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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. CH ND, all'esito dell'udienza del 05/11/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 554/2024 R.G. avente ad oggetto ricognizione di debito proposta da
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
CE NE,
-parte ricorrente- contro
), in persona dell'amministratore di CP_1 C.F._2 sostegno ( ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._3 da avv. Marco De Carlo,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale allegando: - che lui e i Parte_1 suoi fratelli , e si sono costituiti CP_1 CP_2 CP_3 confideiussori e/o terzi datori di ipoteca nell'interesse del loro padre Pt_1
nei seguenti rapporti: a) fideiussione rilasciata -per quel Controparte_4 R.G. 554/2024
che qui rileva- da e sino ad € 750.000,00 Parte_1 CP_1 ciascuno per il mutuo ipotecario del 22/07/2003 concesso da Parte_2
b) dazione d'ipoteca da parte dei terzi e
[...] Parte_1 CP_1
ed altri per il mutuo ipotecario del 14/12/2005 concesso da
[...] [...]
c) fideiussione omnibus rilasciata -per quel che qui rileva- da CP_5
e in relazione all'apertura di credito in conto Parte_1 CP_1 corrente stipulata in data 02/12/2010 con d) Controparte_5 fideiussione sino a € 250.000,00 rilasciata da e Parte_1 CP_1 in relazione al mutuo del 14/02/2003 concesso da Banca Popolare Pugliese
s.p.a.; e) fideiussione sino a € 900.000,00 rilasciata da e Parte_1
in relazione al mutuo del 10/06/2008 concesso da Banca CP_1
Popolare Pugliese s.p.a.; - che nel corso degli anni ha provveduto al pagamento dei debiti garantiti;
- che con la missiva del 23/12/2015 i suoi fratelli , e si sono riconosciuti CP_3 CP_2 CP_1 debitori in relazione a quanto versato per le somme fino a quel momento anticipate e hanno promesso di pagare la quota di € 269.840,70 in relazione alle garanzie da tutti loro prestate e da lui adempiute;
- che sarebbe creditore nei confronti della parte convenuta della somma di € 349.826,32 per quanto da lui corrisposto in relazione alle varie confideiussioni;
- che sarebbe creditore nei confronti della parte convenuta della somma pari ad
€ 30.877,51 in relazione alle spese e alle tasse da lui sostenute per il patrimonio immobiliare comune;
- che sarebbe creditore nei confronti della parte convenuta della somma pari ad € 9.501,13, da lui corrisposta in vece della controparte a favore del difensore che ha assistito la controparte in una controversia giudiziaria.
Ha concluso domandando: a) l'accertamento del credito pari ad €
390.204,96 vantato nei confronti della parte convenuta;
b) la condanna di costei al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali, sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario (ricorso depositato il 24/01/2024).
2 R.G. 554/2024
1.2.- , in persona del proprio amministratore di sostegno CP_1
, si è costituito in giudizio, esponendo di essere attualmente CP_2 sottoposto ad una misura provvisoria di sicurezza presso una REMS.
Ha allegato di non disporre delle risorse economiche necessarie per estinguere il debito vantato nei suoi confronti.
Ha concluso domandando che gli sia concessa una congrua dilazione di pagamento, anche previa concessione di garanzia reale con onere a carico del debitore. Con compensazione di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 03/07/2024).
1.3.- In occasione dell'udienza di prima comparizione del 12/07/2024, la parte ricorrente ha chiesto che fosse pronunciata ordinanza di ingiunzione a norma dell'art. 186 bis c.p.c. nei confronti della parte convenuta. Con ordinanza del 27/07/2024, il giudice ha ordinato alla parte convenuta il pagamento della somma di € 390.204,96, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La causa è stata rinviata all'udienza del 05/11/2025, in cui le parti hanno precisato le conclusioni insistendo in quelle già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
2.- Le domande di regresso e di adempimento proposte dalla parte ricorrente meritano accoglimento.
A norma dell'art. 1954 c.c. se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.
Inoltre, posto che ciascun comproprietario deve concorrere, in proporzione alla quota detenuta, ai pesi della comunione e alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune, il comproprietario adempiente ha diritto di regresso nei confronti degli altri comproprietari per quanto corrisposto a tale titolo.
Infine, l'art. 1203 c.c. riconosce al creditore che paghi altro creditore che ha diritto di essergli preferito il diritto di surrogarsi nelle ragioni che quest'ultimo ha nei confronti del comune debitore.
3 R.G. 554/2024
2.1.- Ciò posto, la parte ricorrente ha documentato sia i titoli da cui derivano le obbligazioni confideiussorie delle parti sia i pagamenti effettuati in vece degli altri garanti. Ha documentato, altresì, di aver adempiuto, in vece degli altri condebitori, al pagamento di spese, tasse e compensi processuali riferibili agli immobili di cui le parti sono comproprietarie. Ha documentato, infine, di aver adempiuto, in luogo del debitore convenuto, al pagamento dei compensi professionali da costui dovuti al professionista che l'ha difeso in un giudizio penale e in un giudizio amministrativo.
L'atteggiamento processuale della parte convenuta, la quale ha sostanzialmente aderito alla domanda spiegata nei suoi confronti, senza contestare in alcun modo la pretesa creditoria e senza allegare alcun fatto modificativo o estintivo della stessa, comporta un implicito riconoscimento della domanda e della sua fondatezza.
2.3.- Non può essere accolta, invece, la richiesta della parte convenuta di stabilire una dilazione di pagamento in suo favore. La mera circostanza per cui costei non abbia la liquidità per adempiere alle obbligazioni assunte, infatti, non può giustificare la necessità di fissare un termine a norma dell'art. 1183 c.c. Pertanto, in difetto di ulteriori allegazioni in ordine ai presupposti per la fissazione giudiziale del termine di pagamento, la prestazione deve ritenersi immediatamente esigibile.
4.- Alla luce dell'atteggiamento processuale della parte convenuta, la quale ha integralmente aderito alle avverse pretese, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese e dei compensi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio 554/2024 R.G. introdotto con ricorso da nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 CP_1 altra questione, così provvede:
4 R.G. 554/2024
1) CONDANNA al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 della somma di € 390.204,96 per le causali di cui in motivazione, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Lecce, 01/12/2025.
Il giudice
CH ND
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. CH ND, all'esito dell'udienza del 05/11/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 554/2024 R.G. avente ad oggetto ricognizione di debito proposta da
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
CE NE,
-parte ricorrente- contro
), in persona dell'amministratore di CP_1 C.F._2 sostegno ( ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._3 da avv. Marco De Carlo,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale allegando: - che lui e i Parte_1 suoi fratelli , e si sono costituiti CP_1 CP_2 CP_3 confideiussori e/o terzi datori di ipoteca nell'interesse del loro padre Pt_1
nei seguenti rapporti: a) fideiussione rilasciata -per quel Controparte_4 R.G. 554/2024
che qui rileva- da e sino ad € 750.000,00 Parte_1 CP_1 ciascuno per il mutuo ipotecario del 22/07/2003 concesso da Parte_2
b) dazione d'ipoteca da parte dei terzi e
[...] Parte_1 CP_1
ed altri per il mutuo ipotecario del 14/12/2005 concesso da
[...] [...]
c) fideiussione omnibus rilasciata -per quel che qui rileva- da CP_5
e in relazione all'apertura di credito in conto Parte_1 CP_1 corrente stipulata in data 02/12/2010 con d) Controparte_5 fideiussione sino a € 250.000,00 rilasciata da e Parte_1 CP_1 in relazione al mutuo del 14/02/2003 concesso da Banca Popolare Pugliese
s.p.a.; e) fideiussione sino a € 900.000,00 rilasciata da e Parte_1
in relazione al mutuo del 10/06/2008 concesso da Banca CP_1
Popolare Pugliese s.p.a.; - che nel corso degli anni ha provveduto al pagamento dei debiti garantiti;
- che con la missiva del 23/12/2015 i suoi fratelli , e si sono riconosciuti CP_3 CP_2 CP_1 debitori in relazione a quanto versato per le somme fino a quel momento anticipate e hanno promesso di pagare la quota di € 269.840,70 in relazione alle garanzie da tutti loro prestate e da lui adempiute;
- che sarebbe creditore nei confronti della parte convenuta della somma di € 349.826,32 per quanto da lui corrisposto in relazione alle varie confideiussioni;
- che sarebbe creditore nei confronti della parte convenuta della somma pari ad
€ 30.877,51 in relazione alle spese e alle tasse da lui sostenute per il patrimonio immobiliare comune;
- che sarebbe creditore nei confronti della parte convenuta della somma pari ad € 9.501,13, da lui corrisposta in vece della controparte a favore del difensore che ha assistito la controparte in una controversia giudiziaria.
