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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.3631/23 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
tra
Parte_1
[...]
(rappresentati e difesi dall'avv. Daniele D'Elia, come da procura in calce all'atto di citazione)
OPPONENTI
e
CP_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Donno, come da mandato allegato al ricorso monitorio)
OPPOSTO
* * * * * * *
All'udienza del 6.3.2024 la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti.
1
Il giudizio trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dal , receduto dalla Pt_1 Pt_1 [...]
con atto del 26.5.21, per la consegna di copia della documentazione Parte_1
contabile societaria (inventari e bilanci del biennio 2020-2021 e situazione patrimoniale aggiornata al recesso) che assume dovuta dalla società e/o dai soci amministratori perché strumentale alla quantificazione della propria quota partecipativa, non liquidatagli nei tempi prescritti. La relativa ingiunzione n.778/23 del 22.5.2023 è stata opposta dagli intimati, i quali hanno chiesto la revoca del decreto eccependo, in rito, l'incompetenza dell'adito giudice poichè la controversia connessa a rapporti societari era attratta alla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Bari;
nel merito,
l'infondatezza dell'altrui pretesa.
L'opposta ha dedotto l'infondatezza dell'avverso assunto in quanto la sezione specializzata era competente per rapporti endocietari inerenti solo le società di capitali e, nel merito, le socie avevano disatteso l'impegno di liquidare la quota del socio uscente, obbligo assunto espressamente con l'atto societario del
2.11.21.
* * * * * * *
In primis, non vi sono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiesta solo dagli opponenti (in difformità dalle precisate conclusioni) per una “sopravvenienza” che non trova riscontro in atti.
L'opposizione va rigettata.
I) L'eccezione di rito è priva di pregio perché la competenza delle Sezioni specializzate in materia d'impresa ex art.3/2 d.lgs n.168/03 è circoscritta alle società di capitali ed agli enti collettivi legati alle stesse da rapporti di direzione o coordinamento (interessenze che esulano dal caso di specie).
Si evidenzia poi che la controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto non rientra nella competenza del Tribunale delle Imprese (Cass. 24/10325).
2 II) E' pacifico (e documentato) che il è receduto dalla con effetto dal 26.11.21 e che Pt_1 Parte_1
le socie superstiti non hanno provveduto a liquidare la sua quota partecipativa nei tempi e modi prescritti dall'art.2289 c.c. malgrado l'espresso impegno formalizzato in data 2.11.21 in seno all'atto modificativo dei patti sociali (art.1).
Allo scioglimento del singolo rapporto la società ha l'obbligo di liquidare la quota sociale entro sei mesi e,
parallelamente, i soci amministratori hanno l'obbligo, in nome e nell'interesse dell'ente collettivo, di rendere il conto della gestione al fine di consentire la formazione di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata, redatta nel rispetto dei criteri di redazione del bilancio ed in funzione della determinazione del valore (effettivo) della quota (comb. disp. artt.2261-2289 c.c.). La strumentalità della procedura contabile si traduce, dunque, in un obbligo nei confronti del socio uscente, funzionale alla individuazione della consistenza del patrimonio sociale ed alla soddisfazione di interessi e diritti del singolo,
ovvero alla predisposizione e liquidazione della quota spettantegli (Cass. 09/1036; Cass. 20/4260).
Nella perdurante (ed ingiustificata) inerzia della società, il SU ha diritto acchè gli venga messa a disposizione dagli attuali soci la documentazione contabile indispensabile per la valutazione della quota liquidanda in base ai patti sociali ed al disposto normativo.
L'inadempienza degli obbligati (inutilmente compulsati con la missiva dell'aprile 2023) può essere fatta valere giudizialmente in sede monitoria.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (tenendo conto che in fase decisionale parte opposta non ha depositato nei termini memoria conclusionale e replica), secondo parametri aggiornati al d.m. n.147/2022.
Non ricorrono i presupposti per la condanna risarcitoria ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
3 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.778/23 del 22.5.2023;
- condanna gli opponenti a rifondere alla controparte le competenze di lite, che liquida in euro 3.514,00
oltre rsg, iva e cap come per legge e distrae in favore dell'avv. Antonio Donno, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 17.2.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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