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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/07/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 04/06/2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Tito Monterosso, PER: e per Controparte_1
essa nonché dagli Avv.ti Controparte_2
Daniele Cassì e Nino Cortese, nonché Avv.ta Elisabetta Cilia, visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R. G. 1436/2020 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di fideiussione
VERTENTE TRA
elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
indirizzo telematico, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Nino Cortese, Elisabetta Cilia e Daniele
Cassì, giusta procura in atti.
OPPONENTE contro
(C.F. , P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
denominazione a mezzo della mandataria Controparte_3
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti.
OPPOSTA
(C.F. ) a mezzo della Parte_2 P.IVA_3
mandataria elettivamente domiciliata in indirizzo Parte_3
telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. ta Martina Moramarco, giusta procura in atti.
CESSIONARIA INTERVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
in qualità di garante/fideiubente della fallita Parte_4
società - dichiarata fallita dal Parte_5
Tribunale di Ragusa in data 22.11.2019, con sentenza n.
67/2019 iscritta al R.G. 63/2019 – ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 291/2020 (procedimento iscritto al R.G.
n. 998/2020) notificato l'11.09.2020 recante ingiunzione di pagamento dell'importo di € 124.751,41 a titolo di saldo debitore di c/c n.2237/290367 intrattenuto dalla società poi fallita presso l'Agenzia di Modica della CA, chiedendo: “in via preliminare, revocare, inaudita altera parte o previa
pag. 2/26 fissazione di udienza, la provvisoria esecuzione del titolo opposto ex art 649.c.p.c.”; nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto stante la sua nullità e/o annullabilità per la mancanza dei presupposti documentali per la sua concessione ai sensi dell'art. 50 del T.U.B, nonché “accertare e dichiarare la nullità assoluta, insanabile ed integrale ex art.1418 c.c., per violazione della legge n. 287/1990, della fideiussione rilasciata
a garanzia del debito assunto dalla società Parte_5
e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione dell'opponente in quanto non obbligato solidalmente con il debitore principale” e
“accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione della stessa”.
In via subordinata, ove la pretesa creditoria del convenuto opposto dovesse risultare fondata, “accertare l'effettiva entità del credito mediante l'espletamento di CTU contabile”.
Tra i motivi di opposizione, l'opponente ha eccepito/lamentato:
a) la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché “fondato su prova inidonea ai sensi dell'art. 50 TUB” stante la produzione, da parte dell'istituto di credito Controparte_1
unicamente del contratto di conto corrente n. 2237- 290367, senza allegare il contratto di conto corrente anticipi pagamenti
APIT n. 2237- 2180 (con riferimento al quale è stata avanzata pag. 3/26 un'asserita pretesa per € 26.849,37, come si evince dalla diffida ad adempiere in atti) i relativi contratti di fido in conto corrente;
b) la mancata produzione integrale degli estratti conto analitici sin dall'apertura del conto corrente;
c) l'abusiva concessione del credito fonte di danno di natura economica “rappresentato dall'espansione e dall'aggravamento della situazione debitoria”; d) la nullità assoluta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., della fideiussione del 24.11.2016 prestata in favore della
[...]
in quanto in violazione del divieto di intese Parte_5
anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L.
n 287/1990 (c.d. “normativa anti-trust”) stante la presenza della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., di reviviscenza e di insensibilità ai vizi del titolo
La causa è stata trattata nella resistenza del CP_1
il quale ha concluso per il rigetto della opposizione,
[...]
con conferma del decreto monitorio.
Respinta l'istanza ex art. 649 c.p.c., concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa – nel corso della quale si è costituita, con comparsa depositata il 28.2.2024 ex art. 111 c.p.c.,
[...]
a mezzo della mandataria in Parte_2 Parte_3
qualità di cessionaria del credito in forza di contratto del
5/12/2023, ai sensi e per gli effetti degli art. 1,4 e 7,1 della legge sulla Cartolarizzazione, facendo proprie le difese, eccezioni e pag. 4/26 domande della cedente - viene decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. facultate le parti – con ordinanza del 13.2.2024 – dei termini per deposito note conclusive.
⃰ ⃰ ⃰ interpone opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
291/2020 in veste di garante/fideiubente della società
[...]
