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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1592/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 24 giugno 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente: l'avv. Simona Melani;
- per parte opposta: l'avv. Alessandra Aiuti in sostituzione dell'avv. Carlo Zauli;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale depositata il 05/06/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 06/06/2025. In particolare, insiste in ogni istanza istruttoria articolata nella memoria ex art. 281 duodecies n. 1 c.p.c.-, chiedendo la revoca dell'ordinanza che ne ha dichiarato la superfluità.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1
R.G. 1592/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1592/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona Melani del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via degli Orafi n. 2, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
AVV. CARLO ZAULI (C.F. ), rappresentato e difeso in proprio ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Aiuti in Pistoia, Via Cino n.
31, giusta procura in atti;
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.-.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/06/2025:
“A) Dichiarare la nullità parziale dell'Atto di intervenuto dell'Avv. Carlo Zauli del
26/04/2024, nonché della sua Nota spese del 29/04/2024, relativamente alla somma di €
2.229,29;
B) Dichiarare l'illegittimità del doppio compenso preteso dall'Avv. Carlo Zauli in relazione all'Atto di pignoramento immobiliare e all'Atto di intervento e alla relativa Nota
Spese, ex art. 92 c.p.c., rideterminando un unico ammontare in via di giustizia.
2
R.G. 1592/2024 Con vittoria di spese e competenze della presente procedura e con distrazione in favore dell'odierno difensore antistatario”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/06/2025 e, in via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella memoria ex art. 281 duodecies n. 1 c.p.c.-:
“Si domanda dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale di Pistoia:
-dichiarare inammissibile e/o irricevibile o/e improponibile le domande, le eccezioni e/o le questioni ex adverso prospettate;
-dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Pistoia e la competenza del Giudice di Pace per tutte le questioni sottoposte;
-dichiarare l'abuso del diritto;
-dichiarare l'abuso del processo;
-Con valutazione anche ex art. 96/3 cpc per oltraggi alla parte ed alla giustizia;
-dichiarare la violazione di cui all'art. 88 c.p.;
-dichiarare la violazione di cui all'art. 89 c.p.;
-liquidare il risarcimento dei danni come prevedono le tabelle dell'Osservatorio sulla
Giustizia del Tribunale di Milano per abuso del diritto e del processo.
-posizione domanda riconvenzionale condizionata-
-dichiarare che le somme suindicate sono dovute.
-Con vittoria delle spese di lite oltre ad accessori di legge;
In via istruttoria: omissis”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_2 adivano il G.E. dell'intestato Tribunale affinché venisse dichiarata la nullità parziale dell'atto di intervento del 26/04/2024 spiegato dall'avv. Carlo Zauli nella procedura esecutiva immobiliare n. 52/2024 R.G.E., e della sua nota spese del 29/0/2024,
3
R.G. 1592/2024 relativamente alla somma di € 2.229,29-, oltre che l'illegittimità del compenso indicato nell'atto di intervento del 26/04/2024 ex art. 92 c.p.c. con rideterminazione dello stesso secondo giustizia.
In particolare, parte opponente, allegava:
- che in data 20/07/2023 l'avv. Carlo Zauli notificava ai sig.ri e atto Parte_1 Parte_2 di precetto per la somma di € 5.122,29-, contestualmente al relativo titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 472/2023;
- che in data 29/09/2023 il medesimo creditore notificava alla sig.ra Parte_2 atto di precetto per la somma di € 23.839,99-, sulla base del titolo esecutivo costituito dalla ordinanza del Tribunale di Pistoia n. 974/2020;
- che in data 02/10/2023 l'avv. Zauli avviava la procedura esecutiva immobiliare contro il sig. relativamente al primo precetto notificato, rubricata al n. 149/2023 R.G.E., Parte_1
conclusasi con ordinanza di dichiarazione di inefficacia e di estinzione ex art. 567 c.p.c.;
- che in data 23/10/2023 il secondo atto precetto veniva opposto dai sig.ri e Parte_1
Parte_2
- che in data 29/03/2024 veniva incardinata sempre dal medesimo creditore la procedura esecutiva immobiliare n. 52/2024 R.G.E. per il credito di cui al primo precetto di €
5.122,29-, notificato al sig. il 9/02/2024; Parte_1
- che in data 22/04/2024 il condebitore depositava istanza di conversione del pignoramento in somma di danaro, con pagamento rateizzato, versando contestualmente la cauzione di legge pari ad € 1.000,00-;
- che in data 26/04/2024 l'avv. Zauli spiegava altresì atto di intervento nella medesima procedura esecutiva immobiliare n. 52/2024 R.G.E. per la somma di € 23.839,99-, fondata sulle identiche ragioni creditorie di cui al precetto del 29/09/2023, già opposto;
- che l'avv. Zauli non provvedeva, in pregiudizio del proprietario, alla cancellazione della trascrizione del primo pignoramento immobiliare.
