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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 4450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4450 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 3061/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3061 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
elettivamente domiciliato in Casal di Principe (CE) al C.so Umberto I n. 303, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Diana, che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata in atti;
attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Manzoni n. 26/A, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Severino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni (come precisato Controparte_1 con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.): “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta A)accogliere nel rito e nel merito le domande dell'istante Parte_1
B)accertare l'entità dei danni tutti subiti dall'istante, patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali conseguiti all' istante dal sinistro descritto innanzi e dichiarare
Pag. 1 di 6 i convenuti responsabili, anche in via concorsuale, dei medesimi e tenuti al relativo risarcimento e per l'effetto condannare i convenuti ed esse imprese assicuratrici - IN SOLIDO- ovvero ciascuno per quanto di ragione o diritto, al pagamento in favore del sig. Parte_1 ed a titolo di risarcimento danni fisici tutti subiti -compreso il danno morale, previa pronunzia incidenter tantum -trattandosi di fatto illecito integrante fattispecie di reato- alla propria persona riportati nel sinistro di cui in epigrafe che allo stato vengono quantificate in €
51.110,43 (cinquantunocentodiecimila/43), pari alle somme delle voci di danno così come indicate in premessa, oltre ai danni patrimoniali, ovvero di quelle somme così come saranno quantificate in corso di giudizio da C.T.U. medico-legale che sin da ora se ne fa espressa richiesta, oltre interessi moratori e legali a decorrere dal dì dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo nonché danno da svalutazione monetaria, invero “il ritardo dell'assicuratore nel risarcire il danneggiato da sinistro stradale è costitutivo dell'accessorio obbligo di risarcirgli anche gli interessi moratori e il maggior danno da svalutazione monetaria” (Cass. Civ., sez.
III, sent. Del 18.4.1997 n. 3353), il tutto da contenersi nei limiti di competenza per valore del
Giudice adito, con rinuncia all'eccedenza. Inoltre, si chiede espressamente che il Giudice valuti, ai fini delle spese di giudizio, il comportamento tenuto dalla convenuta società assicuratrice, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L. 132/2014, visto il mancato riscontro, da parte della detta società, all'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, così come sopra precisato. Vittoria di spese e competenze di giudizio, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come da nota spese, il tutto con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: che il giorno 11 luglio 2016 alle ore
15:30 circa, mentre si trovava all'esterno della propria abitazione in San Cipriano d'Aversa,
Via Buonarroti n. 48, intento a rimuovere erbacce vicino al canale di scolo, è stato investito da un'autovettura rimasta non identificata, di modello medio-piccolo e di colore scuro;
che l'autovettura lo ha colpito al polpaccio della gamba sinistra;
che a seguito dell'incidente è stato trasportato al P.O. Pineta Grande di Castel Volturno, dove gli è stata diagnosticata una frattura del femore sinistro ed è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con chiodo endomidollare.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'intervenuta prescrizione Controparte_1 del diritto al risarcimento;
l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda attorea nonché la carenza di legittimazione passiva delle Controparte_2
quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri dal F.G.V.S, per carenza dei
[...] presupposti legali;
la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza;
nel merito, ha contestato gli assunti di controparte e ha così concluso (come precisato con la memoria di cui
Pag. 2 di 6 all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.): “1) Rigettare la domanda proposta da per avvenuta Parte_1 prescrizione del presunto diritto all'azione ed al risarcimento del danno in capo all'attore, per essere trascorso il termine biennale previsto dall'art. 2947 II° comma c.c. come eccepito al punto A) della comparsa di costituzione e risposta e come da punto A) del presente scritto da considerarsi qui integralmente trascritto e ripetuto;
2) Rigettare la domanda proposta da Pt_1
per carenza di legittimazione passiva nonché per essere prescritta, nulla, inammissibile,
[...] improponibile, improcedibile nonché infondata in fatto, in diritto e nel merito e non provata per tutti i motivi esposti in diritto nella comparsa di costituzione e risposta e dal punto A) al punto F) da considerarsi qui integralmente trascritti e ripetuti nonché per tutti i motivi esposti nel presente scritto dal punto A al punto L da considerarsi qui integralmente trascritti e ripetuti;
3) Rigettare qualsiasi richiesta attorea in ordine al quantum;
4) Condannare in ogni caso parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, diritti ed onorari di avvocato”
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi nonché mediante l'espletamento di Ctu.
