Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/06/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese ex art. 352 c.p.c. mediante deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 4435/2024, promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Rosanna Trani, C.F._2
- appellanti - contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Modugno,
- appellata - per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Voghera n. 119/2024, pubblicata il 15.7.2024.
Conclusioni
Per l'appellante:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. – cron. 579/2023, pubblicata in data 13.07.2024, mai notificata, in accoglimento dei motivi di appello:
1. Condannare a rifondere, a Controparte_1 titolo di risarcimento danno per inadempimento, al sig. e alla sig.ra Pt_1 Pt_2 la somma di € 10.000 (diecimila/00) e/o la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, in ogni caso maggiorata degli interessi legali maturati dal primo rifiuto fino al saldo effettivo.
2. Con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio».
Per l'appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, così giudicare: - in via principale e nel merito, confermare integralmente la sentenza n. 119/2024, pubblicata il 15/07/2024 all'esito del giudizio iscritto al n. 579/2023 R.G. del
1
- con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, in ragione della manifesta infondatezza dell'impugnazione».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. – Il 21.2.2006, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 sottoscrivevano presso l'ufficio postale di AN (PV) quattro buoni postali serie “18F”, del valore nominale di € 2.500,00 ciascuno, per un importo complessivo di € 10.000,00, aventi scadenza a 18 mesi e, quindi, al 21.8.2007. Nel mese di giugno dell'anno 2022, il sig. si recava presso l'ufficio Pt_1 postale per riscuotere l'importo di “parte dei buoni” (così, egli sostiene) ed, in tale occasione, veniva reso edotto del fatto che essi non solo erano già scaduti da tempo ma era decorso anche il termine di prescrizione decennale per richiederne il rimborso. Fallito il tentativo di ottenere in via stragiudiziale il pagamento dei buoni, gli appellanti si determinavano a presentare ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Voghera, con domanda di condanna al pagamento del capitale investito, maggiorato dei rendimenti maturati e degli interessi, ed, in via di subordine, di risarcimento del danno in misura pari al medesimo capitale. A sostegno di tali domande, rilevavano che i buoni non riportavano la data di scadenza e di essere convinti che sarebbero scaduti nel 2024, ovvero 18 anni dopo. Quindi, sostenevano di non avere ricevuto alcun preavviso sulla scadenza dei buoni, e ciò nonostante fossero clienti abituali dell'ufficio postale. Inoltre, deducevano che aveva omesso di CP_1 consegnare loro, al momento dell'investimento, il "Foglio Informativo Analitico", recante le caratteristiche dei buoni, inclusa la scadenza. Ricollegavano a tali circostanze il mancato decorso del termine prescrizionale, evocando altresì la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. In via di subordine, ove la prescrizione fosse ritenuta maturata, sostenevano che la mancata consegna del foglio informativo costituiva “una violazione degli obblighi sia contrattuali che precontrattuali di trasparenza, informazione e buona fede", la quale aveva cagionato il danno consistente nella perdita dell'investimento. Si costituiva , la quale, nella CP_1 sostanza, rivendicava la correttezza del proprio operato e faceva presente che le condizioni dei buoni erano riportate in atti normativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, il che garantiva la massima trasparenza e conoscibilità delle condizioni, generando altresì una “presunzione assoluta di conoscenza”. Rilevava quindi che costituiva diligenza minima del titolare del buono attivarsi per conoscere le condizioni e la scadenza del titolo. Evidenziava che l'importo dei buoni, ai sensi della L. n. 266/2005, era andato ad alimentare un
2 Fondo costituito per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, gestito dalla Richiamava quindi la sentenza delle SS.UU. della CP_2
Cassazione n. 3963/2019, la quale aveva affermato che ai titolari di buoni fruttiferi postali non si applicavano le tradizionali e ordinarie disposizioni in materia di tutela dei consumatori, ed, in particolare, rilevava che detti buoni, in quanto “meri documenti di legittimazione” ex art. 2002 c.c., traggono la propria disciplina esclusivamente in atti normativi e amministrativi che i titolari devono conoscere.
2. – L'adito Giudice di Pace respingeva la domanda sostenendo l'intervenuta prescrizione, senza prendere posizione alcuna sulla domanda subordinata di parte ricorrente, ovvero quella di risarcimento dei danni.
