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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 121-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE CIVILE
Sottosezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice
Dr.ssa Elisabetta Bernardel Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 121/2024 avente ad oggetto APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di (C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 03/05/1982, residente in Marcianise (CE) alla via De Sanctis Coop Adriana snc e da (C.F.: nata a [...] CP_1 C.F._2
(CE) il 17/02/1984, residente in [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Pasquale e Raffaele Guadagni, presso i quali sono domiciliati in Pomigliano d'Arco, via Mauro Leone n. 59 debitori
***
Udita la relazione del Giudice relatore, letto il ricorso proposto da e per l'apertura Parte_1 CP_1 della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo entrambi residenti in Marcianise (CE) ed essendo ivi collocato il centro dei rispettivi interessi personali;
dato preliminarmente atto che il presente fascicolo è stato assegnato alla dr.ssa
Elisabetta Bernardel in seguito al trasferimento ad altro Ufficio Giudiziario del precedente titolare, dr.ssa ; Persona_1 osservato, sempre in via preliminare, che solo all'udienza del 18.12.2024, fissata al fine di interloquire con i proponenti in ordine alla predeterminazione della durata della liquidazione, i ricorrenti hanno rappresentato, per la prima volta, l'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare e l'intervenuta aggiudicazione, in tale sede, dell'immobile di loro proprietà, sito in Marcianise (CE) alla Via San Giuliano n.79, riportato nel catasto edilizio urbano del Comune di Marcianise al foglio 500,
Pag. 1 a 5 particella 2336, sub 10, P2, categoria A/4, Classe 5a, vani 4, r.c. E. 278,89, ad un prezzo inferiore rispetto a quello stimato nel ricorso;
rilevato che, solo nelle more del rinvio ad altra udienza, fissata per verificare l'effettivo stato della procedura esecutiva, ossia in data 24.1.2025, i ricorrenti hanno depositato il decreto di trasferimento del cespite, emesso dal Giudice dell'Esecuzione in data 9.12.2024 - dunque anteriormente all'udienza del
18.12.2024 - sospesa con provvedimento del 10.2.2025; fatta tale doverosa premessa, vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;
ritenuta applicabile anche alla liquidazione controllata la disciplina di cui all'art. 66 CCII, nella formulazione esitata dal c.d. Correttivo ter, secondo cui “I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”; ritenuto, infatti ancora sussistente il vincolo familiare tra i ricorrenti, nonostante l'intervenuta separazione legale, in quanto solo al provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio consegue lo scioglimento definitivo della famiglia, mentre alla separazione il legislatore ricollega solo la cessazione di alcuni obblighi e lo scioglimento della comunione legale;
ritenuto inoltre sussistente il requisito dell'origine comune del sovraindebitamento, in quanto la necessità del di contrarre nuovi finanziamenti sarebbe Parte_1 scaturita dalla necessità di onorare i ratei del mutuo cointestato con la CP_1 non riuscendo altrimenti a farvi fronte congiuntamente;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI ovvero loro insolvenza, poiché il patrimonio (tenuto conto del ricavato dalla liquidazione in sede esecutiva e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi € 217.763,380 di cui € 153.424,33 riferibile a e Parte_1 CP_1 ed € 58.288,90 al solo;
Parte_1 considerato, infatti, che l'attivo, secondo quanto prospettato, è rappresentato dalla somma di € 46.000,23, ricavata dalla vendita dell'unico immobile in comproprietà oggetto di procedura esecutiva, attualmente sospesa;
considerato altresì che il ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione del Parte_1 veicolo di sua proprietà Ford Focus ON, tg CL342CD utilizzato per esigenze lavorative, e la ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione del veicolo Fiat CP_1
ND tg DB114NP di sua proprietà, anch'esso necessario per esigenze lavorative e personali;
Pag. 2 a 5 rilevato che i ricorrenti sono titolari di un reddito medio mensile pari: per Parte_1
ad € 1.666,00 e per ad € 880,00;
[...] CP_1 considerato che le spese rispettivamente quantificate per il sostentamento dei rispettivi nuclei familiari, ammontano per ad € 1.266,00, Parte_1 comprensivi delle spese per canone di locazione (€ 200,00), per manutenzione auto (€ 235,00 complessive), per utenze (€ 100,00), extra (€ 81,00), sanitarie (€ 50,00), alimentari (€300,00) e per il mantenimento dell'ex coniuge e delle tre figlie (€ 300,00) e per ad € 1.131,00, comprensive di spese alimentari (€ CP_1
400,00), utenze (€ 290,00 complessive), manutenzione auto (400,00 complessive), extra (€ 41,00); rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
osservato che, sebbene nel ricorso originario il debitore avesse predeterminato la durata della liquidazione in anni tre (36 mesi), in seguito al rilievo da parte del
Tribunale questi ha rimesso a quest'ultimo ogni determinazione;
ritenuto di poter escludere dalla liquidazione il veicolo Ford Focus ON, tg