, dichiarata fallita dal Tribunale di Parte_5
Ragusa in data 22.11.2019, con sentenza n. 67/2019 iscritta al R.G.
63/2019.
Sicché, prodromico è l'inquadramento della natura giuridica della garanzia prestata al fine di valutare la deducibilità/proponibilità di eccezioni relative al rapporto di provvista (i.e. al rapporto sottostante in relazione al quale è prestata la garanzia, ovvero del rapporto di conto corrente n. 2237/290367 intrattenuto dalla società fallita presso l'Agenzia di Modica del CP_1
[...]
Ove, infatti, la garanzia personale sia inquadrabile in termini di contratto autonomo (c.d. garantievertrag) opera il generale principio della mancanza dell'elemento dell'accessorietà.
Tale principio, di norma, si esprime nell'adozione della clausola di pagamento a prima richiesta o senza eccezioni e che preclude al garante l'opposizione, al creditore che escuta la garanzia,
pag. 5/26 delle eccezioni fondate sul rapporto tra questo ed il debitore garantito (i.e. rapporto di provvista).
Ciò significa, in particolare, che il garante c.d. “autonomo” è tenuto a pagare “illico et immediate” al creditore quanto da questi richiesto, fatte salve alcune eccezioni quali segnatamente: nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative;
inesistenza del rapporto garantito;
nullità del contratto di garanzia stesso e la c.d. “exceptio doli generalis”, per il caso in cui vi sia un'escussione dolosa e fraudolenta della garanzia da parte del creditore (cfr.)
Elementi, dunque, tipicamente idonei a disvelare lo scollamento dalla causa tipica della fideiussione – e, quindi, a determinare l'insorgenza di un regolamento contrattuale atipico, consentito ex art. 1322 c.c. – in favore di una causa permeata dalla logica indennitaria, connotata dal trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo, sono: la clausola di deroga all'art. 1939 c.c., da intendersi come rinunzia preventiva all'eccezione di invalidità e non come affermazione della configurabilità di una fideiussione in assenza della relativa obbligazione garantita;
la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all' art. 1957 c.c.
Nella specie, dalla lettura della scheda contrattuale del 24.11.2016 pag. 6/26 emerge il riscontro delle clausole tipicamente espressive della rottura con la causa tipica della fideiussione perla mancanza della accessorietà.
In particolare, in questa direzione militano le clausole di cui agli artt. 2 (“ il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” ) 6 (“i diritti derivanti alla banca restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”)
7 (“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”) - (cfr. doc. n. 14 fascicolo opposta).
Sicché, inquadrata la garanzia sottoscritta da Parte_1
(“fideiussione omnibus”) in temini di garantievertrag, ammissibile, anzitutto, è il motivo di opposizione con il quale si contesta la nullità della fideiussione del 24.11.2016 per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/1990.
Premesso, al riguardo, che la disciplina che si assume violata pag. 7/26 riveste rango di norma imperativa e, comunque, l'eccezione veicolata col motivo di opposizione riguarda la validità della garanzia stessa, sub specie di nullità totale o, in subordine, parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. – richiamata, da ultimo, negli scritti conclusivi - l'opponente lamenta la presenza, nella fideiussione del
24.11.2016, di clausole che “riproducono in modo identico e speculare, ai medesimi artt. 2, 6 e 8, tutte le clausole oggetto di censura da parte dell'Autorità/CA D'TA”.
Vale a dire le clausole con cui si prevede: “il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (art. 6); “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 9)(cfr. doc. n. 14 fascicolo opposta).
A fronte dell'assunto dell'opponente - secondo cui “la pattuizione,
pag. 8/26 anche di una sola delle suddette clausole, rende irrimediabilmente nullo un contratto di fideiussione, per violazione della norma imperativa antitrust” (cfr. memoria ex art. 183 co VI c.p.c. primo termine) – si osserva, in generale, che le intese limitative della concorrenza, attuate attraverso la inserzione nel contratto di clausole riproducenti le clausole A.B.I. dichiarate nulle, non determinano la nullità totale ex art. 1418 c.c. della fideiussione omnibus – come pure sostenuto da giurisprudenza ormai minoritaria - quanto, piuttosto, coerentemente con il principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale, la nullità parziale della fideiussione, limitatamente agli articoli riproduttivi delle clausole vietate.
