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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16529 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sez. XII
Il Tribunale di Roma - Sezione XII Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa CI De
ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di cui agli affari contenziosi iscritto al n. 69876 del ruolo dell'anno 2021 tra
(C.F. ), (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 CP_1
(CF. ), cesare CF. ,
[...] C.F._4 Per_1 C.F._5 Pt_4
CF. ) e (CF. ), tutti
[...] C.F._6 Parte_5 C.F._7 elettivamente domiciliati in Guidonia Montecelio (RM), Via Monte Cervialto, 17/A, presso lo studio dell'Avv. Sara Sannino, che li rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
- attori
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva ERi, che le rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
- convenuta nonchè
(C.F. ) e (C.F. ), elettivamente CP_3 C.F._8 CP_4 C.F._9 domiciliati in Roma, alla Via Fulcieri Paulucci de Calboli, n. 1, presso lo studio dell'avv. Fabrizio
Filippucci, che li rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
- convenuti
Oggetto: responsabilità civile ex art. 2054 c.c., risarcimento del danno parentale, risarcimento del danno biologico e morale ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento della controversia
Con atto di citazione notificato il 04.11.2021, gli attori hanno evocato in giudizio e CP_4
nonché la compagnia deducendo: Per_2 Controparte_2
- che , di anni 90, era stata investita, in data 10/12/2018 alle ore 16.00 Persona_3 circa, in Velletri (RM) in Corso della Repubblica civici 1-3, dal veicolo Ford Fiesta targato
DE513WJ di proprietà del e condotto nell'occasione del sinistro da Per_2 CP_4
, assicurato con polizza RC n. 20646IH dalla come da
[...] Controparte_2 verbale redatto nell'occasione dai carabinieri intervenuti;
- che, a causa delle lesioni subite, era stata trasportata dapprima presso Persona_3
l'Ospedale di Velletri e, successivamente, trasferita d'urgenza presso il nosocomio San
GI Addolorata di Roma, dove era rimasta ricoverata fino al decesso occorso in data
04/01/2019;
- che aveva così lasciato un fratello non convivente ( Persona_3 Parte_1 di anni 87) e 5 PO, dei quali tre ex fratre ( di anni 59,
[...] CP_1 Per_3
di anni 55, di anni 50) e due ex sorore ( Parte_3 Parte_2 [...]
i anni 57 e di anni 51) insieme all'erede universale, Per_4 Parte_4 [...]
Parte_5
- che i predetti avevano chiesto alla convenuta compagnia assicuratrice, in data 21/05/2019, il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del decesso di;
Persona_3
- che la aveva liquidato, in data 24/11/2020 e 13/01/2021, le seguenti Controparte_2 somme: i) in favore di l'importo complessivo di € 30.834,95, di Parte_1 cui € 30.000,00 per il danno iure proprio da perdita parentale ed € 834,95 a titolo di rimborso delle spese di cremazione sostenute dallo stesso;
ii) in favore di , Controparte_1
, e € 5.000,00 cadauno a Parte_3 Parte_2 Persona_4 titolo di danno parentale;
iii) in favore del nipote legatario l'importo Parte_4 complessivo di € 10.000,00 a titolo di danno parentale;
iv) in favore dell'erede universale l'importo complessivo di € 16.185,00 di cui € 10.000,00 a titolo di danno Parte_5 parentale, € 3.675,00 a titolo di danno biologico terminale temporaneo iure hereditatis, €
910,00 per le spese cimiteriali ed € 1.600,00 per le spese funerarie;
- che, in ordine alla dinamica del sinistro, l'evento andava ascritto all'esclusiva responsabilità del conducente sulla base, tra l'altro, delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso agli operanti intervenuti e della perizia del consulente del pubblico ministero (di seguito: PM); - che, per l'effetto, avrebbero diritto al risarcimento del danno parentale a prescindere dalla non convivenza con la vittima in considerazione del legame affettivo e parentale che li univa alla vittima, lamentando l'inadeguatezza degli importi liquidati dalla per la perdita del loro CP_2 congiunto;
- che, in particolare, , di età 51 anni, non convivente, coniugato, legato alla Parte_5 defunta da “…parentela di quarto grado in linea collaterale con il defunto marito CP_5
”, nominato erede universale della compianta aveva diritto
[...] Persona_3 al risarcimento iure heredidatis del danno biologico psichico patito dalla vittima, tenuto conto delle sofferenze patite a partire dalla data del sinistro fino al decesso, quantificate in euro €
470.963,56, nonché al risarcimento iure heredidatis del danno morale, equitativamente quantificato nel 45% di biologico, cioè in € 210.000,00, per le sofferenze interiori accusate a seguito delle lesioni riportate nel sinistro.
La citazione così conclude: ““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, con particolare riferimento all'eccezione ex adverso formulata relativamente alla presunta cessata materia del contendere per intervenuta transazione, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. nell'incidente occorso alla Sig.ra in data 10/12/2018 CP_4 Persona_3
e per l'effetto piaccia condannarlo in solido con il proprietario , nonché con la Per_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 subiti dagli attori, nessuno escluso, nella misura che verrà accertata in corso di causa che comunque, per le ragioni di cui in premessa, si quantifica come segue: 1) Sig. Danno Controparte_1 da perdita parentale in una somma non inferiore ad € 49.033,50, dalla quale andrà detratto l'importo già liquidato dalla nella fase stragiudiziale, o comunque nella minore o maggiore Controparte_2 somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
2) Sig. Danno da perdita parentale in una somma Parte_3 non inferiore ad € 63.743,55, dalla quale andrà detratto l'importo già liquidato dalla
[...] nella fase stragiudiziale, o comunque nella minore o maggiore somma che risulterà in CP_2 corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
3) Sig.ra da perdita parentale in una somma non inferiore ad € Parte_6
49.033,50, dalla quale andrà detratto l'importo già liquidato dalla nella fase Controparte_2 stragiudiziale, o comunque nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
4) Sig. da perdita parentale in una somma non inferiore ad € Parte_7
88.260,30 dalla quale andrà detratto l'importo (€ 30.000,00) già liquidato dalla Controparte_2 nella fase stragiudiziale, o comunque nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
5) Sig.
Danno da perdita parentale in una somma non inferiore ad € 63.743,55 dalla Persona_4 quale andrà detratto l'importo già liquidato dalla nella fase stragiudiziale, o Controparte_2 comunque nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta equa
e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
7) Sig. Danno Parte_4 da perdita parentale in una somma non inferiore ad € 78.453,00 dalla quale andrà detratto l'importo
(€ 10.000,00) già liquidato dalla nella fase stragiudiziale, o comunque nella Controparte_2 minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
8) Sig. Danno da perdita Parte_5 parentale in una somma non inferiore ad € 156.896,00; Danni iure hereditatis (biologico pschichico
e danno terminale) che si quantificano nell'ulteriore complessivo importo di € 676.253,93 e così per un totale complessivo di € 833.149,93 dal quale andrà detratto l'importo (€ 13.675,00) già liquidato dalla nella fase stragiudiziale, o comunque nella minore o maggiore somma che Controparte_2 risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, avendo riguardo anche al biologico temporaneo assoluto. Si chiede, altresì, che il comportamento della venga valutato dal Giudice ai sensi dell'art 96 c.p.c. e Controparte_2 che la sentenza, se favorevole agli attori, venga inviata, ex comma 10 art. 148 CAP, all'IVASS”.
Si è costituita la deducendo: Controparte_2
- la “cessazione della materia del contendere” a seguito del perfezionamento di un accordo transattivo tra le parti in data 17.12.2020 per effetto dell'accettazione di parte attrice della proposta formulata dalla con le mail del 24.11.2020 e del 17.12.2020; CP_2
- nel merito, la corresponsabilità della vittima nella produzione dell'evento, in quanto
[...] avrebbe attraversato al di fuori delle strisce pedonali in violazione dell'art. 190 Per_3
C.d.S.;
- con riferimento al quantum della pretesa risarcitoria, l'eccessività degli importi richiesti, peraltro non provati e, comunque, non causalmente collegati all'evento dannoso di cui è causa;
- l'insussistenza di danni parentali risarcibili, trattandosi di rapporti parentali e non parentali, come nel caso dell'erede testamentario , che non darebbero diritto al Parte_5 riconoscimento di alcuna legittimazione attiva in capo agli attori;
- in caso di accoglimento della domanda risarcitoria formulata da parte attrice, l'esigenza di ridurre l'importo in ragione del concorso della vittima nella determinazione dell'evento dannoso;
- in relazione alla richiesta di risarcimento del danno da lucida agonia e del danno biologico psichico, la mancanza di prova della percezione in capo alla vittima dell'avvicinarsi del fine vita e delle sofferenze patite nell'arco di tempo che ha portato al decesso, essendo Persona_3 deceduta a distanza di venticinque giorni dal sinistro.
[...]
Ciò premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in via CP_2 preliminare, dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuta transazione ex art. 1965 c.c.
e per l'effetto dichiari l'estinzione dell'obbligazione per esatto adempimento di quanto concordato.
Nel merito, senza rinunciare a quanto sopra chiesto, dichiarate più che satisfattive le somme versate agli istanti, respingere le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto e non provate. Vittoria di spese”.
Si sono costituiti in giudizio e , deducendo: CP_3 CP_4
- la responsabilità concorrente di nella causazione dell'evento mortale;
Persona_3
- la congruità degli importi corrisposti dalla nonché l'intervenuta Controparte_2 estinzione dell'obbligazione per effetto dell'intervenuta transazione con le parti attrici sul risarcimento del danno per cui si procede.
Fermo quanto sopra, i convenuti hanno concluso chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in via preliminare, dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuta transazione ex art. 1965 c.c.
e per l'effetto dichiari l'estinzione dell'obbligazione per esatto adempimento di quanto concordato.
Nel merito, senza rinunciare a quanto sopra chiesto, dichiarate più che satisfattive le somme versate agli istanti, respingere le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto e non provate. Vittoria di spese”.
Nella memorie 183 c.p.c., parte attrice ha instato nel rigetto della eccezione di cessazione della materia del contendere, giacchè nessuna transazione si sarebbe mai perfezionata, ed ha poi articolato istanze istruttorie. Le parti convenute hanno invece ribadito quanto dedotto negli atti introduttivi.
