunto, altresì, l'esperto: “Per i veicoli dichiarati urtanti, considerate pure le caratteristiche specifiche dei collimanti componenti, risulta essere evidente il mancato riscontro di danneggiamenti e deformazioni reciprocamente corrispondenti e riferibili al dichiarato veicolo antagonista, oltrechè di coerenti segni caratteristici ed impronte. Per tutto quanto sopra riportato, dalle caratteristiche dei veicoli, dalla incoerente tipologia, ubicazione, entità ed andamento delle deformazioni obiettivamente presentate, unitamente alla constatazione che su entrambi vi è assoluta discordanza circa i punti di contatto, ampiezze, geometrie dei componenti, altezze e superfici d'urto, impronte e danneggiamenti pertinenti la lamentata collisione e le dichiarate modalità dell'evento, è evidente la non compatibilità tecnica dei danni rispetto alla dinamica così come denunciata” (pag. 7-9
CTU espletata in primo grado).
Aldilà, quindi, della circostanza di “sospetto” che i danni lamentati coinciderebbero con quelli derivati da un altro precedente sinistro del 28.02.2020 – circostanza che l'appellante ha, in ogni caso, contestato in ragione del fatto che, a seguito del detto primo sinistro, il mezzo sarebbe stato riparato – il CTU ha escluso categoricamente la compatibilità dei danni riportati dal rimorchio di parte attrice con la dinamica del sinistro dalla stessa prospettata con argomentazioni tecniche puntuali sintetizzabili nei seguenti punti: 1)
l'impatto del montante angolare posteriore dell'autocarro IV avrebbe dovuto imprimere alla parete laterale sinistra del rimorchio un'impronta verticale e non già orizzontale, come quella riscontrata sul detto rimorchio;
2) vi è assoluta discordanza reciproca tra i mezzi indicati come coinvolti nello scontro circa i punti di contatto, le geometrie dei componenti, le altezze e le superfici d'urto per essere le deformazioni riscontrate incoerenti per
Pagina 5 di 9 tipologia, ubicazione, entità ed andamento con le caratteristiche del veicolo (presunto) impattante.
Tali conclusioni appaiono condivisibili, anche a parere del Tribunale, per la idoneità degli accertamenti eseguiti, la sufficiente coerenza logica, la correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza delle stesse con i documenti e rilievi fotografici allegati alla perizia.
Sul punto, non giova alla tesi dell'appellante il rilievo che il CTU non avrebbe visionato il veicolo antagonista (autocarro IV) e, quindi, verificato in concreto i punti d'urto, le reali altezze ovvero ancora eventuali difformità delle sue caratteristiche da quelle standard del tipo di mezzo, tali da giustificare eventuali discordanze;
né la censura per cui il CTU non si sarebbe recato sui luoghi di causa (ovvero il piazzale in cui si sarebbe verificato l'incidente) mancando di considerare l'esistenza di dislivelli sui piani stradali interessati.
In proposito, non può non rilevarsi che l'incompatibilità dei danni sul rimorchio con la dinamica descritta per esservi, a monte, un'assoluta discordanza reciproca tra i danni del detto rimorchio e le caratteristiche del mezzo impattante è stata motivata avendo riguardo a tutti i profili possibili (punti di contatto, geometrie dei componenti, altezze, superfici d'urto) e riscontrata su tutti gli aspetti possibili (tipologia, ubicazione, entità ed andamento delle deformazioni) con la conseguenza che appare tecnicamente assai poco plausibile che eventuali (solo ipotizzate) difformità delle caratteristiche del mezzo impattante rispetto a quelle standard ovvero eventuali (solo ipotizzati) dislivelli del piano stradale teatro del sinistro, anche ove fossero stati dimostrati, potessero giustificare le così gravi incongruenze segnalate dal CTU.
In ogni caso, ove l'attore avesse voluto confutare la validità scientifica delle conclusioni formulate dal consulente, avrebbe dovuto farlo con contestazioni specifiche.
Ed invero, onde poter censurare l'adesione e il richiamo “per relationem” del Giudice al parere del consulente d'ufficio, le critiche mosse in relazione alle risultanze della CTU devono essere specifiche e scientifiche, dovendo tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, non potendosi quindi limitare a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale (Tribunale
Roma sez. lav., 29/03/2019, n. 3140).
Ebbene, nel caso di specie, le osservazioni formulate dall'appellante si appalesano del tutto generiche e non supportate da specifiche e puntuali argomentazioni scientifiche.