Il contratto di garanzia, pertanto, conserva la propria validità nonostante la nullità della clausola o delle singole clausole riproduttiva dello schema ABI (cfr. Cassazione civile sez. un.,
30/12/2021, n.41994).
Venendo, funditus, alla fattispecie, proprio dall'applicazione del principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale – nonché dello speculare carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che in tesi ne colpisce una parte o una clausola - l'eccezione proposta in termini di nullità totale della garanzia prestata dall'opponente è infondata.
pag. 9/26 Non emerge, in atti, evidenza di prova dell'interdipendenza dell'intero contratto dalle clausole tacciate di contrasto con la normativa Antistrust, perché riproduttive dello schema ABI.
Ponendo mente, infatti, al corredo assertivo – costituente espressione del primario onere di allegazione probatoria incombente sulla parte che agisce o che solleva una eccezione di merito in senso proprio e stretto diretta a paralizzare la fondatezza di una pretesa creditoria nascente da titolo allegato in atti – non si riscontra descrizione, relativa al caso concreto, delle circostanze per le quali in assenza delle clausole viziate la fideiussione omnibus non sarebbe stata stipulata limitandosi, l'opponente, ad asserzioni di principio tramite richiamo e trasposizione di stralci di sentenze riportanti i principi giuridici (che qui non si intendono denegare).
Così, in particolare, ove si deduce “Nel caso in esame, è evidente
l'essenzialità delle clausole che riproducono lo schema ABI”, poi richiamando una serie di statuizioni della giurisprudenza di merito e legittimità e, infine, concludendo: “non può che rilevarsi la nullità assoluta totale derivante dall' essenzialità delle clausole nulle nell'intero assetto negoziale, atteso che, per le ragioni sopra esposte, gli istituti di credito non avrebbero stipulato le fideiussioni in assenza delle tre clausole viziate” (cfr. pagg.
7-8 prima memoria istruttoria parte opponente).
pag. 10/26 Proprio perché da tali premesse non emerge riferimento alle circostanze ruotanti attorno al rilascio della garanzia di cui alla lettera del 24.11.2016, anche l'affermazione con cui l'opponente assume “è evidente la violazione della normativa antitrust, atteso che l'odierno opponente, asserito fideiussore, seppur volendo non avrebbe potuto in alcun modo stipulare una fideiussione carente delle citate clausole nulle” non risultando supportata da elementi di fatto relativi al caso concreto, non può condurre alla anelata declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c.
Né, d'altra parte, può condurre alla declaratoria di nullità della fideiussione prestata – né, di conseguenza, del decreto opposto notificato all'ingiunto in quanto garante della società correntista fallita – la doglianza relativa alla allegazione solo parziale del contratto di fideiussione “di cui si produce solo la prima e le ultime due pagine, con evidente violazione non solo del diritto di difesa dell'odierno opponente, ma anche degli obblighi di trasparenza e lealtà contrattuale della banca”).
Dagli atti di causa, infatti, risulta la produzione della scheda contrattuale del 24.11.2016, completa – da pagina 1 a pagina 4 – con sottoscrizione non disconosciuta dall'opponente nel primo atto difensivo successivo alla produzione in forma integrale (cfr. note udienza a trattazione scritta del 17.03.2021 datate 10.3.2021 nell'interesse di parte opponente).
pag. 11/26 Quanto alla domanda subordinata di nullità ex art. 1419 c.c. – costituente nodo centrale del dibattito sviluppatosi nella materia - per pervenire alla declaratoria di invalidità parziale delle clausole del contratto di garanzia non basta dedurre la mera presenza, nel corpo del documento/lettera di rilascio garanzia, delle tre clausole dello schema ABI sanzionato da CA d'TA – tramite trascrizione di stralci di sentenze adesive all'indirizzo propugnato a far data pronuncia della corte di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/12/2017) - e produrre alcune copie di lettere di fideiussione di altri istituti bancari, tutte conformi a tale modello ABI, sostenendo che, per tale via, sia stato eluso il diritto del garante ad una scelta consapevole tra prodotti bancari in concorrenza e che l'uniformità del testo delle fideiussioni utilizzato dalla generalità delle banche nel periodo temporale della sottoscrizione possa ledere l'interesse alla conservazione del carattere competitivo del mercato.
