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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16273/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.16273/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Massi e avv. Sara Quaranta, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec: – Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.12.1959, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Greco, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_3
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.12.2024 le parti, premesso che in data
23.06.1985 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nata la figlia Sara, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che con sentenza
1 n. 14936/2023, pubblicata in data 18.10.2023, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la loro separazione personale, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma in data
23.06.1985 tra ed , trascritto nel Registro di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Roma dell'anno 1985, atto n. 02614, parte 2, serie A0, ordinandone l'annotazione nei Registri dello Stato Civile;
2. ciascun coniuge economicamente autonomo provvederà al proprio mantenimento;
3. Parte_1 ed dichiarano reciprocamente e vicendevolmente di rinunciare, Controparte_1 così come rinunciano, preventivamente, all'appello contro la sentenza, onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile;
4. spese compensate atteso che ciascuna delle parti provvederà al pagamento delle spese del proprio Avvocato".
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
16273/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Roma in data 23.06.1985; Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985, atto n. 00597,
Parte 2, Serie A07);
2 - dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 04.12.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.16273/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Massi e avv. Sara Quaranta, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec: – Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.12.1959, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Greco, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_3
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.12.2024 le parti, premesso che in data
23.06.1985 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nata la figlia Sara, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che con sentenza
1 n. 14936/2023, pubblicata in data 18.10.2023, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la loro separazione personale, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma in data
23.06.1985 tra ed , trascritto nel Registro di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Roma dell'anno 1985, atto n. 02614, parte 2, serie A0, ordinandone l'annotazione nei Registri dello Stato Civile;
2. ciascun coniuge economicamente autonomo provvederà al proprio mantenimento;
3. Parte_1 ed dichiarano reciprocamente e vicendevolmente di rinunciare, Controparte_1 così come rinunciano, preventivamente, all'appello contro la sentenza, onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile;
4. spese compensate atteso che ciascuna delle parti provvederà al pagamento delle spese del proprio Avvocato".
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
16273/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Roma in data 23.06.1985; Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985, atto n. 00597,
Parte 2, Serie A07);
2 - dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 04.12.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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