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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/10/2025, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 4796 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2020 promosso da rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Romano Ciccone
appellante contro
, rappresentata e difesa dall'avv. LE Controparte_1
GG
appellata nato a [...] il [...] c.f. CP_2 C.F._1
appellato contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1585/2020 del Giudice di Pace di
Sarno in materia di lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione del 6.05.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24/07/2019 Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sarno, la soc. Controparte_3
e , per ottenere il risarcimento delle lesioni riportate in seguito al CP_2
sinistro del 30.11.2018, alle ore 14.50 circa, in Pagani (SA), alla via Nazionale.
L'odierna appellata riferiva che nelle predette circostanze di tempo e luogo transitava in compagnia di un suo conoscente, tale , a bordo Persona_1
delle rispettive biciclette, entrambe di proprietà della allorchè entrambi CP_1
venivano urtati dal veicolo PE IO tg. LU106001, di proprietà di
[...]
, assicurato per la R.C.A. con la n. CP_2 Controparte_4
polizza 05110933003741. A seguito dell'investimento l'attrice rovinava al suolo riportando lesioni personali e danni materiali.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_5
la quale chiedeva preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità
[...]
e/o l'improponibilità della domanda attorea, in primis per violazione del principio di infrazionabilità della domanda risarcitoria, in quanto parte attrice aveva già proposto, per lo stesso sinistro, azione per il risarcimento dei danni a cose dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Sarno, Dott. G. Ravotti, R.G. n.
2116/19. In subordine la convenuta compagnia chiedeva il rigetto della domanda attorea. In seguito alla fase istruttoria (con acquisizione dei verbali di prova testimoniale del giudizio avente ad oggetto i danni materiali), veniva ammessa C.T.U. medico legale per la quantificazione delle lesioni riportate da . Controparte_1
All'udienza del 9/07/2020 le parti costituite rassegnavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con l'impugnata sentenza n. 1585/20, depositata in cancelleria il 06/08/2020,
l'Ufficio del Giudice di pace di Sarno, accoglieva le richieste di parte appellata e, per l'effetto, così dichiarava: “condanna la Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., ed il sig.
[...] [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice sig.ra CP_2 [...]
ed a titolo di risarcimento danni come meglio esposti in motivazione, CP_1
della somma complessiva di € 9404,90, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria del credito, da liquidarsi a far data dal fatto sino all'effettivo soddisfo;
condanna la in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., ed il sig. , in solido tra CP_2
loro, alla rifusione delle spese processuali che liquida complessivamente in €
3650,00 di cui € 300,00 per spese ed € 3350,00 per compensi professionali oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
LE GG che ha dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari;
pone definitivamente a carico dei convenuti ed in solido tra loro le spese della resa Consulenza Tecnica d'Ufficio, come da decreto di liquidazione in atti”.
Con atto di citazione in appello notificato il giorno 14.10.2020 la
[...]
proponeva appello avverso la suddetta sentenza Controparte_6
al fine di ottenerne la riforma integrale.
Con comparsa depositata il 21.01.2021 si costituiva in giudizio
[...]
, contestando in fatto ed in diritto le richieste dell'appellante, eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello e la carenza ed infondatezza dei motivi a sostegno. Il convenuto anche se regolarmente citato in giudizio restava CP_2
contumace come in primo grado.
Il giudice, rigettata la richiesta di parte appellante di rinnovazione della CTU medico-legale disposta in primo grado, rinviava per la rimessione in decisione all'udienza a trattazione scritta del giorno 6.05.2025, all'esito della quale riservava la causa in decisione.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante eccepisce l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda proposta da per Controparte_1
l'infrazionabilità del credito.
Il principio dell'infrazionabilità del credito non è stato violato dall'attrice in quanto alla data dell'instaurazione del separato ed anteriore giudizio per danni materiali la lesione subita dalla non risultava ancora guarita e pertanto CP_1
nell'atto di citazione del giudizio tale circostanza veniva evidenziata con riserva di agire successivamente, a guarigione avvenuta, per il risarcimento dei danni fisici.
Difatti, agli atti del primo grado risulta allegato il certificato di avvenuta guarigione della datato 25/05/2019 e dunque, successivamente alla data CP_1
dell'atto di citazione per il risarcimento dei danni materiali.