Procedendo, al riguardo, alla individuazione degli elementi dell'onus probandi incombente sul fideiussore che lamenti un'intesa restrittiva a suo carico è sì condizione idonea a soddisfare l'onere ex art. 2697 c.c. la dimostrazione della coincidenza delle condizioni contrattuali pattuite col testo di uno schema contrattuale espressivo della intesa restrittiva vietata – secondo l'insegnamento consolidato (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/05/2019, n.13846) –
pag. 12/26 ma non sufficiente.
Il quid pluris che si richiede, infatti, risiede nella allegazione e prova del perdurare della intesa concorrenziale da parte degli istituti bancari in epoca successiva al provvedimento sanzionatorio adottato dalla CA d'TA (n. 55/2005) unitamente alla precisazione della conseguenza che la nullità della intesa medesima ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, nonché fornire dimostrazione che non sarebbe stato prestato il consenso al rilascio della garanzia fideiussoria se il garante avesse avuto effettiva contezza della nullità delle predette tre clausole e che almeno una di esse abbia avuto applicazione concreta (cfr. Corte appello Ancona sez. I, 29/01/2024, n.161)
Ciò che si richiede, quindi, in sintonia con la valutazione posta a base dell'accertamento svolto dalla CA d'TA – e per tale motivo condivisibile - è verificare se, in concreto, il fideiussore/garante abbia subìto la lesione del proprio diritto ad una scelta reale tra prodotti tra loro concorrenti, non essendo sufficiente la mera verifica della coincidenza delle espressioni letterali contenute nelle tre clausole sottoscritte con quelle dello schema ABI.
Dalla mera sovrapponibilità delle clausole inserite nella scheda del
24.11.2016, quindi, non può discendere, tout court, la nullità delle pag. 13/26 stesse (men che meno dell'intero negozio giuridico).
Venendo, funditus, alla concreta fattispecie, benché a seguito dell'ordinanza del 22.3.2021 – reiettiva dell'istanza ex art. 649
c.p.c. – risulti la produzione, ad iniziativa dell'opponente, del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della CA d'TA - recante “ABI Condizioni generali di contratto per la Fideiussione
a garanzia delle operazioni bancarie” (cfr. doc. n. 1 allegato alla prima memoria istruttoria parte opponente) - oltreché di copia di fideiussioni rilasciate in epoca coeva a quella della fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente – segnatamente per il periodo dal 2014 al 2017 (cfr. docc. n. 2, n. 3 allegato alla prima memoria istruttoria parte opponente) – dal contributo assertivo a supporto
(anzi a presupposto) della produzione documentale, non si evince assolvimento dell'onere richiesto ai fini della declaratoria di nullità parziale limitandosi, il narrato dell'opponente, alla attività di mera segnalazione della presenza, nel testo del documento sottoscritto in data 24.11.2016, di “clausole che riproducono il c.d. “schema
ABI” nonché alla mera evocazione della conseguenza giuridica –
“Quanto sopra basta per dichiarare l'intervenuta liberazione del fideiussore e la conseguente revoca del d.i. opposto in ordine al rapporto di c/c in causa” – senza individuazione dei dati in virtù dei quali potrebbe trarsi la prova che la garanzia non sarebbe stata prestata.
pag. 14/26 Né, del resto, a diverso esito può condurre la anelata applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c. - invocato, in particolare, laddove l'opponente assume: “Pertanto, la detta nullità ex art.
1419 c.c. deve intendersi riconosciuta da controparte e non contestata ai sensi dell'art. 115 cpc e, per la quale, pertanto, non è ammesso contraddittorio” (cfr. memoria ex art. 183 co VI c.p.c. primo termine) – giacché, al contrario, dalla lettura della comparsa responsiva emerge contestazione dei presupposti per la declaratoria di nullità avendo, in particolare, l'opposta, fatto richiamo proprio all'esigenza di dimostrare “che la fideiussione contestata sia il frutto di una specifica intesa e non il mero utilizzo reiterato di modelli ormai consolidatisi sul mercato, che le
Banche, ognuna singolarmente e in maniera del tutto spontanea, hanno deciso di mantenere” oltreché evidenziato il dato per cui la fideiussione azionate dalla CA opposta “è stata stipulata nel
2016 ed è espressione dell'autonomia negoziale delle parti”(cfr. comparsa di risposta opposta).
