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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 869/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4376/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024CS0043248 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4376/2024, le sigg.re Ricorrente_1 e Ricorrente_2, entrambe residenti in [...], rappresentate e difese dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, hanno impugnato l'avviso di accertamento n. 2024CS0043248 atto n. 2024CS0045283 notificato in data 05.04.2024 alla Sig.ra Ricorrente_2 e l'avviso n. 2024CS0045282, notificato in data 05.04.2024 alla Sig.ra Ricorrente_1, di “determinazione di classamento e rendita catastale” dell'immobile al Indirizzo_1 del Comune di Cosenza ubicato in Indirizzo_1 P.T.; provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza – Ufficio Provinciale – Territorio.
Le ricorrenti hanno sostenuto che già nell'anno 2016 avevano ricevuto, relativamente allo stesso immobile, altri analoghi accertamenti, impugnati avanti il Giudice tributario, che con Sentenza n.
3860/2020, accoglieva parzialmente il ricorso, “determinando per l'immobile in oggetto la categoria C/1, classe 8, consistenza mq 29, con la r.c. che compete”. L'Ufficio non ha mai ottemperato alla precedente sentenza, passata in giudicato, continuando a considerare l'immobile di cl. 12 anziché di cl. 8 e costringendo le parti a nuovo ricorso. Hanno concluso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati e la conferma di quanto già statuito con la Sentenza definitiva n. 3860/2020 in ordine all'assegnazione della classe 8 relativamente all'immobile in discussione, con ordine e condanna all'Agenzia Entrate Ufficio
Provinciale di Cosenza – Territorio di aggiornare le relative risultanze catastali assegnando all'immobile Indirizzo_1 la classe 8 retroattivamente a far data dalla notifica del precedente accertamento annullato dalla citata sentenza. Con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, nonché al rimborso del contributo unificato e al risarcimento del danno ex art 96.
L'Ente impositore ha chiesto la cessata materia del contendere, con spese compensate, avendo provveduto alla registrazione, negli Atti del Catasto di quanto disposto dalla Sentenza n. 3860/04/20, menzionata da parte ricorrente ed inerente precedente giudizio relativo ad R.G.R. 593/2017, operando la variazione in ripristino della precedente posizione censuaria catastale della rendita relativa al bene oggetto di ricorso.
Con memoria illustrativa le ricorrenti, pur aderendo all'istanza dell'Agenzia, hanno chiesto comunque la condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese processuali, in base al principio della soccombenza virtuale, in quanto la variazione di classamento è avvenuta anni dopo la notifica della sentenza tributaria n. 3860/04/20 e dopo la notifica del presente ricorso.
All'udienza del 14/01/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte così pronuncia: a) è fondata la richiesta di condanna alle spese chiesta dalle ricorrenti, in base al principio della soccombenza virtuale, tenuto conto, altresì, del comportamento dell'Agenzia delle
Entrate Ufficio Territoriale, che ha costretto le ricorrenti ad un nuovo contenzioso, avente ad oggetto un ulteriore accertamento relativo allo stesso immobile, nonostante la precedente sentenza n. 3860/04/20, passata in giudicato, avesse determinato i dati catastali attribuendo all'immobile accertato la classe 8; b)
l'annullamento degli atti oggetto di impugnativa, tuttavia, fa venir meno la materia del contendere, per cui la Corte di Giustizia Tributaria, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ma condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza – Ufficio Provinciale – Territorio a rifondere alle ricorrenti le spese e gli onorari di causa, calcolati in base ai valori medi del DM 147/2022 per un ammontare di euro 3.591,00 di cui euro 120,00 per spese e la restante parte per compensi professionali, su cui calcolare l'Iva, se dovuta, e gli accessori di legge;
c) non sussistono i presupposti della lite temeraria, poiché l'Agenzia si è costituita in giudizio solo per rappresentare di aver provveduto all'annullamento degli atti impugnati, correggendo l'errore commesso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in sentenza. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4376/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024CS0043248 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4376/2024, le sigg.re Ricorrente_1 e Ricorrente_2, entrambe residenti in [...], rappresentate e difese dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, hanno impugnato l'avviso di accertamento n. 2024CS0043248 atto n. 2024CS0045283 notificato in data 05.04.2024 alla Sig.ra Ricorrente_2 e l'avviso n. 2024CS0045282, notificato in data 05.04.2024 alla Sig.ra Ricorrente_1, di “determinazione di classamento e rendita catastale” dell'immobile al Indirizzo_1 del Comune di Cosenza ubicato in Indirizzo_1 P.T.; provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza – Ufficio Provinciale – Territorio.