3. – Hanno quindi presentato appello sig.ri e Parte_1 Pt_2
dolendosi di tale omessa pronuncia.
[...]
4. – Si è costituita sostenendo che l'omessa Controparte_1 pronuncia di cui trattasi deve intendersi giustificata dalla reiezione della domanda principale, ovvero che tale reiezione conteneva implicito l'assorbimento della relativa domanda. Nel merito, contestava gli argomenti sostenuti dagli appellanti.
Motivi della decisione
5. – Si deve premettere che, avendo la parte appellante unicamente fatto valere in questa sede l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno, deve ritenersi sceso il giudicato sull'intervenuta prescrizione della relativa obbligazione di rimborso, ovvero sul fatto che il buono aveva la scadenza indicata e che, verificatasi questa, tale obbligazione è caduta in prescrizione per effetto del decorso del termine decennale. Infatti, ogni eventuale vizio della sentenza sulla domanda principale, convertendosi in motivo di gravame e dovendo essere fatto valere attraverso appello, sarebbe da ritenersi “sanato” per effetto della mancata specifica impugnazione sui relativi punti.
6. – Ciò posto, la ricorrenza del vizio di omessa pronuncia è, nella specie, evidente.
La estrema laconicità della motivazione, che si limita nella sostanza ad affermare apoditticamente l'intervenuta prescrizione senza prendere posizione alcuna sulle tesi giuridiche di parte appellante, non consente certamente di ritenere un giudicato implicito sulla domanda subordinata di risarcimento dei danni.
Nulla dice il giudice della gravata sentenza, tra l'altro, sulla dedotta mancata consegna del “foglio informativo”, omissione posta a fondamento tanto della domanda principale quanto di quella subordinata.
La violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 112 c.p.c. (trattasi, come rilevato, di omessa pronuncia e non di omessa motivazione, non
3 potendosi ritenere che detto giudice abbia statuito sulla domanda subordinata) comporta la declaratoria di nullità della sentenza "in parte qua" e, non essendo previsto il rinvio, la necessità per questo giudice di decidere sulla domanda medesima.
5. – Chiarito quanto sopra, occorre rilevare che l'art. 6 del D.M.
6.10.2004, prevede, al comma 1°, che “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi mette a disposizione del cliente nei locali aperti al Controparte_1 pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (di seguito il «Foglio Informativo»)” ed, al comma 2°, che “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito”.
Dalla lettura di tali disposizioni, si evince che il cd. “Foglio Informativo” non avrebbe dovuto, in effetti, essere consegnato al sottoscrittore, mentre una
“consegna” è prevista con riferimento al “regolamento del prestito” (contenente comunque le condizioni del medesimo, inclusa la scadenza), in merito al quale gli appellanti nulla dicono;
tuttavia, gli stessi buoni postali – forse in quanto predisposti su modulo non aggiornato - contenevano l'espressa indicazione della consegna di un “Foglio Informativo Analitico” ed, in ogni caso, dalle deduzioni svolte dagli stessi appellanti si desume piuttosto chiaramente l'affermazione di non avere ricevuto, al momento della sottoscrizione, alcun documento contenente l'indicazione della scadenza e, quindi, né il suddetto foglio informativo né il regolamento di cui sopra.
In proposito, si deve premettere che le osservazioni di parte appellata circa il fatto che gli appellanti sarebbero stati onerati dal fornire la prova del fatto negativo, sono infondate, travisando essi il contenuto delle decisioni della richiamata giurisprudenza sul punto: quando l'obbligazione non è “negativa” (ovvero, non ha ad oggetto un “non fare”) – come nel caso di specie – gli oneri probatori sono pacificamente distribuiti nel senso che è il debitore dell'obbligazione stessa a dover provare di avere adempiuto, potendosi il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento.
Nella specie, l'onere della prova dell'avvenuta consegna di un documento (quale ne sia il nome) riportante la scadenza dei buoni, era a carico dell'appellata, che non lo ha assolto.
Tuttavia, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che sia stata tale omissione ad avere determinato l'evento dannoso, ovvero la prescrizione del credito di rimborso dei buoni.
Al contrario, appare decisamente più verosimile l'ipotesi che tale evento si sia verificato per dimenticanza da parte degli appellanti.