Ne segue, in definitiva, considerata pure la posteriorità della garanzia prestata (novembre 2016) rispetto a quelle prese in disamina nell'ambito del provvedimento sanzionatorio del 2005
(relative al 2002/2003) – tale, quindi, da rendere ancor pi nebuloso l'apprezzamento della persistenza/perduranza dell'intesa - il rigetto del motivo di opposizione proposto (cfr. da ultimo pag. 15/26 paragrafo n. 4 note conclusive rubricato “Sulla nullità della fideiussione del 24.11.2016 per violazione della normativa antitrust di cui
alla L. n. 287/1990”).
Quanto ai motivi di opposizione inerenti al rapporto di provvista
(i.e. al c/c con affidamento) pur posta la posizione di garante autonomo propria dell'opponente, ammissibili sono le eccezioni tese a paralizzare la pretesa monitoria in virtù della nullità dei rapporti di provvista, cioè quelli bancari, per dedotta violazione del disposizioni di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.
Trattasi, al riguardo, di prospettata violazione di norme imperative, in quanto volte a tutelare interessi di carattere generale e sovraindividuale.
Al riguardo, va premessa la infondatezza del motivo di opposizione con cui si eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. – dolendosi, l'opponente, della omessa allegazione del contratto di conto corrente anticipi pagamenti APIT n. 2237- 2180 (con riferimento al quale è stata avanzata un'asserita pretesa per €
26.849,37, come si evince dalla diffida ad adempiere in atti), ma anche dei relativi contratti di fido in conto corrente e del riferimento, per quanto concerne il c/c n. 2237 – 290367, del pag. 16/26 certificato ex art. 50 T.U.B. “al solo periodo da gennaio a marzo del 2020” così concludendo per la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto “per non avere, l'istituto di credito, idoneamente documentato l'esistenza del proprio credito ai sensi dell'art. 50 TUB” (cfr. pagg- 3-4 citazione) – giacché – supponendo la refluenza della censura tra quelle tese a denunciare l'inesistenza del rapporto garantito – alla luce del compendio probatorio – costituito dalle produzioni documentali complessivamente ascrivibili alla opposta creditrice/attrice in senso sostanziale e alle difese/allegazioni della opponente – si evince che per i fini di cui agli artt. 1218e 2697 c.c. l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio.
Come, infatti, dedotto (i.e. ammesso) dalla stessa difesa dell'opponente, la azienda di credito ricorrente ha prodotto, in uno al ricorso monitorio, la documentazione relativa al rapporto per cui
è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di €.
124.751,41, oltre interessi dal 18.03.2020 al soddisfo, ovvero: estratti conto del rapporto di c/c n. 2237/290367 dalla data del
21.11.2016 al 17/03/2020; certificazione ex art.50 TUB;
lettera contratto apertura rapporto del c/c n.2237/290367 del 21.11.2016
e, successivamente, in allegato alla comparsa responsiva,
l'ulteriore documentazione contratto di apertura del c/c n. 2180 conto “Pagamenti TA” del 21.11.2016; addendum contrattuale pag. 17/26 del 24.11.2016 per modifica consensuale condizioni relativo al conto n.2180; contratto di concessione/variazione di affidamento del 30.11.2016 sul conto n. 2180, contenente le condizioni economiche;
estratti conto integrali del conto anticipi n. 2180
“Pagamenti TA” dal 21.11.2016 al 31.12.2019 (cfr. pagg. 32-33
“note ex art. 281 sexies cpc” datate 5.5.2025 già pagg. 13-14 prima memoria istruttoria parte opponente).
Ne segue, allora, l'infondatezza delle censura inerente alla carenza di idonea prova documentale del credito.
Nella responsabilità contrattuale, quando il creditore agisce per l'adempimento – nella specie in base ai rapporti bancari intercorsi
– è sufficiente allegare e provare il titolo unitamente all'inadempimento del debitore restando, di contro, a carico di quest'ultimo, l'onere della prova dei fatti estintivi/modificativi della pretesa ovvero delle eccezioni di nullità (pur sempre concepite quali fatti impeditivi o modificativi della stessa).
