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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2032/2022 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Mauro del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino alla via Avigliana n. 19 parte attrice
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 parte convenuta contumace
OGGETTO: azione ex art. 2041 del codice civile;
ingiustificato arricchimento;
convivenza more uxorio; restituzione beni ed effetti personali;
indebito oggettivo ex art. 2033 del codice civile.
1
CONCLUSIONI: la parte attrice ha precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Nel merito in via principale:
- accertare, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento dell'indennizzo ai Controparte_1 sensi dell'art. 2041 c.c. di € 173.000,00 per l'ingiustificato arricchimento che la stessa ha conseguito per effetto degli esborsi effettuati durante il periodo di convivenza more uxorio e commisurato all'entità di quanto corrisposto e al vantaggio ricevuto dalla contumace ovvero quell'altra somma maggiore o minore deliberanda di giustizia oltre interessi legali ex art.1284 co. 4 c.c. dalla domanda;
- accertare, dichiarare tenuta e condannare la contumace a restituire al sig. tutti i beni di sua proprietà Pt_1 rimasti nell'ex abitazione comune e così i suoi effetti personali, gli oggetti preziosi, i ricordi di famiglia, gli indumenti e i documenti specificati in narrativa e, in mancanza, alla corresponsione del valore monetario dei medesimi;
in via subordinata:
- accertare, dichiarare tenuta e condannare la contumace alla ripetizione dell'indebito mediante il pagamento in favore dell'attore della somma di € 163.000,00 ovvero quell'altra maggiore o minore di giustizia, oltre agli interessi di legge ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda. in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
L'attore ha esposto quanto segue in Parte_1 atto di citazione:
1) le odierne parti in causa hanno convissuto more uxorio per circa 36 (trentasei) anni, dal 1984 al 2020;
2 dalla loro relazione sono nati i figli e Per_1 Per_2 rispettivamente nel 1987 e nel 1989;
2) per tutto il periodo della convivenza l'unico percettore di reddito è stato esso attore , il Pt_1 quale, con il frutto del suo lavoro (in ultimo ha svolto l'attività di autotrasportatore fino all'inizio del 2020), ha sostenuto il ménage familiare;
per il solo, limitato, arco di tempo intercorso tra l'anno 1984 e il 1986 la contumace ha avuto un'esperienza lavorativa CP_1 dando il suo apporto economico alla famiglia;
3) la coppia inizialmente ha vissuto in un alloggio in affitto in Torino alla via Lauro Rossi 10 e ciò sino a quando nel 1988 è stato acquistato un alloggio di camera e cucina al quarto piano del civico n. 8 della stessa via
(F40, n.65, sub 23); il prezzo dell'immobile è stato interamente pagato da esso attore sebbene questo è risultato intestato alla sola contumace a CP_1 quell'epoca esso attore era titolare di un bar in Pt_1
Torino alla via Villarbasse mentre la compagna era casalinga;
4) nel 1999 esso attore ha acquistato, pagandolo con denaro proprio e facendolo di nuovo intestare alla sola contumace, un secondo alloggio, sempre al quarto piano di via Lauro Rossi n.8 (F40, n.65, sub 24); gli alloggi attigui (sub. 24 e sub 23) sono stati uniti fisicamente, e poi anche catastalmente, al fine di essere venduti nel 2004 per il prezzo di € 98.000,00; il ricavato della vendita di cui sopra è confluito sul conto corrente dell'attore (che era l'unico conto bancario della coppia, avendo la contumace delega per operare sul conto del convivente) sul quale confluivano all'epoca anche i ricavi della ditta individuale di autotrasporti effettuata da esso attore in favore dell'impresa Mottura;
Pt_1
3 5) la coppia ha quindi individuato il nuovo alloggio da adibire a casa familiare in Torino alla via Cherubini n.