All'esito, trattenuta una prima volta in decisione, con provvedimento del 25.2.2025 il precedente giudicante ha disposto la rimessione della causa sul ruolo.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del
26.07.2025, il primo adottato dallo scrivente, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata da parte convenuta per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda, deve essere disattesa.
L'atto di citazione risulta adeguatamente motivato in ordine ai fatti costitutivi della pretesa. Tali elementi hanno permesso al convenuto di approntare compiutamente le proprie difese, come emerge dalla comparsa di costituzione depositata in atti.
Invero, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre
Pag. 3 di 6 immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Del pari, l'eccezione di prescrizione biennale sollevata dalla convenuta deve essere disattesa.
L'attore ha documentato la prima richiesta di risarcimento pervenuta alla convenuta in data
5.12.2016, nonché la seconda richiesta, in riscontro a precedente comunicazione della convenuta, pervenuta a quest'ultima in data 16.3.2017 (cfr. allegati all'atto di citazione). L'atto di citazione risulta poi notificato via posta con data di spedizione 28.2.2019.
Ne deriva che risultano documentati validi atti di interruzione del termine prescrizionale invocato dalla convenuta.
Ancora infondata risulta l'eccezione di improcedibilità e di improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private.
La domanda è invero proponibile perché preceduta, ben prima di sessanta giorni dalla sua proposizione, dal recapito alla e alla Consap, in data 5.12.2016 e 2.12.2016, Controparte_3 della lettera di messa in mora contenente tutti i dati previsti dagli artt. 145 e 148 D.lvo 209/2005.
Con riferimento al contenuto previsto dall'art. 148 d.lgs. 209/05, va rilevato che, secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, «La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 15445 del 03/06/2021). In coerenza con il chiaro intento deflattivo della normativa in esame, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che la proponibilità della domanda risarcitoria è legata sia ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi
(indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta» (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - sia al requisito sostanziale della collaborazione, nella fase stragiudiziale, tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., che deve essere improntata a correttezza ex art. 1175 c.c. e a buona fede ex art. 1375 c.c.
(Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione;
Cass., Sez. 3, Sentenza n.
18940 del 31/07/2017, in motivazione). Di conseguenza, si è stabilito che le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del danneggiato non determinano ex se
Pag. 4 di 6 l'improponibilità della domanda quando la compagnia assicuratrice è posta in condizioni di avanzare un'offerta volta a prevenire la controversia (Cass. Civ. n. 4936/2018).
Ebbene, nel caso in esame, parte convenuta, oltre ad obiezioni meramente formali, non ha allegato alcuna circostanza concretamente ostativa al corretto espletamento della fase stragiudiziale finalizzata a prevenire la controversia. In definitiva, dunque, la procedura scandita dal Codice delle Assicurazioni appare ritualmente esperita e, pertanto, devono ritenersi sussistenti le condizioni di proponibilità dell'azione.
3. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata, non avendo parte attrice adeguatamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
Al riguardo, deve rilevarsi che i testi di parte attrice escussi hanno offerto la descrizione di una dinamica del sinistro che non risulta idonea a superare il necessario vaglio di attendibilità delle dichiarazioni.
In particolare, la dinamica del sinistro riportata dai testimoni risulta non coerente con la posizione del corpo dell'attore e con quella della vettura che lo avrebbe investito.
Invero, il teste , escusso all'udienza del 14.1.2022, ha dichiarato che l'attore, Testimone_1 al momento in cui è stato colpito dalla vettura, era in piedi rivolto verso la sua abitazione (“al momento in cui è stato colpito era in piedi ma girato verso la sua abitazione”); al che consegue che l'attore desse le spalle alla strada sulla quale si è trovata a circolare l'auto investitrice. Il teste ha quindi aggiunto che l'attore è stato colpito sul lato sinistro del corpo (“l'autovettura lo ha colpito lateralmente al lato sinistro colpendolo al femore e al polpaccio sinistro”).