CL342CD di proprietà di in quanto necessario agli spostamenti Parte_1 lavorativi e di scarso valore, considerato che risulta immatricolato nel 2004; ritenuto altresì di poter escludere dalla liquidazione il veicolo Fiat ND tg
DB114NP di proprietà di in quanto necessario agli spostamenti CP_1 lavorativi e di scarso valore, trattandosi di veicoli immatricolato nel 2006; considerato, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che
, una volta esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto, e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente per il sostentamento proprio, come dettagliate in precedenza, il residuo del reddito sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
ritenuta sussistente, in conclusione, la condizione di sovraindebitamento;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;
Pag. 3 a 5 considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/05/1982, residente in Marcianise (CE) alla via De Sanctis Coop Adriana SNC e di (C.F.: nata a [...] CP_1 C.F._2 il 17/02/1984, residente in [...],;
Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Elisabetta Bernardel in sostituzione sul ruolo ex;
Per_1
Nomina liquidatore il dr. ; Persona_2
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni (90) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo
10, comma 3; dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente Parte_1
sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.266,00, con obbligo della
[...] parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente CP_1 sino alla concorrenza dell'importo di euro 831,00, con obbligo della parte di
[...] versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata
(a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dispone altresì l'esclusione dei veicoli Ford Focus ON tg CL342CD e Fiat
ND tg DB114NP in quanto necessari agli spostamenti lavorativi e di scarsissimo valore;
dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza,
Pag. 4 a 5 ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
Dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione e deposito di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, per l'approvazione da parte del giudice delegato, facendo riferimento al termine di ragionevole durata dei procedimenti (6 anni);
Dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
Dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; Dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Sentenza da prenotarsi a debito
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 5.3.2025
Il Giudice est.
Dr.ssa Elisabetta Bernardel
Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE CIVILE
Sottosezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice
Dr.ssa Elisabetta Bernardel Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 121/2024 avente ad oggetto APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di (C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 03/05/1982, residente in Marcianise (CE) alla via De Sanctis Coop Adriana snc e da (C.F.: nata a [...] CP_1 C.F._2
(CE) il 17/02/1984, residente in [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Pasquale e Raffaele Guadagni, presso i quali sono domiciliati in Pomigliano d'Arco, via Mauro Leone n. 59 debitori
***
Udita la relazione del Giudice relatore, letto il ricorso proposto da e per l'apertura Parte_1 CP_1 della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo entrambi residenti in Marcianise (CE) ed essendo ivi collocato il centro dei rispettivi interessi personali;
dato preliminarmente atto che il presente fascicolo è stato assegnato alla dr.ssa
Elisabetta Bernardel in seguito al trasferimento ad altro Ufficio Giudiziario del precedente titolare, dr.ssa ; Persona_1 osservato, sempre in via preliminare, che solo all'udienza del 18.12.2024, fissata al fine di interloquire con i proponenti in ordine alla predeterminazione della durata della liquidazione, i ricorrenti hanno rappresentato, per la prima volta, l'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare e l'intervenuta aggiudicazione, in tale sede, dell'immobile di loro proprietà, sito in Marcianise (CE) alla Via San Giuliano n.79, riportato nel catasto edilizio urbano del Comune di Marcianise al foglio 500,
Pag. 1 a 5 particella 2336, sub 10, P2, categoria A/4, Classe 5a, vani 4, r.c. E. 278,89, ad un prezzo inferiore rispetto a quello stimato nel ricorso;
rilevato che, solo nelle more del rinvio ad altra udienza, fissata per verificare l'effettivo stato della procedura esecutiva, ossia in data 24.1.2025, i ricorrenti hanno depositato il decreto di trasferimento del cespite, emesso dal Giudice dell'Esecuzione in data 9.12.2024 - dunque anteriormente all'udienza del
18.12.2024 - sospesa con provvedimento del 10.2.2025; fatta tale doverosa premessa, vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;
ritenuta applicabile anche alla liquidazione controllata la disciplina di cui all'art. 66 CCII, nella formulazione esitata dal c.d. Correttivo ter, secondo cui “I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”; ritenuto, infatti ancora sussistente il vincolo familiare tra i ricorrenti, nonostante l'intervenuta separazione legale, in quanto solo al provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio consegue lo scioglimento definitivo della famiglia, mentre alla separazione il legislatore ricollega solo la cessazione di alcuni obblighi e lo scioglimento della comunione legale;