Pagina 6 di 9 In particolare, l'appellante si è limitato a generiche censure di (ritenuta) omessa motivazione (scientifica) delle risultanze peritali ipotizzando eventuali difformità delle caratteristiche del mezzo impattante ovvero dislivelli del manto stradale, senza altro aggiungere, laddove sarebbe stato suo onere – all'evidenza non assolto nemmeno nel presente grado di giudizio – contestare con argomentazioni tecniche puntuali le conclusioni formulate dal CTU circa l'incompatibilità dei danni con la dinamica del sinistro e la reciproca discordanza tra i mezzi sui possibili punti di contatto, anche fornendo valide ricostruzioni alternative o altre spiegazioni possibili (sulla compatibilità dei danni riportati dal rimorchio rispetto alle concrete caratteristiche del mezzo urtante e dello stato dei luoghi), in forza di pertinenti argomentazioni scientifiche.
In mancanza, non si ritiene censurabile la valutazione del Giudice a quo circa la mancanza di una prova certa, univoca e condivisa del fatto storico dell'incidente e della sua dinamica per come denunciata, non potendo assumere – a fronte degli accertamenti peritali finora commentati – rilievo dirimente la dichiarazione testimoniale di , Testimone_1 padre della rappresentante legale dell'odierna società attrice.
Difatti il prudente apprezzamento del giudice nella valutazione della prova si concretizza anche attraverso la discrezionale valutazione di attendibilità di un teste. A questo proposito, al fine di giudicare la veridicità e la rilevanza delle deposizioni testimoniali, l'organo giudicante deve far riferimento sia ad elementi di natura oggettiva, quali la mancanza di contraddizioni nell'esposizione dei fatti e la completezza delle dichiarazioni, sia ad elementi relativi alla "soggettività del testimone", come ad esempio la presenza o la mancanza di rapporti di parentela con una delle parti o la presenza di eventuali interessi personali nella lite (cfr. Tribunale Roma sez. lav. 03 maggio 2017 n. 2738).
Correttamente, quindi, il giudice a quo non ha ritenuto provato il sinistro sulla base delle dichiarazioni del detto teste in quanto – aldilà del rapporto di parentela con la parte attrice, di per sé non dirimente ai fini della valutazione sulla sua credibilità – in evidente contrasto con le risultanze di perizia e non sostenute da altri validi riscontri oggettivi sull'an debeatur.
Non vi è agli atti di causa, infatti, una relazione di incidente redatta dalle autorità di pubblica sicurezza competenti che possa corroborare la descrizione degli accaduti così come svolta dalla parte attrice.
Inoltre, nessun decisivo rilievo probatorio può essere attribuito al modello C.A.I. versato in
Pagina 7 di 9 atti: la giurisprudenza ha difatti chiarito che lo stesso non ha valore di piena prova ma deve essere liberamente apprezzata dal Giudice (ex plurimis Cass. Civ., sez. III, n.3567/2013), il quale deve valutarne la rilevanza probatoria con estrema attenzione e puntualità, tenendo conto, per ovvio, di ogni altra evidenza dimostrativa risultante dagli atti e di qualsiasi ulteriore elemento utile desumibile dal giudizio.
In proposito si è già detto dell'incompatibilità modale ritenuta dal CTU per cui, proprio per il dovere del Giudice di vagliare la veridicità del modello tenendo conto di ogni altra emergenza istruttoria, deve concludersi per la non sufficienza delle prove a sostegno delle pretese attoree.
Dunque, per tutte le ragioni appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice/appellante, nell'ambito del giudizio dinanzi al giudice onorario, non abbia dato sufficiente ed adeguata dimostrazione del fatto storico generatore dei danni relativamente ai quali ha domandato il risarcimento e, dunque, del nesso di causalità esistente tra il presunto sinistro e i pregiudizi patrimoniali lamentati.
Conseguentemente, la sentenza appellata può essere considerata nel suo contenuto decisorio complessivo condivisibile da parte del Tribunale.
Alla luce di tutte le considerazioni appena svolte deve essere rigettato l'appello spiegato da avverso la sentenza n. 17/2023 emessa il 10.01.2023 e depositata in Controparte_1 data 16.01.2023 dal Giudice di Pace di Lamezia Terme che va pertanto confermata.
Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio a favore della parte appellata costituita come indicato in dispositivo (causa di valore pari a 16.590,00, compensi liquidati nei minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi processuali esclusa la fase istruttoria, in quanto non svoltasi). Nulla sulle spese nei confronti di
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Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 17/2023 emessa il 10.01.2023 e depositata in data 16.01.2023 dal Giudice di Pace di Lamezia Terme;
2) condanna , nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
alla rifusione, in favore di in persona Controparte_1 Controparte_2
Pagina 8 di 9 del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, oltre IVA e CPA come per legge.
3) nulla sulle spese nei confronti di Controparte_7
28.11.2025.
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Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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