Nel corso del giudizio sono stati escussi quali testimoni:
- , per parte attrice, che interrogata sul cap. 4 “Vero che la Sig.ra Testimone_1 Persona_3
fino al giorno 10/12/2018, data del sinistro per cui è causa, ha vissuto da sola
[...] nell'immobile sito in Velletri, Piazza di Santa CI, 5, occupandosi di tutte le sue necessità quotidiane, quali recarsi a fare la spesa, andare alla posta o dal medico, recarsi a messa”, ha affermato: “E' vero. Conosco la circostanza in quanto dal 1996 fino al 2019 sono stata vicina di casa della signora che viveva da sola ed è stata fino alla sua Persona_3 morte totalmente autosufficiente”; sul cap. 5 “Vero che la Sig.ra fino al Persona_3 giorno 10/12/2018, frequentava la Parrocchia di Santa CI, sita in Velletri, mentre ogni domenica si recava alle funzioni religiose, accompagnata dai PO Pt_3 Per_3
e dal figlio putativo , presso la Chiesa di San Clemente Parte_2 Parte_5 sempre situata in Velletri”, ha dichiarato: “E' vero;
… Qualche volta andava in chiesa con i PO ed ed altri di cui non ricordo il nome. Il signor era Pt_2 Pt_4 Parte_5 sempre con la signora ”; sul cap. 7 “Vero che la Sig.ra fino al Per_3 Persona_3 giorno 10/12/2018, ha coltivato la passione per la cucina, dedicandosi alla preparazione di pietanze per i pranzi domenicali che organizzava settimanalmente con i PO presso la sua casa di Velletri”, ha risposto: “E' vero, cucinava bene e con i PO era solita organizzare pranzi domenicali”; sul cap. 8 “Vero che la Sig.ra fino al giorno Per_3 Per_3
10/12/2018, riceveva ogni domenica presso la sua abitazione di Velletri, Piazza Santa CI,
5 la visita dei suoi PO Parte_3 Parte_2 Controparte_1
e i quali ivi si trattenevano a pranzo, alternandosi tra loro, Persona_4 Parte_4 unitamente al figlio putativo ”, ha dichiarato: “Confermo la circostanza. Parte_5
Anche con erano molto uniti”; sul cap. 9 “Vero che il Sig. e la Sig.ra Pt_5 Parte_5 avevano un rapporto di frequentazione quotidiana e che la compianta defunta Per_3 considerava quest'ultimo come un figlio, sentendolo più volte al giorno al telefono e vedendolo durante la settimana e comunque la domenica” ha risposto “E' vero. Abitando vicino alla signora ho avuto modo di vedere il sig. frequentare la Per_3 Parte_5 casa della signora che lei considerava come un figlio ed era per lei un punto di Per_3 riferimento”; sul cap. 10 “Vero che il Sig. in occasione delle festività Parte_5
Natalizie, a far data dal Natale 2014 e fino al Natale 2017, ha ospitato la Sig.ra Persona_3 presso la sua abitazione di Valmontone, ove la stessa soggiornava dal 24 dicembre
[...] al 02 -03 gennaio di ciascun anno”, ha risposto: “E' vero. Conosco la circostanza in quanto mi veniva riferita dalla signora che mi comunicava sempre dove andava. Preciso che Per_3 io avevo le chiavi di casa sua”; sul cap. 11 “Vero che in occasione delle festività Natalizie, i
Sigg.ri Parte_3 Controparte_1 Parte_1 Parte_2
si recavano presso l'abitazione del Sig.
[...] Persona_4 Parte_4 [...]
dove trascorrevano, unitamente alla Sig.ra le festività Natalizie ed in Parte_5 Per_3 particolare la sera del 24 dicembre, il giorno del 25 dicembre ed il giorno del 26 dicembre”, ha risposto: “E' vero. Conosco la circostanza in quanto me lo riferiva la signora;
Per_3 sul cap. 12 “Vero che la Sig.ra trascorreva presso l'abitazione del Sig. Persona_3
, sita in Valmontone, Via Colle Fontana, 67, il giorno di Pasqua e quello di Parte_5
Pasquetta, nonché il ferragosto, in occasione del quale si tratteneva presso il citato immobile anche per 15 gg consecutivi, ogni estate” ha dichiarato: “Confermo, la circostanza è a mia conoscenza in quanto me lo diceva la stessa;
sul cap. 13 “vero che la Persona_3
Sig.ra trascorreva con il figlio putativo e con la famiglia Persona_3 Parte_5 di quest'ultimo anche le vacanze estive”, ha risposto: “E' vero;
tale circostanza mi veniva riferita dalla signora;
sul cap. 14 “Vero che in occasione del 90 esimo Persona_3 compleanno della Sig.ra e precisamente il 27.01.18 quest'ultima organizzò un Per_3 pranzo presso il ristorante Arena, sito in Via Cannetoli Velletri, al quale intervennero tutti gli odierni attori, come da foto che si rammostrano (allegato 21 al fascicolo attoreo)” ha risposto: “Confermo la circostanza in quanto in quell'occasione ero presente anch'io”; sul cap. 15 “Vero che la Sig.ra sentiva quotidianamente il fratello Persona_3 Parte_1
e che, con cadenza bimensile, si recava a trovarlo presso la sua abitazione di
[...]
Roma, in compagnia del figlio putativo ”, ha dichiarato: “Confermo”; sul Parte_5 cap. 16 “Vero che nelle fotografie allegate quale documento 21 al fascicolo attoreo e precisamente nella fotografia 1 si riconoscono i Sigg.ri e nella Pt_3 Parte_2 fotografia 4 il Sig. nella fotografia 6 i Sigg.ri e Parte_1 Pt_4 [...]
nella fotografia 8 e 9 i Sigg.ri con la moglie e Per_4 Parte_4 Persona_5
i signori e nella fotografia 18 i Sigg.ri Pt_2 Parte_3 Persona_4 Pt_3
e nelle fotografie 19, 20 e 21 gli stessi Sigg.ri e Parte_1 Per_4 Pt_4
e i signori , e ”, ha risposto: “E' vero. Riconosco dalle
[...] Pt_2 Pt_3 Parte_1 foto che mi vengono mostrate i PO ed il fratello con relativi famigliari nonché il signor
oltre ad altre persone compresa la sottoscritta. La foto è stata scattata in Parte_5 occasione del novantesimo compleanno della signora ”. Per_3
- per parte attrice, che sugli stessi capitoli di prova di cui sopra ha dichiarato: Testimone_2
“Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto ho frequentato la signora per circa Per_3
12 anni e ci incontravamo tutti i giovedì in quanto frequentavamo un gruppo cattolico. La signora ha vissuto da sola fino alla sua morte ed era totalmente autosufficiente. Per_3
Conoscevo personalmente il sig. che era considerato da come un Parte_5 Per_3 figlio e lo vedevo frequentemente con lei. La signora parlava tanto dei PO e mi Per_3 riferiva che erano soliti andare a pranzo da lei la domenica. Ci riferiva anche che trascorreva le vacanze di Natale, di Pasqua e quelle estive dal sig. . A d.r.: Preciso che io mi Parte_5 sentivo tutti i giorni per telefono con la signora oltre ad incontrarla in giro per Per_3
Velletri. La frequentazione del giovedi era relativa al gruppo cattolico di cui entrambe facevamo parte”.
- per parte attrice, moglie di , che sugli stessi capitoli Testimone_3 Parte_5 di prova di cui sopra ha dichiarato “Cap.4: E' vero. Ne sono a conoscenza perché noi la frequentavamo spesso. Preciso che io e mio marito abitiamo a Roma ma ci rechiamo nei fine settimana a Valmontone;
Cap.5: Confermo la circostanza;
Cap.6: Confermo che la signora fino alla data dell'incidente era autonoma ed effettuava anche dei lavori di Per_3 bigiotteria;
Cap.7: Confermo quanto sopra;
la signora fino al giorno Per_3 dell'incidente era autosufficiente: la domenica quando i PO andavano a trovarla cucinava per tutti;
Cap.8: Confermo integralmente il capitolo. In queste occasioni c'era anche il figlio putativo;
Cap.9: Confermo;
Cap.10: Confermo che la signora Parte_5 Per_3 passava le festività natalizie a casa nostra a Valmontone e qualche volta anche a Roma;
Cap.11: Confermo che in occasione delle festività arrivavano anche i PO che alcune volte portavano con loro la zia;
Cap.12: Confermo che ciò si verificava in occasione di tutte le festività anche pasquali;
Cap.13: La signora trascorreva le vacanze estive nella Per_3 nostra casa di campagna a Valmontone e qualche volta veniva con noi al mare ad Anzio;
Cap.14: In occasione del novantesimo compleanno la organizzò un pranzo dove Per_3
c'erano tutti i PO con le loro famiglie, mio marito con la nostra famiglia, e gli amici dell'azione cattolica di cui faceva parte;
Cap.15: Confermo, mi raccontava che Per_3 sentiva spesso il fratello per telefono. Ad.r: Per quanto mi consta i PO Parte_1 andavano a trovarla regolarmente alternandosi tra loro. Ad.r: Mio marito accompagnava la signora a trovare il fratello uno o due volte al mese”. Per_3
È stata, altresì, disposta consulenza tecnica medico legale (di seguito CTU) con il seguente quesito
“Accerti il consulente previo esame di tutta la documentazione sanitaria, se durante l'intero periodo di ricovero, la Signora ha presentato un livello di coscienza tale da poterle far Persona_3 percepire dolore e sofferenza psicofisica, legati al suo stato di salute, e nel caso, la durata temporale dello stesso”.
A riguardo, il consulente ha riferito in merito al quesito sottopostogli che “dalle ore 17:09 alle ore
19:25 del giorno 10/12/2018 e dal 12/12/2018 al giorno 01/01/2019, la paziente , Persona_3 ha mantenuto la capacità percettiva e di localizzazione dello stimolo doloroso, come desunto dai parametri di valutazione GCS durante i periodi di finestra neurologica…la paziente, presentando un
GCS >= 10, era in grado di eseguire comandi verbali semplici e manifestava un livello di coscienza tale da poter ritenere possibile la elaborazione a livello emotivo della sofferenza e del dolore percepito in relazione alla sua situazione clinica. Si è assistito pertanto nelle finestre neurologiche descritte ad un livello di coscienza tale da ipotizzare la percezione dell'ambiente circostante nonché una parziale capacità di interazione con lo stesso e la possibilità di esecuzione di comandi verbali semplici. È possibile ritenere che il livello di coscienza ipotizzato ha permesso alla paziente di percepire stimoli dolorosi. È altresì possibile ritenere che la paziente, presentando dei momenti di parziale lucidità, possa aver realizzato un quadro di sofferenza psicofisica legata alle lesioni riportate ed alla evoluzione del quadro clinico. (pag. 5 e 6 perizia). Ciò posto, il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte: “Si ritiene pertanto che durante il periodo di ricovero, la Signora ha presentato nelle finestre neurologiche descritte, un livello di coscienza Persona_3 sicuramente ridotto, ma tale da poterle far percepire il dolore e sofferenza psicofisica, legati al suo stato di salute” (cfr ctu a firma dott. , depositata il 16.09.2024). Persona_6
2. In ordine alla cessazione della materia del contendere
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalle parti convenute di cessazione della materia del contendere all'esito del perfezionamento di un accordo transattivo intervenuto tra le parti.
Come noto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire in questa sede, “l'espressa dichiarazione del creditore di ricevere la prestazione a saldo di quanto dovutogli, non ha valore probatorio, perché non ha ad oggetto l'accadimento di un fatto. Essa non vale neppure come rinunzia ad eventuali crediti o all'eventuale differenza della prestazione, perché un tale significato negoziale non si desume con certezza da un atto di contenuto meramente dichiarativo. Affinché possa riconoscersi ad una quietanza a saldo, contenente la dichiarazione di non aver null'altro a pretendere, la funzione di porre termine a tutti i rapporti intercorrenti fra il dichiarante ed il destinatario (nella specie a seguito di contratto d'opera professionale) e, quindi, di esonerare il secondo da ogni ulteriore pagamento, occorre riscontrare la sussistenza di elementi, intrinseci ed estrinseci alla quietanza medesima, idonei ad evidenziarne inequivocamente la portata liberatoria ed abdicativa, e cioè la volontà dell'autore di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa (Cass.
n. 3351/1975)” (Cass. civ. sez. II, 25/06/2025, n.17033).
Ed ancora, “La disposizione contenuta nell'articolo 1967 del codice civile, per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione
(fra i quali la reciprocità delle concessioni), siano desunti per presunzione. Pertanto, non solo la transazione deve essere provata per iscritto ma anche tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni” (Cass. civ. sez. II, 10/06/2025, n.15471).
Nella specie, si legge nel documento inviato alla il 17.12.2020: “I sottoscritti per la pratica CP_2 della signora dichiarano e confermano l'accettazione del saldo per i pagamenti Parte_8 proposti dalla e da voi comunicati, direttamente sui nostri conti correnti oppure Controparte_2 tramite assegni intestati a noi punto aspettiamo una vostra chiamata e porgiamo tanti saluti” (all. n.
1-4 della SARA Ass.ni).
Dal tenore dell'indicata dichiarazione non si rinviene in modo inequivoco alcuna chiara volontà degli odierni attori di definire ogni pendenza relativa al risarcimento del danno agli stessi spettante in conseguenza del decesso di , facendosi solo un generico riferimento Persona_3 all'accettazione “del saldo dei pagamenti proposti” dalla in loro favore. Controparte_2 A ciò aggiungasi che sono state restituite alla Compagnia le quietanze di pagamento non firmate il
7.1.2021, con lettera accompagnatoria degli attori di procedere giudizialmente nei confronti della
, reputando incongrue le somme proposte (all. n. 23 - Ne deriva che i pagamenti CP_2 CP_6 successivamente disposti a tale ultima comunicazione dalla in favore degli attori non possono CP_2 dirsi essere avvenuti a tacitazione di ogni altra pretesa economica.
Conseguentemente, deve rigettarsi l'eccezione di cessata materia del contendere.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte convenuta secondo cui la transazione
è un contratto consensuale per cui sarebbe stato irrilevante il successivo “ripensamento” degli attori, giacchè la volontà di rinunciare alle rispettive pretese deve essere inequivoca e certa. Dall'esame degli atti di causa non si rinviene una simile chiara ed esplicita volontà delle parti, posto che nessuno dei documenti prodotti dalla presenta i requisiti di un accordo transattivo validamente CP_2 concluso.
3. La responsabilità ex art. 2054 cc.
Come è noto, trova applicazione in materia di sinistri derivanti da circolazione di veicoli l'art. 2054 c.c. secondo cui:“1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno…3.Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o
l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. La citata norma pone una presunzione di responsabilità a carico del conducente per danni derivanti dalla circolazione di veicoli in solido con il proprietario del mezzo, fatta salva la dimostrazione concreta che si sia fatto tutto il possibile per evitare il danno. In questo contesto, la condotta del pedone rileva ai sensi 1227 c.c. se ha concorso con colpa a cagionare il danno e il risarcimento non è dovuto per quei danni che si sarebbero potuti evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Posta la presunzione normativa di responsabilità a carico del conducente del veicolo spetta a quest'ultimo dimostrare l'eventuale corresponsabilità del pedone, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del
100% di colpa in capo al conducente del veicolo ex art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione
e quantificazione del concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cass. civ. sez. III, ord. 29/07/2025, n. 21761).
Nella specie, rilevano ai fini della decisione i seguenti elementi:
- in relazione alla dinamica del sinistro, la dichiarazione del conducente del mezzo, rilasciata ai Carabinieri intervenuti e contenuta nel relativo verbale agli atti, secondo cui: “la mia attenzione era occupata nel vedere le autovetture che sopraggiungevano…non mi accorgevo di una donna anziana che stava attraversando la strada dal marciapiede destro rispetto alla mia sinistra. Quindi toccavo la signora con la parte anteriore destra della mia autovettura e la stessa cadeva a terra…” (all. 1 e 18 – atto di citazione di parte attrice);
- la perizia agli atti disposta dal Tribunale Penale nel procedimento sorto per gli stessi fatti a carico del conducente, ove il perito ha rilevato che: “il pedone benché in transito non propriamente sulla fascia deputata a terra, ha impegnato la carreggiata nella fascia di pertinenza che prevede una estensione fino a 10 metri a tutela del soggetto più debole” (all.
19 pag. 20 – atto di citazione di parte attrice)…“Questi ] quando mancavano CP_4 circa 6 metri e 1,6 secondi all'investimento, poteva rilevare la Sig.ra al Persona_3 centro della carreggiata proveniente da destra verso sinistra e distante 1,6 metri dall'investimento…in questo contesto il conducente del veicolo avrebbe avuto la possibilità di evitare l'investimento, se avesse immediatamente reagito al pericolo, una volta immessosi su Corso della Repubblica…il pedone era chiaramente visibile e lo spazio a disposizione consentiva comunque l'arresto in una frenata. Tale azione non è stata effettuata in quanto il soggetto era intento ad osservare unicamente i veicoli provenienti dalla sua destra, come riferito dall'agente” (all. 19 pag. 21 e 22 – atto di citazione di parte attrice). Trattasi di prova atipica perché formata in altro giudizio, ma utilizzabile come presunzione semplice ex art. 2227 c.c. o come argomento di prova.
I documenti innanzi riportati attestano peraltro l'attraversamento della strada da parte della de cuius in ambito prossimo alle strisce pedonali.
Tenuto conto dei principi di diritto innanzi espressi non può dirsi sussistente il concorso di
[...]
in quanto l'attraversamento pedonale della vittima risulta avvenuto entro la fascia di Per_3 pertinenza dalle strisce pedonali, distanti circa 7,90 m. Per l'effetto, la condotta della vittima non ha assunto alcuna rilevanza concorsuale, non potendosi quindi stimare imprevedibile il suo comportamento.
Dagli atti summenzionati, si trae la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stradale occorso in data 10.12.2020 da cui è poi derivato il decesso di a Persona_3 CP_4
, atteso che il conducente del mezzo ha omesso di arrestare il veicolo a fronte
[...] dell'attraversamento pedonale, in fase avanzata di in posizione frontale e ben Persona_3 vedibile. Pur non attraversando sulle strisce pedonali, il pedone ha comunque proceduto in legittimità, avendo attraversato la careggiata in prossimità delle strisce pedonali per cui correva l'obbligo del conducente del veicolo di prestare comunque attenzione. Tanto risulta dalla formulazione della previsione di cui all'art. 191 C.d.S. all'epoca vigente per cui “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità…”, che estende la responsabilità del conducente del veicolo anche rispetto ad attraversamenti di pedoni in prossimità delle corrispondenti strisce pedonali.
4. Liquidazione del danno
4.1 Danno da perdita del rapporto parentale
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno parentale, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare. Quanto ai soggetti legittimati, devono considerarsi senz'altro in via presuntiva aventi diritto al risarcimento i componenti della cd. famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli), mentre avuto riguardo ai parenti meno stretti (nonni, PO, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), mentre occorre fornire la prova della qualità e intensità del rapporto affettivo e quindi della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale.
Giova, sul punto, menzionare il consolidato orientamento ribadito di recente dalla Corte di cassazione secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale,
l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile,
a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario). (Cass. civ. sez. III, 30/07/2025,
n. 21988). Ed ancora, “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività
e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità,
e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e PO, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto
e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. civ. sez. III, ord. 26/06/2025, n. 17208). In relazione al quantum debeatur, si rammenta l'insegnamento per cui “La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti” (Cass. civ. sez. lav., ord. 16/03/2025, n. 6981).
Nel caso in esame, va osservato che sono state dedotte varie situazioni familiari di parentela: quella con , fratello non convivente di anni 87; quella con i 5 PO, dei Parte_1 quali tre ex fratre ( di anni 59, di anni 55, Controparte_1 Parte_3 Parte_2 di anni 50) e due ex sorore ( di anni 57 e di anni
[...] Persona_4 Parte_4
51); infine, quella con , legato alla defunta da “…parentela di quarto grado in Parte_5 linea collaterale con il defunto marito ”. Occorre, pertanto, distinguere il discorso Controparte_5 sul risarcimento del danno parentale a seconda dell'istante.
Con riferimento al fratello il danno reclamato può ricavarsi in via Parte_1 presuntiva, trattandosi di parente stretto. Dalle risultanze testimoniali, è comunque emerso che i due si sentivano con una certa frequenza telefonicamente e si vedevano con regolarità oltre a ritrovarsi in occasione delle festività. Parimenti, deve ritenersi documentalmente provata la partecipazione di al novantesimo compleanno della vittima, circostanza che conferma Parte_1 ulteriormente la sussistenza di una solida affectio tra i due. Risulta, dunque, provata l'esistenza con il fratello di rapporti affettivi stabili, duraturi e reiterati nel tempo, pur in assenza di una convivenza.
Tenuto conto quindi del sistema a punti variabile adottato dal Tribunale di Roma in materia di danno parentale (valore del punto base € 11.356,15), si riconosce il seguente importo in ragione dell'età della vittima primaria ( età al decesso: 90 anni), dell'età del parente, della Persona_3 convivenza con la vittima, della convivenza del parente con altri soggetti e dell'intensità del rapporto, come emerso dalle prove, in favore di , fratello non convivente con la Parte_1 vittima di anni 87, privo di altri familiari conviventi (doc 22 certificato stato famiglia - atto di citazione parte attrice), punti riconosciuti 12, importo risarcibile: (12x11.356,15) = 136.273,80 euro;
da ridursi di ½ per la non convivenza con la vittima).
