TRIB
Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/12/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TALINA PU
n. rgvg 9381/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9381 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 1 Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. COPPOLA
LL presso il quale elettivamente domicilia
E
Controparte_1 nato a [...] il [...] c.f. C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. COPPOLA
LL presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/05/2025 Parte_1 e Controparte_1 NOTTE
premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 16/08/1990;
- che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 (21.02.1991), Per_2(6.10.1998) e Per_3 (6.10.2007) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 25.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Persona_4Osserva preliminarmente il Collegio che nelle more il figlio nato a [...] il
06.10.2007 ha raggiunto la maggiore età; pertanto andranno espunti dagli accordi i patti relativi all'affidamento ed al regime di visita.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Persona_4 assegnare la casa "1. Nella considerazione prioritaria dell'interesse del figlio
Parte_1 che ci vivrà con il proprio figlio coniugale alla sig.ra Persona_4 e
2. Sempre nella considerazione prioritaria dell'interesse del figlio Persona 4
nell'interesse dei figli Per_1 e Per_2 maggiorenni ma non ancora autosufficienti, e anche come parte integrante delle condizioni che hanno portato i coniugi a scegliere di separarsi consensualmente, che il coniuge Controparte_1 come ulteriore impegno rispetto all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti si impegni entro un mese dall'omologa dell'atto di separazione mediante atto notarile a donare ai figli maggiorenni, Persona_4 tutti non autosufficienti Parte_2 Per_2 e a economicamente, l'appartamento di cui è proprietario, e, dove attualmente risiede il proprio nucleo familiare, e precisamente immobile sito in Napoli Via Enea Zanfagna n 53
Controparte_1 un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di concorso al 3. Porre a carico di
Persona_4 e un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento mantenimento del figlio
Parte_1del coniuge stante la autosufficienza economica della sig.ra
6. Entrambi gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT nella misura del 50% il pagamento del delle spese
7. Porre a carico del sig. Controparte_1 purché previamente concordate e straordinarie sostenute per il figlio Persona_4
Nello specifico: libri scolastici e altri debitamente documentate dalla madre Parte_1 strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico- sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. 4. il sig. Controparte_1 lascerà la casa coniugale entro 7 (sette) giorni dall'udienza presidenziale di separazione portando via con se solo i propri effetti personali”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e
(atto n. 130, parte I, S. sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 1990); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
n. rgvg 9381/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9381 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 1 Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. COPPOLA
LL presso il quale elettivamente domicilia
E
Controparte_1 nato a [...] il [...] c.f. C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. COPPOLA
LL presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/05/2025 Parte_1 e Controparte_1 NOTTE
premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 16/08/1990;
- che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 (21.02.1991), Per_2(6.10.1998) e Per_3 (6.10.2007) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 25.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Persona_4Osserva preliminarmente il Collegio che nelle more il figlio nato a [...] il
06.10.2007 ha raggiunto la maggiore età; pertanto andranno espunti dagli accordi i patti relativi all'affidamento ed al regime di visita.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Persona_4 assegnare la casa "1. Nella considerazione prioritaria dell'interesse del figlio
Parte_1 che ci vivrà con il proprio figlio coniugale alla sig.ra Persona_4 e
2. Sempre nella considerazione prioritaria dell'interesse del figlio Persona 4
nell'interesse dei figli Per_1 e Per_2 maggiorenni ma non ancora autosufficienti, e anche come parte integrante delle condizioni che hanno portato i coniugi a scegliere di separarsi consensualmente, che il coniuge Controparte_1 come ulteriore impegno rispetto all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti si impegni entro un mese dall'omologa dell'atto di separazione mediante atto notarile a donare ai figli maggiorenni, Persona_4 tutti non autosufficienti Parte_2 Per_2 e a economicamente, l'appartamento di cui è proprietario, e, dove attualmente risiede il proprio nucleo familiare, e precisamente immobile sito in Napoli Via Enea Zanfagna n 53
Controparte_1 un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di concorso al 3. Porre a carico di
Persona_4 e un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento mantenimento del figlio
Parte_1del coniuge stante la autosufficienza economica della sig.ra
6. Entrambi gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT nella misura del 50% il pagamento del delle spese
7. Porre a carico del sig. Controparte_1 purché previamente concordate e straordinarie sostenute per il figlio Persona_4
Nello specifico: libri scolastici e altri debitamente documentate dalla madre Parte_1 strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico- sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. 4. il sig. Controparte_1 lascerà la casa coniugale entro 7 (sette) giorni dall'udienza presidenziale di separazione portando via con se solo i propri effetti personali”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e
(atto n. 130, parte I, S. sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 1990); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino