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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n.933/2022, introdotta
DA
, (P.I.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANELLI COSIMO, Pt_1 P.IVA_1 presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
, con sede centrale in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.GAROFALO SILVIO;
P.IVA_2
E
RESISTENTE
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato COTTICELLI MARIA CRISTINA;
[...]
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2022 parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 017 2022 90003819 11/000 notificata in data 03.03.2022 a mezzo PEC per l'importo di Euro 246.534,85 relativa ad atti riferiti a “Cartelle” ed “Avvisi di accertamento” su crediti presumibilmente vantati, tra gli altri, anche dall' L'intimazione aveva ad oggetto i seguenti CP_1 avvisi di addebito nr. 31720160000736731000, sede di Avellino ente creditore, CP_1 presumibilmente notificato il 14.06.2016, di euro 2.725,40; Avviso di addebito nr.
31720160000867234000, sede di Avellino ente creditore, presumibilmente notificato il CP_1
12.07.2016, di euro 578,02; Avviso di addebito nr. 31720160001255915000, sede di Avellino CP_1 ente creditore, presumibilmente notificato il 04.11.2016, di euro 1.775,69; Avviso di addebito nr.
1 31720170000347932000, sede di Avellino ente creditore, presumibilmente notificato il CP_1
20.07.2017, di euro 4.097,88; Avviso di addebito nr. 31720170001591203000, sede di Avellino CP_1 ente creditore, presumibilmente notificato il 30.11.2017, di euro 3.709,27; Avviso di addebito nr.
31720180000833535000, sede di Avellino ente creditore, presumibilmente notificato il CP_1
05.07.2018, di euro 4.785,61; Avviso di addebito nr. 31720180001732706000, sede di Avellino CP_1 ente creditore, presumibilmente notificato il 02.12.2018, di euro 5.015,41; Avviso di addebito nr.
31720180002403114000, sede di Avellino ente creditore, presumibilmente notificato il CP_1
10.01.2019, di euro 2.377,88; Avviso di addebito nr. 31720190001323380000, sede di Avellino CP_1 ente creditore, presumibilmente notificato il 28.09.2019, di euro 10.621,42; Avviso di addebito nr.
31720190002377419000, sede di Avellino ente creditore, presumibilmente notificato il CP_1
15.12.2019, di euro 4.069,62;
Eccepiva l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata da un indirizzo pec non ufficiale, eccepiva altresì la prescrizione. CP_ Instaurato il contraddittorio si costituivano gli enti resistenti ed i quali chiedevano il CP_3 rigetto il ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle note delle parti.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc.
Va , altresì, osservato che non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle resistenti costituite, tutte correttamente evocate in giudizio.
Quanto all'ente impositore, esso riveste la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam. Quanto, all'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come atto esecutivo prodromico alla procedura di esecuzione forzata, lo stesso è stato correttamente evocato in giudizio.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore sia dell'agente della riscossione, ad entrambi i quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare conduce l'attività esecutiva. CP_3
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che CP_3 rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel
2 termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva. Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc); l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384).
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU
n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito,
l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale)
a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR
602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi.
Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' per cui CP_1 non è necessario verificare la ritualità della notifica della cartella di pagamento.
Il dato in contestazione, infatti, secondo la prospettazione attorea, è costituito dall'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata da un indirizzo pec non ufficiale e la mancanza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti dopo la notifica della predetta cartella.
Nel caso di specie, l'azione promossa dalla ricorrente va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c..
Difatti, i motivi di opposizione articolati nell'atto introduttivo si focalizzano sui presupposti sostanziali dell'azione esecutiva, tra cui, su tutti, l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento effettuata da un indirizzo pec non ufficiale e la prescrizione del credito.
Per precedenza logica, va, quindi, esaminato per primo il profilo dell'inesistenza della notificazione, si rileva che la legge 53/1994, disciplina la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. In particolare, il suo articolo 3-bis, al primo comma, dispone che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata
3 all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Il successivo comma 1-bis prevede, invece, che la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell' articolo 16-ter, comma 1-ter, del Dl 179/2012, e, ai sensi del comma 3, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del Dpr 68/2005, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del medesimo Dpr 68/2005.
Infine, il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994 e l'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. Detta relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
Inoltre, con l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024 si è espressa la Suprema Corte la quale ha stabilito che è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.
