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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 9028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9028 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23452 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
[...]
Parte_1
(Avv. Arieta Giovanni)
Esecutanti - opposte
E
Controparte_1
(Avv. Tantalo Luca)
Terzo pignorato - opponente
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(Avv. Nigro Bruno)
Esecutato - opponente
1 OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal debitore e dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 c.p.c. e avverso la conseguente ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. (esecuzione RGE 23058/2019)
CONCLUSIONI
Per e : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza Parte_1 Parte_1 ed eccezione disattesa, respingere l'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel merito perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, con conseguente accertamento del legittimo svolgimento e della proseguibilità dell'azione esecutiva. Con vittoria di spese”.
Per : “Voglia il Tribunale, a) accertare e dichiarare la nullità Controparte_3 dell'intera procedura esecutiva n.r.g. 23058/2019 con adozione di tutti i provvedimenti consequenziali, e comunque, premessa la declaratoria del caso, annullare il provvedimento emesso il 18.09.2022 all'esito del procedimento endoesecutivo di accertamento del credito e la conseguente ordinanza di assegnazione del 18.09.2022; b) condannare e in solido, a Pt_1 Parte_1 restituire e tutte le somme da quest'ultima a loro eventualmente pagate per effetto CP_3 dell'ordinanza di assegnazione del credito, con interessi di legge;
c) condannare le attrici in riassunzione a pagare spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge”.
Per : “Voglia il Tribunale, accertare e dichiarare la nullità dell'intera procedura Controparte_2 esecutiva n.r.g. 23058/2019 con adozione di tutti i provvedimenti consequenziali, e comunque, premessa la declaratoria del caso, (i) annulla re il provvedimento emesso il 18.09.2022 all'esito del procedimento endoesecutivo di accertamento del credito e (ii) annullare la conseguente ordinanza di assegnazione del 18.09.2022; rigettare le doma nde di e attrici in Pt_1 Parte_1 riassunzione;
con vittoria di spese, diritti, onorari aumentati del 30% ove ritenuti ricorrenti i presupposti di cui al D.M. n. 37 del 8 marzo 2018, art.1 lett. b. , rimborso spese generali ex D.M. n.
55 del 10 marzo 2014, rivalsa I.V.A. e C.N.P.A.F., da distrarre a favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza della sentenza n. 7590/2018 del Tribunale di Roma, le sig.re e Parte_1 Parte_1
hanno notificato atto di pignoramento di crediti presso terzi al debitore esecutato, sig.
[...]
, nonché ai terzi pignorati, ed Ecoglobe s.r.l. La Controparte_2 Controparte_3
procedura esecutiva è stata iscritta al n. R.G.E. 23058/2019.
All'udienza per la dichiarazione del terzo, le società terze pignorate hanno reso dichiarazioni negative di esistenza di debiti verso il debitore esecutato, con comunicazioni a firma dei rispettivi amministratori ( , moglie di per la Ecoglobe s.r.l.; lo stesso Testimone_1 Controparte_2
per ). Controparte_2 Controparte_3
Le creditrici procedenti hanno contestato le dichiarazioni rese dai terzi pignorati ed il Giudice dell'esecuzione, con il provvedimento del 18/10/2020, ha rinviato la causa all'udienza del
2 05/07/2021, concedendo termine alle creditrici procedenti per introdurre il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. In particolare, parte creditrice ha rappresentato che:
- nel 2008 l'esecutato ha costituito il Controparte_4 denominato (poi, , Controparte_5 Controparte_3
conferendovi nel 2009 tutto il suo patrimonio immobiliare, al fine di sottrarsi al pagamento dei propri debiti, continuando però ad avere la diretta disponibilità e la gestione dei beni in quanto amministratore unico del sin dalla sua costituzione ed essendo i due soci del CP_4
Gruppo a lui (indirettamente) riconducibili;
- infatti, le due società del Gruppo sono:
• Ecoglobe s.r.l., socio al 99%, società con unico socio e amministratore nella persona di , moglie di , Testimone_1 Controparte_2
• , socia all'1%, società di diritto inglese amministrata dall'avv. Bruno CP_6
Nigro, difensore di ), Controparte_2
- con atto del 22.10.2018 (rep. 9922 e racc. 7207) , in qualità di socia Testimone_1
unica della Ecoglobe s.r.l., ha ceduto, senza alcun corrispettivo, l'intera propria quota di partecipazione al capitale della suddetta società al “Trust Condor, in persona del Trustee