ritenuto inoltre sussistente il requisito dell'origine comune del sovraindebitamento, in quanto la necessità del di contrarre nuovi finanziamenti sarebbe Parte_1 scaturita dalla necessità di onorare i ratei del mutuo cointestato con la CP_1 non riuscendo altrimenti a farvi fronte congiuntamente;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI ovvero loro insolvenza, poiché il patrimonio (tenuto conto del ricavato dalla liquidazione in sede esecutiva e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi € 217.763,380 di cui € 153.424,33 riferibile a e Parte_1 CP_1 ed € 58.288,90 al solo;
Parte_1 considerato, infatti, che l'attivo, secondo quanto prospettato, è rappresentato dalla somma di € 46.000,23, ricavata dalla vendita dell'unico immobile in comproprietà oggetto di procedura esecutiva, attualmente sospesa;
considerato altresì che il ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione del Parte_1 veicolo di sua proprietà Ford Focus ON, tg CL342CD utilizzato per esigenze lavorative, e la ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione del veicolo Fiat CP_1
ND tg DB114NP di sua proprietà, anch'esso necessario per esigenze lavorative e personali;
Pag. 2 a 5 rilevato che i ricorrenti sono titolari di un reddito medio mensile pari: per Parte_1
ad € 1.666,00 e per ad € 880,00;
[...] CP_1 considerato che le spese rispettivamente quantificate per il sostentamento dei rispettivi nuclei familiari, ammontano per ad € 1.266,00, Parte_1 comprensivi delle spese per canone di locazione (€ 200,00), per manutenzione auto (€ 235,00 complessive), per utenze (€ 100,00), extra (€ 81,00), sanitarie (€ 50,00), alimentari (€300,00) e per il mantenimento dell'ex coniuge e delle tre figlie (€ 300,00) e per ad € 1.131,00, comprensive di spese alimentari (€ CP_1
400,00), utenze (€ 290,00 complessive), manutenzione auto (400,00 complessive), extra (€ 41,00); rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
osservato che, sebbene nel ricorso originario il debitore avesse predeterminato la durata della liquidazione in anni tre (36 mesi), in seguito al rilievo da parte del
Tribunale questi ha rimesso a quest'ultimo ogni determinazione;
ritenuto di poter escludere dalla liquidazione il veicolo Ford Focus ON, tg
CL342CD di proprietà di in quanto necessario agli spostamenti Parte_1 lavorativi e di scarso valore, considerato che risulta immatricolato nel 2004; ritenuto altresì di poter escludere dalla liquidazione il veicolo Fiat ND tg
DB114NP di proprietà di in quanto necessario agli spostamenti CP_1 lavorativi e di scarso valore, trattandosi di veicoli immatricolato nel 2006; considerato, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che
, una volta esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto, e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente per il sostentamento proprio, come dettagliate in precedenza, il residuo del reddito sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
ritenuta sussistente, in conclusione, la condizione di sovraindebitamento;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;
Pag. 3 a 5 considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/05/1982, residente in Marcianise (CE) alla via De Sanctis Coop Adriana SNC e di (C.F.: nata a [...] CP_1 C.F._2 il 17/02/1984, residente in [...],;
Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Elisabetta Bernardel in sostituzione sul ruolo ex;
Per_1
Nomina liquidatore il dr. ; Persona_2
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni (90) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo
10, comma 3; dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente Parte_1
sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.266,00, con obbligo della
[...] parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente CP_1 sino alla concorrenza dell'importo di euro 831,00, con obbligo della parte di
[...] versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata
(a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dispone altresì l'esclusione dei veicoli Ford Focus ON tg CL342CD e Fiat
ND tg DB114NP in quanto necessari agli spostamenti lavorativi e di scarsissimo valore;
dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza,
Pag. 4 a 5 ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
Dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione e deposito di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, per l'approvazione da parte del giudice delegato, facendo riferimento al termine di ragionevole durata dei procedimenti (6 anni);
Dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
Dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; Dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Sentenza da prenotarsi a debito
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 5.3.2025
Il Giudice est.
Dr.ssa Elisabetta Bernardel
Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta
Pag. 5 a 5