Inoltre, la sentenza n. 625/20 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Sarno in data 15/04/2020, notificata in data 23/09/2020 e non appellata, ad oggi risulta passata in giudicato per mancata impugnazione. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante al punto 2 ed al punto 3 dei motivi di appello la sentenza non presenta alcuna nullità per vizio motivazionale, così come di nessuna nullità è viziata la CTU redatta dalla dott.ssa . Per_2
In sostanza parte appellante in questi due motivi, che possono essere considerati in maniera unitaria, riporta le critiche alla bozza di ctu lamentandosi che le stesse non sono state prese in considerazione dal Giudice e dal CTU.
Al riguardo, il giudice di prime cure non era tenuto ad esplicare in sentenza i motivi per cui disattendeva le critiche del medico di parte della compagnia assicurativa in quanto ad esse era stato già ampiamente risposto con motivazione valida e specifica dal CTU dott.ssa , così come si legge alle pagine 7 e Per_2
8 della relazione presente agli atti.
In un contraddittorio regolarmente instaurato, con termine di invio bozze ed osservazioni rispettati, il giudice trovando esaustive le risposte del ctu alle osservazioni del ctp non è tenuto a motivare in sentenza le ragioni della sua scelta.
Alla luce di quanto sopra esposto la consulenza tecnica di ufficio non è in alcun modo viziata, oltre ad essere condivisibile dal punto di vista tecnico e logico
(vedasi anche quanto motivato in ordine all'assenza di escoriazioni sul corpo della danneggiata così evidenti da richiedere medicazione o refertazione in P.S.).
In alcun errore è incorso il giudice di primo grado nel valutare le prove documentali, la relazione di consulenza medico legale d'ufficio ed i mezzi istruttori espletati nel giudizio.
In particolare, dalle dichiarazioni del testimone – che Testimone_1
risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica
– emerge che la condotta del conducente del veicolo di parte convenuta ha determinato l'evento perdendo il controllo del proprio mezzo PE IO ed impattando la bicicletta condotta dalla che nulla poteva fare per evitare CP_1
lo scontro.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese del giudizio di appello, che liquida in euro 5077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 22/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 4796 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2020 promosso da rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Romano Ciccone
appellante contro
, rappresentata e difesa dall'avv. LE Controparte_1
GG
appellata nato a [...] il [...] c.f. CP_2 C.F._1
appellato contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1585/2020 del Giudice di Pace di
Sarno in materia di lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione del 6.05.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24/07/2019 Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sarno, la soc. Controparte_3
e , per ottenere il risarcimento delle lesioni riportate in seguito al CP_2
sinistro del 30.11.2018, alle ore 14.50 circa, in Pagani (SA), alla via Nazionale.
L'odierna appellata riferiva che nelle predette circostanze di tempo e luogo transitava in compagnia di un suo conoscente, tale , a bordo Persona_1
delle rispettive biciclette, entrambe di proprietà della allorchè entrambi CP_1
venivano urtati dal veicolo PE IO tg. LU106001, di proprietà di
[...]
, assicurato per la R.C.A. con la n. CP_2 Controparte_4
polizza 05110933003741. A seguito dell'investimento l'attrice rovinava al suolo riportando lesioni personali e danni materiali.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_5
la quale chiedeva preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità
[...]
e/o l'improponibilità della domanda attorea, in primis per violazione del principio di infrazionabilità della domanda risarcitoria, in quanto parte attrice aveva già proposto, per lo stesso sinistro, azione per il risarcimento dei danni a cose dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Sarno, Dott. G. Ravotti, R.G. n.
2116/19. In subordine la convenuta compagnia chiedeva il rigetto della domanda attorea. In seguito alla fase istruttoria (con acquisizione dei verbali di prova testimoniale del giudizio avente ad oggetto i danni materiali), veniva ammessa C.T.U. medico legale per la quantificazione delle lesioni riportate da . Controparte_1
All'udienza del 9/07/2020 le parti costituite rassegnavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con l'impugnata sentenza n. 1585/20, depositata in cancelleria il 06/08/2020,
l'Ufficio del Giudice di pace di Sarno, accoglieva le richieste di parte appellata e, per l'effetto, così dichiarava: “condanna la Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., ed il sig.