” (nel medesimo atto di cessione di quote sociali si legge che: “con atto Testimone_1 di modifica dell'atto istitutivo del Trust in data 10 ottobre 2018…..sono state individuate quali Beneficiarie del suddetto Trust le signore , nata a [...] il 24 Parte_2 maggio 1999 e , nata a [...] il [...]”, ovvero le stesse Controparte_7
figlie di e di ); Controparte_2 Testimone_1
- il debitore, , ha realizzato un complesso di atti aventi ad oggetto i beni di Controparte_2
sua proprietà, volto a spogliarsene simulatamente attraverso una interposizione fittizia e/o reale di società di diritto inglese, con destinatario finale un Trust costituito all'unico scopo di continuare la gestione dei beni, disponendo dei relativi ricavi, pur non risultandone più formalmente proprietario,
- ha sempre continuato di fatto ad amministrare e gestire i beni ricevuti per Controparte_2
successione dal proprio padre, di cui si è solo formalmente spogliato, e che sono attualmente sottoposti alla direzione e controllo del Trust Condor quale titolare delle quote di partecipazione societaria della Ecoglobe, a sua volta membro al 99% di Watermill
3 Management Ukeig al quale il debitore, , ha conferito tutto il suo ingente Controparte_2
patrimonio immobiliare;
- Ai sensi degli artt.7 e 9 dell'atto costitutivo del GEIE, tutti i ricavi derivanti dalle vendite effettuate dalla nel corso degli anni 2018 e 2019 sono di spettanza dei membri del CP_3
Gruppo e, quindi, accertata la simulazione, di spettanza di;
Controparte_2
- A ciò devono aggiungersi gli utili derivanti dalle rendite dei beni oggetto del conferimento nella per un totale complessivo di € 415.383,08. CP_5
Si sono costituiti il debitore e il terzo pignorato, chiedendo il rigetto della domanda di parte creditrice poiché infondata in fatto ed in diritto considerato che:
- Nell'ambito del sub-procedimento di cui all'art. 549 c.p.c. non può essere proposta la domanda di simulazione,
- non è dato ravvisare alcun atto o accordo simulatorio,
- l'azione di simulazione relativa sarebbe comunque prescritta,
- Che non v'è alcun rapporto debito-credito tra l'esecutato e il terzo pignorato.
All'esito del sub-procedimento, con ordinanza del 18/09/2022 è stato accertato che il terzo
è obbligato al pagamento ad sia della quota dei Controparte_3 Controparte_2 profitti a costui spettanti sull'importo di € 4.000,00 annui dovuto dall'affittuaria
[...]
al suddetto terzo a titolo di canone annuo di affitto dei terreni agricoli siti in Controparte_8
ON (Vt), sia della quota del prezzo di € 435.000,00, dovuto dall'acquirente “La Badessa società semplice agricola” alla venditrice a titolo di corrispettivo del Controparte_5 trasferimento della piena proprietà del terreno agricolo ubicato in PI (Vt), località “Piani della
Badessa”, alla data dell'atto di pignoramento. In pari data, è stata emessa ordinanza di assegnazione in favore delle creditrici procedenti a carico del terzo pignorato Controparte_3
disponendo invece la liberazione di Ecoglobe s.r.l.
Con (un unico) ricorso ex art. 617 c.p.c. e il sig. Controparte_3 Controparte_2
hanno proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento ex art. 549 c.p.c. e avverso l'ordinanza di assegnazione, deducendo a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:
1) la nullità dell'intero procedimento per la mancata nomina di un curatore speciale ai sensi degli artt. 79 e ss. c.p.c.;
4 2) il difetto di motivazione dell'ordinanza ex art. 549 c.p.c. per non esservi indicata la ragione in base alla quale il Giudice ha ritenuto sussistere la titolarità delle quote della in CP_3
capo al sig. CP_2
3) la illegittimità dell'ordinanza impugnata non potendo essere accertata la simulazione
(assoluta e/o relativa) nell'ambito del sub-procedimento di cui all'art. 549 c.p.c.
Letta la memoria di costituzione delle creditrici procedenti, sentite le parti, con ordinanza del
10/03/2023 il Giudice dell'esecuzione ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze opposte (già disposta inaudita altera parte con decreto del 06/10/2022), ha compensato le spese di lite tra le parti e ha fissato termine fino al 30/04/2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, notificato il 28/04/2023, e hanno convenuto Parte_1 Parte_1
in giudizio e chiedendo il rigetto delle due Controparte_2 Controparte_3
opposizioni in quanto infondate in fatto ed in diritto.
e si sono costituite, riproponendo i medesimi Controparte_2 Controparte_3
motivi di opposizione spiegati nella precedente fase cautelare e chiedendo quindi al giudice adito di accertare e dichiarare la nullità della procedura esecutiva, di revocare i provvedimenti impugnati e di rigettare le domande spiegate dalle creditrici procedenti nell'atto di citazione in riassunzione.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 14/05/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c.
All'udienza del 14/05/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il debitore e il terzo pignorato hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 c.p.c. e avverso la conseguente ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c.
In merito all'opposizione spiegata dal debitore, si osserva quanto segue.
Con sentenza n. 23123/2022 la Suprema Corte ha ricostruito dettagliatamente la natura e lo statuto di disciplina dell'accertamento dell'obbligo del terzo, come portato dalla evoluzione normativa che negli ultimi anni ha interessato l'istituto (novellato dapprima dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
5 poi dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162, ed infine dal d.l. 27 giugno 2015, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132).
Il legislatore, in coerenza con gli intenti di celerità, efficienza e ragionevole durata del processo, nel riformulare l'art. 549 c.p.c. ha inciso lungo una duplice linea direttrice: la semplificazione delle forme dell'accertamento e la riconduzione dello stesso ad una dimensione esclusivamente servente rispetto alla finalità espropriativa. Si è così operata la “degradazione” dell'accertamento da processo di cognizione ad incidente endoesecutivo, subprocedimento interno alla procedura espropriativa, attribuito per funzioni al giudice dell'esecuzione (restando in radice inibita l'insorgenza di questioni di giurisdizione, rito, competenza, composizione dell'organo giudicante) e definito con una ordinanza priva di ogni efficacia panprocessuale, per definizione inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato.
La «istanza di parte», richiamata nell'art. 549 c.p.c., oltre ad escludere la possibilità di un accertamento officioso in ossequio al generale principio della domanda ex art. 99 c.p.c., postula, quale condizione di procedibilità dell'incidente, un atto di impulso, necessariamente proveniente dalla parte interessata all'individuazione del credito staggito e, in tal guisa, al perfezionamento del pignoramento: il creditore procedente, un creditore intervenuto assistito da titolo esecutivo, giammai il debitore esecutato (così Cass. 24/09/2019, n. 23644).
È poi indefettibile l'instaurazione del «contraddittorio tra le parti e con il terzo»: l'istanza di accertamento (compiutamente esplicata, ovvero recante la puntuale specificazione dell'oggetto della pretesa e degli elementi di fatto e di diritto addotti a suffragio di essa) deve essere portata a conoscenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, ambedue parti necessarie dell'incidente endoesecutivo (sulla posizione del debitore, cfr. Cass. 17/11/2020, n. 26185; Cass. 17/10/2019, n.
26329).
L'epilogo dell'incidente endoesecutivo di accertamento è costituito da un provvedimento, nella forma della «ordinanza», la quale «produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617». La valenza della statuizione di accertamento contenuta nell'ordinanza conclusiva risulta confinata in margini assai ristretti: essa fonda il potere del giudice dell'esecuzione di disporre l'assegnazione o la vendita forzate dei beni o crediti ben pignorati presso il terzo;
spiega poi effetti vincolanti anche nel successivo (eventuale) procedimento di esecuzione forzata promosso dall'acquirente o dall'assegnatario nei confronti del terzo pignorato
6 inadempiente. Null'altro. Ne è esclusa, in maniera assoluta, un'idoneità al giudicato sostanziale sul complesso delle relazioni di diritto sostanziale intercorrenti tra ogni e ciascuna delle parti in lite;
come ineludibile corollario, nemmeno prospettabile si palesa qualsiasi interferenza (declinabile come litispendenza oppure come ragione di sospensione per pregiudizialità) tra l'incidente endoesecutivo e giudizi o procedimenti di cognizione, in altra sede svolti, concernenti il credito dell'esecutato verso il terzo.
Alla luce di quanto sopra, considerato che nel procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo il debitore è sì parte necessaria ma difetta del potere di impulso, trattandosi di un mero incidente endoesecutivo con pronuncia priva di effetti oltre il processo esecutivo, deve concludersi che al debitore non sia consentito proporre opposizione (agli atti esecutivi) avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 549 c.p.c. Pertanto, è inammissibile l'opposizione spiegata da , volta Controparte_2
alla riforma della ordinanza del 18.09.2022. Deve pervenirsi alle medesime conclusioni anche con riferimento all'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, trattandosi di “vizio derivato” dall'accertamento compiuto ai sensi dell'art. 549 c.p.c.
Si tratta, ora, di esaminare l'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta dalla terza pignorata. Orbene, è incontestato e documentalmente provato che
- la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. è stata resa da , n.q. di legale Controparte_2
rappresentante della terza pignorata , Controparte_3
- nel corso del sub-procedimento di cui all'art. 549 c.p.c., legale rappresentante di
[...]
era . Controparte_5 Controparte_2
La dichiarazione del terzo, tanto se considerata quale vera e propria dichiarazione di volontà quanto se qualificata quale semplice dichiarazione di verità, ha come immancabile presupposto la propria provenienza da soggetto fisicamente distinto da quello a favore del quale opera, in quanto incapace di essere portatore di più interessi in contrasto tra loro. A ciò si aggiunga che, a seguito della contestazione di parte creditrice ex art. 549 c.p.c., il terzo pignorato (fino ad allora ausiliario del
G.E.) diviene formalmente parte di un processo.
Ed allora, dato il conflitto di interessi tra società terza pignorata e il sig. (al Controparte_2
contempo, legale rappresentante della società e debitore esecutato), parte creditrice avrebbe dovuto presentare istanza al giudice competente per la nomina di un curatore speciale del terzo pignorato in base al combinato disposto degli artt. 78 co. 2, 79 e 80 c.p.c., in primo luogo, ai fini di rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, solo successivamente, nell'ipotesi di contestazione della dichiarazione dallo stesso resa o nel caso in cui quest'ultimo riferisca, sempre con le forme di cui
7 dell'art. 547 c.p.c., di non esser in grado di rendere una dichiarazione di quantità (ad es. per mancata collaborazione del soggetto dallo stesso processualmente rappresentato in questo giudizio a seguito della nomina), per instaurare tramite la sua rappresentanza il contraddittorio sulla fase sommaria dell'accertamento ex art. 549 c.p.c.
L'ordinanza oggetto di opposizione è stata, dunque, pronunciata in palmare trasgressione del principio del contraddittorio, dovendosi ritenere mancata in radice la provocazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, dato il conflitto di interessi tra esecutato e debitor debitoris (Cass., Ordinanza n. 28926 del 18/10/2023). Un modus procedendi di tal fatta, difforme dalla corretta sequenza procedimentale, inficia il provvedimento del giudice dell'esecuzione al suo esito reso e ne giustifica la sua revoca (v., per tutti, Cass. 24225/2019 in merito alla natura rescindente del giudizio di opposizione agli atti esecutivi), per violazione dei fondamentali diritti di difesa ed al contraddittorio. Non ha, pertanto, “efficacia sanante” la successiva nomina, da parte del collegio dei membri del di altro rappresentante legale della terza pignorata, in sostituzione di CP_4
, effettuata dopo l'emissione dei provvedimenti impugnati. Dalla revoca Controparte_2 dell'ordinanza di cui all'art. 549 c.p.c. consegue la revoca dell'ordinanza di assegnazione su di essa fondata.
Da ultimo, ha domandato al Tribunale adito di “condannare e in CP_3 Pt_1 Parte_1 solido, a restituire e tutte le somme da quest'ultima a loro eventualmente pagate per CP_3 effetto dell'ordinanza di assegnazione del credito, con interessi di legge”. L'azione di ripetizione di indebito è infondata, non avendo dato prova del pagamento che la stessa avrebbe eseguito. Anzi, nella comparsa di risposta, così come nei successivi scritti difensivi, la stessa usa la CP_3
formula dubitativa (“eventualmente pagate”). Peraltro, in sede cautelare è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione.
Ragioni di giustizia impongono la compensazione delle spese di lite tra le parti considerato che:
- se da un lato l'opposizione del debitore è inammissibile, dall'altro il sub-procedimento di cui all'art. 549 c.p.c. si è svolto in violazione del disposto di cui all'art. 24 Cost.,
- se da un lato il creditore era tenuto a domandare la nomina di un curatore speciale ex artt. 78
e 79 c.p.c., dall'altro il ha ritenuto di nominare un diverso legale Controparte_9
rappresentante, in sostituzione di , solo dopo l'emissione dell'ordinanza di Controparte_2
cui all'art. 549 c.p.c. che l'ha visto soccombente, non anche nel corso del procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo nel quale si era costituito (seppur rappresentato, a quel tempo, da ), Controparte_2
8 - in merito al conflitto di interessi tra debitore e terzo pignorato dal primo amministrato, non si registrano pronunce della Suprema Corte,
- è infondata l'azione di ripetizione di indebito proposta dalla terza pignorata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi spiegata da , Controparte_2
- in accoglimento dell'opposizione spiegata da , revoca Controparte_3
l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. e l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., entrambe emesse il 18/09/2022 nella procedura esecutiva
RGE 23058/2019,
- rigetta la domanda di ripetizione di indebito proposta da , Controparte_3
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Roma, 16 giugno 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23452 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
[...]