Circoscrivendo, dunque, l'indagine - alla luce delle richieste e deduzioni specificamente rivolte avverso la nullità delle clausole applicative di interessi superiori alle soglie usurane – l'opponente, assume, che il rapporto di c/c n. 290367 – di cui sono riportate le condizioni pattuite, ovvero: tasso annuo debitore entro fido- nominale: 3,000%; corrispettivo annuo per disponibilità creditizia:
0,400%; tasso di mora: 20,000%; tasso annuo utilizzi extra fido pag. 18/26 15,000% - tenuto conto della tipologia di rapporto (affidamento oltre 5.000 €.) e del periodo di riferimento (IV trimestre 2016) presenti un tasso di interesse superiore al tasso soglia fissato dal legislatore, pari al 15,40%.
A tale tesi perviene “sommando il corrispettivo di disponibilità creditizia, pari al 0,400%, al tasso di mora” ottenendo, quindi, “un tasso pattuito complessivo pari al 20,400%, in violazione del c.d. limite soglia previsto dal legislatore”. Analogamente deduce con riguardo al tasso di extrafido: “sommando il corrispettivo di disponibilità creditizia pari al 0,400%, si ottiene un tasso pattuito complessivo pari al 15,400%. Sommando le spese e degli ulteriori costi convenuti, si ottiene un tasso pattuito complessivo in violazione del c.d. limite soglia previsto dal legislatore” (cfr. pagg.
14-15 prima memoria istruttoria).
Anche con riguardo al rapporto di c/c n. 2180, l'assunto dell'opponente – per come precisato nella prima memoria istruttoria a seguito della costituzione dell'opposta – l'eccezione di nullità è prospettata seguendo la medesima impostazione, ovvero
“sommando il corrispettivo di disponibilità creditizia, pari al
0,400%, si ottiene un tasso pattuito complessivo pari al 15,400%, in violazione del c.d. limite soglia previsto dal legislatore” (cfr. pag. 15 prima memoria istruttoria).
Anche a voler prescindere dalla contestazione – sollevata dalla pag. 19/26 opposta (cfr. seconda memoria istruttoria) – inerente alla tardività/inammissibilità dell'eccezione “in quanto svolta solo con le memorie di precisazione delle domande” il motivo di opposizione si rivela infondato giacché genericamente dedotto refluendo, su tale terreno, la omessa produzione di una perizia di parte meglio esplicativa del percorso metodologico che conduce alla affermazione inerente al superamento del tasso soglia metodica che, comunque, ove tesa a sostenere la tesi della sommatoria dei tassi è, per ciò solo, infondata dacché gli interessi di mora e corrispettivi assolvono a diverse funzioni e non sono suscettibili di cumulo ai fini della verifica del TEGM.
Tale esclusione – oltre a trovare conforto normativo nella diversità ontologica delle due categorie di interessi, l'uno rispondente a funzione remunerativa/sinallagmatica; l'altro a funzione di liquidazione forfetaria del danno – è recepita anche a livello di normazione secondaria.
Le istruzioni della CA d'TA, infatti, escludono, da sempre, gli interessi di mora dalla rilevazione ai fini dell'usura e dal TEGM.
Il computo degli interessi moratori ai fini del TEG, peraltro, va condotto tenendo presente il tasso concretamente applicato per i giorni effettivi di mora (cfr. Cassazione Sezioni Unite n.19597 del
18/09/2020).
pag. 20/26 Nella specie, è sufficiente ad escludere la fondatezza delle censura
– ove si ritenga rivolta direttamente avverso il tasso di mora - il rilievo per cui non v'è in atti, già a livello di allegazione, riscontro di applicazione del tasso di mora mancando, infatti, indicazione specifica dei periodi in cui si sarebbe verificata l'applicazione del tasso di mora per il ritardo nella restituzione/rientro del finanziamento.
Al cospetto di un quadro di tal fatta inammissibile – giacché superflua ed esplorativa – è la CTU richiesta.
L'opposizione, dunque, per il coacervo di considerazioni svolte va rigettata con conferma del decreto opposto.
Nel corpo delle note conclusive ex art. 281 sexies c.p.c.
l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di e per essa in qualità di mandataria Parte_2 [...]
costituitasi con comparsa depositata il 28.2.2024, Parte_3
facendo proprie le domande, eccezioni, difese e argomentazioni del rilevando la inidoneità della Controparte_1
documentazione prodotta – ovvero stralcio della G.U.; contratto di cessione;
stralcio delle posizioni cedute – a fornire “valida prova ai fini della titolarità del credito”.