Con riferimento ai PO Parte_3 Parte_2 Controparte_1
e deve invece osservarsi: Persona_4 Parte_4 - Che la documentazione fotografica prodotta riguarda un unico episodio di convivialità tenutosi presso un ristorante in occasione del festeggiamento dei novant'anni di Persona_3
[...]
- Che la testimone (soggetto estraneo al nucleo familiare e della cui attendibilità Testimone_1 non si ha ragione di dubitare) ha riferito di pranzi organizzati tutte le domeniche presso l'abitazione di in cui erano invitati i PO suddetti, oltre a riferire il fatto Persona_3 che la predetta ha vissuto in autonomia sino al suo decesso. Persona_3
I superiori elementi -segnatamente la frequentazione domenicale costante- consentono di inferire un legame fra e PO contraddistinto da legame e affetto e ragionevolmente atto a Persona_3 far percepire nei predetti attori il dolore per la perdita della zia.
Deve tuttavia osservarsi come: a) la tabella del tribunale di Roma in ordine alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale non contempla i PO in linea laterale, bensì solo i PO in linea retta;
b) la circostanza che vivesse sola e che i PO vivessero in altro comune Persona_3 attesta un'autonomia delle scelte di vita che -in difetto di altri elementi- appare sintomatico, comunque, di un legame non assimilabile a quello della famiglia nucleare.
A ciò aggiungasi che non appare trascurabile il dato relativo all'età della vittima pari a 90 anni, poichè si tratta di quantificare il pregiudizio arrecato alla relazione familiare e alla sfera degli affetti che si produce a seguito del decesso della persona cara, in relazione anche all'aspettativa di vita del danneggiato. È, invero, agevole comprendere che la sofferenza derivante dalla morte della vittima e lo sconvolgimento degli assetti familiari saranno tanto maggiori, quanto più ampia è l'aspettativa di vita del congiunto, e quindi quanto maggiore sarà il tempo nel quale egli dovrà confrontarsi con il dolore del lutto e la perdita della persona cara. Nel caso di specie, si sottolinea tra l'altro, fermi gli assorbenti rilievi di cui sopra circa il difetto di prova di un danno parentale, come l'età della vittima al momento del decesso fosse ben al di là dell'aspettativa di vita media delle donne in Italia che si aggira secondo le stime Istat intorno agli 85,5 anni.
Quanto precede consente di stimare adeguato l'importo ricevuto in via stragiudiziale dai predetti attori.
Con riferimento a occorre rilevare che la sua istituzione a erede è Parte_5 avvenuta il 07.03.2016 con testamento di in cui si legge: “revoco ogni mio Persona_3 precedente testamento in specie quello ricevuto dal notaio di Marino il 6 Aprile 1987 Persona_7 per inefficacia dello stesso per la morte dell'erede ivi designato” (doc.3 fasc. attori).
Si inferisce da tale documento la duplice circostanza per cui: per un verso, che l'istituzione ad erede
è avvenuta poco più di due anni prima del decesso di per altro verso, e Persona_3 soprattutto, che per quasi vent'anni è stato altro soggetto ad essere designato quale erede e che solo in ragione della premorienza di detto altro soggetto è stato poi istituito erede . Persona_8
Il momento in cui sono state rese le volontà testamentarie, peraltro, coincidono grossomodo con la dichiarazione della testimone che ha riferito come solo dal 2014 Testimone_1 Persona_3 ha iniziato a trascorrere periodi estivi e natalizi presso l'abitazione di . Persona_8
Quanto precede consente di escludere il raggiungimento della prova circa l'effettiva sussistenza di un legame di intensità tale da renderlo assimilabile a quello filiale caratterizzato da solidità e costanza nel tempo, oltre che da esclusività, carenti entrambi nella specie.
Ne discende di tal che -anche a prescindere da approfondimenti in ordine allo stato della giurisprudenza in tema di equiparazione dei rapporti di fatto a quelli di sangue (a riguardo deve rilevarsi che la massima riportata nell'ordinanza 5984/2025 della terza sezione della Corte di
Cassazione citata da parte attrice in comparsa conclusionale non corrisponde a quanto espresso da
Cassazione civile sez. III, 15/11/2023, n.31867 -citata nella detta ordinanza- che si è limitata a ribadire l'esigenza che, ai fini del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, vi sia prova dell'esistenza di un legame affettivo reale al di là del dato della parentela formale, senza aver invece preso posizione sulla diversa fattispecie dell'eventuale diritto al risarcimento di chi, pur non avendo legame parentale, abbia con la vittima un legame affettivo di fatto più o meno intenso) va rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta da
[...]
. Per_8
4.2 Danni cd. “biologico terminale” e cd. “morale catastrofale”
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale, appare utile rammentare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che si stima di integralmente condividere nella presente sede secondo cui: “Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale", ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta;
e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida ” (Cass. civ. sez. lav., 28/11/2022,
n.34987). Deve, pertanto, riconoscersi la legittimazione attiva dell'erede universale a Parte_5 richiedere iure heredidatis il cd. danno “biologico terminale”, quale pregiudizio alla salute che, sebbene temporaneo, raggiunge la massima entità e intensità, permanendo per tutto il tempo in cui la vittima è in vita, indipendentemente dalla consapevolezza cosciente delle gravi lesioni alla sua integrità personale nella fase terminale.
Nel caso di specie, si osserva che è stata trasportata a seguito delle lesioni Persona_3 riportate nel sinistro occorso in data 10.12.208 dapprima presso l'Ospedale di Velletri e, successivamente, è stata trasferita d'urgenza presso il nosocomio San GI Addolorata di Roma, dove è stata ricoverata fino al decesso occorso in data 4.1.2019. Prima del decesso e dopo il sinistro stradale, la vittima è stata quindi ospedalizzata per circa 25 giorni.
Trattasi di danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. e che, sfuggendo ad una valutazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226
e 2056 c.c., facendo ricorso ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Roma sulla “Liquidazione del danno da inabilità temporanea anno 2025”, per cui va riconosciuta un'inabilità temporanea assoluta pari a € 130,25 per giorno così da pervenire al riconoscimento di un importo totale di €
3.256,25.
Quanto alla circostanza che possa aver avuto la consapevolezza del proprio stato Persona_3
e del proprio imminente decesso, debbono essere fatte proprie nella presente sede le conclusioni cui
è giunto il consulente che ha condotto le proprie indagini con rigore metodologico e coerenza, rendendo un elaborato scritto che pone in evidenza -peraltro- la letteratura scientifica posta alla base delle proprie considerazioni. Il consulente ha concluso le proprie indagini riferendo elementi per cui può ritenersi che la vittima abbia mantenuto un livello di coscienza in tutto l'arco del periodo di ricovero tale da consentirle di avere contezza del proprio stato di salute e delle correlative sofferenze patite correlate alla consapevolezza dell'avvicinarsi ineluttabile della propria fine.
Ne consegue la fondatezza della domanda anche con riferimento a tale voce di danno.
Quanto alla liquidazione, si stima di dover fare ricorso a quanto previsto con riferimento a tale voce di danno nelle tabelle adottate dal tribunale di Roma e che quantificano in euro 11.580 il risarcimento per ogni giorno di sopravvivenza dopo l'acquisizione della consapevolezza delle concreta probabilità di decesso e fino al quinto giorno, un ulteriore importo di euro 5.790 al giorno per i successivi dieci giorni, un ulteriore importo di euro 2.316,00 per i successivi quindici giorni e un importo di euro 1.158,00 per tutti i giorni eccedenti i trenta.
Nella specie, risulta dalla documentazione medica in atti che in data 10.12.2018 Persona_3 alle ore 17.41 ha riferito al personale del pronto soccorso di vivere da sola (cfr. doc,2 fasc. attori, pag.15) potendosi da ciò trarre la conclusione che ella ha avuto coscienza della gravità della propria condizione sin dal primo giorno.
Il danno in commento va quindi liquidato in complessivi euro 138.960,00.
5. Ulteriori statuizioni
Gli attori hanno poi chiesto la liquidazione degli interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento. Trattasi del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat),
e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che - trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)”
(Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante appare equo parametrare tale tasso a quello degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale - come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno del decesso di
[...]
Per_3
Con riferimento, poi, alla posizione di deve poi tenersi conto dell'acconto Parte_1 ricevuto. Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (Cassazione civile sez. III,
07/08/2023, n.23927). Quale saggio di rendimento appare sempre equo prendere a riferimento quello degli interessi legali tempo per tempo vigenti.
Inoltre, sulle somme come complessivamente determinate tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc.
Quanto alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. invocata dagli attori per la condotta asseritamente ostruzionistica della compagnia e ritardo nella liquidazione del danno nella fase stragiudiziale, occorre osservare in primo luogo che la fattispecie presuppone che la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, mentre le censure di parte attrice si rivolgono alla fase precedente a quella contenziosa.
Ad ogni modo, le doglianze attoree non colgono nel segno, poiché censurano l'entità degli importi liquidati dalla all'esito di uno scambio di corrispondenza come risulta dalla Controparte_2 documentazione in atti, che sono il frutto di una valutazione di opportunità della compagnia assicurativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, sullo scaglione di valore della causa fino ad euro 260.000,00, in base ai parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, come in dispositivo, da aumentarsi ex art.4 co.1 bis DM55/2014 per l'uso dei link ipertestuali ed ex art.4 co.2 DM 55/2014 per la difesa di più parti aventi stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott.ssa CI De ER, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA che il sinistro per cui è causa va ascritto alla responsabilità esclusiva di;
CP_4
CONDANNA i convenuti in solido al risarcimento del danno:
- in favore di dell'importo di € 68.136,90, oltre rivalutazione e interessi e Parte_1 al netto dell'acconto ricevuto, come indicato in motivazione;
- in favore di iure hereditatis: euro 3.256,25 per danno biologico ed euro Parte_5
138.960,00 per “danno morale catastrofale”, oltre rivalutazione e interessi come indicato in motivazione;
il tutto oltre agli interessi dal deposito della sentenza al saldo;
CONDANNA i convenuti in solido al rimborso delle spese vive documentate e al pagamento del compenso professionale per euro 20.000,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cassa come per legge;
PONE definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese di CTU.
Così deciso in Roma il 24.11.2025
Il Giudice
CI De ER
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sez. XII
Il Tribunale di Roma - Sezione XII Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa CI De
ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di cui agli affari contenziosi iscritto al n. 69876 del ruolo dell'anno 2021 tra
(C.F. ), (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 CP_1
(CF. ), cesare CF. ,
[...] C.F._4 Per_1 C.F._5 Pt_4
CF. ) e (CF. ), tutti
[...] C.F._6 Parte_5 C.F._7 elettivamente domiciliati in Guidonia Montecelio (RM), Via Monte Cervialto, 17/A, presso lo studio dell'Avv. Sara Sannino, che li rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
- attori
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva ERi, che le rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
- convenuta nonchè
(C.F. ) e (C.F. ), elettivamente CP_3 C.F._8 CP_4 C.F._9 domiciliati in Roma, alla Via Fulcieri Paulucci de Calboli, n. 1, presso lo studio dell'avv. Fabrizio
Filippucci, che li rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
- convenuti
Oggetto: responsabilità civile ex art. 2054 c.c., risarcimento del danno parentale, risarcimento del danno biologico e morale ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento della controversia
Con atto di citazione notificato il 04.11.2021, gli attori hanno evocato in giudizio e CP_4
nonché la compagnia deducendo: Per_2 Controparte_2
- che , di anni 90, era stata investita, in data 10/12/2018 alle ore 16.00 Persona_3 circa, in Velletri (RM) in Corso della Repubblica civici 1-3, dal veicolo Ford Fiesta targato
DE513WJ di proprietà del e condotto nell'occasione del sinistro da Per_2 CP_4
, assicurato con polizza RC n. 20646IH dalla come da
[...] Controparte_2 verbale redatto nell'occasione dai carabinieri intervenuti;
- che, a causa delle lesioni subite, era stata trasportata dapprima presso Persona_3
l'Ospedale di Velletri e, successivamente, trasferita d'urgenza presso il nosocomio San
GI Addolorata di Roma, dove era rimasta ricoverata fino al decesso occorso in data
04/01/2019;
- che aveva così lasciato un fratello non convivente ( Persona_3 Parte_1 di anni 87) e 5 PO, dei quali tre ex fratre ( di anni 59,
[...] CP_1 Per_3
di anni 55, di anni 50) e due ex sorore ( Parte_3 Parte_2 [...]
i anni 57 e di anni 51) insieme all'erede universale, Per_4 Parte_4 [...]
Parte_5
- che i predetti avevano chiesto alla convenuta compagnia assicuratrice, in data 21/05/2019, il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del decesso di;
Persona_3
- che la aveva liquidato, in data 24/11/2020 e 13/01/2021, le seguenti Controparte_2 somme: i) in favore di l'importo complessivo di € 30.834,95, di Parte_1 cui € 30.000,00 per il danno iure proprio da perdita parentale ed € 834,95 a titolo di rimborso delle spese di cremazione sostenute dallo stesso;
ii) in favore di , Controparte_1
, e € 5.000,00 cadauno a Parte_3 Parte_2 Persona_4 titolo di danno parentale;
iii) in favore del nipote legatario l'importo Parte_4 complessivo di € 10.000,00 a titolo di danno parentale;
iv) in favore dell'erede universale l'importo complessivo di € 16.185,00 di cui € 10.000,00 a titolo di danno Parte_5 parentale, € 3.675,00 a titolo di danno biologico terminale temporaneo iure hereditatis, €
910,00 per le spese cimiteriali ed € 1.600,00 per le spese funerarie;
- che, in ordine alla dinamica del sinistro, l'evento andava ascritto all'esclusiva responsabilità del conducente sulla base, tra l'altro, delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso agli operanti intervenuti e della perizia del consulente del pubblico ministero (di seguito: PM); - che, per l'effetto, avrebbero diritto al risarcimento del danno parentale a prescindere dalla non convivenza con la vittima in considerazione del legame affettivo e parentale che li univa alla vittima, lamentando l'inadeguatezza degli importi liquidati dalla per la perdita del loro CP_2 congiunto;
- che, in particolare, , di età 51 anni, non convivente, coniugato, legato alla Parte_5 defunta da “…parentela di quarto grado in linea collaterale con il defunto marito CP_5
”, nominato erede universale della compianta aveva diritto
[...] Persona_3 al risarcimento iure heredidatis del danno biologico psichico patito dalla vittima, tenuto conto delle sofferenze patite a partire dalla data del sinistro fino al decesso, quantificate in euro €
470.963,56, nonché al risarcimento iure heredidatis del danno morale, equitativamente quantificato nel 45% di biologico, cioè in € 210.000,00, per le sofferenze interiori accusate a seguito delle lesioni riportate nel sinistro.
La citazione così conclude: ““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, con particolare riferimento all'eccezione ex adverso formulata relativamente alla presunta cessata materia del contendere per intervenuta transazione, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. nell'incidente occorso alla Sig.ra in data 10/12/2018 CP_4 Persona_3
e per l'effetto piaccia condannarlo in solido con il proprietario , nonché con la Per_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 subiti dagli attori, nessuno escluso, nella misura che verrà accertata in corso di causa che comunque, per le ragioni di cui in premessa, si quantifica come segue: 1) Sig. Danno Controparte_1 da perdita parentale in una somma non inferiore ad € 49.033,50, dalla quale andrà detratto l'importo già liquidato dalla nella fase stragiudiziale, o comunque nella minore o maggiore Controparte_2 somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
2) Sig. Danno da perdita parentale in una somma Parte_3 non inferiore ad € 63.743,55, dalla quale andrà detratto l'importo già liquidato dalla
[...] nella fase stragiudiziale, o comunque nella minore o maggiore somma che risulterà in CP_2 corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
3) Sig.ra da perdita parentale in una somma non inferiore ad € Parte_6
49.033,50, dalla quale andrà detratto l'importo già liquidato dalla nella fase Controparte_2 stragiudiziale, o comunque nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
4) Sig. da perdita parentale in una somma non inferiore ad € Parte_7
88.260,30 dalla quale andrà detratto l'importo (€ 30.000,00) già liquidato dalla Controparte_2 nella fase stragiudiziale, o comunque nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
5) Sig.
Danno da perdita parentale in una somma non inferiore ad € 63.743,55 dalla Persona_4 quale andrà detratto l'importo già liquidato dalla nella fase stragiudiziale, o Controparte_2 comunque nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta equa
e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
7) Sig. Danno Parte_4 da perdita parentale in una somma non inferiore ad € 78.453,00 dalla quale andrà detratto l'importo
(€ 10.000,00) già liquidato dalla nella fase stragiudiziale, o comunque nella Controparte_2 minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
8) Sig. Danno da perdita Parte_5 parentale in una somma non inferiore ad € 156.896,00; Danni iure hereditatis (biologico pschichico
e danno terminale) che si quantificano nell'ulteriore complessivo importo di € 676.253,93 e così per un totale complessivo di € 833.149,93 dal quale andrà detratto l'importo (€ 13.675,00) già liquidato dalla nella fase stragiudiziale, o comunque nella minore o maggiore somma che Controparte_2 risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, avendo riguardo anche al biologico temporaneo assoluto. Si chiede, altresì, che il comportamento della venga valutato dal Giudice ai sensi dell'art 96 c.p.c. e Controparte_2 che la sentenza, se favorevole agli attori, venga inviata, ex comma 10 art. 148 CAP, all'IVASS”.
Si è costituita la deducendo: Controparte_2
- la “cessazione della materia del contendere” a seguito del perfezionamento di un accordo transattivo tra le parti in data 17.12.2020 per effetto dell'accettazione di parte attrice della proposta formulata dalla con le mail del 24.11.2020 e del 17.12.2020; CP_2
- nel merito, la corresponsabilità della vittima nella produzione dell'evento, in quanto
[...] avrebbe attraversato al di fuori delle strisce pedonali in violazione dell'art. 190 Per_3
C.d.S.;
- con riferimento al quantum della pretesa risarcitoria, l'eccessività degli importi richiesti, peraltro non provati e, comunque, non causalmente collegati all'evento dannoso di cui è causa;
- l'insussistenza di danni parentali risarcibili, trattandosi di rapporti parentali e non parentali, come nel caso dell'erede testamentario , che non darebbero diritto al Parte_5 riconoscimento di alcuna legittimazione attiva in capo agli attori;
- in caso di accoglimento della domanda risarcitoria formulata da parte attrice, l'esigenza di ridurre l'importo in ragione del concorso della vittima nella determinazione dell'evento dannoso;
- in relazione alla richiesta di risarcimento del danno da lucida agonia e del danno biologico psichico, la mancanza di prova della percezione in capo alla vittima dell'avvicinarsi del fine vita e delle sofferenze patite nell'arco di tempo che ha portato al decesso, essendo Persona_3 deceduta a distanza di venticinque giorni dal sinistro.
[...]
Ciò premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in via CP_2 preliminare, dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuta transazione ex art. 1965 c.c.
e per l'effetto dichiari l'estinzione dell'obbligazione per esatto adempimento di quanto concordato.
Nel merito, senza rinunciare a quanto sopra chiesto, dichiarate più che satisfattive le somme versate agli istanti, respingere le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto e non provate. Vittoria di spese”.
Si sono costituiti in giudizio e , deducendo: CP_3 CP_4
- la responsabilità concorrente di nella causazione dell'evento mortale;
Persona_3
- la congruità degli importi corrisposti dalla nonché l'intervenuta Controparte_2 estinzione dell'obbligazione per effetto dell'intervenuta transazione con le parti attrici sul risarcimento del danno per cui si procede.
Fermo quanto sopra, i convenuti hanno concluso chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in via preliminare, dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuta transazione ex art. 1965 c.c.
e per l'effetto dichiari l'estinzione dell'obbligazione per esatto adempimento di quanto concordato.
Nel merito, senza rinunciare a quanto sopra chiesto, dichiarate più che satisfattive le somme versate agli istanti, respingere le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto e non provate. Vittoria di spese”.
Nella memorie 183 c.p.c., parte attrice ha instato nel rigetto della eccezione di cessazione della materia del contendere, giacchè nessuna transazione si sarebbe mai perfezionata, ed ha poi articolato istanze istruttorie. Le parti convenute hanno invece ribadito quanto dedotto negli atti introduttivi.
Nel corso del giudizio sono stati escussi quali testimoni:
- , per parte attrice, che interrogata sul cap. 4 “Vero che la Sig.ra Testimone_1 Persona_3
fino al giorno 10/12/2018, data del sinistro per cui è causa, ha vissuto da sola
[...] nell'immobile sito in Velletri, Piazza di Santa CI, 5, occupandosi di tutte le sue necessità quotidiane, quali recarsi a fare la spesa, andare alla posta o dal medico, recarsi a messa”, ha affermato: “E' vero. Conosco la circostanza in quanto dal 1996 fino al 2019 sono stata vicina di casa della signora che viveva da sola ed è stata fino alla sua Persona_3 morte totalmente autosufficiente”; sul cap. 5 “Vero che la Sig.ra fino al Persona_3 giorno 10/12/2018, frequentava la Parrocchia di Santa CI, sita in Velletri, mentre ogni domenica si recava alle funzioni religiose, accompagnata dai PO Pt_3 Per_3
e dal figlio putativo , presso la Chiesa di San Clemente Parte_2 Parte_5 sempre situata in Velletri”, ha dichiarato: “E' vero;
… Qualche volta andava in chiesa con i PO ed ed altri di cui non ricordo il nome. Il signor era Pt_2 Pt_4 Parte_5 sempre con la signora ”; sul cap. 7 “Vero che la Sig.ra fino al Per_3 Persona_3 giorno 10/12/2018, ha coltivato la passione per la cucina, dedicandosi alla preparazione di pietanze per i pranzi domenicali che organizzava settimanalmente con i PO presso la sua casa di Velletri”, ha risposto: “E' vero, cucinava bene e con i PO era solita organizzare pranzi domenicali”; sul cap. 8 “Vero che la Sig.ra fino al giorno Per_3 Per_3
10/12/2018, riceveva ogni domenica presso la sua abitazione di Velletri, Piazza Santa CI,
5 la visita dei suoi PO Parte_3 Parte_2 Controparte_1
e i quali ivi si trattenevano a pranzo, alternandosi tra loro, Persona_4 Parte_4 unitamente al figlio putativo ”, ha dichiarato: “Confermo la circostanza. Parte_5
Anche con erano molto uniti”; sul cap. 9 “Vero che il Sig. e la Sig.ra Pt_5 Parte_5 avevano un rapporto di frequentazione quotidiana e che la compianta defunta Per_3 considerava quest'ultimo come un figlio, sentendolo più volte al giorno al telefono e vedendolo durante la settimana e comunque la domenica” ha risposto “E' vero. Abitando vicino alla signora ho avuto modo di vedere il sig. frequentare la Per_3 Parte_5 casa della signora che lei considerava come un figlio ed era per lei un punto di Per_3 riferimento”; sul cap. 10 “Vero che il Sig. in occasione delle festività Parte_5
Natalizie, a far data dal Natale 2014 e fino al Natale 2017, ha ospitato la Sig.ra Persona_3 presso la sua abitazione di Valmontone, ove la stessa soggiornava dal 24 dicembre
[...] al 02 -03 gennaio di ciascun anno”, ha risposto: “E' vero. Conosco la circostanza in quanto mi veniva riferita dalla signora che mi comunicava sempre dove andava. Preciso che Per_3 io avevo le chiavi di casa sua”; sul cap. 11 “Vero che in occasione delle festività Natalizie, i
Sigg.ri Parte_3 Controparte_1 Parte_1 Parte_2
si recavano presso l'abitazione del Sig.
[...] Persona_4 Parte_4 [...]
dove trascorrevano, unitamente alla Sig.ra le festività Natalizie ed in Parte_5 Per_3 particolare la sera del 24 dicembre, il giorno del 25 dicembre ed il giorno del 26 dicembre”, ha risposto: “E' vero. Conosco la circostanza in quanto me lo riferiva la signora;
Per_3 sul cap. 12 “Vero che la Sig.ra trascorreva presso l'abitazione del Sig. Persona_3
, sita in Valmontone, Via Colle Fontana, 67, il giorno di Pasqua e quello di Parte_5
Pasquetta, nonché il ferragosto, in occasione del quale si tratteneva presso il citato immobile anche per 15 gg consecutivi, ogni estate” ha dichiarato: “Confermo, la circostanza è a mia conoscenza in quanto me lo diceva la stessa;
sul cap. 13 “vero che la Persona_3
Sig.ra trascorreva con il figlio putativo e con la famiglia Persona_3 Parte_5 di quest'ultimo anche le vacanze estive”, ha risposto: “E' vero;
tale circostanza mi veniva riferita dalla signora;
sul cap. 14 “Vero che in occasione del 90 esimo Persona_3 compleanno della Sig.ra e precisamente il 27.01.18 quest'ultima organizzò un Per_3 pranzo presso il ristorante Arena, sito in Via Cannetoli Velletri, al quale intervennero tutti gli odierni attori, come da foto che si rammostrano (allegato 21 al fascicolo attoreo)” ha risposto: “Confermo la circostanza in quanto in quell'occasione ero presente anch'io”; sul cap. 15 “Vero che la Sig.ra sentiva quotidianamente il fratello Persona_3 Parte_1
e che, con cadenza bimensile, si recava a trovarlo presso la sua abitazione di
[...]
Roma, in compagnia del figlio putativo ”, ha dichiarato: “Confermo”; sul Parte_5 cap. 16 “Vero che nelle fotografie allegate quale documento 21 al fascicolo attoreo e precisamente nella fotografia 1 si riconoscono i Sigg.ri e nella Pt_3 Parte_2 fotografia 4 il Sig. nella fotografia 6 i Sigg.ri e Parte_1 Pt_4 [...]
nella fotografia 8 e 9 i Sigg.ri con la moglie e Per_4 Parte_4 Persona_5
i signori e nella fotografia 18 i Sigg.ri Pt_2 Parte_3 Persona_4 Pt_3
e nelle fotografie 19, 20 e 21 gli stessi Sigg.ri e Parte_1 Per_4 Pt_4
e i signori , e ”, ha risposto: “E' vero. Riconosco dalle
[...] Pt_2 Pt_3 Parte_1 foto che mi vengono mostrate i PO ed il fratello con relativi famigliari nonché il signor
oltre ad altre persone compresa la sottoscritta. La foto è stata scattata in Parte_5 occasione del novantesimo compleanno della signora ”. Per_3
- per parte attrice, che sugli stessi capitoli di prova di cui sopra ha dichiarato: Testimone_2
“Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto ho frequentato la signora per circa Per_3
12 anni e ci incontravamo tutti i giovedì in quanto frequentavamo un gruppo cattolico. La signora ha vissuto da sola fino alla sua morte ed era totalmente autosufficiente. Per_3
Conoscevo personalmente il sig. che era considerato da come un Parte_5 Per_3 figlio e lo vedevo frequentemente con lei. La signora parlava tanto dei PO e mi Per_3 riferiva che erano soliti andare a pranzo da lei la domenica. Ci riferiva anche che trascorreva le vacanze di Natale, di Pasqua e quelle estive dal sig. . A d.r.: Preciso che io mi Parte_5 sentivo tutti i giorni per telefono con la signora oltre ad incontrarla in giro per Per_3
Velletri. La frequentazione del giovedi era relativa al gruppo cattolico di cui entrambe facevamo parte”.
- per parte attrice, moglie di , che sugli stessi capitoli Testimone_3 Parte_5 di prova di cui sopra ha dichiarato “Cap.4: E' vero. Ne sono a conoscenza perché noi la frequentavamo spesso. Preciso che io e mio marito abitiamo a Roma ma ci rechiamo nei fine settimana a Valmontone;
Cap.5: Confermo la circostanza;
Cap.6: Confermo che la signora fino alla data dell'incidente era autonoma ed effettuava anche dei lavori di Per_3 bigiotteria;
Cap.7: Confermo quanto sopra;
la signora fino al giorno Per_3 dell'incidente era autosufficiente: la domenica quando i PO andavano a trovarla cucinava per tutti;
Cap.8: Confermo integralmente il capitolo. In queste occasioni c'era anche il figlio putativo;
Cap.9: Confermo;
Cap.10: Confermo che la signora Parte_5 Per_3 passava le festività natalizie a casa nostra a Valmontone e qualche volta anche a Roma;
Cap.11: Confermo che in occasione delle festività arrivavano anche i PO che alcune volte portavano con loro la zia;
Cap.12: Confermo che ciò si verificava in occasione di tutte le festività anche pasquali;
Cap.13: La signora trascorreva le vacanze estive nella Per_3 nostra casa di campagna a Valmontone e qualche volta veniva con noi al mare ad Anzio;
Cap.14: In occasione del novantesimo compleanno la organizzò un pranzo dove Per_3
c'erano tutti i PO con le loro famiglie, mio marito con la nostra famiglia, e gli amici dell'azione cattolica di cui faceva parte;
Cap.15: Confermo, mi raccontava che Per_3 sentiva spesso il fratello per telefono. Ad.r: Per quanto mi consta i PO Parte_1 andavano a trovarla regolarmente alternandosi tra loro. Ad.r: Mio marito accompagnava la signora a trovare il fratello uno o due volte al mese”. Per_3
È stata, altresì, disposta consulenza tecnica medico legale (di seguito CTU) con il seguente quesito
“Accerti il consulente previo esame di tutta la documentazione sanitaria, se durante l'intero periodo di ricovero, la Signora ha presentato un livello di coscienza tale da poterle far Persona_3 percepire dolore e sofferenza psicofisica, legati al suo stato di salute, e nel caso, la durata temporale dello stesso”.
A riguardo, il consulente ha riferito in merito al quesito sottopostogli che “dalle ore 17:09 alle ore
19:25 del giorno 10/12/2018 e dal 12/12/2018 al giorno 01/01/2019, la paziente , Persona_3 ha mantenuto la capacità percettiva e di localizzazione dello stimolo doloroso, come desunto dai parametri di valutazione GCS durante i periodi di finestra neurologica…la paziente, presentando un
GCS >= 10, era in grado di eseguire comandi verbali semplici e manifestava un livello di coscienza tale da poter ritenere possibile la elaborazione a livello emotivo della sofferenza e del dolore percepito in relazione alla sua situazione clinica. Si è assistito pertanto nelle finestre neurologiche descritte ad un livello di coscienza tale da ipotizzare la percezione dell'ambiente circostante nonché una parziale capacità di interazione con lo stesso e la possibilità di esecuzione di comandi verbali semplici. È possibile ritenere che il livello di coscienza ipotizzato ha permesso alla paziente di percepire stimoli dolorosi. È altresì possibile ritenere che la paziente, presentando dei momenti di parziale lucidità, possa aver realizzato un quadro di sofferenza psicofisica legata alle lesioni riportate ed alla evoluzione del quadro clinico. (pag. 5 e 6 perizia). Ciò posto, il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte: “Si ritiene pertanto che durante il periodo di ricovero, la Signora ha presentato nelle finestre neurologiche descritte, un livello di coscienza Persona_3 sicuramente ridotto, ma tale da poterle far percepire il dolore e sofferenza psicofisica, legati al suo stato di salute” (cfr ctu a firma dott. , depositata il 16.09.2024). Persona_6
2. In ordine alla cessazione della materia del contendere
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalle parti convenute di cessazione della materia del contendere all'esito del perfezionamento di un accordo transattivo intervenuto tra le parti.