[...] [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice sig.ra CP_2 [...]
ed a titolo di risarcimento danni come meglio esposti in motivazione, CP_1
della somma complessiva di € 9404,90, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria del credito, da liquidarsi a far data dal fatto sino all'effettivo soddisfo;
condanna la in Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., ed il sig. , in solido tra CP_2
loro, alla rifusione delle spese processuali che liquida complessivamente in €
3650,00 di cui € 300,00 per spese ed € 3350,00 per compensi professionali oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
LE GG che ha dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari;
pone definitivamente a carico dei convenuti ed in solido tra loro le spese della resa Consulenza Tecnica d'Ufficio, come da decreto di liquidazione in atti”.
Con atto di citazione in appello notificato il giorno 14.10.2020 la
[...]
proponeva appello avverso la suddetta sentenza Controparte_6
al fine di ottenerne la riforma integrale.
Con comparsa depositata il 21.01.2021 si costituiva in giudizio
[...]
, contestando in fatto ed in diritto le richieste dell'appellante, eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello e la carenza ed infondatezza dei motivi a sostegno. Il convenuto anche se regolarmente citato in giudizio restava CP_2
contumace come in primo grado.
Il giudice, rigettata la richiesta di parte appellante di rinnovazione della CTU medico-legale disposta in primo grado, rinviava per la rimessione in decisione all'udienza a trattazione scritta del giorno 6.05.2025, all'esito della quale riservava la causa in decisione.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante eccepisce l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda proposta da per Controparte_1
l'infrazionabilità del credito.
Il principio dell'infrazionabilità del credito non è stato violato dall'attrice in quanto alla data dell'instaurazione del separato ed anteriore giudizio per danni materiali la lesione subita dalla non risultava ancora guarita e pertanto CP_1
nell'atto di citazione del giudizio tale circostanza veniva evidenziata con riserva di agire successivamente, a guarigione avvenuta, per il risarcimento dei danni fisici.
Difatti, agli atti del primo grado risulta allegato il certificato di avvenuta guarigione della datato 25/05/2019 e dunque, successivamente alla data CP_1
dell'atto di citazione per il risarcimento dei danni materiali.
Inoltre, la sentenza n. 625/20 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Sarno in data 15/04/2020, notificata in data 23/09/2020 e non appellata, ad oggi risulta passata in giudicato per mancata impugnazione. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante al punto 2 ed al punto 3 dei motivi di appello la sentenza non presenta alcuna nullità per vizio motivazionale, così come di nessuna nullità è viziata la CTU redatta dalla dott.ssa . Per_2
In sostanza parte appellante in questi due motivi, che possono essere considerati in maniera unitaria, riporta le critiche alla bozza di ctu lamentandosi che le stesse non sono state prese in considerazione dal Giudice e dal CTU.
Al riguardo, il giudice di prime cure non era tenuto ad esplicare in sentenza i motivi per cui disattendeva le critiche del medico di parte della compagnia assicurativa in quanto ad esse era stato già ampiamente risposto con motivazione valida e specifica dal CTU dott.ssa , così come si legge alle pagine 7 e Per_2
8 della relazione presente agli atti.
In un contraddittorio regolarmente instaurato, con termine di invio bozze ed osservazioni rispettati, il giudice trovando esaustive le risposte del ctu alle osservazioni del ctp non è tenuto a motivare in sentenza le ragioni della sua scelta.
Alla luce di quanto sopra esposto la consulenza tecnica di ufficio non è in alcun modo viziata, oltre ad essere condivisibile dal punto di vista tecnico e logico
(vedasi anche quanto motivato in ordine all'assenza di escoriazioni sul corpo della danneggiata così evidenti da richiedere medicazione o refertazione in P.S.).
In alcun errore è incorso il giudice di primo grado nel valutare le prove documentali, la relazione di consulenza medico legale d'ufficio ed i mezzi istruttori espletati nel giudizio.
In particolare, dalle dichiarazioni del testimone – che Testimone_1
risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica
– emerge che la condotta del conducente del veicolo di parte convenuta ha determinato l'evento perdendo il controllo del proprio mezzo PE IO ed impattando la bicicletta condotta dalla che nulla poteva fare per evitare CP_1
lo scontro.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese del giudizio di appello, che liquida in euro 5077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 22/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo