TAR Napoli, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 417
TAR
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a.

    Il ricorso è fondato in quanto l'amministrazione non ha adempiuto al giudicato nel termine previsto, nonostante la notifica del titolo esecutivo. Sono stati rispettati i termini procedurali per l'azione di ottemperanza e il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • Accolto
    Pagamento della somma dovuta

    La condanna al pagamento è implicita nell'accoglimento del ricorso di ottemperanza, che mira all'effettiva attuazione del giudicato.

  • Accolto
    Inerzia dell'amministrazione

    La nomina del commissario ad acta è disposta per garantire l'effettiva esecuzione del giudicato qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.

  • Accolto
    Applicazione dell'astreinte

    La domanda di condanna al pagamento di una somma aggiuntiva ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è accolta, con determinazione dei criteri per il calcolo della misura, tenendo conto della funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 417
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 417
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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