Dunque, precisato che la procedura esecutiva immobiliare n. 52/2024 R.G.E. veniva inizialmente avviata dall'avv. Zauli solo nei confronti del sig. e che poi, nella Parte_1 stessa, l'avv. Zauli spiegava intervento onde far valere un proprio credito professionale
4
R.G. 1592/2024 vantato unicamente nei confronti della sig.ra gli opponenti contestavano la Parte_2
legittimità dei crediti pretesi, e nello specifico:
a) la debenza degli importi indicati al punto F dell'atto di intervento del 26/04/2024 e richiamati al punto A della nota spese del 29/04/2024, quali:
- VI) Atto di precetto ottobre 2020 per € 341,29
- VII) Fase esecuzione mobiliare presso la debitrice per € 1.218,17
- IX) Atto di precetto in rinnovazione luglio 2021 per € 341,53
- X) Atto di precetto in rinnovazione agosto 2023 per € 328,30-, per complessivi € 2.229,29-, dal momento che i precetti di cui ai punti VI) e IX) non sfociavano in una procedura esecutiva, la supposta fase esecutiva mobiliare, di cui al punto
VII), e relativa al primo dei precetti, si concludeva con la redazione del verbale di pignoramento mobiliare negativo ad opera dell'ufficiale giudiziario incaricato e giammai in un procedimento esecutivo, e, infine, il precetto di cui al punto X) rimaneva perento, giacché la procedura esecutiva immobiliare azionata sulla base del medesimo, la RGN
149/2023 veniva estinta con provvedimento del 30/11/2023;
b) l'ammontare del compenso indicato dall'avv. Zauli per l'atto di intervento del
26/04/2024, in quanto frutto di una scelta del creditore priva di concreta utilità di frazionare la propria pretesa in due distinti atti, anziché procedere alla notifica di un unico atto di pignoramento sulla base di entrambi i titoli giudiziali, così determinando sia un aggravio di costi a carico dei debitori per € 159,00 oltre oneri sia un aggravio dell'attività difensiva a carico degli stessi.
Dunque, gli opponenti insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con provvedimento reso all'udienza del 27/06/2024, il G.E. preso atto della mancata proposizione di istanza di sospensiva, assegnava alle parti il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Dunque, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i sig.ri e hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale così radicando il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. e insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/09/202 si è costituito in giudizio l'avv. Carlo Zauli, ripercorrendo la vicenda intercorsa tra le parti, ritenendo le
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R.G. 1592/2024 somme indicate in atto di intervento integralmente dovute, eccependo in rito l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore di quella del Giudice di Pace
(valore delle contestazioni di € 2.500,99) e comunque l'improponibilità dell'opposizione per frazionamento delle cause in violazione dell'obbligo del simultaneus processus e per violazione del ne bis in idem – essendo le questioni medesime rispetto a quelle del giudizio di opposizione n. 2392/2023 R.G. concluso con sentenza n. 487/2024 non ancora passata in giudicato -, sussistendo dunque i presupposti per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., insistendo dunque per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti e concessi i termini ex art. 281 duodecies c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
Dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito
Anzitutto, va disattesa l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito in favore di quella del Giudice di Pace di Pistoia, applicato il disposto di cui all'art. 17 comma 1
c.p.c. e considerato che oggetto del presente giudizio è la contestazione del credito portato dall'atto di intervento del 26/04/2024 nella procedura esecutiva immobiliare R.G.N.