Il teste , escusso anch'egli all'udienza del 14.1.2022, ha spiegato di abitare Testimone_2 con il padre in una abitazione monofamiliare e che il fatto è accaduto nella strada ove è ubicata l'abitazione, precisando che la stessa insiste direttamente sulla strada (“mio padre stava fuori casa vicino al muretto che stava pulendo un po' l'erba che si era formata vicino al muretto;
io abito in una abitazione monofamiliare privata;
mio padre si trovava fuori al cancello di casa che dà sulla strada), circostanza che convince ancora di più della posizione del corpo dell'attore come appena descritta (spalle alla strada). Il teste ha poi precisato che la vettura avrebbe colpito l'attore sul lato sinistro del corpo, con la parte anteriore destra (“mio padre stava abbassato a pulire e quando l'ha colpito lo ha fatto sul lato sinistro;
la macchina ha colpito mio padre con la parte anteriore destra, ovvero lato passeggero;
non so specificare con che parte dell'auto lo abbia colpito ma era anteriore destro”).
Il teste , escusso all'udienza del 10.5.2022, si è limitato a riportare circostanze Testimone_3 riferite dal figlio , sicché ai fini che ci occupano non ha offerto elementi di Testimone_2 convincimento ulteriori (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025).
Pag. 5 di 6 Ciò posto, risulta inverosimile che l'autovettura investitrice abbia potuto colpire l'attore con la propria parte anteriore destra sul lato sinistro del corpo (come riferito dal teste
[...]
), atteso che, come visto dalla testimonianza del teste , l'attore si Tes_2 Testimone_1 trovava in piedi rivolto verso la sua abitazione. Ne consegue che l'autovettura avrebbe dovuto al più colpire l'attore sul lato destro del corpo con la propria parte anteriore destra.
Su di una strada a doppio senso di marcia come quella oggetto del sinistro descritto in citazione, infatti, perché l'impatto possa avvenire tra la parte anteriore destra di un'autovettura e il lato sinistro del corpo di un uomo rivolto verso un'abitazione che dà direttamente sulla strada, la prima dovrebbe circolare contromano, circostanza non allegata dall'attore.
Solo a queste condizioni l'impatto descritto sarebbe compatibile con i significativi danni allegati dall'attore (rottura del femore).
Le dichiarazioni testimoniali, in altri termini, appaiono in insanabile contraddizione riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro, sicché non risultano idonee a fornire un quadro probatorio sufficiente a ritenere riscontrata l'allegazione attorea.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 a euro
52.000,00, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, nel rapporto tra le parti, vengono poste definitivamente a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento, in favore della convenuta delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell'attore soccombente le spese di Ctu.
Così deciso in Aversa, il 17.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3061 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
elettivamente domiciliato in Casal di Principe (CE) al C.so Umberto I n. 303, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Diana, che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata in atti;
attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Manzoni n. 26/A, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Severino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni (come precisato Controparte_1 con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.): “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta A)accogliere nel rito e nel merito le domande dell'istante Parte_1
B)accertare l'entità dei danni tutti subiti dall'istante, patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali conseguiti all' istante dal sinistro descritto innanzi e dichiarare
Pag. 1 di 6 i convenuti responsabili, anche in via concorsuale, dei medesimi e tenuti al relativo risarcimento e per l'effetto condannare i convenuti ed esse imprese assicuratrici - IN SOLIDO- ovvero ciascuno per quanto di ragione o diritto, al pagamento in favore del sig. Parte_1 ed a titolo di risarcimento danni fisici tutti subiti -compreso il danno morale, previa pronunzia incidenter tantum -trattandosi di fatto illecito integrante fattispecie di reato- alla propria persona riportati nel sinistro di cui in epigrafe che allo stato vengono quantificate in €
51.110,43 (cinquantunocentodiecimila/43), pari alle somme delle voci di danno così come indicate in premessa, oltre ai danni patrimoniali, ovvero di quelle somme così come saranno quantificate in corso di giudizio da C.T.U. medico-legale che sin da ora se ne fa espressa richiesta, oltre interessi moratori e legali a decorrere dal dì dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo nonché danno da svalutazione monetaria, invero “il ritardo dell'assicuratore nel risarcire il danneggiato da sinistro stradale è costitutivo dell'accessorio obbligo di risarcirgli anche gli interessi moratori e il maggior danno da svalutazione monetaria” (Cass. Civ., sez.
