Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 07/02/2025 , RGC n. 1162 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. Colucci (per delega dell'avv. Arango) per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste. Insiste nella richiesta di CTU;
L'avv. Perciaccante (per delega dell'avv. LAGHI ROBERTO ) per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste. Si oppone alla richiesta di CTU. Eccepisce la tardività dell'opposizione;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL UD
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1162 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 190/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 30 aprile 2024
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Arango
OPPONENTE
E
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), tutte C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentate e difese dall'avv. Roberto Laghi
OPPOSTE
CONCLUSIONI
1
FATTO E DIRITTO
1.1. , con atto di citazione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
190/2024 emesso dal Trib unale di Castrovillari il 30 aprile 2024 e notificato in pari data, con cui è stato ingiunto il pagamento di euro 10.700,00, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione, proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno morale e materiale patito per la vetustà dell'immobile e le infiltrazioni verificatesi.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la vicenda trae origine, infatti, da un decreto ingiuntivo per pagamento canoni locativi emesso su ricorso del locatore, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36, nei confronti dell'originario conduttore - che aveva ceduto l'azienda ed il connesso contratto di locazione - in seguito all'inadempimento del cessionario subentrato nella conduzione dell'immobile (controric. pag. 2: circostanza incontestata).
Orbene il locatore, enunciando nel ricorso per decreto ingiuntivo il titolo del credito, fondato sul rapporto locativo, ha già operato la scelta del rito applicabile alla eventuale opposizione, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., norma che, per le cause rel ative a rapporti di locazione, rinvia alla disciplina del rito del lavoro richiamando, in particolare, l'art. 415
c.p.c. , comma 1 che prevede come forma introduttiva del giudizio il ricorso ex art. 125
c.p.c. , da proporsi mediante deposito in Cancelleria unitamente ai documenti in esso indicati, risultando in tal modo osservate anche le formalità di costituzione del ricorrente in opposizione.
La specialità del rito va coordinata con la particolare disciplina processuale del procedimento sommario, trovando applicazione l'art. 641 c.p.c. , comma 1 che fissa il termine per la opposizione in gg. 40 dalla notifica del decreto monitorio e l'art. 645 c.p.c. , comma 2 secondo cui il giudizio di opposizione “si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dav anti al giudice adito”, e tale deve intendersi il rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c. per le cause concernenti i rapporti di locazione.
La proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo emesso per canoni locativi rimane pertanto regolata, quanto al la individuazione del rito applicabile, dal principio di apparenza del provvedimento richiesto ed ottenuto dal creditore monitorio, anche nel caso in cui l'opponente intenda contestare la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio dall'opposto (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10206 del 26/07/2001; id. Sez. 3, Sentenza
n. 15720 del 11/07/2006; id. Sez. L, Sentenza n. 26372 del 14/12/2007; id. Sez. 3, Sentenza n.
2 7530 del 01/04/2014 - che esaminano la ipotesi in cui il credito abbia inteso procedere con rito ordinario anzichè con rito speciale del lavoro o locatizio -).
Sulla scelta del rito speciale operata dal creditore monitorio, il ricorrente si limita a contestare con il terzo motivo - formulato peraltro con inammissibile cumulo del vi zio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 e del vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 447 bis c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n.
3 - e con il quarto motivo - incentrato sul solo vizio di omessa motivazion e ex art. 360 c.p.c. , comma 1,
n.
5 - la esistenza del rapporto locatizio, sostenendo - in evidente contrasto con la disposizione della L. n. 392 del 1978, art. 36 che prevede la responsabilità sussidiaria, per le obbligazioni derivanti dal contratto loca tivo, del soggetto che ha ceduto l'azienda unitamente al contratto di locazione, salvo espressa liberatoria del locatore - che, in seguito alla comunicazione della cessione d'azienda, il cedente sarebbe automaticamente liberato nei confronti del locatore d a responsabilità per successivi eventuali inadempimenti del cessionario all'obbligazione di pagamento del canone. Ma tale contestazione (che non può accedere al sindacato di legittimità in quanto neppure osservante il requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6, avendo omesso il ricorrente di riportare e trascrivere il contenuto della comunicazione di avvenuta cessione e della eventuale accettazione “liberatoria” trasmessa dalla locatrice) attiene all'esame del merito della controversia, investendo l'accertamento del rapporto controverso, e dunque è del tutto irrilevante come statuito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata - ad incidere su una fase antecedente del giudizio, qual'è quella della individuazione della forma appropriata dell'atto introduttivo del giudizio o della scelta del corretto mezzo di impugnazione, e non fa, pertanto, venire meno il necessario collegamento tra qualificazione del provvedimento giurisdizionale e forma di impugnazione dello stesso, quale speci ficazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al “principio dell'apparenza”, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiu ta dal giudice (cfr.
Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15897 del 11/07/2014; id. Sez. L, Sentenza n. 21520 del
22/10/2015), nella specie dal giudice del procedimento monitorio che ha accolto il ricorso ex art. 633 c.p.c. avente ad oggetto crediti per canoni scaduti derivanti da rapporto di locazione.
La opposizione andava, quindi, proposta nella forma del ricorso ex art. 415 c.p.c. , dovendo in conseguenza essere verificata la osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 641
c.p.c. in relazione al depo sito in Cancelleria dell'atto, indipendentemente dalla data di notifica dello stesso.
3 Non soccorre in contrario la equipollenza delle forme introduttive del giudizio ricorso o citazione ad udienza fissa -, che trova giustificazione nel principio di conserv azione degli effetti degli atti giuridici, laddove questi rivestano i requisiti essenziali prescritti dalla legge ed abbiano comunque raggiunto lo scopo - con sanatoria ex art. 156 c.p.c. , comma 3 - della
“vocatio in jus”. Nel caso in questione infatti no n si discute dei requisito di validità dell'atto introduttivo, nè degli effetti rivolti a rendere edotto il giudice e la controparte della pretesa avanzata in giudizio;
si discute invece della idoneità del procedimento prescelto per la costituzione in giud izio dell'opponente ( art. 165 c.p.c. e art. 645 c.p.c. , comma 2 in luogo dell'art. 415 c.p.c. , comma 1 e art. 645 c.p.c. , comma 2) ad impedire la decadenza comminata dall'art. 641 c.p.c..
Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, non trova applica zione alla fattispecie in esame l'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di impugnazione delle delibere condominiali nella vigenza dell'art. 1137 c.c. ante riforma della L. n. 220 del 2012 (cfr.
Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 14560 del 30/07/200 4; id. Sez. 2, Sentenza n. 8440 del
11/04/2006, secondo cui la verifica della osservanza del termine di impugnazione doveva compiersi in caso di atto di citazione con riferimento al momento della notifica), e che, secondo la esauriente ricostruzione dello sviluppo giurisprudenziale compiuto in sede di risoluzione di contrasto dalle SS.UU. nella sentenza n. 8491 del 14/04/2011, trovava in origine fondamento proprio nella mancata previsione di un rito speciale per il giudizio di impugnazione delle delibere ma trova, invece, applicazione il consolidato CP_4 principio di questa Corte secondo cui l'errore sulla forma dell'atto introduttivo del giudizio, può ritenersi sanata ex art. 156 c.p.c. , comma 3, soltanto se nel termine prescritto sia osservato lo specifico adempimento processuale richiesto da quel rito: con la conseguenza che, se l'adempimento prescritto è costituito dal deposito dell'atto introduttivo nella
Cancelleria del Giudice adito, è a tale adempimento che occorre fare riferimento per verificare la osservanza del termine di decadenza per la proposizione dell'azione.
Pertanto: se il giudizio deve proporsi con atto di citazione ad udienza fissa, qualora la parte abbia introdotto il corrispondente giudizio con ricorso, la sanatoria del vizio pr ocedurale - operante quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto, in virtù del principio di conversione degli atti process uali nulli di cui all'art. 156
c.p.c. - sussiste alla condizione che il ricorso “venga notificato” nel termine di legge (cfr.
Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 21675 del 23/09/2013 - con riferimento al procedimento monitorio per ingiunzione in alternativa a quello speciale di cui alla L. n. 794 del 1942, artt.
28, 29 e 30 -; id. Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014 - con riferimento ad appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza -ingiunzione, pronunciate ai sensi
4 della L. 24 novembre 198 1, n. 689, art. 23, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 -) se invece il giudizio deve essere proposto con ricorso da depositare in Cancelleria, l'erronea introduzione del giudizio con atto di citazione è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c. , a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice (cfr. Corte cass. Sez. 3, Senten za n. 12990 del
27/05/2010 - con riferimento all'appello da proporsi ai sensi degli artt. 433 e 434 c.p.c. -; id. Sez. U, Sentenza n. 22848 del 08/10/2013 - con riferimento all'appello avverso la sentenza resa ex art. 308 c.p.c. , comma 2 -; id. Sez. 3, Sentenza n. 10643 de/ 15/05/2014; id.
Sez. L, Sentenza n. 14401 del 10/07/2015)” (Cass. civ. Sez. III, Sent., 18 maggio 2016, n.
10143).
