Art. 9. Circoscrizioni territoriali 1. L'ordine dei tecnologi alimentari e' costituito, con sede nel capoluogo, in ogni regione in cui siano iscritti all'albo almeno quindici professionisti. 2. Se il numero dei professionisti iscritti all'albo e' inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine viciniore determinato dal consiglio dell'ordine nazionale.
Articolo 8Articolo 10
Articolo 9 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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11 febbraio 1994
11 febbraio 1994
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