35 e così esso attore ha versato al compromesso la Pt_1 somma di € 50.000,00 con assegno bancario tratto dal proprio conto corrente per poi procedere all'acquisto dell'immobile con atto del 9.9.2004; l'immobile è stato intestato alla sola contumace sebbene il prezzo CP_1
(dichiarato in € 150.000,00 a fronte di un prezzo pagato di
€ 204.000,00) sia stato pagato interamente da esso attore
; le sostanze, come detto, provenivano dalla vendita Pt_1 dell'immobile (risultante dalla fusione dei due alloggi) di via Lauro Rossi venduto il 31.5.2004 nonché dalla somma di euro 160.000,00 presa a mutuo nell'occasione da esso attore con garanzia ipotecaria prestata dalla contumace Pt_1 sull'immobile acquistato;
6) esso attore ha quindi pagato integralmente sia il prezzo d'acquisto sia le spese di ristrutturazione con denaro proprio uscito dal suo conto corrente;
esso attore con le proprie risorse ha poi estinto integralmente il mutuo ipotecario di cui sopra in data 12.7.2018 con il versamento della residua somma di € 15.424,80 a fronte di un totale versato (capitale, interessi e oneri) di circa
186.000,00, il tutto come risulta dalla comunicazione di del 7.6.2021 e dal piano di ammortamento Controparte_2 del finanziamento;
7) per le mutate esigenze del nucleo familiare a seguito dell'uscita dei figli dalla casa dei genitori, le parti hanno successivamente deciso di vendere l'alloggio di via Cherubini, ormai troppo grande, per acquistarne uno più piccolo ove trasferire la loro residenza;
8) la vendita dell'alloggio di via Cherubini n. 35 - avvenuta il 12.7.2018 - ha fruttato un ricavo di €
210.000,00;
4 9) a causa di alcuni disguidi con la propria banca che hanno determinato la decisione di chiudere il conto e subito dopo di un infortunio al ginocchio con conseguente ricovero ed impossibilità di aprire un nuovo conto, esso attore ha chiesto alla compagna di aprire un conto corrente postale dove far confluire il provento della vendita;
10) parte del ricavato (caparra e acconti) è stato quindi utilizzato per l'acquisto in data 15.2.2018 di un nuovo alloggio per la coppia in Torino alla via Casella n.
62 al prezzo di € 42.000,00; per la ristrutturazione dello stesso (pavimentazione, impianto elettrico e impianto idraulico, mobilio) sono stati spesi da esso attore Pt_1 altri € 19.000,00 circa;
la coppia si è quindi trasferita a vivere in questo nuovo alloggio;
11) esso attore , in accordo con la convenuta Pt_1
, ha deciso di fare dono ai figli della somma CP_1 complessiva di € 47.000,00 che è stata attinta dal conto corrente di cui sopra ove rimaneva depositato quanto ricavato della vendita dell'immobile di via Cherubini;
12) una somma pari a € 110.000,00 circa, residuo della vendita dell'alloggio di via Cherubini, è rimasto giacente sul conto corrente intestato alla convenuta CP_1 che, a quanto risulta, lo ha investito successivamente in strumenti finanziari presso le CP_3
13) nel corso del mese di agosto 2020 la relazione sentimentale e la lunghissima convivenza sono venuti bruscamente a cessare con l'allontanamento dell'attore dalla casa comune da parte della Pt_1 CP_1
14) da quella data esso attore si è trovato
“letteralmente in mezzo alla strada, senza più un tetto e del tutto privo di denaro, dal momento che, come già esposto, l'immobile adibito a casa familiare risultava intestato alla ex partner e tutto il denaro liquido, compreso il residuo di quanto ricavato dalla vendita della precedente casa familiare che era stata pagata con il
5 citato mutuo e che rappresentava il frutto di trent'anni di lavoro del giaceva e giace tuttora depositata su Pt_1 di un conto corrente intestato e nella diponibilità della sola sig.ra ”; CP_1
15) esso attore, ad oggi, non si è visto restituire nemmeno i beni mobili di sua legittima proprietà, tra cui gli oggetti preziosi, i ricordi di famiglia e gli effetti personali contenuti nell'alloggio di via Casella n. 62, ove non ha più potuto fare ritorno;
16) nessun effetto ha sortito la diffida datata
29.9.2020 redatta dal Difensore, inviata alla convenuta a mezzo di lettera raccomandata a.r.;
17) esso attore ha recentemente appreso che la convenuta ha venduto l'immobile di via Casella n. 62 trattenendo l'intero ricavato;
18) è interesse dell'odierno attore vedere accertato il proprio diritto alla restituzione del proprio denaro e dei beni di sua legittima ed esclusiva proprietà ad oggi trattenuti dalla convenuta senza giusta causa.
Sulla base di tali deduzioni, l'attore Pt_1
ha quindi promosso il presente giudizio al fine di
[...] vedere accolte le sopra trascritte conclusioni.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali di parte attrice e l'ammissione ex art. 230 del c.p.c. di interrogatorio formale della parte convenuta contumace.
La convenuta contumace, peraltro, non è comparsa all'udienza fissata per l'incombente (l'ordinanza ammissiva di interrogatorio formale è stata notificata nelle forme di cui all'articolo 140 del c.p.c. e si è perfezionata a seguito di compiuta giacenza).
6 L'attore non ha avanzato altre istanze istruttorie.
In particolare, egli non ha chiesto ammettersi prova testimoniale, né, di conseguenza, ha indicato alcun testimone.
3. Sul merito della causa.
Le domande avanzate dall'attore non sono fondate e, pertanto, devono essere respinte.