Parte_1
(Avv. Arieta Giovanni)
Esecutanti - opposte
E
Controparte_1
(Avv. Tantalo Luca)
Terzo pignorato - opponente
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(Avv. Nigro Bruno)
Esecutato - opponente
1 OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal debitore e dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 c.p.c. e avverso la conseguente ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. (esecuzione RGE 23058/2019)
CONCLUSIONI
Per e : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza Parte_1 Parte_1 ed eccezione disattesa, respingere l'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel merito perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, con conseguente accertamento del legittimo svolgimento e della proseguibilità dell'azione esecutiva. Con vittoria di spese”.
Per : “Voglia il Tribunale, a) accertare e dichiarare la nullità Controparte_3 dell'intera procedura esecutiva n.r.g. 23058/2019 con adozione di tutti i provvedimenti consequenziali, e comunque, premessa la declaratoria del caso, annullare il provvedimento emesso il 18.09.2022 all'esito del procedimento endoesecutivo di accertamento del credito e la conseguente ordinanza di assegnazione del 18.09.2022; b) condannare e in solido, a Pt_1 Parte_1 restituire e tutte le somme da quest'ultima a loro eventualmente pagate per effetto CP_3 dell'ordinanza di assegnazione del credito, con interessi di legge;
c) condannare le attrici in riassunzione a pagare spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge”.
Per : “Voglia il Tribunale, accertare e dichiarare la nullità dell'intera procedura Controparte_2 esecutiva n.r.g. 23058/2019 con adozione di tutti i provvedimenti consequenziali, e comunque, premessa la declaratoria del caso, (i) annulla re il provvedimento emesso il 18.09.2022 all'esito del procedimento endoesecutivo di accertamento del credito e (ii) annullare la conseguente ordinanza di assegnazione del 18.09.2022; rigettare le doma nde di e attrici in Pt_1 Parte_1 riassunzione;
con vittoria di spese, diritti, onorari aumentati del 30% ove ritenuti ricorrenti i presupposti di cui al D.M. n. 37 del 8 marzo 2018, art.1 lett. b. , rimborso spese generali ex D.M. n.
55 del 10 marzo 2014, rivalsa I.V.A. e C.N.P.A.F., da distrarre a favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza della sentenza n. 7590/2018 del Tribunale di Roma, le sig.re e Parte_1 Parte_1
hanno notificato atto di pignoramento di crediti presso terzi al debitore esecutato, sig.
[...]
, nonché ai terzi pignorati, ed Ecoglobe s.r.l. La Controparte_2 Controparte_3
procedura esecutiva è stata iscritta al n. R.G.E. 23058/2019.
All'udienza per la dichiarazione del terzo, le società terze pignorate hanno reso dichiarazioni negative di esistenza di debiti verso il debitore esecutato, con comunicazioni a firma dei rispettivi amministratori ( , moglie di per la Ecoglobe s.r.l.; lo stesso Testimone_1 Controparte_2
per ). Controparte_2 Controparte_3
Le creditrici procedenti hanno contestato le dichiarazioni rese dai terzi pignorati ed il Giudice dell'esecuzione, con il provvedimento del 18/10/2020, ha rinviato la causa all'udienza del
2 05/07/2021, concedendo termine alle creditrici procedenti per introdurre il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. In particolare, parte creditrice ha rappresentato che:
- nel 2008 l'esecutato ha costituito il Controparte_4 denominato (poi, , Controparte_5 Controparte_3
conferendovi nel 2009 tutto il suo patrimonio immobiliare, al fine di sottrarsi al pagamento dei propri debiti, continuando però ad avere la diretta disponibilità e la gestione dei beni in quanto amministratore unico del sin dalla sua costituzione ed essendo i due soci del CP_4
Gruppo a lui (indirettamente) riconducibili;
- infatti, le due società del Gruppo sono:
• Ecoglobe s.r.l., socio al 99%, società con unico socio e amministratore nella persona di , moglie di , Testimone_1 Controparte_2
• , socia all'1%, società di diritto inglese amministrata dall'avv. Bruno CP_6
Nigro, difensore di ), Controparte_2
- con atto del 22.10.2018 (rep. 9922 e racc. 7207) , in qualità di socia Testimone_1
unica della Ecoglobe s.r.l., ha ceduto, senza alcun corrispettivo, l'intera propria quota di partecipazione al capitale della suddetta società al “Trust Condor, in persona del Trustee
” (nel medesimo atto di cessione di quote sociali si legge che: “con atto Testimone_1 di modifica dell'atto istitutivo del Trust in data 10 ottobre 2018…..sono state individuate quali Beneficiarie del suddetto Trust le signore , nata a [...] il 24 Parte_2 maggio 1999 e , nata a [...] il [...]”, ovvero le stesse Controparte_7