Ha concluso domandando: a) l'accertamento del credito pari ad €
390.204,96 vantato nei confronti della parte convenuta;
b) la condanna di costei al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali, sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario (ricorso depositato il 24/01/2024).
2 R.G. 554/2024
1.2.- , in persona del proprio amministratore di sostegno CP_1
, si è costituito in giudizio, esponendo di essere attualmente CP_2 sottoposto ad una misura provvisoria di sicurezza presso una REMS.
Ha allegato di non disporre delle risorse economiche necessarie per estinguere il debito vantato nei suoi confronti.
Ha concluso domandando che gli sia concessa una congrua dilazione di pagamento, anche previa concessione di garanzia reale con onere a carico del debitore. Con compensazione di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 03/07/2024).
1.3.- In occasione dell'udienza di prima comparizione del 12/07/2024, la parte ricorrente ha chiesto che fosse pronunciata ordinanza di ingiunzione a norma dell'art. 186 bis c.p.c. nei confronti della parte convenuta. Con ordinanza del 27/07/2024, il giudice ha ordinato alla parte convenuta il pagamento della somma di € 390.204,96, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La causa è stata rinviata all'udienza del 05/11/2025, in cui le parti hanno precisato le conclusioni insistendo in quelle già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
2.- Le domande di regresso e di adempimento proposte dalla parte ricorrente meritano accoglimento.
A norma dell'art. 1954 c.c. se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.
Inoltre, posto che ciascun comproprietario deve concorrere, in proporzione alla quota detenuta, ai pesi della comunione e alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune, il comproprietario adempiente ha diritto di regresso nei confronti degli altri comproprietari per quanto corrisposto a tale titolo.
Infine, l'art. 1203 c.c. riconosce al creditore che paghi altro creditore che ha diritto di essergli preferito il diritto di surrogarsi nelle ragioni che quest'ultimo ha nei confronti del comune debitore.
3 R.G. 554/2024
2.1.- Ciò posto, la parte ricorrente ha documentato sia i titoli da cui derivano le obbligazioni confideiussorie delle parti sia i pagamenti effettuati in vece degli altri garanti. Ha documentato, altresì, di aver adempiuto, in vece degli altri condebitori, al pagamento di spese, tasse e compensi processuali riferibili agli immobili di cui le parti sono comproprietarie. Ha documentato, infine, di aver adempiuto, in luogo del debitore convenuto, al pagamento dei compensi professionali da costui dovuti al professionista che l'ha difeso in un giudizio penale e in un giudizio amministrativo.
L'atteggiamento processuale della parte convenuta, la quale ha sostanzialmente aderito alla domanda spiegata nei suoi confronti, senza contestare in alcun modo la pretesa creditoria e senza allegare alcun fatto modificativo o estintivo della stessa, comporta un implicito riconoscimento della domanda e della sua fondatezza.
2.3.- Non può essere accolta, invece, la richiesta della parte convenuta di stabilire una dilazione di pagamento in suo favore. La mera circostanza per cui costei non abbia la liquidità per adempiere alle obbligazioni assunte, infatti, non può giustificare la necessità di fissare un termine a norma dell'art. 1183 c.c. Pertanto, in difetto di ulteriori allegazioni in ordine ai presupposti per la fissazione giudiziale del termine di pagamento, la prestazione deve ritenersi immediatamente esigibile.
4.- Alla luce dell'atteggiamento processuale della parte convenuta, la quale ha integralmente aderito alle avverse pretese, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese e dei compensi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio 554/2024 R.G. introdotto con ricorso da nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 CP_1 altra questione, così provvede:
4 R.G. 554/2024
1) CONDANNA al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 della somma di € 390.204,96 per le causali di cui in motivazione, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Lecce, 01/12/2025.
Il giudice
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