Nel caso di specie il destinatario, parte ricorrente ha svolto compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
In punto di prescrizione, si osserva che risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi di cui all'avviso d'addebito sottostante l'atto impugnato.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale (v. Cass. Sez. Unite 23397/2016 secondo cui: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad CP_ acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' .”. Nel caso di specie, il dies a quo del termine di prescrizione s'individua nella data di notificazione degli avvisi di addebito, indicata nell'intimazione di pagamento, che coincide, quello più datato, con il 14.6.2016 (cfr. produzione di parte dell' . CP_1
4 L'intimazione di pagamento impugnata veniva notificata alla ricorrente in data 3.3.2022, inoltre, l'agente della riscossione ha dato prova che, tra la notificazione dell'avviso d'addebito (3.6.2016) e la notificazione dell'intimazione di pagamento de qua (12.11.2022), venivano notificati atti interruttivi ossia l' avviso di intimazione nn. 01720179003677537000 in data 02.11.2017 e l'atto impugnato in data 03.03.2022 nonché pignoramento presso terzi n. 01784202200000108001 e
0178420220000008001 entrambi notificati a mezzo pec in data 09.09.2022.
Ebbene, con tali atti interruttivi, l' ha validamente interrotto il termine di prescrizione. CP_3
Inoltre, ai fini del computo del quinquennio, occorre considerare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L. 183/2020, il legislatore ha disposto, durante la pandemia da SARS-CoV2, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
In specie, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha stabilito che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9
L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato.
Ne consegue, per effetto delle disposizioni normative richiamate, che, qualora il termine di prescrizione attraversi il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protragga nel periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, la durata del termine stesso è allungata di ulteriori 182 giorni.
Tale periodo di sospensione viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione, e va sommato all'originario termine di maturazione della prescrizione.
In applicazione di tali criteri, il giudicante ritiene che, nella fattispecie, il termine di prescrizione non sia spirato, poiché la notifica del preavviso di fermo, perfezionatasi addì 11.5.2017, determina che il quinquennio, che avrebbe trovato naturale scadenza addì 11.5.2022, sia invece soggetto ad entrambe le suddette sospensioni, dapprima per 129 giorni e poi per 182 giorni, e, dunque, per complessivi 311 giorni, che, aggiunti al termine ordinario, determinano un differimento del termine di prescrizione stesso alla data del 18.3.2023, ossia ben oltre la notifica dell'intimazione impugnata (3.3.2022). Pertanto, l'eccezione di prescrizione si rivela infondata. S'impone, perciò, il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
Le spese di lite stante i mutamenti giurisprudenziali devono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Monica
d'Agostino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso
2. Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 13.03.2025
Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino 5
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n.933/2022, introdotta
DA
, (P.I.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANELLI COSIMO, Pt_1 P.IVA_1 presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
, con sede centrale in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.GAROFALO SILVIO;
P.IVA_2
E
RESISTENTE
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato COTTICELLI MARIA CRISTINA;
[...]
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2022 parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 017 2022 90003819 11/000 notificata in data 03.03.2022 a mezzo PEC per l'importo di Euro 246.534,85 relativa ad atti riferiti a “Cartelle” ed “Avvisi di accertamento” su crediti presumibilmente vantati, tra gli altri, anche dall' L'intimazione aveva ad oggetto i seguenti CP_1 avvisi di addebito nr. 31720160000736731000, sede di Avellino ente creditore, CP_1 presumibilmente notificato il 14.06.2016, di euro 2.725,40; Avviso di addebito nr.
31720160000867234000, sede di Avellino ente creditore, presumibilmente notificato il CP_1
12.07.2016, di euro 578,02; Avviso di addebito nr. 31720160001255915000, sede di Avellino CP_1 ente creditore, presumibilmente notificato il 04.11.2016, di euro 1.775,69; Avviso di addebito nr.
1 31720170000347932000, sede di Avellino ente creditore, presumibilmente notificato il CP_1
20.07.2017, di euro 4.097,88; Avviso di addebito nr. 31720170001591203000, sede di Avellino CP_1 ente creditore, presumibilmente notificato il 30.11.2017, di euro 3.709,27; Avviso di addebito nr.
31720180000833535000, sede di Avellino ente creditore, presumibilmente notificato il CP_1
05.07.2018, di euro 4.785,61; Avviso di addebito nr. 31720180001732706000, sede di Avellino CP_1 ente creditore, presumibilmente notificato il 02.12.2018, di euro 5.015,41; Avviso di addebito nr.
31720180002403114000, sede di Avellino ente creditore, presumibilmente notificato il CP_1
10.01.2019, di euro 2.377,88; Avviso di addebito nr. 31720190001323380000, sede di Avellino CP_1 ente creditore, presumibilmente notificato il 28.09.2019, di euro 10.621,42; Avviso di addebito nr.