52/2024 per € 23.839,99-.
Ancora, nessun frazionamento né abuso del processo è stato operato dagli odierni opponenti, dal momento che il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 487/2024, si è espresso in ordine agli atti di precetto notificati dal creditore in data 13/07/2023 e in data
27/09/2023, e dunque in riferimento ad atti diversi rispetto a quello oggetto del presente giudizio di opposizione (atto di intervento del 26/04/2024).
Stesse considerazioni valgano a sostegno dell'infondatezza degli assunti di parte opposta relativi al simultaneus processus e al ne bis in idem, evidenziato invece l'interesse degli opponenti a contestare l'an e il quantum dei crediti portati dal nuovo atto di intervento depositato dall'avv. Zauli nella procedura esecutiva immobiliare al fine di ottenere una
“statuizione suscettibile di acquisire la valenza del giudicato sul rapporto di credito azionato, spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia” (Cass. 15439/2023).
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R.G. 1592/2024 La diversità dell'oggetto dei due giudizi di opposizione esclude altresì il presupposto della pregiudizialità necessaria che giustificherebbe la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., istanza dunque che anch'essa va disattesa.
Nel merito
L'opposizione è fondata.
Con il primo motivo di opposizione, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno contestato la debenza degli importi indicati alla lettera F dell'atto di intervento spiegato dall'avv. Carlo Zauli in data 26/04/2024 nella procedura esecutiva immobiliare n.
52/2024 R.G.E.-.
Trattasi di:
- VI) Atto di precetto ottobre 2020 per € 341,29
- VII) Fase esecuzione mobiliare presso la debitrice per € 1.218,17
- IX) Atto di precetto in rinnovazione luglio 2021 per € 341,53
- X) Atto di precetto in rinnovazione agosto 2023 per € 328,30-, per complessivi € 2.229,29-.
Il motivo è fondato.
Difatti, come già condivisibilmente osservato dal G.E. nell'ordinanza del 24/05/2024 (doc.
14 di parte opponente), integra principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che l'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario;
tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate
(Cass. Ord. 18676/2022). Del resto, lo stesso provvedimento di liquidazione delle spese di esecuzione reso ai sensi dell'art. 95 c.p.c. implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva al di fuori del processo in cui è stato adottato. In termini più generali, il credito per spese e compensi legali di una
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R.G. 1592/2024 procedura esecutiva può essere soddisfatto solo nell'ambito della procedura in cui è sorto, essendo irripetibile al di fuori di essa (cfr. Cass. 1004/2020; Cass. 24751/2018); la Corte di
Cassazione ha, infatti, affermato che in capo al creditore procedente o intervenuto “non nasce alcun credito per le spese di lite spendibile al di fuori del processo esecutivo né accertato (in senso proprio) dal G.E. nè accertabile da altri, con deroga non espressa dal legislatore al principio generale per cui le spese del processo sono regolate dal relativo giudice”; ne consegue che, anche nell'ipotesi d'incapienza parziale, la parte di spese di lite che non sia stata soddisfatta nell'ambito della procedura esecutiva “non concreta un credito spendibile al di fuori di essa né in altri giudizi né in altri processi esecutivi” (cfr. Cass.
16040/2002 Cass. 8634/2003).
Ancora, non è preclusa al creditore e non costituisce abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero (cfr. Cass. Ord. 12195/2023).
Orbene, applicati i principi di diritto sopra esposti, non possono essere esecutivamente azionati nella presente procedura i crediti sub lett. F) dell'atto d'intervento del 26/04/2024, limitatamente alle voci di cui ai n.ri VI), VII) IX) e X) per un totale di € 2.229,29 poiché afferenti ad attività percettuale perenta ovvero sfociata in una procedura esecutiva estinta
(voce n. X) e ad un pignoramento mobiliare rivelatosi infruttuoso, la cui spese, quand'anche fossero state liquidate, giammai avrebbero potuto concretare voce di credito azionabile al di fuori di quella procedura.
