Articolo 81 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 80Articolo 82
Versione
11 maggio 1966
Art. 81.
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito per l'anno finanziario 1966 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.960 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966