Come noto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire in questa sede, “l'espressa dichiarazione del creditore di ricevere la prestazione a saldo di quanto dovutogli, non ha valore probatorio, perché non ha ad oggetto l'accadimento di un fatto. Essa non vale neppure come rinunzia ad eventuali crediti o all'eventuale differenza della prestazione, perché un tale significato negoziale non si desume con certezza da un atto di contenuto meramente dichiarativo. Affinché possa riconoscersi ad una quietanza a saldo, contenente la dichiarazione di non aver null'altro a pretendere, la funzione di porre termine a tutti i rapporti intercorrenti fra il dichiarante ed il destinatario (nella specie a seguito di contratto d'opera professionale) e, quindi, di esonerare il secondo da ogni ulteriore pagamento, occorre riscontrare la sussistenza di elementi, intrinseci ed estrinseci alla quietanza medesima, idonei ad evidenziarne inequivocamente la portata liberatoria ed abdicativa, e cioè la volontà dell'autore di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa (Cass.
n. 3351/1975)” (Cass. civ. sez. II, 25/06/2025, n.17033).
Ed ancora, “La disposizione contenuta nell'articolo 1967 del codice civile, per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione
(fra i quali la reciprocità delle concessioni), siano desunti per presunzione. Pertanto, non solo la transazione deve essere provata per iscritto ma anche tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni” (Cass. civ. sez. II, 10/06/2025, n.15471).
Nella specie, si legge nel documento inviato alla il 17.12.2020: “I sottoscritti per la pratica CP_2 della signora dichiarano e confermano l'accettazione del saldo per i pagamenti Parte_8 proposti dalla e da voi comunicati, direttamente sui nostri conti correnti oppure Controparte_2 tramite assegni intestati a noi punto aspettiamo una vostra chiamata e porgiamo tanti saluti” (all. n.
1-4 della SARA Ass.ni).
Dal tenore dell'indicata dichiarazione non si rinviene in modo inequivoco alcuna chiara volontà degli odierni attori di definire ogni pendenza relativa al risarcimento del danno agli stessi spettante in conseguenza del decesso di , facendosi solo un generico riferimento Persona_3 all'accettazione “del saldo dei pagamenti proposti” dalla in loro favore. Controparte_2 A ciò aggiungasi che sono state restituite alla Compagnia le quietanze di pagamento non firmate il
7.1.2021, con lettera accompagnatoria degli attori di procedere giudizialmente nei confronti della
, reputando incongrue le somme proposte (all. n. 23 - Ne deriva che i pagamenti CP_2 CP_6 successivamente disposti a tale ultima comunicazione dalla in favore degli attori non possono CP_2 dirsi essere avvenuti a tacitazione di ogni altra pretesa economica.
Conseguentemente, deve rigettarsi l'eccezione di cessata materia del contendere.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte convenuta secondo cui la transazione
è un contratto consensuale per cui sarebbe stato irrilevante il successivo “ripensamento” degli attori, giacchè la volontà di rinunciare alle rispettive pretese deve essere inequivoca e certa. Dall'esame degli atti di causa non si rinviene una simile chiara ed esplicita volontà delle parti, posto che nessuno dei documenti prodotti dalla presenta i requisiti di un accordo transattivo validamente CP_2 concluso.
3. La responsabilità ex art. 2054 cc.
Come è noto, trova applicazione in materia di sinistri derivanti da circolazione di veicoli l'art. 2054 c.c. secondo cui:“1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno…3.Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o
l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. La citata norma pone una presunzione di responsabilità a carico del conducente per danni derivanti dalla circolazione di veicoli in solido con il proprietario del mezzo, fatta salva la dimostrazione concreta che si sia fatto tutto il possibile per evitare il danno. In questo contesto, la condotta del pedone rileva ai sensi 1227 c.c. se ha concorso con colpa a cagionare il danno e il risarcimento non è dovuto per quei danni che si sarebbero potuti evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Posta la presunzione normativa di responsabilità a carico del conducente del veicolo spetta a quest'ultimo dimostrare l'eventuale corresponsabilità del pedone, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del
100% di colpa in capo al conducente del veicolo ex art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione
e quantificazione del concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cass. civ. sez. III, ord. 29/07/2025, n. 21761).
Nella specie, rilevano ai fini della decisione i seguenti elementi:
- in relazione alla dinamica del sinistro, la dichiarazione del conducente del mezzo, rilasciata ai Carabinieri intervenuti e contenuta nel relativo verbale agli atti, secondo cui: “la mia attenzione era occupata nel vedere le autovetture che sopraggiungevano…non mi accorgevo di una donna anziana che stava attraversando la strada dal marciapiede destro rispetto alla mia sinistra. Quindi toccavo la signora con la parte anteriore destra della mia autovettura e la stessa cadeva a terra…” (all. 1 e 18 – atto di citazione di parte attrice);
- la perizia agli atti disposta dal Tribunale Penale nel procedimento sorto per gli stessi fatti a carico del conducente, ove il perito ha rilevato che: “il pedone benché in transito non propriamente sulla fascia deputata a terra, ha impegnato la carreggiata nella fascia di pertinenza che prevede una estensione fino a 10 metri a tutela del soggetto più debole” (all.
19 pag. 20 – atto di citazione di parte attrice)…“Questi ] quando mancavano CP_4 circa 6 metri e 1,6 secondi all'investimento, poteva rilevare la Sig.ra al Persona_3 centro della carreggiata proveniente da destra verso sinistra e distante 1,6 metri dall'investimento…in questo contesto il conducente del veicolo avrebbe avuto la possibilità di evitare l'investimento, se avesse immediatamente reagito al pericolo, una volta immessosi su Corso della Repubblica…il pedone era chiaramente visibile e lo spazio a disposizione consentiva comunque l'arresto in una frenata. Tale azione non è stata effettuata in quanto il soggetto era intento ad osservare unicamente i veicoli provenienti dalla sua destra, come riferito dall'agente” (all. 19 pag. 21 e 22 – atto di citazione di parte attrice). Trattasi di prova atipica perché formata in altro giudizio, ma utilizzabile come presunzione semplice ex art. 2227 c.c. o come argomento di prova.
I documenti innanzi riportati attestano peraltro l'attraversamento della strada da parte della de cuius in ambito prossimo alle strisce pedonali.
Tenuto conto dei principi di diritto innanzi espressi non può dirsi sussistente il concorso di
[...]
in quanto l'attraversamento pedonale della vittima risulta avvenuto entro la fascia di Per_3 pertinenza dalle strisce pedonali, distanti circa 7,90 m. Per l'effetto, la condotta della vittima non ha assunto alcuna rilevanza concorsuale, non potendosi quindi stimare imprevedibile il suo comportamento.
Dagli atti summenzionati, si trae la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stradale occorso in data 10.12.2020 da cui è poi derivato il decesso di a Persona_3 CP_4
, atteso che il conducente del mezzo ha omesso di arrestare il veicolo a fronte
[...] dell'attraversamento pedonale, in fase avanzata di in posizione frontale e ben Persona_3 vedibile. Pur non attraversando sulle strisce pedonali, il pedone ha comunque proceduto in legittimità, avendo attraversato la careggiata in prossimità delle strisce pedonali per cui correva l'obbligo del conducente del veicolo di prestare comunque attenzione. Tanto risulta dalla formulazione della previsione di cui all'art. 191 C.d.S. all'epoca vigente per cui “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità…”, che estende la responsabilità del conducente del veicolo anche rispetto ad attraversamenti di pedoni in prossimità delle corrispondenti strisce pedonali.
4. Liquidazione del danno
4.1 Danno da perdita del rapporto parentale
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno parentale, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare. Quanto ai soggetti legittimati, devono considerarsi senz'altro in via presuntiva aventi diritto al risarcimento i componenti della cd. famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli), mentre avuto riguardo ai parenti meno stretti (nonni, PO, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), mentre occorre fornire la prova della qualità e intensità del rapporto affettivo e quindi della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale.
Giova, sul punto, menzionare il consolidato orientamento ribadito di recente dalla Corte di cassazione secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale,
l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile,
a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario). (Cass. civ. sez. III, 30/07/2025,
n. 21988). Ed ancora, “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività
e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità,
e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e PO, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto
e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. civ. sez. III, ord. 26/06/2025, n. 17208). In relazione al quantum debeatur, si rammenta l'insegnamento per cui “La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti” (Cass. civ. sez. lav., ord. 16/03/2025, n. 6981).
Nel caso in esame, va osservato che sono state dedotte varie situazioni familiari di parentela: quella con , fratello non convivente di anni 87; quella con i 5 PO, dei Parte_1 quali tre ex fratre ( di anni 59, di anni 55, Controparte_1 Parte_3 Parte_2 di anni 50) e due ex sorore ( di anni 57 e di anni
[...] Persona_4 Parte_4
51); infine, quella con , legato alla defunta da “…parentela di quarto grado in Parte_5 linea collaterale con il defunto marito ”. Occorre, pertanto, distinguere il discorso Controparte_5 sul risarcimento del danno parentale a seconda dell'istante.
Con riferimento al fratello il danno reclamato può ricavarsi in via Parte_1 presuntiva, trattandosi di parente stretto. Dalle risultanze testimoniali, è comunque emerso che i due si sentivano con una certa frequenza telefonicamente e si vedevano con regolarità oltre a ritrovarsi in occasione delle festività. Parimenti, deve ritenersi documentalmente provata la partecipazione di al novantesimo compleanno della vittima, circostanza che conferma Parte_1 ulteriormente la sussistenza di una solida affectio tra i due. Risulta, dunque, provata l'esistenza con il fratello di rapporti affettivi stabili, duraturi e reiterati nel tempo, pur in assenza di una convivenza.
Tenuto conto quindi del sistema a punti variabile adottato dal Tribunale di Roma in materia di danno parentale (valore del punto base € 11.356,15), si riconosce il seguente importo in ragione dell'età della vittima primaria ( età al decesso: 90 anni), dell'età del parente, della Persona_3 convivenza con la vittima, della convivenza del parente con altri soggetti e dell'intensità del rapporto, come emerso dalle prove, in favore di , fratello non convivente con la Parte_1 vittima di anni 87, privo di altri familiari conviventi (doc 22 certificato stato famiglia - atto di citazione parte attrice), punti riconosciuti 12, importo risarcibile: (12x11.356,15) = 136.273,80 euro;
da ridursi di ½ per la non convivenza con la vittima).