Conclusione questa, peraltro, già sostenuta anche dal Tribunale di Pistoia nel procedimento di opposizione a precetto n. 2392/2023 R.G. conclusosi con sentenza n. 487/2024 (doc. 6 di parte opponente).
Dunque, il Tribunale dichiara la nullità parziale dell'atto di intervento del 26/04/2024 spiegato dall'avv. Carlo Zauli nella procedura n. 52/2024 R.G.E. limitatamente alla somma di € 2.229,29-.
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R.G. 1592/2024 Con il secondo motivo di opposizione sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno contestato ex art. 92 c.p.c. la debenza dell'importo indicato dall'avv. Carlo Zauli quale compenso per l'atto di intervento de 26/04/2024, chiedendone la rideterminazione secondo giustizia.
Anche questo motivo è fondato.
Ritiene, infatti, il Tribunale, come già correttamente osservato anche dal G.E., che possa essere liquidato in favore del creditore avv. Carlo Zauli, procedente e intervenuto, a titolo di compenso per l'attività legale spiegata nell'esecuzione immobiliare n. 52/2024 R.G.E., un compenso unico pari a € 1.727,00 oltre a rimborso forfettario spese generali del 15%,
CPA e IVA come per legge, per un totale di € 2.519,90-, compenso determinato facendo applicazione delle tariffe di cui al DM 147/2022 ed assumendo come parametro di riferimento l'ammontare complessivo del credito azionato, al netto delle spese legali di cui alla lett. F) dell'atto di intervento (€ 26.749,13); tanto, in ragione della coincidenza soggettiva del creditore pignorante e intervenuto e dell'agevole azionabilità in unico atto, sin dall'instaurazione della presente procedura (con l'atto di pignoramento), dei titoli esecutivi rappresentati dalla sentenza n. 472/2023 del 06/06/2023 e dalla ordinanza n.974/2020 del 13/07/2020, considerazioni che valgono a supportare una valutazione di superfluità, quantomeno parziale, delle spese legali reclamate con le note spese allegata all'atto di intervento.
Dunque, il Tribunale accerta e dichiara ex art. 92 c.p.c. il compenso complessivamente dovuto all'avv. Carlo Zauli da parte degli opponenti per tutta l'attività legale (quale creditore procedente e quale creditore intervento) spiegata nella procedura n. 52/2024
R.G.E. in € 1.727,00 oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Spese di lite, domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., domanda di condanna ex art. 88 e 89 c.p.c.-.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico di parte opposta in favore degli opponenti e per essi in favore dell'avv. Simona Melani dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.-.
Esse sono liquidate secondo i parametri medi ex DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 23.839,99), ridotto
9
R.G. 1592/2024 del 30% il compenso per la fase istruttoria dato che al deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. non è seguita altra attività di tale natura e ridotto del 30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
L'accoglimento dell'opposizione impone il rigetto della domanda avanzata dall'avv. Zauli di condanna degli opponenti per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.-.
Vanno infine rigettate le domande proposte dall'avv. Zauli ex artt. 88 e 89 c.p.c. atteso che l'attività difensiva svolta dalle controparti ha pienamente rispettato il dovere di lealtà né sono state riscontrate negli atti espressioni sconvenienti od offensive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale dell'atto di intervento del 26/04/2024 spiegato dall'avv. Carlo Zauli nella procedura n. 52/2024 R.G.E. limitatamente alla somma di € 2.229,29-; accerta e dichiara ex art. 92 c.p.c. il compenso dovuto all'avv. Carlo Zauli da parte degli opponenti per tutta l'attività legale (quale creditore procedente e quale creditore intervento) spiegata nella procedura n. 52/2024 R.G.E. in € 1.727,00 oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
condanna
l'avv. Carlo Zauli alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente e per essa in favore dell'avv. Simona Melani dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c. liquidate in €
4.062,70 per compensi, € 125,00 anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
rigetta
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R.G. 1592/2024 la domanda dell'avv. Carlo Zauli di condanna degli opponenti per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.; rigetta le domande dell'avv. Carlo Zauli ex artt. 88 e 89 c.p.c.-.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 24 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
11
R.G. 1592/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 24 giugno 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente: l'avv. Simona Melani;
- per parte opposta: l'avv. Alessandra Aiuti in sostituzione dell'avv. Carlo Zauli;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale depositata il 05/06/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 06/06/2025. In particolare, insiste in ogni istanza istruttoria articolata nella memoria ex art. 281 duodecies n. 1 c.p.c.-, chiedendo la revoca dell'ordinanza che ne ha dichiarato la superfluità.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
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R.G. 1592/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1592/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona Melani del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via degli Orafi n. 2, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
AVV. CARLO ZAULI (C.F. ), rappresentato e difeso in proprio ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Aiuti in Pistoia, Via Cino n.