Assume, in particolare, l'opponente che il contratto di cessione allegato dalla presunta cessionaria non indica alcuna data certa,
pag. 21/26 non è sottoscritto da nessuna delle parti e non identifica in alcun modo il rapporto di c/c oggetto della presunta cessione.
Analogamente, anche lo stralcio allegato dalla presunta cessionaria nel quale sarebbe indicato il rapporto di c/c oggetto di cessione costituisce una mera produzione interna e unilaterale, scritta in un foglio, privo di adeguata intestazione, dalla stessa cessionaria (cfr. note conclusive parte opponente).
Sebbene dalla consultazione dell'elenco posizioni cedute ex sé considerato – prodotto dalla cessionaria – non si riscontri elemento che consenta di superare l'obiezione mossa in termini di inidoneità probatoria, per unilateralità della provenienza e formazione del documento – almeno nel senso che su di esso non è apposta alcuna stampigliatura in grado di consentirne l'abbinamento al rapporto facente capo al vantato a titolo di saldo debitore del CP_1
c/c n.2237/290367 in capo alla decotta società – nondimeno, considerata la produzione dell'avviso in G.U. – ove è riportata la categoria dei debiti chirografari oggetto di cessione, ovvero quelli classificati in sofferenza - e del contratto di cessione stipulato – di cui è bene evincibile la data (5.12.23)– può ritenersi dimostrata l'inclusione del credito oggetto di operazione di cartolarizzazione, descritto con caratteristiche (passaggio a sofferenza e chirografario) corrispondenti a quelle indicate in G.U., tenuto conto che la data del contratto di cessione (5.12.23) è successiva pag. 22/26 al provvedimento di ammissione allo stato passivo del fallimento della società - comunicato con pec del Parte_5
curatore del 30.6.21 al procuratore del cedente (cfr. doc. n. CP_1
20 allegato alla seconda memoria istruttoria parte opposta) – e che dal tenore delle conclusioni rassegnate dalla cedente azienda di credito non si evince esplicita richiesta di condanna alle spese –
“L'avv. Tito Monterosso, nell'interesse del Controparte_1
rappresentato da chiede Controparte_2
la causa venga posta in decisione” (cfr. NOTE DI
TRATTAZIONE SCRITTA per l'udienza del 4.6.25) – in linea con quanto previsto dalla clausola di cui all'art. 12.3 sub lett. ii) del contratto di cessione, per cui il cedente si fa esclusivo carico di ogni costo, onere o tassa anche spesa legale/consulenza, dovuti in relazione ai crediti ceduti per il periodo anteriore alla data di riferimento, nonché di ogni costo (incluse le spese legali non oggetto di esplicito richiamo in sede conclusiva) connesso ad azioni promosse con riguardo ai crediti ceduti (cfr. contratto di cessione accluso alla comparsa ex art. 111 c.p.c. della cessionaria).
Al riguardo, l'esito della lite conduce a regolare le spese secondo soccombenza, liquidate ai valori tabellari medi secondo il valore dichiarato – pari all'importo del credito ingiunto (scaglione fino a euro 260.000,00) – al netto della voce “istruttoria” data la natura documentale della stessa.
pag. 23/26 Le ragioni sottese alla cessione implicano la regolazione, inter partes, dei costi legati alle spese di lite sostenute dalla cessionaria, come accennato supra.
Secondo il principio di causalità, invece, data la costituzione della in fase di pendenza dei termini per il Parte_2
deposito di note conclusive – con attività costituente adesione alle difese, domande e d eccezioni già articolate e coltivate, sino alla fase decisoria, dalla opposta originaria ricorrente in monitorio - le
Contr spese processuali vanno liquidate a favore del (operando, in questa sede, una valutazione di compensazione rispetto al segmento del rapporto processuale della cessionaria).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 1436/2020, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da per le Parte_1
causali e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma il decreto monitorio n. 291/2020;
CONDANNA l'opponente soccombente alla refusione delle
SPESE di lite sostenute da da liquidarsi in Controparte_1
misura pari a complessivi 8.433,00 euro oltre rimborso generale, iva, cpa come per legge.
Barcellona P.G. 8 luglio 2025
pag. 24/26 La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 25/26 pag. 26/26