Con riferimento ai PO Parte_3 Parte_2 Controparte_1
e deve invece osservarsi: Persona_4 Parte_4 - Che la documentazione fotografica prodotta riguarda un unico episodio di convivialità tenutosi presso un ristorante in occasione del festeggiamento dei novant'anni di Persona_3
[...]
- Che la testimone (soggetto estraneo al nucleo familiare e della cui attendibilità Testimone_1 non si ha ragione di dubitare) ha riferito di pranzi organizzati tutte le domeniche presso l'abitazione di in cui erano invitati i PO suddetti, oltre a riferire il fatto Persona_3 che la predetta ha vissuto in autonomia sino al suo decesso. Persona_3
I superiori elementi -segnatamente la frequentazione domenicale costante- consentono di inferire un legame fra e PO contraddistinto da legame e affetto e ragionevolmente atto a Persona_3 far percepire nei predetti attori il dolore per la perdita della zia.
Deve tuttavia osservarsi come: a) la tabella del tribunale di Roma in ordine alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale non contempla i PO in linea laterale, bensì solo i PO in linea retta;
b) la circostanza che vivesse sola e che i PO vivessero in altro comune Persona_3 attesta un'autonomia delle scelte di vita che -in difetto di altri elementi- appare sintomatico, comunque, di un legame non assimilabile a quello della famiglia nucleare.
A ciò aggiungasi che non appare trascurabile il dato relativo all'età della vittima pari a 90 anni, poichè si tratta di quantificare il pregiudizio arrecato alla relazione familiare e alla sfera degli affetti che si produce a seguito del decesso della persona cara, in relazione anche all'aspettativa di vita del danneggiato. È, invero, agevole comprendere che la sofferenza derivante dalla morte della vittima e lo sconvolgimento degli assetti familiari saranno tanto maggiori, quanto più ampia è l'aspettativa di vita del congiunto, e quindi quanto maggiore sarà il tempo nel quale egli dovrà confrontarsi con il dolore del lutto e la perdita della persona cara. Nel caso di specie, si sottolinea tra l'altro, fermi gli assorbenti rilievi di cui sopra circa il difetto di prova di un danno parentale, come l'età della vittima al momento del decesso fosse ben al di là dell'aspettativa di vita media delle donne in Italia che si aggira secondo le stime Istat intorno agli 85,5 anni.
Quanto precede consente di stimare adeguato l'importo ricevuto in via stragiudiziale dai predetti attori.
Con riferimento a occorre rilevare che la sua istituzione a erede è Parte_5 avvenuta il 07.03.2016 con testamento di in cui si legge: “revoco ogni mio Persona_3 precedente testamento in specie quello ricevuto dal notaio di Marino il 6 Aprile 1987 Persona_7 per inefficacia dello stesso per la morte dell'erede ivi designato” (doc.3 fasc. attori).
Si inferisce da tale documento la duplice circostanza per cui: per un verso, che l'istituzione ad erede
è avvenuta poco più di due anni prima del decesso di per altro verso, e Persona_3 soprattutto, che per quasi vent'anni è stato altro soggetto ad essere designato quale erede e che solo in ragione della premorienza di detto altro soggetto è stato poi istituito erede . Persona_8
Il momento in cui sono state rese le volontà testamentarie, peraltro, coincidono grossomodo con la dichiarazione della testimone che ha riferito come solo dal 2014 Testimone_1 Persona_3 ha iniziato a trascorrere periodi estivi e natalizi presso l'abitazione di . Persona_8
Quanto precede consente di escludere il raggiungimento della prova circa l'effettiva sussistenza di un legame di intensità tale da renderlo assimilabile a quello filiale caratterizzato da solidità e costanza nel tempo, oltre che da esclusività, carenti entrambi nella specie.
Ne discende di tal che -anche a prescindere da approfondimenti in ordine allo stato della giurisprudenza in tema di equiparazione dei rapporti di fatto a quelli di sangue (a riguardo deve rilevarsi che la massima riportata nell'ordinanza 5984/2025 della terza sezione della Corte di
Cassazione citata da parte attrice in comparsa conclusionale non corrisponde a quanto espresso da
Cassazione civile sez. III, 15/11/2023, n.31867 -citata nella detta ordinanza- che si è limitata a ribadire l'esigenza che, ai fini del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, vi sia prova dell'esistenza di un legame affettivo reale al di là del dato della parentela formale, senza aver invece preso posizione sulla diversa fattispecie dell'eventuale diritto al risarcimento di chi, pur non avendo legame parentale, abbia con la vittima un legame affettivo di fatto più o meno intenso) va rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta da
[...]
. Per_8
4.2 Danni cd. “biologico terminale” e cd. “morale catastrofale”
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale, appare utile rammentare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che si stima di integralmente condividere nella presente sede secondo cui: “Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale", ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta;
e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida ” (Cass. civ. sez. lav., 28/11/2022,
n.34987). Deve, pertanto, riconoscersi la legittimazione attiva dell'erede universale a Parte_5 richiedere iure heredidatis il cd. danno “biologico terminale”, quale pregiudizio alla salute che, sebbene temporaneo, raggiunge la massima entità e intensità, permanendo per tutto il tempo in cui la vittima è in vita, indipendentemente dalla consapevolezza cosciente delle gravi lesioni alla sua integrità personale nella fase terminale.
Nel caso di specie, si osserva che è stata trasportata a seguito delle lesioni Persona_3 riportate nel sinistro occorso in data 10.12.208 dapprima presso l'Ospedale di Velletri e, successivamente, è stata trasferita d'urgenza presso il nosocomio San GI Addolorata di Roma, dove è stata ricoverata fino al decesso occorso in data 4.1.2019. Prima del decesso e dopo il sinistro stradale, la vittima è stata quindi ospedalizzata per circa 25 giorni.
Trattasi di danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. e che, sfuggendo ad una valutazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226
e 2056 c.c., facendo ricorso ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Roma sulla “Liquidazione del danno da inabilità temporanea anno 2025”, per cui va riconosciuta un'inabilità temporanea assoluta pari a € 130,25 per giorno così da pervenire al riconoscimento di un importo totale di €
3.256,25.
Quanto alla circostanza che possa aver avuto la consapevolezza del proprio stato Persona_3
e del proprio imminente decesso, debbono essere fatte proprie nella presente sede le conclusioni cui
è giunto il consulente che ha condotto le proprie indagini con rigore metodologico e coerenza, rendendo un elaborato scritto che pone in evidenza -peraltro- la letteratura scientifica posta alla base delle proprie considerazioni. Il consulente ha concluso le proprie indagini riferendo elementi per cui può ritenersi che la vittima abbia mantenuto un livello di coscienza in tutto l'arco del periodo di ricovero tale da consentirle di avere contezza del proprio stato di salute e delle correlative sofferenze patite correlate alla consapevolezza dell'avvicinarsi ineluttabile della propria fine.
Ne consegue la fondatezza della domanda anche con riferimento a tale voce di danno.
Quanto alla liquidazione, si stima di dover fare ricorso a quanto previsto con riferimento a tale voce di danno nelle tabelle adottate dal tribunale di Roma e che quantificano in euro 11.580 il risarcimento per ogni giorno di sopravvivenza dopo l'acquisizione della consapevolezza delle concreta probabilità di decesso e fino al quinto giorno, un ulteriore importo di euro 5.790 al giorno per i successivi dieci giorni, un ulteriore importo di euro 2.316,00 per i successivi quindici giorni e un importo di euro 1.158,00 per tutti i giorni eccedenti i trenta.
Nella specie, risulta dalla documentazione medica in atti che in data 10.12.2018 Persona_3 alle ore 17.41 ha riferito al personale del pronto soccorso di vivere da sola (cfr. doc,2 fasc. attori, pag.15) potendosi da ciò trarre la conclusione che ella ha avuto coscienza della gravità della propria condizione sin dal primo giorno.
Il danno in commento va quindi liquidato in complessivi euro 138.960,00.
5. Ulteriori statuizioni
Gli attori hanno poi chiesto la liquidazione degli interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento. Trattasi del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat),
e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che - trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)”
(Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante appare equo parametrare tale tasso a quello degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale - come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno del decesso di
[...]
Per_3
Con riferimento, poi, alla posizione di deve poi tenersi conto dell'acconto Parte_1 ricevuto. Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (Cassazione civile sez. III,
07/08/2023, n.23927). Quale saggio di rendimento appare sempre equo prendere a riferimento quello degli interessi legali tempo per tempo vigenti.
Inoltre, sulle somme come complessivamente determinate tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc.
Quanto alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. invocata dagli attori per la condotta asseritamente ostruzionistica della compagnia e ritardo nella liquidazione del danno nella fase stragiudiziale, occorre osservare in primo luogo che la fattispecie presuppone che la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, mentre le censure di parte attrice si rivolgono alla fase precedente a quella contenziosa.
Ad ogni modo, le doglianze attoree non colgono nel segno, poiché censurano l'entità degli importi liquidati dalla all'esito di uno scambio di corrispondenza come risulta dalla Controparte_2 documentazione in atti, che sono il frutto di una valutazione di opportunità della compagnia assicurativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, sullo scaglione di valore della causa fino ad euro 260.000,00, in base ai parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, come in dispositivo, da aumentarsi ex art.4 co.1 bis DM55/2014 per l'uso dei link ipertestuali ed ex art.4 co.2 DM 55/2014 per la difesa di più parti aventi stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott.ssa CI De ER, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA che il sinistro per cui è causa va ascritto alla responsabilità esclusiva di;
CP_4
CONDANNA i convenuti in solido al risarcimento del danno:
- in favore di dell'importo di € 68.136,90, oltre rivalutazione e interessi e Parte_1 al netto dell'acconto ricevuto, come indicato in motivazione;
- in favore di iure hereditatis: euro 3.256,25 per danno biologico ed euro Parte_5
138.960,00 per “danno morale catastrofale”, oltre rivalutazione e interessi come indicato in motivazione;
il tutto oltre agli interessi dal deposito della sentenza al saldo;
CONDANNA i convenuti in solido al rimborso delle spese vive documentate e al pagamento del compenso professionale per euro 20.000,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cassa come per legge;
PONE definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese di CTU.
Così deciso in Roma il 24.11.2025
Il Giudice
CI De ER