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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/10/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – Procedure concorsuali
composto dai magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 27.5.2025 al R.G. n. 21-1/2025 Procedimento
Unitario, promosso d a
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, , con sede in MO (UD), via Buiatti, n. 11 (P.IVA CP_1
), con il difensore e domiciliatario avv. Guglielmo Pelizzo del foro di Udine P.IVA_1
(per le comunicazioni di cui agli artt. 133 - 134 c.p.c.: fax 0432/734366; pec:
), con studio in Udine, P.zza Patriarcato, n. 8; Email_1
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i
1 (P.IVA ), con sede a Trieste, Via Dell'Industria, n. 20; Controparte_2 P.IVA_2
domicilio digitale/pec Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di presentato da Controparte_2 Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
constatato che nessuno è comparso in udienza per la società resistente, non costituitasi sebbene ritualmente notiziata della lite ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 40, comma 6, e 41, comma 2, CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che, come risulta dalla visura camerale, in atti, l'impresa resistente, operante nel settore della edilizia sia civile che industriale e in via prevalente nella manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici,
ha la sede nel circondario di questo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso;
- che la società ricorrente vanta un credito, esigibile, portato da titolo giudiziale
(decreto ingiuntivo non opposto), a titolo di corrispettivo per il noleggio di un sollevatore, il cui ammontare, al lordo interessi e spese, risulta indicato nel precetto pag. 2 di 7 notificato a febbraio 2025 nella misura di complessivi 4.890,26 euro, oltre interessi e oneri successivi;
ritenuto che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;
in questo senso depongono la considerazione per cui non si è potuto procedere a utili pignoramenti né diretti ne presso terzi;
la Società non ha più sede nell'indirizzo dichiarato;
vi è poi da considerare che, pur essendosi costituita e iscritta al registro delle imprese a marzo 2022, non consta che abbia curato il deposito di alcun bilancio approvato se non per l'esercizio chiuso al 31.12.2022;
rilevato che non sussistono elementi per considerare che la società debitrice sia una
“impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1,
lett.d), CCII1;
rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti, da apprezzare per l'attivo e i ricavi con riguardo agli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di deposito dell'istanza di e dunque con riguardo agli esercizi 2022, 2023 e 2024, costituisce Parte_1
un tema la cui prova, come sancito dall'art. 121 CCII, incombe sull'imprenditore pag. 3 di 7 debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
ad ogni modo, dal bilancio chiuso al 31.12.2022, risulta il largo superamento del requisito dimensionale dei ricavi;
né le dichiarazioni dei redditi 2023 e 2024 (anni di imposta 2022 e 2024),
oggetto comunque di compilazione largamente insufficiente, dunque scarsamente attendibili, recano indicazioni in grado di superare la presunzione;
rilevata inoltre la manifesta sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co. 5, CCI, alla luce dell'entità del credito, indiscutibile, della società ricorrente e della decisiva evidenza degli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia delle Entrate –
RI (da cui emergono (ulteriori) debiti attuali della Società nella misura di
366.604,06 euro) e del certificato contributivo INPS (che indica crediti non ancora passati all'agente della riscossione nella misura di 4863,33 euro);
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (P.IVA Controparte_2
), con sede a Trieste, Via Dell'Industria, n. 20; domicilio P.IVA_2 [...]
; Email_3
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. , che alla luce Persona_1
pag. 4 di 7 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - i libri sociali,
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei pag. 5 di 7 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 24 febbraio 2026, ad ore 9:15, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
AS
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
pag. 6 di 7 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 24/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – Procedure concorsuali
composto dai magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 27.5.2025 al R.G. n. 21-1/2025 Procedimento
Unitario, promosso d a
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, , con sede in MO (UD), via Buiatti, n. 11 (P.IVA CP_1
), con il difensore e domiciliatario avv. Guglielmo Pelizzo del foro di Udine P.IVA_1
(per le comunicazioni di cui agli artt. 133 - 134 c.p.c.: fax 0432/734366; pec:
), con studio in Udine, P.zza Patriarcato, n. 8; Email_1
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i
1 (P.IVA ), con sede a Trieste, Via Dell'Industria, n. 20; Controparte_2 P.IVA_2
domicilio digitale/pec Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di presentato da Controparte_2 Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
constatato che nessuno è comparso in udienza per la società resistente, non costituitasi sebbene ritualmente notiziata della lite ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 40, comma 6, e 41, comma 2, CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che, come risulta dalla visura camerale, in atti, l'impresa resistente, operante nel settore della edilizia sia civile che industriale e in via prevalente nella manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici,
ha la sede nel circondario di questo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso;
- che la società ricorrente vanta un credito, esigibile, portato da titolo giudiziale
(decreto ingiuntivo non opposto), a titolo di corrispettivo per il noleggio di un sollevatore, il cui ammontare, al lordo interessi e spese, risulta indicato nel precetto pag. 2 di 7 notificato a febbraio 2025 nella misura di complessivi 4.890,26 euro, oltre interessi e oneri successivi;
ritenuto che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;
in questo senso depongono la considerazione per cui non si è potuto procedere a utili pignoramenti né diretti ne presso terzi;
la Società non ha più sede nell'indirizzo dichiarato;
vi è poi da considerare che, pur essendosi costituita e iscritta al registro delle imprese a marzo 2022, non consta che abbia curato il deposito di alcun bilancio approvato se non per l'esercizio chiuso al 31.12.2022;
rilevato che non sussistono elementi per considerare che la società debitrice sia una
“impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1,
lett.d), CCII1;
rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti, da apprezzare per l'attivo e i ricavi con riguardo agli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di deposito dell'istanza di e dunque con riguardo agli esercizi 2022, 2023 e 2024, costituisce Parte_1
un tema la cui prova, come sancito dall'art. 121 CCII, incombe sull'imprenditore pag. 3 di 7 debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
ad ogni modo, dal bilancio chiuso al 31.12.2022, risulta il largo superamento del requisito dimensionale dei ricavi;
né le dichiarazioni dei redditi 2023 e 2024 (anni di imposta 2022 e 2024),
oggetto comunque di compilazione largamente insufficiente, dunque scarsamente attendibili, recano indicazioni in grado di superare la presunzione;
rilevata inoltre la manifesta sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co. 5, CCI, alla luce dell'entità del credito, indiscutibile, della società ricorrente e della decisiva evidenza degli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia delle Entrate –
RI (da cui emergono (ulteriori) debiti attuali della Società nella misura di
366.604,06 euro) e del certificato contributivo INPS (che indica crediti non ancora passati all'agente della riscossione nella misura di 4863,33 euro);
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (P.IVA Controparte_2
), con sede a Trieste, Via Dell'Industria, n. 20; domicilio P.IVA_2 [...]
; Email_3
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. , che alla luce Persona_1
pag. 4 di 7 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - i libri sociali,
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei pag. 5 di 7 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 24 febbraio 2026, ad ore 9:15, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
AS
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
pag. 6 di 7 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 24/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;