31, giusta procura in atti;
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.-.
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Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/06/2025:
“A) Dichiarare la nullità parziale dell'Atto di intervenuto dell'Avv. Carlo Zauli del
26/04/2024, nonché della sua Nota spese del 29/04/2024, relativamente alla somma di €
2.229,29;
B) Dichiarare l'illegittimità del doppio compenso preteso dall'Avv. Carlo Zauli in relazione all'Atto di pignoramento immobiliare e all'Atto di intervento e alla relativa Nota
Spese, ex art. 92 c.p.c., rideterminando un unico ammontare in via di giustizia.
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R.G. 1592/2024 Con vittoria di spese e competenze della presente procedura e con distrazione in favore dell'odierno difensore antistatario”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/06/2025 e, in via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella memoria ex art. 281 duodecies n. 1 c.p.c.-:
“Si domanda dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale di Pistoia:
-dichiarare inammissibile e/o irricevibile o/e improponibile le domande, le eccezioni e/o le questioni ex adverso prospettate;
-dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Pistoia e la competenza del Giudice di Pace per tutte le questioni sottoposte;
-dichiarare l'abuso del diritto;
-dichiarare l'abuso del processo;
-Con valutazione anche ex art. 96/3 cpc per oltraggi alla parte ed alla giustizia;
-dichiarare la violazione di cui all'art. 88 c.p.;
-dichiarare la violazione di cui all'art. 89 c.p.;
-liquidare il risarcimento dei danni come prevedono le tabelle dell'Osservatorio sulla
Giustizia del Tribunale di Milano per abuso del diritto e del processo.
-posizione domanda riconvenzionale condizionata-
-dichiarare che le somme suindicate sono dovute.
-Con vittoria delle spese di lite oltre ad accessori di legge;
In via istruttoria: omissis”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_2 adivano il G.E. dell'intestato Tribunale affinché venisse dichiarata la nullità parziale dell'atto di intervento del 26/04/2024 spiegato dall'avv. Carlo Zauli nella procedura esecutiva immobiliare n. 52/2024 R.G.E., e della sua nota spese del 29/0/2024,
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R.G. 1592/2024 relativamente alla somma di € 2.229,29-, oltre che l'illegittimità del compenso indicato nell'atto di intervento del 26/04/2024 ex art. 92 c.p.c. con rideterminazione dello stesso secondo giustizia.
In particolare, parte opponente, allegava:
- che in data 20/07/2023 l'avv. Carlo Zauli notificava ai sig.ri e atto Parte_1 Parte_2 di precetto per la somma di € 5.122,29-, contestualmente al relativo titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 472/2023;
- che in data 29/09/2023 il medesimo creditore notificava alla sig.ra Parte_2 atto di precetto per la somma di € 23.839,99-, sulla base del titolo esecutivo costituito dalla ordinanza del Tribunale di Pistoia n. 974/2020;
- che in data 02/10/2023 l'avv. Zauli avviava la procedura esecutiva immobiliare contro il sig. relativamente al primo precetto notificato, rubricata al n. 149/2023 R.G.E., Parte_1
conclusasi con ordinanza di dichiarazione di inefficacia e di estinzione ex art. 567 c.p.c.;
- che in data 23/10/2023 il secondo atto precetto veniva opposto dai sig.ri e Parte_1
Parte_2
- che in data 29/03/2024 veniva incardinata sempre dal medesimo creditore la procedura esecutiva immobiliare n. 52/2024 R.G.E. per il credito di cui al primo precetto di €
5.122,29-, notificato al sig. il 9/02/2024; Parte_1
- che in data 22/04/2024 il condebitore depositava istanza di conversione del pignoramento in somma di danaro, con pagamento rateizzato, versando contestualmente la cauzione di legge pari ad € 1.000,00-;
- che in data 26/04/2024 l'avv. Zauli spiegava altresì atto di intervento nella medesima procedura esecutiva immobiliare n. 52/2024 R.G.E. per la somma di € 23.839,99-, fondata sulle identiche ragioni creditorie di cui al precetto del 29/09/2023, già opposto;
- che l'avv. Zauli non provvedeva, in pregiudizio del proprietario, alla cancellazione della trascrizione del primo pignoramento immobiliare.