Le ricorrenti hanno sostenuto che già nell'anno 2016 avevano ricevuto, relativamente allo stesso immobile, altri analoghi accertamenti, impugnati avanti il Giudice tributario, che con Sentenza n.
3860/2020, accoglieva parzialmente il ricorso, “determinando per l'immobile in oggetto la categoria C/1, classe 8, consistenza mq 29, con la r.c. che compete”. L'Ufficio non ha mai ottemperato alla precedente sentenza, passata in giudicato, continuando a considerare l'immobile di cl. 12 anziché di cl. 8 e costringendo le parti a nuovo ricorso. Hanno concluso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati e la conferma di quanto già statuito con la Sentenza definitiva n. 3860/2020 in ordine all'assegnazione della classe 8 relativamente all'immobile in discussione, con ordine e condanna all'Agenzia Entrate Ufficio
Provinciale di Cosenza – Territorio di aggiornare le relative risultanze catastali assegnando all'immobile Indirizzo_1 la classe 8 retroattivamente a far data dalla notifica del precedente accertamento annullato dalla citata sentenza. Con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, nonché al rimborso del contributo unificato e al risarcimento del danno ex art 96.
L'Ente impositore ha chiesto la cessata materia del contendere, con spese compensate, avendo provveduto alla registrazione, negli Atti del Catasto di quanto disposto dalla Sentenza n. 3860/04/20, menzionata da parte ricorrente ed inerente precedente giudizio relativo ad R.G.R. 593/2017, operando la variazione in ripristino della precedente posizione censuaria catastale della rendita relativa al bene oggetto di ricorso.
Con memoria illustrativa le ricorrenti, pur aderendo all'istanza dell'Agenzia, hanno chiesto comunque la condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese processuali, in base al principio della soccombenza virtuale, in quanto la variazione di classamento è avvenuta anni dopo la notifica della sentenza tributaria n. 3860/04/20 e dopo la notifica del presente ricorso.
All'udienza del 14/01/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte così pronuncia: a) è fondata la richiesta di condanna alle spese chiesta dalle ricorrenti, in base al principio della soccombenza virtuale, tenuto conto, altresì, del comportamento dell'Agenzia delle
Entrate Ufficio Territoriale, che ha costretto le ricorrenti ad un nuovo contenzioso, avente ad oggetto un ulteriore accertamento relativo allo stesso immobile, nonostante la precedente sentenza n. 3860/04/20, passata in giudicato, avesse determinato i dati catastali attribuendo all'immobile accertato la classe 8; b)
l'annullamento degli atti oggetto di impugnativa, tuttavia, fa venir meno la materia del contendere, per cui la Corte di Giustizia Tributaria, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ma condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza – Ufficio Provinciale – Territorio a rifondere alle ricorrenti le spese e gli onorari di causa, calcolati in base ai valori medi del DM 147/2022 per un ammontare di euro 3.591,00 di cui euro 120,00 per spese e la restante parte per compensi professionali, su cui calcolare l'Iva, se dovuta, e gli accessori di legge;
c) non sussistono i presupposti della lite temeraria, poiché l'Agenzia si è costituita in giudizio solo per rappresentare di aver provveduto all'annullamento degli atti impugnati, correggendo l'errore commesso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in sentenza. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.