Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/06/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2663/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.2663 R.G.A.C. dell'anno 2023 promosso
DA
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e/o CodiceFiscale_1
disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Teresa Romano e Domenico
Laboccetta, giusta procura in atti, preso il cui studio in Reggio Calabria alla via Enotria n.70 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Ombretta CodiceFiscale_2
pagina 1 di 6
-resistente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato il 19.10.2023 con il quale
[...]
ha chiesto che a parziale modifica delle condizioni stabilite Parte_1
con la sentenza di divorzio n.1618/2021 pubblicata il 23.12.2021 del
Tribunale di Reggio Calabria, venga disposto un aumento del contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli con versamento diretto da parte del datore di lavoro del e che venga CP_1
attribuito alla madre nella misura del 100% l'Assegno Unico Universale;
-letta la memoria di costituzione predisposta nell'interesse di CP_1
con la quale il resistente ha dedotto l'infondatezza dei motivi di
[...]
ricorso e ne ha chiesto il rigetto;
-osservato che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 14.03.2024;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza cartolare del 04.02.2025;
OSSERVA
Va subito opportunamente evidenziato che costituisce principio pacifico, dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese pagina 2 di 6 straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (tra le altre, Cass. n.13664/2022; Cass.
n.11724/2023).
Ebbene, soffermandosi sulla vicenda qui scrutinata non pare possa sussistere alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo in capo al padre di contribuzione al mantenimento dei due figli della coppia,
(31.05.2006), nelle more divenuto maggiorenne ma non ancora Per_1
autosufficiente, e (01.02.2008) ancora minorenne in una misura Per_2
che ad avviso del Collegio debba inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle accresciute, mutate e diverse esigenze di vita degli stessi connesse alla loro attuale età (rispettivamente 19 e 17 anni), di talchè tale contributo va quantificato -prevedendosi un congruo aumento rispetto alla misura minima (€ 300,00) prevista dalla sentenza di divorzio risalente all'anno 2021- nell'importo di € 500,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
Va poi attribuito alla madre nella misura del 100% l'Assegno Unico
Universale, condividendosi sul punto l'orientamento espresso sul punto di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.4672/2025).
Deve poi anche qui ribadirsi, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale univoco e ormai seguito anche da questo Ufficio in numerose procedenti pronunce, che non possono trovare ingresso nei procedimenti di famiglia richieste e/o rivendicazioni economiche o di altra natura avanzate da pagina 3 di 6 ciascuna parte, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an ed eventualmente nel quantum, delle pretese fatte valere da ogni (ex) coniuge, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nei giudizi di separazione, di divorzio e/o delle relative modifiche, sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, sicchè nessuna rilevanza può assumere la circostanza che spesso tra le condizioni concordate che hanno formato oggetto della pronuncia di separazione o di divorzio vengano previste clausole non attinenti al thema decidendum di tali tipologie di controversie, poiché tali previsioni, sempre più frequenti, vengono consentite al solo e unico fine di favorire la consensualizzazione degli accordi.
In buona sostanza, ritiene il Collegio di convalidare il contenuto dell'ordinanza del 28.08.2024 con la quale il giudice delegato ha formulato alle parti una proposta finalizzata alla definizione bonaria della presente controversia.
Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese del giudizio, va detto che parte resistente, in applicazione del disposto di cui all'art.91 comma 1 c.p.c., va condannata alla refusione delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta risalente, come detto all'agosto 2024 rifiutata senza giustificato motivo dal , sebbene CP_1
siano stati ampiamente esplicitati e ribaditi i consolidati principi giurisprudenziali e l'orientamento costante seguito da questo Ufficio sulle tematiche oggetto di controversia.
P.Q.M.
pagina 4 di 6 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 19.10.2023 da Parte_1
nei confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed
[...] Controparte_1
eccezione disattese, così provvede:
-accoglie il ricorso e, a parziale modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio n.1618/2021 pubblicata il 23.12.2021:
1) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia ancora minore , con collocazione della stessa presso la madre e Per_2
con diritto del padre di incontrare la figlia ogni qualvolta lo voglia, ma compatibilmente con le esigenze di varia natura della ragazza;
2) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla CP_1 Parte_1
un assegno mensile complessivo pari ad € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli e importo Per_1 Per_3
rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
3) attribuisce l'Assegno Unico Universale nella misura del 100% in favore della Parte_1
-condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
presente giudizio, per le ragioni di cui in parte motiva, che liquida in favore di in complessivi € 1.500,00 oltre accessori Parte_1
come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore degli avv.ti
Maria Teresa Romano e Domenico Laboccetta;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.06.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6