Art. 12.
Tutte le indennita' gia' commisurate ad una aliquota dell'intero trattamento di missione per diaria, indennita' integrativa e supplemento di pernottazione sono stabilite in una uguale aliquota dell'indennita' di missione di cui ai precedenti articoli.
Le indennita' commisurate ad una aliquota della sola diaria sono stabilite in una uguale aliquota di una meta' della indennita' di missione di cui ai precedenti articoli, ovvero di due terzi per i servizi resi durante almeno un'ora notturna, per i quali le disposizioni relative a dette speciali indennita' gia' prevedono una maggiorazione.
L'indennita' giornaliera di marcia prevista per i militari dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770 , e l'indennita' di carica prevista dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 988 , per i provveditori e viceprovveditori alle opere pubbliche e per il presidente e vicepresidente del Magistrato alle acque, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tutte le indennita' gia' commisurate ad una aliquota dell'intero trattamento di missione per diaria, indennita' integrativa e supplemento di pernottazione sono stabilite in una uguale aliquota dell'indennita' di missione di cui ai precedenti articoli.
Le indennita' commisurate ad una aliquota della sola diaria sono stabilite in una uguale aliquota di una meta' della indennita' di missione di cui ai precedenti articoli, ovvero di due terzi per i servizi resi durante almeno un'ora notturna, per i quali le disposizioni relative a dette speciali indennita' gia' prevedono una maggiorazione.
L'indennita' giornaliera di marcia prevista per i militari dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770 , e l'indennita' di carica prevista dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 988 , per i provveditori e viceprovveditori alle opere pubbliche e per il presidente e vicepresidente del Magistrato alle acque, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.