figlie di e di ); Controparte_2 Testimone_1
- il debitore, , ha realizzato un complesso di atti aventi ad oggetto i beni di Controparte_2
sua proprietà, volto a spogliarsene simulatamente attraverso una interposizione fittizia e/o reale di società di diritto inglese, con destinatario finale un Trust costituito all'unico scopo di continuare la gestione dei beni, disponendo dei relativi ricavi, pur non risultandone più formalmente proprietario,
- ha sempre continuato di fatto ad amministrare e gestire i beni ricevuti per Controparte_2
successione dal proprio padre, di cui si è solo formalmente spogliato, e che sono attualmente sottoposti alla direzione e controllo del Trust Condor quale titolare delle quote di partecipazione societaria della Ecoglobe, a sua volta membro al 99% di Watermill
3 Management Ukeig al quale il debitore, , ha conferito tutto il suo ingente Controparte_2
patrimonio immobiliare;
- Ai sensi degli artt.7 e 9 dell'atto costitutivo del GEIE, tutti i ricavi derivanti dalle vendite effettuate dalla nel corso degli anni 2018 e 2019 sono di spettanza dei membri del CP_3
Gruppo e, quindi, accertata la simulazione, di spettanza di;
Controparte_2
- A ciò devono aggiungersi gli utili derivanti dalle rendite dei beni oggetto del conferimento nella per un totale complessivo di € 415.383,08. CP_5
Si sono costituiti il debitore e il terzo pignorato, chiedendo il rigetto della domanda di parte creditrice poiché infondata in fatto ed in diritto considerato che:
- Nell'ambito del sub-procedimento di cui all'art. 549 c.p.c. non può essere proposta la domanda di simulazione,
- non è dato ravvisare alcun atto o accordo simulatorio,
- l'azione di simulazione relativa sarebbe comunque prescritta,
- Che non v'è alcun rapporto debito-credito tra l'esecutato e il terzo pignorato.
All'esito del sub-procedimento, con ordinanza del 18/09/2022 è stato accertato che il terzo
è obbligato al pagamento ad sia della quota dei Controparte_3 Controparte_2 profitti a costui spettanti sull'importo di € 4.000,00 annui dovuto dall'affittuaria
[...]
al suddetto terzo a titolo di canone annuo di affitto dei terreni agricoli siti in Controparte_8
ON (Vt), sia della quota del prezzo di € 435.000,00, dovuto dall'acquirente “La Badessa società semplice agricola” alla venditrice a titolo di corrispettivo del Controparte_5 trasferimento della piena proprietà del terreno agricolo ubicato in PI (Vt), località “Piani della
Badessa”, alla data dell'atto di pignoramento. In pari data, è stata emessa ordinanza di assegnazione in favore delle creditrici procedenti a carico del terzo pignorato Controparte_3
disponendo invece la liberazione di Ecoglobe s.r.l.
Con (un unico) ricorso ex art. 617 c.p.c. e il sig. Controparte_3 Controparte_2
hanno proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento ex art. 549 c.p.c. e avverso l'ordinanza di assegnazione, deducendo a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:
1) la nullità dell'intero procedimento per la mancata nomina di un curatore speciale ai sensi degli artt. 79 e ss. c.p.c.;
4 2) il difetto di motivazione dell'ordinanza ex art. 549 c.p.c. per non esservi indicata la ragione in base alla quale il Giudice ha ritenuto sussistere la titolarità delle quote della in CP_3
capo al sig. CP_2
3) la illegittimità dell'ordinanza impugnata non potendo essere accertata la simulazione
(assoluta e/o relativa) nell'ambito del sub-procedimento di cui all'art. 549 c.p.c.
Letta la memoria di costituzione delle creditrici procedenti, sentite le parti, con ordinanza del
10/03/2023 il Giudice dell'esecuzione ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze opposte (già disposta inaudita altera parte con decreto del 06/10/2022), ha compensato le spese di lite tra le parti e ha fissato termine fino al 30/04/2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, notificato il 28/04/2023, e hanno convenuto Parte_1 Parte_1
in giudizio e chiedendo il rigetto delle due Controparte_2 Controparte_3
opposizioni in quanto infondate in fatto ed in diritto.
e si sono costituite, riproponendo i medesimi Controparte_2 Controparte_3
motivi di opposizione spiegati nella precedente fase cautelare e chiedendo quindi al giudice adito di accertare e dichiarare la nullità della procedura esecutiva, di revocare i provvedimenti impugnati e di rigettare le domande spiegate dalle creditrici procedenti nell'atto di citazione in riassunzione.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 14/05/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c.
