Art. 81.
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito per l'anno finanziario 1966 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.960 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito per l'anno finanziario 1966 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.960 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.