3.1. Sulla domanda ex art. 2041 del codice civile.
In primo luogo, la parte attrice ha Parte_1 formulato la presente domanda ex art. 2041 del codice civile:
“in via principale:
- accertare, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento dell'indennizzo ai Controparte_1 sensi dell'art. 2041 c.c. di € 173.000,00 per l'ingiustificato arricchimento che la stessa ha conseguito per effetto degli esborsi effettuati durante il periodo di convivenza more uxorio e commisurato all'entità di quanto corrisposto e al vantaggio ricevuto dalla contumace ovvero quell'altra somma maggiore o minore deliberanda di giustizia oltre interessi legali ex art.1284 co. 4 c.c. dalla domanda”.
La domanda non è fondata e va pertanto rigettata.
Va invero respinta l'istanza di restituzione ex art. 2041 del cod. civ. avanzata dalla parte attrice.
L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 del cod. civ. ha infatti come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa
(Cass. 2312/2008).
Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è infatti la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata. Ne consegue che
è inammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione,
7 teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da disposizioni generali (cfr. Cass. 4620/2012).
Nel caso in esame i trasferimenti avutisi fra le parti hanno una causa giustificativa puntuale e precipua, ovverosia quella attinente alla convivenza more uxorio ovvero a quella attinente alla singola donazione indiretta dedotta.
Va anche richiamato in proposito il principio di diritto secondo cui le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale.
Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente ovvero in suo favore per l'acquisto di un immobile) configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 del codice civile (v.
Cass., Sez. 1, sent. n. 1277/2014).
L'odierno attore, pertanto, aveva a disposizione le azioni offerte dall'ordinamento in relazione a tale tipologia di rapporti fattuali e giuridici (convivenza more uxorio, donazione indiretta, obbligazione naturale ex art. 2034 del codice civile).
L'azione qui proposta ex art. 2041 del codice civile non è dunque fondata per difetto di sussidiarietà ex art. 2042 del codice civile e, pertanto, deve essere respinta.
Più specificamente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, come già in parte sopra evidenziato, che l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la
8 mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
è, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass., Sez. 3, sent. n.
11330/2009).
Nel caso in esame appare del tutto ordinaria, usuale e consueta l'attribuzione al coniuge privo di risorse proprie
(che si sia dedicato alla cura della famiglia) della proprietà di un immobile adibito ad uso familiare, in presenza peraltro di due figli e di un rapporto di convivenza more uxorio ultratrentennale (36 anni).
A ciò si aggiunga che la domanda qui delibata va comunque rigettata anche in considerazione del fatto che la parte attrice non ha in alcun modo fornito la prova della provenienza delle somme utilizzate da conti di propria appartenenza e disponibilità ovvero da proprie provviste monetarie.
In assenza di tali prove (non sono state invero depositate evidenze documentali afferenti ai conti correnti di provenienza delle somme utilizzate negli acquisti immobiliari indicati in atto di citazione ovvero nel pagamento delle rate di mutuo) non è neanche possibile accertare effettivamente la ricorrenza di pagamenti e versamenti ad opera dell'attore come dedotto in atto di citazione.
9
3.2. Sulla domanda di restituzione di oggetti ed effetti personali.
In secondo luogo, la parte attrice ha Parte_1 formulato la presente domanda restitutoria:
“- accertare, dichiarare tenuta e condannare la contumace a restituire al sig. tutti i beni di sua Pt_1 proprietà rimasti nell'ex abitazione comune e così i suoi effetti personali, gli oggetti preziosi, i ricordi di famiglia, gli indumenti e i documenti specificati in narrativa e, in mancanza, alla corresponsione del valore monetario dei medesimi”;
La domanda non è fondata e va rigettata.
In particolare, la domanda va respinta per evidente e conclamato difetto di prova.
Non è invero stata in alcun modo provata l'effettiva sussistenza dei beni in parola, la proprietà di essi in capo all'attore, né, infine, il rifiuto a restituirli da parte della contumace.
Sul punto si evidenzia infatti che l'attore non ha depositato in atti alcuna evidenza, foto ovvero alcuna documentazione contrattuale o contabile (pagamenti, fatture, ricevute di acquisto et cetera) che dimostri concretamente l'effettiva esistenza di detti beni ed effetti personali nonché la proprietà di essi in capo a sé medesimo;
inoltre, l'attore non ha depositato in Pt_1 atti alcuna formale missiva con cui è stata effettivamente richiesta alla convenuta contumace la loro restituzione.
Né – d'altra parte – l'attore si è offerto di validamente provare tali circostanze.
Invero, nel corso del giudizio, l'attore non ha neanche formulato istanza di prova testimoniale.