Dunque, precisato che la procedura esecutiva immobiliare n. 52/2024 R.G.E. veniva inizialmente avviata dall'avv. Zauli solo nei confronti del sig. e che poi, nella Parte_1 stessa, l'avv. Zauli spiegava intervento onde far valere un proprio credito professionale
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R.G. 1592/2024 vantato unicamente nei confronti della sig.ra gli opponenti contestavano la Parte_2
legittimità dei crediti pretesi, e nello specifico:
a) la debenza degli importi indicati al punto F dell'atto di intervento del 26/04/2024 e richiamati al punto A della nota spese del 29/04/2024, quali:
- VI) Atto di precetto ottobre 2020 per € 341,29
- VII) Fase esecuzione mobiliare presso la debitrice per € 1.218,17
- IX) Atto di precetto in rinnovazione luglio 2021 per € 341,53
- X) Atto di precetto in rinnovazione agosto 2023 per € 328,30-, per complessivi € 2.229,29-, dal momento che i precetti di cui ai punti VI) e IX) non sfociavano in una procedura esecutiva, la supposta fase esecutiva mobiliare, di cui al punto
VII), e relativa al primo dei precetti, si concludeva con la redazione del verbale di pignoramento mobiliare negativo ad opera dell'ufficiale giudiziario incaricato e giammai in un procedimento esecutivo, e, infine, il precetto di cui al punto X) rimaneva perento, giacché la procedura esecutiva immobiliare azionata sulla base del medesimo, la RGN
149/2023 veniva estinta con provvedimento del 30/11/2023;
b) l'ammontare del compenso indicato dall'avv. Zauli per l'atto di intervento del
26/04/2024, in quanto frutto di una scelta del creditore priva di concreta utilità di frazionare la propria pretesa in due distinti atti, anziché procedere alla notifica di un unico atto di pignoramento sulla base di entrambi i titoli giudiziali, così determinando sia un aggravio di costi a carico dei debitori per € 159,00 oltre oneri sia un aggravio dell'attività difensiva a carico degli stessi.
Dunque, gli opponenti insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con provvedimento reso all'udienza del 27/06/2024, il G.E. preso atto della mancata proposizione di istanza di sospensiva, assegnava alle parti il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Dunque, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i sig.ri e hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale così radicando il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. e insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/09/202 si è costituito in giudizio l'avv. Carlo Zauli, ripercorrendo la vicenda intercorsa tra le parti, ritenendo le
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R.G. 1592/2024 somme indicate in atto di intervento integralmente dovute, eccependo in rito l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore di quella del Giudice di Pace
(valore delle contestazioni di € 2.500,99) e comunque l'improponibilità dell'opposizione per frazionamento delle cause in violazione dell'obbligo del simultaneus processus e per violazione del ne bis in idem – essendo le questioni medesime rispetto a quelle del giudizio di opposizione n. 2392/2023 R.G. concluso con sentenza n. 487/2024 non ancora passata in giudicato -, sussistendo dunque i presupposti per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., insistendo dunque per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti e concessi i termini ex art. 281 duodecies c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
Dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito
Anzitutto, va disattesa l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito in favore di quella del Giudice di Pace di Pistoia, applicato il disposto di cui all'art. 17 comma 1
c.p.c. e considerato che oggetto del presente giudizio è la contestazione del credito portato dall'atto di intervento del 26/04/2024 nella procedura esecutiva immobiliare R.G.N.
52/2024 per € 23.839,99-.
Ancora, nessun frazionamento né abuso del processo è stato operato dagli odierni opponenti, dal momento che il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 487/2024, si è espresso in ordine agli atti di precetto notificati dal creditore in data 13/07/2023 e in data
27/09/2023, e dunque in riferimento ad atti diversi rispetto a quello oggetto del presente giudizio di opposizione (atto di intervento del 26/04/2024).
Stesse considerazioni valgano a sostegno dell'infondatezza degli assunti di parte opposta relativi al simultaneus processus e al ne bis in idem, evidenziato invece l'interesse degli opponenti a contestare l'an e il quantum dei crediti portati dal nuovo atto di intervento depositato dall'avv. Zauli nella procedura esecutiva immobiliare al fine di ottenere una
“statuizione suscettibile di acquisire la valenza del giudicato sul rapporto di credito azionato, spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia” (Cass. 15439/2023).
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R.G. 1592/2024 La diversità dell'oggetto dei due giudizi di opposizione esclude altresì il presupposto della pregiudizialità necessaria che giustificherebbe la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., istanza dunque che anch'essa va disattesa.
Nel merito
L'opposizione è fondata.
Con il primo motivo di opposizione, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno contestato la debenza degli importi indicati alla lettera F dell'atto di intervento spiegato dall'avv. Carlo Zauli in data 26/04/2024 nella procedura esecutiva immobiliare n.
52/2024 R.G.E.-.
Trattasi di:
- VI) Atto di precetto ottobre 2020 per € 341,29
- VII) Fase esecuzione mobiliare presso la debitrice per € 1.218,17
- IX) Atto di precetto in rinnovazione luglio 2021 per € 341,53
- X) Atto di precetto in rinnovazione agosto 2023 per € 328,30-, per complessivi € 2.229,29-.
Il motivo è fondato.
Difatti, come già condivisibilmente osservato dal G.E. nell'ordinanza del 24/05/2024 (doc.
14 di parte opponente), integra principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che l'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario;
tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate
(Cass. Ord. 18676/2022). Del resto, lo stesso provvedimento di liquidazione delle spese di esecuzione reso ai sensi dell'art. 95 c.p.c. implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva al di fuori del processo in cui è stato adottato. In termini più generali, il credito per spese e compensi legali di una
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R.G. 1592/2024 procedura esecutiva può essere soddisfatto solo nell'ambito della procedura in cui è sorto, essendo irripetibile al di fuori di essa (cfr. Cass. 1004/2020; Cass. 24751/2018); la Corte di
Cassazione ha, infatti, affermato che in capo al creditore procedente o intervenuto “non nasce alcun credito per le spese di lite spendibile al di fuori del processo esecutivo né accertato (in senso proprio) dal G.E. nè accertabile da altri, con deroga non espressa dal legislatore al principio generale per cui le spese del processo sono regolate dal relativo giudice”; ne consegue che, anche nell'ipotesi d'incapienza parziale, la parte di spese di lite che non sia stata soddisfatta nell'ambito della procedura esecutiva “non concreta un credito spendibile al di fuori di essa né in altri giudizi né in altri processi esecutivi” (cfr. Cass.
16040/2002 Cass. 8634/2003).
Ancora, non è preclusa al creditore e non costituisce abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero (cfr. Cass. Ord. 12195/2023).
Orbene, applicati i principi di diritto sopra esposti, non possono essere esecutivamente azionati nella presente procedura i crediti sub lett. F) dell'atto d'intervento del 26/04/2024, limitatamente alle voci di cui ai n.ri VI), VII) IX) e X) per un totale di € 2.229,29 poiché afferenti ad attività percettuale perenta ovvero sfociata in una procedura esecutiva estinta
(voce n. X) e ad un pignoramento mobiliare rivelatosi infruttuoso, la cui spese, quand'anche fossero state liquidate, giammai avrebbero potuto concretare voce di credito azionabile al di fuori di quella procedura.
Conclusione questa, peraltro, già sostenuta anche dal Tribunale di Pistoia nel procedimento di opposizione a precetto n. 2392/2023 R.G. conclusosi con sentenza n. 487/2024 (doc. 6 di parte opponente).
Dunque, il Tribunale dichiara la nullità parziale dell'atto di intervento del 26/04/2024 spiegato dall'avv. Carlo Zauli nella procedura n. 52/2024 R.G.E. limitatamente alla somma di € 2.229,29-.
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R.G. 1592/2024 Con il secondo motivo di opposizione sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno contestato ex art. 92 c.p.c. la debenza dell'importo indicato dall'avv. Carlo Zauli quale compenso per l'atto di intervento de 26/04/2024, chiedendone la rideterminazione secondo giustizia.
Anche questo motivo è fondato.
Ritiene, infatti, il Tribunale, come già correttamente osservato anche dal G.E., che possa essere liquidato in favore del creditore avv. Carlo Zauli, procedente e intervenuto, a titolo di compenso per l'attività legale spiegata nell'esecuzione immobiliare n. 52/2024 R.G.E., un compenso unico pari a € 1.727,00 oltre a rimborso forfettario spese generali del 15%,
CPA e IVA come per legge, per un totale di € 2.519,90-, compenso determinato facendo applicazione delle tariffe di cui al DM 147/2022 ed assumendo come parametro di riferimento l'ammontare complessivo del credito azionato, al netto delle spese legali di cui alla lett. F) dell'atto di intervento (€ 26.749,13); tanto, in ragione della coincidenza soggettiva del creditore pignorante e intervenuto e dell'agevole azionabilità in unico atto, sin dall'instaurazione della presente procedura (con l'atto di pignoramento), dei titoli esecutivi rappresentati dalla sentenza n. 472/2023 del 06/06/2023 e dalla ordinanza n.974/2020 del 13/07/2020, considerazioni che valgono a supportare una valutazione di superfluità, quantomeno parziale, delle spese legali reclamate con le note spese allegata all'atto di intervento.
Dunque, il Tribunale accerta e dichiara ex art. 92 c.p.c. il compenso complessivamente dovuto all'avv. Carlo Zauli da parte degli opponenti per tutta l'attività legale (quale creditore procedente e quale creditore intervento) spiegata nella procedura n. 52/2024
R.G.E. in € 1.727,00 oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Spese di lite, domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., domanda di condanna ex art. 88 e 89 c.p.c.-.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico di parte opposta in favore degli opponenti e per essi in favore dell'avv. Simona Melani dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.-.
Esse sono liquidate secondo i parametri medi ex DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 23.839,99), ridotto
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R.G. 1592/2024 del 30% il compenso per la fase istruttoria dato che al deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. non è seguita altra attività di tale natura e ridotto del 30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
L'accoglimento dell'opposizione impone il rigetto della domanda avanzata dall'avv. Zauli di condanna degli opponenti per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.-.
Vanno infine rigettate le domande proposte dall'avv. Zauli ex artt. 88 e 89 c.p.c. atteso che l'attività difensiva svolta dalle controparti ha pienamente rispettato il dovere di lealtà né sono state riscontrate negli atti espressioni sconvenienti od offensive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale dell'atto di intervento del 26/04/2024 spiegato dall'avv. Carlo Zauli nella procedura n. 52/2024 R.G.E. limitatamente alla somma di € 2.229,29-; accerta e dichiara ex art. 92 c.p.c. il compenso dovuto all'avv. Carlo Zauli da parte degli opponenti per tutta l'attività legale (quale creditore procedente e quale creditore intervento) spiegata nella procedura n. 52/2024 R.G.E. in € 1.727,00 oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
condanna
l'avv. Carlo Zauli alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente e per essa in favore dell'avv. Simona Melani dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c. liquidate in €
4.062,70 per compensi, € 125,00 anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
rigetta
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R.G. 1592/2024 la domanda dell'avv. Carlo Zauli di condanna degli opponenti per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.; rigetta le domande dell'avv. Carlo Zauli ex artt. 88 e 89 c.p.c.-.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 24 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
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R.G. 1592/2024