Articolo 9 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 8Articolo 10
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11 febbraio 1994
Art. 9. Circoscrizioni territoriali 1. L'ordine dei tecnologi alimentari e' costituito, con sede nel capoluogo, in ogni regione in cui siano iscritti all'albo almeno quindici professionisti. 2. Se il numero dei professionisti iscritti all'albo e' inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine viciniore determinato dal consiglio dell'ordine nazionale.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994