Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/01/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00421/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13683/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13683 del 2025, proposto da
AN AN MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Scordamaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Aleutine 31;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente, accertamento dell’obbligo di adempiere e condanna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a. in ordine all'istanza di nulla osta al lavoro subordinato (Decreto Flussi 2025) nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria nell’interesse della sig.ra BI AY - Protocollo Pratica: RM0110354288A-DOM-BIS17/03/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. LE IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso depositato in giudizio in data 10 novembre 2025, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento della illegittimità̀ del silenzio serbato sulla richiesta del 7 febbraio 2025 finalizzata ad ottenere il nulla osta al lavoro subordinato nel settore domestico in favore della sig.ra BI AY;
- che, nel contempo, l’istante ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
- che, nel mese di marzo 2025, l’UTG di Roma ha comunicato all’istante il preavviso di rigetto al quale il ricorrente rispondeva nel mese di aprile 2025;
- che, con nota depositata in giudizio in data 7 gennaio 2026, la Prefettura di Roma ha rappresentato che, in seguito alle integrazioni pervenute dal datore di lavoro DIMA ANTONIO GIOVANNI, in data 14.11.2025, ha annullato il preavviso di rigetto del marzo 2025 e ripristinato l’istanza di che trattasi;
- che, alla camera di consiglio del 9 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
- che il ricorso è fondato e va accolto atteso che, allo stato, l’Amministrazione resistente, sebbene abbia annullato il preavviso di rigetto del marzo 2025 e ripristinato l’istanza di che trattasi, non risulta comunque aver adottato il provvedimento conclusivo del procedimento nei termini di 180 gg. dalla presentazione dell’istanza (per tutte, Cons. Stato, sez. III, n. 3578/2022), pur conteggiando i periodi di sospensione del procedimento, in attesa della risposta al preavviso di rigetto del marzo 2025 (al quale, come detto, l’istante ha corrisposto nel successivo mese di aprile);
- che, pertanto, va ordinato alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
- che, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà, nei successivi trenta giorni.
- che, sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
In caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta indicato in motivazione che procederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE IO, Presidente, Estensore
AN Mercone, Referendario
Silvia ON, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE IO |
IL SEGRETARIO