Ordinanza collegiale 17 aprile 2023
Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Decreto cautelare 29 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 21171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21171 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21171/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13605/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13605 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ecolab S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Putignano, Sonia Selletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Fornari e dagli avvocati Enrico Pigorini, Martina Canella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Liguria, Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Regione Emilia Romagna, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Autonoma della Sardegna, Regione del Veneto, non costituiti in giudizio;
Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Alberico II, 33;
Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach, Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia, NG Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, viale Milizie 34;
Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Confindustria Dispositivi Medici, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Lungotevere Marzio 3;
per l'annullamento
del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; nonché – anche con ricorsi per motivi aggiunti – di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Piemonte e di Regione Veneto e di Regione Fvg e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Regione Toscana e di Regione Marche e di Regione Siciliana e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome e di Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. NG ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha impugnato il decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; nonché – anche con ricorsi per motivi aggiunti – ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Si sono costituite in giudizio le parti intimate, indicate in epigrafe.
Prima dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 21 novembre 2025, parte ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha reso noto di aver provveduto al pagamento che determina, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DL 95/2025, “ la cessazione della materia del con-tendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite ”; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL SS, Presidente
NG ZA, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG ZA | AL SS |
IL SEGRETARIO