4 Anzitutto, deve escludersi che lo scopo della consegna del foglio informativo sia quello di porre l'investitore in condizione di ricordare la scadenza per evitare la prescrizione, dipendendo ciò, essenzialmente, dalla memoria e dalla diligenza dell'investitore stesso nell'appuntarsela e, quindi, nella verifica ed idonea conservazione di tutti i documenti afferenti all'investimento: detto foglio, infatti, ha lo scopo di rappresentare all'investitore stesso, in vista della sottoscrizione, le condizioni applicate, ovvero risponde all'esigenza di porlo nella condizione di prendere decisioni il più possibile consapevoli.
Ciò premesso, è del tutto implausibile che gli appellanti avessero effettuato tali investimenti ignorandone la scadenza, ovvero che questa non fosse stata comunicata, perlomeno verbalmente, dall'addetto all'ufficio postale al momento della proposta di investimento: in effetti, gli stessi appellanti non sostengono ciò, ma affermano di essere stati convinti (non è dato sapere su quali basi) che l'investimento avrebbe avuto la durata di 18 anni, fatto che, tuttavia, non è stato provato e risulta comunque poco verosimile. Pur ipotizzando che gli appellanti fossero completamente digiuni della materia finanziaria, ciò avrebbe comportato il riconoscimento di interessi decisamente svantaggiosi (è chiaro che un orizzonte temporale così lungo avrebbe dovuto garantire rendimenti decisamente più elevati rispetto a quelli offerti che, deve presumersi, essi appellanti ben conoscevano) ed, inoltre, un investimento da parte di un risparmiatore di somme, peraltro alquanto modeste, ad una scadenza così lunga (addirittura, 18 anni) appare obiettivamente poco ragionevole.
D'altra parte, il fatto stesso, dedotto dagli appellanti, della mancata consegna del ” non avrebbe autorizzato una siffatta “convinzione”, Parte_3 dovendosi semmai presumere che, a fronte di una tale omissione, in una persona di buon senso si ingeneri quantomeno un dubbio.
In sostanza, si deve ritenere che la scadenza fosse stata ben conosciuta dagli appellanti al momento della sottoscrizione e, poi, semplicemente dimenticata per distrazione.
Non essendo provata e (comunque) credibile l'affermazione degli appellanti della convinzione che i buoni avrebbero avuto una scadenza a 18 anni, la semplice presa visione dei buoni stessi avrebbe dovuto, in assenza del “foglio informativo”, generare in capo agli appellanti quantomeno un interrogativo sulla scadenza stessa: con ogni probabilità, tale presa visione non era avvenuta per un lunghissimo tempo, tenuto conto che dal momento della sottoscrizione a quello della prima richiesta di rimborso sono passati più di sedici anni.
In sostanza, tutto porta a ritenere che gli appellanti si fossero, semplicemente, dimenticati di avere sottoscritto i buoni stessi, probabilmente rinvenuti occasionalmente molti anni dopo.
5 Manca, in definitiva, idonea prova del nesso di causalità tra l'omissione di cui trattasi ed il mancato “riscatto” dei buoni postali, onere che, si rammenta, è in capo al danneggiato (ex multis, Cass. n. 3491/2024): in particolare, all'esito del previsto giudizio “controfattuale” non emergono sufficienti elementi per ritenere che la consegna del foglio informativo (o del regolamento del prestito) avrebbe, più probabilmente che non, scongiurato la prescrizione, dovendosi, al contrario, presumere che questa sarebbe egualmente maturata.
7. – In definitiva, l'appello va accolto per quanto riguarda la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ma la relativa domanda va rigettata nel merito.
8. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
9. – Non si ritiene di applicare, nella specie, l'art. 13, comma 1° quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Infatti, il rilevato vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia ha reso inevitabile per la parte appellante la proposizione dell'appello: la logica di tale sanzione è, infatti, quella di
“responsabilizzare” la parte soccombente nell'effettuazione di impugnazioni sul presupposto che essa sia in grado di comprendere le ragioni della decisione sfavorevole e non quando, come nella specie, ciò sia impossibile mancando ogni statuizione sulla domanda.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando:
I. dichiara la nullità parziale dell'appellata sentenza per vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno svolta dagli appellanti in via subordinata;
II. respinge la domanda stessa in quanto infondata;
III. condanna la parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 3.380,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Così deciso il 19 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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