All'udienza del 14/05/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il debitore e il terzo pignorato hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 c.p.c. e avverso la conseguente ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c.
In merito all'opposizione spiegata dal debitore, si osserva quanto segue.
Con sentenza n. 23123/2022 la Suprema Corte ha ricostruito dettagliatamente la natura e lo statuto di disciplina dell'accertamento dell'obbligo del terzo, come portato dalla evoluzione normativa che negli ultimi anni ha interessato l'istituto (novellato dapprima dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
5 poi dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162, ed infine dal d.l. 27 giugno 2015, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132).
Il legislatore, in coerenza con gli intenti di celerità, efficienza e ragionevole durata del processo, nel riformulare l'art. 549 c.p.c. ha inciso lungo una duplice linea direttrice: la semplificazione delle forme dell'accertamento e la riconduzione dello stesso ad una dimensione esclusivamente servente rispetto alla finalità espropriativa. Si è così operata la “degradazione” dell'accertamento da processo di cognizione ad incidente endoesecutivo, subprocedimento interno alla procedura espropriativa, attribuito per funzioni al giudice dell'esecuzione (restando in radice inibita l'insorgenza di questioni di giurisdizione, rito, competenza, composizione dell'organo giudicante) e definito con una ordinanza priva di ogni efficacia panprocessuale, per definizione inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato.
La «istanza di parte», richiamata nell'art. 549 c.p.c., oltre ad escludere la possibilità di un accertamento officioso in ossequio al generale principio della domanda ex art. 99 c.p.c., postula, quale condizione di procedibilità dell'incidente, un atto di impulso, necessariamente proveniente dalla parte interessata all'individuazione del credito staggito e, in tal guisa, al perfezionamento del pignoramento: il creditore procedente, un creditore intervenuto assistito da titolo esecutivo, giammai il debitore esecutato (così Cass. 24/09/2019, n. 23644).
È poi indefettibile l'instaurazione del «contraddittorio tra le parti e con il terzo»: l'istanza di accertamento (compiutamente esplicata, ovvero recante la puntuale specificazione dell'oggetto della pretesa e degli elementi di fatto e di diritto addotti a suffragio di essa) deve essere portata a conoscenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, ambedue parti necessarie dell'incidente endoesecutivo (sulla posizione del debitore, cfr. Cass. 17/11/2020, n. 26185; Cass. 17/10/2019, n.
26329).
L'epilogo dell'incidente endoesecutivo di accertamento è costituito da un provvedimento, nella forma della «ordinanza», la quale «produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617». La valenza della statuizione di accertamento contenuta nell'ordinanza conclusiva risulta confinata in margini assai ristretti: essa fonda il potere del giudice dell'esecuzione di disporre l'assegnazione o la vendita forzate dei beni o crediti ben pignorati presso il terzo;
spiega poi effetti vincolanti anche nel successivo (eventuale) procedimento di esecuzione forzata promosso dall'acquirente o dall'assegnatario nei confronti del terzo pignorato
6 inadempiente. Null'altro. Ne è esclusa, in maniera assoluta, un'idoneità al giudicato sostanziale sul complesso delle relazioni di diritto sostanziale intercorrenti tra ogni e ciascuna delle parti in lite;
come ineludibile corollario, nemmeno prospettabile si palesa qualsiasi interferenza (declinabile come litispendenza oppure come ragione di sospensione per pregiudizialità) tra l'incidente endoesecutivo e giudizi o procedimenti di cognizione, in altra sede svolti, concernenti il credito dell'esecutato verso il terzo.
Alla luce di quanto sopra, considerato che nel procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo il debitore è sì parte necessaria ma difetta del potere di impulso, trattandosi di un mero incidente endoesecutivo con pronuncia priva di effetti oltre il processo esecutivo, deve concludersi che al debitore non sia consentito proporre opposizione (agli atti esecutivi) avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 549 c.p.c. Pertanto, è inammissibile l'opposizione spiegata da , volta Controparte_2
alla riforma della ordinanza del 18.09.2022. Deve pervenirsi alle medesime conclusioni anche con riferimento all'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, trattandosi di “vizio derivato” dall'accertamento compiuto ai sensi dell'art. 549 c.p.c.
Si tratta, ora, di esaminare l'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta dalla terza pignorata. Orbene, è incontestato e documentalmente provato che
- la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. è stata resa da , n.q. di legale Controparte_2
rappresentante della terza pignorata , Controparte_3
- nel corso del sub-procedimento di cui all'art. 549 c.p.c., legale rappresentante di
[...]
era . Controparte_5 Controparte_2
La dichiarazione del terzo, tanto se considerata quale vera e propria dichiarazione di volontà quanto se qualificata quale semplice dichiarazione di verità, ha come immancabile presupposto la propria provenienza da soggetto fisicamente distinto da quello a favore del quale opera, in quanto incapace di essere portatore di più interessi in contrasto tra loro. A ciò si aggiunga che, a seguito della contestazione di parte creditrice ex art. 549 c.p.c., il terzo pignorato (fino ad allora ausiliario del
G.E.) diviene formalmente parte di un processo.
Ed allora, dato il conflitto di interessi tra società terza pignorata e il sig. (al Controparte_2
contempo, legale rappresentante della società e debitore esecutato), parte creditrice avrebbe dovuto presentare istanza al giudice competente per la nomina di un curatore speciale del terzo pignorato in base al combinato disposto degli artt. 78 co. 2, 79 e 80 c.p.c., in primo luogo, ai fini di rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, solo successivamente, nell'ipotesi di contestazione della dichiarazione dallo stesso resa o nel caso in cui quest'ultimo riferisca, sempre con le forme di cui
7 dell'art. 547 c.p.c., di non esser in grado di rendere una dichiarazione di quantità (ad es. per mancata collaborazione del soggetto dallo stesso processualmente rappresentato in questo giudizio a seguito della nomina), per instaurare tramite la sua rappresentanza il contraddittorio sulla fase sommaria dell'accertamento ex art. 549 c.p.c.
L'ordinanza oggetto di opposizione è stata, dunque, pronunciata in palmare trasgressione del principio del contraddittorio, dovendosi ritenere mancata in radice la provocazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, dato il conflitto di interessi tra esecutato e debitor debitoris (Cass., Ordinanza n. 28926 del 18/10/2023). Un modus procedendi di tal fatta, difforme dalla corretta sequenza procedimentale, inficia il provvedimento del giudice dell'esecuzione al suo esito reso e ne giustifica la sua revoca (v., per tutti, Cass. 24225/2019 in merito alla natura rescindente del giudizio di opposizione agli atti esecutivi), per violazione dei fondamentali diritti di difesa ed al contraddittorio. Non ha, pertanto, “efficacia sanante” la successiva nomina, da parte del collegio dei membri del di altro rappresentante legale della terza pignorata, in sostituzione di CP_4
, effettuata dopo l'emissione dei provvedimenti impugnati. Dalla revoca Controparte_2 dell'ordinanza di cui all'art. 549 c.p.c. consegue la revoca dell'ordinanza di assegnazione su di essa fondata.
Da ultimo, ha domandato al Tribunale adito di “condannare e in CP_3 Pt_1 Parte_1 solido, a restituire e tutte le somme da quest'ultima a loro eventualmente pagate per CP_3 effetto dell'ordinanza di assegnazione del credito, con interessi di legge”. L'azione di ripetizione di indebito è infondata, non avendo dato prova del pagamento che la stessa avrebbe eseguito. Anzi, nella comparsa di risposta, così come nei successivi scritti difensivi, la stessa usa la CP_3
formula dubitativa (“eventualmente pagate”). Peraltro, in sede cautelare è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione.
Ragioni di giustizia impongono la compensazione delle spese di lite tra le parti considerato che:
- se da un lato l'opposizione del debitore è inammissibile, dall'altro il sub-procedimento di cui all'art. 549 c.p.c. si è svolto in violazione del disposto di cui all'art. 24 Cost.,
- se da un lato il creditore era tenuto a domandare la nomina di un curatore speciale ex artt. 78
e 79 c.p.c., dall'altro il ha ritenuto di nominare un diverso legale Controparte_9
rappresentante, in sostituzione di , solo dopo l'emissione dell'ordinanza di Controparte_2
cui all'art. 549 c.p.c. che l'ha visto soccombente, non anche nel corso del procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo nel quale si era costituito (seppur rappresentato, a quel tempo, da ), Controparte_2
8 - in merito al conflitto di interessi tra debitore e terzo pignorato dal primo amministrato, non si registrano pronunce della Suprema Corte,
- è infondata l'azione di ripetizione di indebito proposta dalla terza pignorata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi spiegata da , Controparte_2
- in accoglimento dell'opposizione spiegata da , revoca Controparte_3
l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. e l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., entrambe emesse il 18/09/2022 nella procedura esecutiva
RGE 23058/2019,
- rigetta la domanda di ripetizione di indebito proposta da , Controparte_3
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Roma, 16 giugno 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
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