Egli, a ben vedere, si è limitato a formulare istanza di interrogatorio formale della convenuta sui capitoli articolati nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del c.p.c. fra i quali il capitolo 12 (vero che “la convenuta tratteneva nella sua disponibilità, negandone la
10 restituzione al proprietario sig. i suoi effetti Pt_1 personali e i seguenti beni rimasti nell'alloggio di via casella 62: un orologio a cipolla (da tasca) antico in argento, Ferrovie Francesi del XIX secolo, del valore di circa 1.000,00 euro, un orologio da polso da uomo, marca
SEIKO in carbonio, un fermacravatta in oro con rubino rettangolare, n.6 monete d'argento, vari capi di abbigliamento invernale, una bicicletta d'epoca con freni a bacchetta, una bilancia antica in ottone, una scultura in pietra decorata con un veliero, le chiavi di riserva dell'autovettura Fiat Punto targata CN196BT e dell'autocarro, furgone Iveco Daily targato DF082CW, effetti personali e documentazione varia, medica, bancaria
e fiscale dell'attore?”).
A fronte dell'assenza di qualsivoglia documentazione e dell'omessa istanza di ammissione e indicazione di testimoni, anche l'avvenuta ammissione dell'interrogatorio formale (al quale la resistente contumace ha mancato di rispondere omettendo di comparire all'udienza all'uopo fissata) è risultato privo di utilità poiché il meccanismo probatorio di cui all'art. 232 del codice di procedura civile richiede comunque la sussistenza di “altro elemento di prova”, qui totalmente assente, da valutare unitamente all'eventuale mancata risposta.
Nel caso in esame vi è infatti totale mancanza di qualsivoglia altro elemento di prova di modo che non può operare il meccanismo di cui all'articolo 232 del c.p.c..
La domanda qui delibata va dunque rigettata per evidente e conclamato difetto di prova.
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3.3. Sulla residua domanda ex art. 2033 del codice civile.
Da ultimo, la parte attrice ha Parte_1 avanzato in via subordinata la seguente domanda:
“in via subordinata:
- accertare, dichiarare tenuta e condannare la contumace alla ripetizione dell'indebito mediante il pagamento in favore dell'attore della somma di € 163.000,00 ovvero quell'altra maggiore o minore di giustizia, oltre agli interessi di legge ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda”.
La domanda qui delibata è infondata e, pertanto, va rigettata.
E invero, in ragione di quanto sopra detto in punto di regolamentazione delle unioni e convivenze more uxorio, i trasferimenti avutesi fra le odierne parti contendenti non possono in alcun modo qualificarsi come indebiti ex art. 2033 del codice civile.
La giurisprudenza di legittimità, come già sopra detto, ha invero chiarito che le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 della
Costituzione, sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente more uxorio, effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia, configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens (v., da ultima, per tutte,
Cass., Sez. 1, ord. n. 16864/2023, la quale ha considerato
12 non indebiti i versamenti di denaro effettuati sul conto corrente del convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di € 74.000,00).
Nella fattispecie qui delibata, a fronte di una convivenza more uxorio durata dal 1984 al 2020 (36 anni), con la nascita di due figli, rispettivamente negli anni
1987 e 1989, e in un contesto in cui la convenuta contumace si è dedicata alla cura della famiglia e dei figli, i trasferimenti avutisi – allo stato degli atti - non possono qualificarsi come indebito oggettivo ex art. 2033 del codice civile avendo gli stessi consentito alla contumace di acquisire la proprietà dell'alloggio di residenza comune e di avere una minima provvista per provvedere al proprio sostentamento, senza che, sulla base di quanto qui allegato e prodotto, risultino in alcun modo violati i sopra richiamati canoni di proporzionalità e adeguatezza.
A ciò si aggiunga che - anche in questo caso - la domanda qui delibata va comunque rigettata in considerazione dell'assenza di prova della provenienza delle somme utilizzate da conti di titolarità o disponibilità dell'attore ovvero da sue provviste monetarie comunque formate o allocate.
In assenza di tali prove non è invero possibile accertare effettivamente la ricorrenza di pagamenti e versamenti ad opera dell'attore come dedotto in ricorso.
Non vi è altresì prova dell'utilizzo, della progressiva formazione e della consistenza del patrimonio individuale e comune della coppia nel corso del tempo, non essendo stata depositata alcuna documentazione bancaria o fiscale riferita al periodo della convivenza, di modo che – allo stato degli atti - non possono viepiù ritenersi violati i sopra richiamati canoni di proporzionalità e adeguatezza.
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4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori argomentazioni e istanze avanzate e formulate in atti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo con rigetto integrale di tutte le domande attoree.
Nulla deve provvedersi in ordine alle spese di lite stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti della parte convenuta Parte_1
. Controparte_1
2) Nulla a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Torino il giorno 13 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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