III, sent. Del 18.4.1997 n. 3353), il tutto da contenersi nei limiti di competenza per valore del
Giudice adito, con rinuncia all'eccedenza. Inoltre, si chiede espressamente che il Giudice valuti, ai fini delle spese di giudizio, il comportamento tenuto dalla convenuta società assicuratrice, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L. 132/2014, visto il mancato riscontro, da parte della detta società, all'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, così come sopra precisato. Vittoria di spese e competenze di giudizio, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come da nota spese, il tutto con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: che il giorno 11 luglio 2016 alle ore
15:30 circa, mentre si trovava all'esterno della propria abitazione in San Cipriano d'Aversa,
Via Buonarroti n. 48, intento a rimuovere erbacce vicino al canale di scolo, è stato investito da un'autovettura rimasta non identificata, di modello medio-piccolo e di colore scuro;
che l'autovettura lo ha colpito al polpaccio della gamba sinistra;
che a seguito dell'incidente è stato trasportato al P.O. Pineta Grande di Castel Volturno, dove gli è stata diagnosticata una frattura del femore sinistro ed è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con chiodo endomidollare.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'intervenuta prescrizione Controparte_1 del diritto al risarcimento;
l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda attorea nonché la carenza di legittimazione passiva delle Controparte_2
quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri dal F.G.V.S, per carenza dei
[...] presupposti legali;
la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza;
nel merito, ha contestato gli assunti di controparte e ha così concluso (come precisato con la memoria di cui
Pag. 2 di 6 all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.): “1) Rigettare la domanda proposta da per avvenuta Parte_1 prescrizione del presunto diritto all'azione ed al risarcimento del danno in capo all'attore, per essere trascorso il termine biennale previsto dall'art. 2947 II° comma c.c. come eccepito al punto A) della comparsa di costituzione e risposta e come da punto A) del presente scritto da considerarsi qui integralmente trascritto e ripetuto;
2) Rigettare la domanda proposta da Pt_1
per carenza di legittimazione passiva nonché per essere prescritta, nulla, inammissibile,
[...] improponibile, improcedibile nonché infondata in fatto, in diritto e nel merito e non provata per tutti i motivi esposti in diritto nella comparsa di costituzione e risposta e dal punto A) al punto F) da considerarsi qui integralmente trascritti e ripetuti nonché per tutti i motivi esposti nel presente scritto dal punto A al punto L da considerarsi qui integralmente trascritti e ripetuti;
3) Rigettare qualsiasi richiesta attorea in ordine al quantum;
4) Condannare in ogni caso parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, diritti ed onorari di avvocato”
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi nonché mediante l'espletamento di Ctu.
All'esito, trattenuta una prima volta in decisione, con provvedimento del 25.2.2025 il precedente giudicante ha disposto la rimessione della causa sul ruolo.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del
26.07.2025, il primo adottato dallo scrivente, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata da parte convenuta per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda, deve essere disattesa.
L'atto di citazione risulta adeguatamente motivato in ordine ai fatti costitutivi della pretesa. Tali elementi hanno permesso al convenuto di approntare compiutamente le proprie difese, come emerge dalla comparsa di costituzione depositata in atti.
Invero, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre
Pag. 3 di 6 immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Del pari, l'eccezione di prescrizione biennale sollevata dalla convenuta deve essere disattesa.
L'attore ha documentato la prima richiesta di risarcimento pervenuta alla convenuta in data
5.12.2016, nonché la seconda richiesta, in riscontro a precedente comunicazione della convenuta, pervenuta a quest'ultima in data 16.3.2017 (cfr. allegati all'atto di citazione). L'atto di citazione risulta poi notificato via posta con data di spedizione 28.2.2019.
Ne deriva che risultano documentati validi atti di interruzione del termine prescrizionale invocato dalla convenuta.
Ancora infondata risulta l'eccezione di improcedibilità e di improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private.
La domanda è invero proponibile perché preceduta, ben prima di sessanta giorni dalla sua proposizione, dal recapito alla e alla Consap, in data 5.12.2016 e 2.12.2016, Controparte_3 della lettera di messa in mora contenente tutti i dati previsti dagli artt. 145 e 148 D.lvo 209/2005.
Con riferimento al contenuto previsto dall'art. 148 d.lgs. 209/05, va rilevato che, secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, «La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 15445 del 03/06/2021). In coerenza con il chiaro intento deflattivo della normativa in esame, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che la proponibilità della domanda risarcitoria è legata sia ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi
(indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta» (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - sia al requisito sostanziale della collaborazione, nella fase stragiudiziale, tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., che deve essere improntata a correttezza ex art. 1175 c.c. e a buona fede ex art. 1375 c.c.
(Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione;
Cass., Sez. 3, Sentenza n.