Inoltre, “non può darsi ingresso all'esame di una domanda subordinata e riconvenzionale proposta dall'attore nei confronti del convenuto nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo. L'inammissibilità dell'opposizione infatti determina impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale (cfr. Cass. n. 2707/90, Cass.
1375/80)” (Tribunale Milano sez. VIII, 25 giugno 2009, n. 8280, cfr. anche Tribunale Torino,
16 marzo 2017, n. 1938).
Pertanto, considerato che il decreto ingiu ntivo è stato notificato a mezzo pec, il 30 aprile
2024 e che l'opposizione, proposta con citazione anziché con ricorso, è stata depositata solo il 12 giugno 2024, oltre il termine di 40 giorni previsto dal codice di rito, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
3. L'avvenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo tardivamente opposto preclude ogni esame anche sull'esistenza di fatti impeditivi o estinti vi del relativo diritto di credito, in quanto “quando il decreto ingiuntivo, ottenuto per canoni di locazione non corrisposti, non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes", e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione” (Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 2015, n. 13207).
Pertanto, tutti i fatti estintivi ded otti in citazione (avvenuti pagamenti in corso del giudizio di sfratto), devono ritenersi inammissibili.
4. Da ultimo, deve essere respinta la domanda riconvenzionale risarcitoria, ammissibile secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass . civ., Sez. III, 14 febbraio
5 2024, n. 4131, secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel pro vvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consist e in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi comportasse l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, errone amente qualificata come eccezione riconvenzionale)”), in quanto, a tacer d'altro, la stessa risulta articolata in termini del tutto generici e sprovvista di ogni sostegno probatorio.
Infatti, con riferimento al danno patrimoniale, non soltanto non è stata analiticamente descritta la merce che sarebbe rimasta danneggiata a causa delle condizioni dell'immobile, ma neppure è stata fornita alcuna prova dell'effettivo danneggiamento e del valore della stessa (anche nella ctp allegata i danni vengono quantificati apoditticamente in euro
10.000,00 senza alcuna descrizione della merce danneggiata e senza alcun elemento idoneo a dimostrarne l'effettivo valore).
4.1. Va respinta anche la domanda di danno morale, dedotta in modo del tutto generico e priva di ogni soste gno probatorio.
Al riguardo, si ricorda che “il danno morale, per poter essere risarcito, richiede la deduzione e la prova, sia nell'an che nel quantum, del pregiudizio subito e ciò in quanto la categoria onnicomprensiva del danno non patrimoniale di cui a ll'art. 2059c.c. - peraltro risarcibile nei soli casi previsti dalla legge (e, cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, quando a) il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, b) quando ricorre una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale e c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale - costituisce pur sempre un'ipotesi di danno conseguenza, il cui ristoro è possibile solo a seguito dell'integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza materiale ed alla sua riferibilità sul piano eziologico alla condotta del soggetto asseritamente danneggiante. Tale pregiudizio, ove intrinsecamente connesso alla situazione data, deve comunque essere allegato e provato nei suoi elementi costitutivi, cosa che non è avvenuta nel caso di specie”
(Corte appello Palermo sez. II, 15 marzo 2016, n. 469; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2020, n. 7964, secondo cui “ogni sub-specie (o tipo) di danno alla persona non può
6 sfuggire al principio di allegazione e di prova che regola il processo civile. Nella materia de qua il principio è riflesso nei precedenti di questa Corte secondo i quali possono essere risarcite plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, e purché si pervenga ad una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di l esioni all'integrità psico - fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del danneggiato (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 13992 del 31/05/2018; Sez. L, Sentenza n. 583 del 15/01/2016; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013)”).
Inoltre, “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantit i, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi no n patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarie tà, di cui all'art. 2
Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nell a lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008,
n. 26972).
In altri termini, anche il danno morale deve necessariamente essere oggetto di allegazione e prova da parte di colui che ne chiede il riconoscimento, il quale deve indicare l'interesse costituzionalmente tutelato che si ritiene leso, non potendo essere oggetto di risarcimento lesioni con non superino la soglia dei meri disagi non risarcibili.
Nel caso di specie, oltre alla indicata carenza probatoria, non è stato neppure indicato l'interesse costituzionalmente tutelato che sarebbe stato leso ed è lo stesso opponente a correlare il danno al mero disagio subito nel corso del rapporto contrattuale.
5. Le spese di lite sostenute dalle parti opposte devono essere poste a carico della parte opponente e vengono liquidate in euro 3.200,00 (di cui euro 700,00 per la fase di studio, euro
600,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 1.000, 00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.
190/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 30 aprile 2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti opposte che liquida in euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 7 febbraio 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL UD
Dott. Gaetano Laviola
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