Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1969, n. 1003
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 aprile 1970
Art. 3.
Per far fronte alle richieste di pagamento di vincite nel corso della settimana, il ricevitore, al momento di dare il conto della riscossione effettuata nella settimana precedente, giusta l'obbligo previsto dall' articolo 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, e dall'articolo 238 del regolamento, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , e successive modificazioni, puo' chiedere all'intendenza di finanza sede estrazionale di trattenere in tutto o in parte la differenza fra le somme riscosse e quelle pagate. La richiesta deve essere documentata con lo spoglio delle vincite di cui all'articolo 37 del regolamento.
Il conto di cui all'articolo 238 del regolamento, al posto della somma da versare, deve recare la dicitura:
"Somma trattenuta per pagamento vincite, come da richiesta allegata". A questo fine il ricevitore compila un'apposita richiesta, da allegare al conto, in cui, sulla base dello spoglio delle vincite, viene data dimostrazione del totale delle vincite fino a lire 100.000 verificatesi nella ricevitoria, di quelle gia' pagate e di quelle rimaste da pagare.
La richiesta e' immediatamente sottoposta al visto dell'intendenza di finanza la quale, ove non la riconosca fondata, ordina al ricevitore di effettuare subito il versamento della somma trattenuta.
Il ricevitore, il martedi successivo, deve rendere conto, separatamente, delle vincite pagate con le somme trattenute, con le stesse modalita' relative alle vincite normalmente pagate con i fondi delle riscossioni della settimana.
Il movimento di dare e avere del ricevitore deve risultare da apposite annotazioni sul conto, di cui allo articolo 238 del regolamento. L'eventuale eccedenza tra le somme trattenute e le vincite pagate deve essere versata nei modi consueti.
Presentandosene la necessita', il ricevitore puo' rinnovare la richiesta di trattenimento di somme da versare nei confronti delle riscossioni della settimana immediatamente precedente, osservata la procedura prevista nel presente articolo.
Le vincite pagate sono verificate nei modi consueti.
Entrata in vigore il 5 aprile 1970