18940 del 31/07/2017, in motivazione). Di conseguenza, si è stabilito che le obiezioni meramente formali sul contenuto della lettera del danneggiato non determinano ex se
Pag. 4 di 6 l'improponibilità della domanda quando la compagnia assicuratrice è posta in condizioni di avanzare un'offerta volta a prevenire la controversia (Cass. Civ. n. 4936/2018).
Ebbene, nel caso in esame, parte convenuta, oltre ad obiezioni meramente formali, non ha allegato alcuna circostanza concretamente ostativa al corretto espletamento della fase stragiudiziale finalizzata a prevenire la controversia. In definitiva, dunque, la procedura scandita dal Codice delle Assicurazioni appare ritualmente esperita e, pertanto, devono ritenersi sussistenti le condizioni di proponibilità dell'azione.
3. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata, non avendo parte attrice adeguatamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
Al riguardo, deve rilevarsi che i testi di parte attrice escussi hanno offerto la descrizione di una dinamica del sinistro che non risulta idonea a superare il necessario vaglio di attendibilità delle dichiarazioni.
In particolare, la dinamica del sinistro riportata dai testimoni risulta non coerente con la posizione del corpo dell'attore e con quella della vettura che lo avrebbe investito.
Invero, il teste , escusso all'udienza del 14.1.2022, ha dichiarato che l'attore, Testimone_1 al momento in cui è stato colpito dalla vettura, era in piedi rivolto verso la sua abitazione (“al momento in cui è stato colpito era in piedi ma girato verso la sua abitazione”); al che consegue che l'attore desse le spalle alla strada sulla quale si è trovata a circolare l'auto investitrice. Il teste ha quindi aggiunto che l'attore è stato colpito sul lato sinistro del corpo (“l'autovettura lo ha colpito lateralmente al lato sinistro colpendolo al femore e al polpaccio sinistro”).
Il teste , escusso anch'egli all'udienza del 14.1.2022, ha spiegato di abitare Testimone_2 con il padre in una abitazione monofamiliare e che il fatto è accaduto nella strada ove è ubicata l'abitazione, precisando che la stessa insiste direttamente sulla strada (“mio padre stava fuori casa vicino al muretto che stava pulendo un po' l'erba che si era formata vicino al muretto;
io abito in una abitazione monofamiliare privata;
mio padre si trovava fuori al cancello di casa che dà sulla strada), circostanza che convince ancora di più della posizione del corpo dell'attore come appena descritta (spalle alla strada). Il teste ha poi precisato che la vettura avrebbe colpito l'attore sul lato sinistro del corpo, con la parte anteriore destra (“mio padre stava abbassato a pulire e quando l'ha colpito lo ha fatto sul lato sinistro;
la macchina ha colpito mio padre con la parte anteriore destra, ovvero lato passeggero;
non so specificare con che parte dell'auto lo abbia colpito ma era anteriore destro”).
Il teste , escusso all'udienza del 10.5.2022, si è limitato a riportare circostanze Testimone_3 riferite dal figlio , sicché ai fini che ci occupano non ha offerto elementi di Testimone_2 convincimento ulteriori (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025).
Pag. 5 di 6 Ciò posto, risulta inverosimile che l'autovettura investitrice abbia potuto colpire l'attore con la propria parte anteriore destra sul lato sinistro del corpo (come riferito dal teste
[...]
), atteso che, come visto dalla testimonianza del teste , l'attore si Tes_2 Testimone_1 trovava in piedi rivolto verso la sua abitazione. Ne consegue che l'autovettura avrebbe dovuto al più colpire l'attore sul lato destro del corpo con la propria parte anteriore destra.
Su di una strada a doppio senso di marcia come quella oggetto del sinistro descritto in citazione, infatti, perché l'impatto possa avvenire tra la parte anteriore destra di un'autovettura e il lato sinistro del corpo di un uomo rivolto verso un'abitazione che dà direttamente sulla strada, la prima dovrebbe circolare contromano, circostanza non allegata dall'attore.
Solo a queste condizioni l'impatto descritto sarebbe compatibile con i significativi danni allegati dall'attore (rottura del femore).
Le dichiarazioni testimoniali, in altri termini, appaiono in insanabile contraddizione riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro, sicché non risultano idonee a fornire un quadro probatorio sufficiente a ritenere riscontrata l'allegazione attorea.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 a euro
52.000,00, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, nel rapporto tra le parti, vengono poste definitivamente a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento, in favore della convenuta delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell'attore soccombente le spese di Ctu.
Così deciso in Aversa, il 17.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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