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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13964 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29474/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
ES TO Presidente Silvia Albano Giudice rel Francesca Giacomini Giudice Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 29474/2024 promossa da:
, nato in EGITTO, Parte_1 il 28/05/1996, rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLO BAIOCCHETTI, del Foro de L'AQUILA;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente - OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 11 luglio 2024 Parte_1
, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento con il
[...] quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda. Esponeva che viveva in Italia dal 2014, avendo dovuto lasciare l'Egitto a causa della condizione di indigenza in cui viveva la sua famiglia e si era pienamente integrato socialmente e lavorativamente sul territorio. Chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, in subordine della protezione speciale. A sostegno della domanda ha prodotto in giudizio: comunicazione di assunzione del 20.6.2020 e relativa proroga, comunicazione assunzione a tempo indeterminato del 26.11.22, denunce Unilav 11 maggio 2023, 24 gennaio 2024 e 1 settembre 2025, quest'ultima per contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, tutte come addetto al lavaggio di veicoli, e relative buste paga, certificazione unica 2025 relativa ai redditi del 2024, comunicazione di ospitalità e contratto di locazione abitativa relativa all'immobile.
* * *
Le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria devono essere dichiarate inammissibili inquanto non è stato espletato il relativo procedimento amministrativo, avendo il ricorrente proposto in data 20 febbraio 2023 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e in questa sede impugnato il rifiuto della Questura. La domanda di riconoscimento della protezione speciale deve, invece, essere accolta. Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7, la quale prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e MP c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4 Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 ĂR c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e IA Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente risulta avere avviato da tempo sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione socio-lavorativa, ha una stabile collocazione abitativa e attualmente lavora come operaio con contratto a tempo indeterminato Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti e del lungo periodo di permanenza in Italia, si ritiene che un rimpatrio sarebbe indubbiamente lesivo del diritto alla vita privata e familiare del ricorrente. Al contrario, il rilascio di un permesso di soggiorno gli consentirebbe di consolidare la propria posizione sul territorio nazionale e di proseguire il positivo percorso di integrazione socio-lavorativa già avviato. In considerazione di ciò e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di Parte_1 al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 30/09/2025
la giudice est. Silvia Albano il Presidente
ES TO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
ES TO Presidente Silvia Albano Giudice rel Francesca Giacomini Giudice Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 29474/2024 promossa da:
, nato in EGITTO, Parte_1 il 28/05/1996, rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLO BAIOCCHETTI, del Foro de L'AQUILA;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente - OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 11 luglio 2024 Parte_1
, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento con il
[...] quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda. Esponeva che viveva in Italia dal 2014, avendo dovuto lasciare l'Egitto a causa della condizione di indigenza in cui viveva la sua famiglia e si era pienamente integrato socialmente e lavorativamente sul territorio. Chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, in subordine della protezione speciale. A sostegno della domanda ha prodotto in giudizio: comunicazione di assunzione del 20.6.2020 e relativa proroga, comunicazione assunzione a tempo indeterminato del 26.11.22, denunce Unilav 11 maggio 2023, 24 gennaio 2024 e 1 settembre 2025, quest'ultima per contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, tutte come addetto al lavaggio di veicoli, e relative buste paga, certificazione unica 2025 relativa ai redditi del 2024, comunicazione di ospitalità e contratto di locazione abitativa relativa all'immobile.
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Le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria devono essere dichiarate inammissibili inquanto non è stato espletato il relativo procedimento amministrativo, avendo il ricorrente proposto in data 20 febbraio 2023 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e in questa sede impugnato il rifiuto della Questura. La domanda di riconoscimento della protezione speciale deve, invece, essere accolta. Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7, la quale prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e MP c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4 Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 ĂR c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e IA Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente risulta avere avviato da tempo sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione socio-lavorativa, ha una stabile collocazione abitativa e attualmente lavora come operaio con contratto a tempo indeterminato Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti e del lungo periodo di permanenza in Italia, si ritiene che un rimpatrio sarebbe indubbiamente lesivo del diritto alla vita privata e familiare del ricorrente. Al contrario, il rilascio di un permesso di soggiorno gli consentirebbe di consolidare la propria posizione sul territorio nazionale e di proseguire il positivo percorso di integrazione socio-lavorativa già avviato. In considerazione di ciò e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di Parte_1 al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 30/09/2025
la giudice est. Silvia Albano il Presidente
ES TO