31720190002377419000, sede di Avellino ente creditore, presumibilmente notificato il CP_1
15.12.2019, di euro 4.069,62;
Eccepiva l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata da un indirizzo pec non ufficiale, eccepiva altresì la prescrizione. CP_ Instaurato il contraddittorio si costituivano gli enti resistenti ed i quali chiedevano il CP_3 rigetto il ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle note delle parti.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc.
Va , altresì, osservato che non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle resistenti costituite, tutte correttamente evocate in giudizio.
Quanto all'ente impositore, esso riveste la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam. Quanto, all'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come atto esecutivo prodromico alla procedura di esecuzione forzata, lo stesso è stato correttamente evocato in giudizio.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore sia dell'agente della riscossione, ad entrambi i quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare conduce l'attività esecutiva. CP_3
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che CP_3 rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel
2 termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva. Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc); l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384).
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU
n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito,
l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale)
a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR
602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi.
Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' per cui CP_1 non è necessario verificare la ritualità della notifica della cartella di pagamento.
Il dato in contestazione, infatti, secondo la prospettazione attorea, è costituito dall'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata da un indirizzo pec non ufficiale e la mancanza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti dopo la notifica della predetta cartella.
Nel caso di specie, l'azione promossa dalla ricorrente va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c..
Difatti, i motivi di opposizione articolati nell'atto introduttivo si focalizzano sui presupposti sostanziali dell'azione esecutiva, tra cui, su tutti, l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento effettuata da un indirizzo pec non ufficiale e la prescrizione del credito.
Per precedenza logica, va, quindi, esaminato per primo il profilo dell'inesistenza della notificazione, si rileva che la legge 53/1994, disciplina la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. In particolare, il suo articolo 3-bis, al primo comma, dispone che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata
3 all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Il successivo comma 1-bis prevede, invece, che la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell' articolo 16-ter, comma 1-ter, del Dl 179/2012, e, ai sensi del comma 3, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del Dpr 68/2005, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del medesimo Dpr 68/2005.
Infine, il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994 e l'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. Detta relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
Inoltre, con l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024 si è espressa la Suprema Corte la quale ha stabilito che è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.
Nel caso di specie il destinatario, parte ricorrente ha svolto compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
In punto di prescrizione, si osserva che risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi di cui all'avviso d'addebito sottostante l'atto impugnato.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale (v. Cass. Sez. Unite 23397/2016 secondo cui: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad CP_ acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' .”. Nel caso di specie, il dies a quo del termine di prescrizione s'individua nella data di notificazione degli avvisi di addebito, indicata nell'intimazione di pagamento, che coincide, quello più datato, con il 14.6.2016 (cfr. produzione di parte dell' . CP_1
4 L'intimazione di pagamento impugnata veniva notificata alla ricorrente in data 3.3.2022, inoltre, l'agente della riscossione ha dato prova che, tra la notificazione dell'avviso d'addebito (3.6.2016) e la notificazione dell'intimazione di pagamento de qua (12.11.2022), venivano notificati atti interruttivi ossia l' avviso di intimazione nn. 01720179003677537000 in data 02.11.2017 e l'atto impugnato in data 03.03.2022 nonché pignoramento presso terzi n. 01784202200000108001 e
0178420220000008001 entrambi notificati a mezzo pec in data 09.09.2022.
Ebbene, con tali atti interruttivi, l' ha validamente interrotto il termine di prescrizione. CP_3
Inoltre, ai fini del computo del quinquennio, occorre considerare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L. 183/2020, il legislatore ha disposto, durante la pandemia da SARS-CoV2, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
In specie, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha stabilito che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9
L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato.
Ne consegue, per effetto delle disposizioni normative richiamate, che, qualora il termine di prescrizione attraversi il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protragga nel periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, la durata del termine stesso è allungata di ulteriori 182 giorni.
Tale periodo di sospensione viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione, e va sommato all'originario termine di maturazione della prescrizione.
In applicazione di tali criteri, il giudicante ritiene che, nella fattispecie, il termine di prescrizione non sia spirato, poiché la notifica del preavviso di fermo, perfezionatasi addì 11.5.2017, determina che il quinquennio, che avrebbe trovato naturale scadenza addì 11.5.2022, sia invece soggetto ad entrambe le suddette sospensioni, dapprima per 129 giorni e poi per 182 giorni, e, dunque, per complessivi 311 giorni, che, aggiunti al termine ordinario, determinano un differimento del termine di prescrizione stesso alla data del 18.3.2023, ossia ben oltre la notifica dell'intimazione impugnata (3.3.2022). Pertanto, l'eccezione di prescrizione si rivela infondata. S'impone, perciò, il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
Le spese di lite stante i mutamenti giurisprudenziali devono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Monica
d'Agostino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso
2. Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 13.03.2025
Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino 5