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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/10005
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10005/2023 promossa da:
IN P. E IN Q. DI GENITORE DEL MINORE CP_1 Parte_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VELTRI Persona_1 C.F._1 MARIATERESA e dell'avv. DELLE VERGINI IU ( ) VIA DELLA C.F._2 VITTORIA 98 SAN MARCO IN LAMIS;
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA VITTORIA 98 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. VELTRI MARIATERESA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VELTRI MARIATERESA e CP_2 Parte_1 dell'avv. DELLE VERGINI IU ( ) VIA DELLA VITTORIA 98 SAN C.F._2 MARCO IN LAMIS;
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA VITTORIA 98 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. VELTRI MARIATERESA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE VERGINI IU Controparte_3 e dell'avv. VELTRI MARIATERESA ( ) VIA DELLA VITTORIA 98 SAN C.F._3 MARCO IN LAMIS;
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA VITTORIA 98 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. DELLE VERGINI IU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE VERGINI CP_4 Persona_1 IU e dell'avv. VELTRI MARIATERESA ( ) VIA DELLA VITTORIA C.F._3 98 SAN MARCO IN LAMIS;
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA VITTORIA 98 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. DELLE VERGINI IU
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati,
ai sensi dell'art. 281 sexies co 3 cpc ha pronunciato la seguente sentenza pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10005/2023 promossa da:
IN P. E IN Q. DI GENITORE DEL MINORE CP_1 Parte_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VELTRI Persona_1 C.F._1 MARIATERESA e dell'avv. DELLE VERGINI IU ( ) VIA DELLA C.F._2 VITTORIA 98 SAN MARCO IN LAMIS;
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA VITTORIA 98 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. VELTRI MARIATERESA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VELTRI MARIATERESA e CP_2 Parte_1 dell'avv. DELLE VERGINI IU ( ) VIA DELLA VITTORIA 98 SAN C.F._2 MARCO IN LAMIS;
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA VITTORIA 98 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. VELTRI MARIATERESA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE VERGINI IU Controparte_3
e dell'avv. VELTRI MARIATERESA ( ) VIA DELLA VITTORIA 98 SAN C.F._3 MARCO IN LAMIS;
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA VITTORIA 98 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. DELLE VERGINI IU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE VERGINI CP_4 Persona_1 IU e dell'avv. VELTRI MARIATERESA ( ) VIA DELLA VITTORIA C.F._3 98 SAN MARCO IN LAMIS;
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA VITTORIA 98 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. DELLE VERGINI IU
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, i ricorrenti, nata il [...] a Parte_2
Mauá, São Paulo, Brasile, nata il [...] a [...], São Paulo, Brasile, Controparte_3
nata il [...] a [...], São Paulo, Brasile, per sé e in qualità di Parte_3 esercente la responsabilità genitoriale del figlio minorenne nato il Persona_1
14/06/2006 a Santo André- Sp, e di nato il [...], a [...] Parte_4
André- SP, hanno chiesto al Tribunale di Bologna il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del signor nato il [...] a Persona_2
ZZ (Reggio Emilia), cittadino italiano, che non ha mai rinunciato né perso la cittadinanza italiana, trasmessa ininterrottamente a tutti i propri discendenti, ovvero alla figlia legittima, Per_3
nata il [...] a [...]é (Brasile), per giungere fino agli odierni ricorrenti che hanno
[...] allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
Il ricorso e il decreto venivano notificati al convenuto che non si costituiva. CP_5
1.1. La domanda è fondata.
Preliminarmente, attesa la regolarità e tempestività della notifica si dichiara la contumacia di parte resistente.
Deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana
pagina 3 di 8 sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il
Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di RA (Reggio Emilia).
Giova premettere al riguardo un breve excursus normativo in materia: l'art. 11, comma 1, del codice civile del 1865 stabiliva che la cittadinanza italiana si perdeva: 1) in caso di rinuncia espressa da parte del cittadino;
2) da colui che abbia ottenuto la cittadinanza di paese estero; 3) da colui che avesse accettato un impiego da un governo estero senza autorizzazione del governo italiano. Il secondo comma dell'articolo citato prevedeva che perdessero la cittadinanza italiana anche la moglie ed i figli di chi avesse perso lo status di cittadino, salvo che avessero mantenuto la propria residenza in Italia.
Tale norma ricollegava la perdita della cittadinanza italiana ad un'attività volontaria del capofamiglia, consistente nella rinuncia espressa o in un'attività incompatibile con il mantenimento dello status originario, non diversamente da quanto disposto nella legge n. 555 del 1912, che all'art. 8 stabiliva che
Perde la cittadinanza:1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
2° chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza… 3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.
In questo senso si espresse la Corte di Cassazione di Napoli nell'udienza del 5 ottobre del 1907, ove, proprio a proposito della Grande Naturalizzazione, osservò che l'ottenimento della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato, e che dunque la perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all'acquisto ed alla perdita della cittadinanza.
pagina 4 di 8 Quanto alla Grande Naturalizzazione, va anche osservato che i ricorrenti hanno fornito la prova, mediante la produzione del certificato negativo di naturalizzazione, che l'avo non aveva acquistato la cittadinanza brasiliana.
Fatta tale premessa, si rileva come attualmente il riconoscimento della cittadinanza italiana sia regolato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che, diversamente dalla normativa previgente, valuta il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e, all'articolo 1, stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini, recependo il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.
In precedenza, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 10 co. 3 e 1 n. 1 della legge 13 giugno 1912, n.555, rispettivamente nella parte in cui era sancita la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e nella parte in cui non era previsto che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Il diritto di cui i ricorrenti chiedono l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Va osservato che le Sezioni unite della Corte di cassazione, ha enunciato uno schema di cittadinanza per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento
pagina 5 di 8 della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, come dedotto anche nel ricorso, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, fossero a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà̀ della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (v. tra tutte sent. trib. Brescia n. 13585/17).
Orbene, applicati tali principi giurisprudenziali e dalla documentazione prodotta in atti, tradotta ed apostillata, si evince che nata da padre italiano mai naturalizzato in Brasile e, quindi, Parte_5 essa stessa cittadina italiana per nascita, ha trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti da cittadino italiano. Altresì non emerge che i diversi discendenti abbiano mai Persona_2 rinunciato alla cittadinanza italiana.
I ricorrenti hanno, inoltre, prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e Pubblica Sicurezza – Segreteria Nazionale della Giustizia - Dipartimento Migrazioni che certifica come non risulti alcun atto di naturalizzazione di Persona_2
pagina 6 di 8 Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne, attualmente maggiorenne, pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione
Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Le spese di giudizio, stante la particolarità e la novità della materia, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, accerta la cittadinanza italiana di: Parte_2
nata il [...] a [...], São Paulo, Brasile, nata il [...]
[...] Controparte_3
a Mauá, São Paulo, Brasile, nata il [...] a [...], São Paulo, Parte_3
Brasile, per sé e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del figlio minorenne
[...]
nato il [...] a [...]é- Sp, attualmente maggiorenne, e di Persona_1 [...]
nato il [...], a [...]é- SP;
Parte_4
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità
Consolari;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
pagina 7 di 8 Bologna, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 8 di 8