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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 22
e il 26 Maggio 2025 in sostituzione dell'udienza del 30 Maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 395 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
il OR nato il [...] a [...] e ivi residente, nella via Parte_1
Gramsci n. 31, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, ad Agrigento, nella via Artemide n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Federico Lentini
e Riccardo Magro, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso avverso avviso di addebito depositato il 12/02/2024, CP_1
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via
Picone n. 20/30, presso l'ufficio legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 12 Febbraio 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a mezzo pec inviata l'1 Marzo 2024, il OR proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 591 2023 00013701 88 000, formato il 24 Novembre 2023,
1 notificatogli per posta il 4 Gennaio 2024. Esponendo che, per il tramite di tale atto l' gli aveva intimato la corresponsione del complessivo importo di € 8.140,89 CP_1
a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedente il minimale,
derivanti dalla sua iscrizione alla Gestione Commercianti, di somme aggiuntive per il loro omesso versamento per il periodo 01/2017 - 12/2017, oltre le spese di notifica. All'uopo il ricorrente premetteva di essere il legale rappresentante dell'impresa Euro AL F.LI CO RL . Esponendo, innanzitutto, che tale azienda era stata sottoposta nel 2017' a una verifica fiscale, all'esito della quale l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un processo verbale di constatazione, con cui erano stati accertati maggiori redditi di impresa prodotti nel corso di tale anno .
In secondo luogo che, in conseguenza della stessa erano stati rideterminati non solo questi ultimi;
ma, anche, gli ammontari dovuti da esso istante a titolo di contributi previdenziali. In terz'ordine che, entro i termini previsti per legge aveva fatto accesso al beneficio della definizione agevolata del verbale di constatazione in parola ai sensi del D. L. n. 119/2018. Riferiva che, di conseguenza, aveva presentato dichiarazione correttiva del Modello Unico 2018 , inerente ai redditi prodotti nel 2017', tenendo conto delle risultanze della citata verifica fiscale.
Evidenziando che, a fronte del pagamento di € 2.082,00 da egli effettuato sulla base dei redditi dichiarati nel suddetto anno, il cennato processo verbale aveva appurato un debito contributivo di € 7.727,00. Di guisa che, aveva provveduto al pagamento dell'importo di € 5.645,00 a titolo di contributi residui, per come accertato a seguito della menzionata verifica fiscale , mediante il versamento di n.
20 rate trimestrali. L'opponente deduceva, inoltre, che, dopo avere corrisposto tredici delle rate in questione il prefato gli aveva inviato la comunicazione CP_2
di debito n. 010025975743K4202205 , datata 22 Maggio 2022, posta a fondamento dell'avviso di addebito impugnato. Spiegando che, mediante essa l'ente resistente lo aveva, per un verso, informato che per effetto di una verifica dei suoi redditi d'impresa concernente l'anno di imposta 2017, era stato accertato a proprio carico un debito a titolo di contributi a percentuale , o eccedenti il minimale , dovuto alla enunciata Gestione Artigiani/Commercianti, determinato anche tenendo conto di quanto eventualmente verificato dall 'Agenzia delle Entrate a norma dell'art. 36bis
del D.P.R. n. 600/1973; per un altro, invitato a corrispondere , alla stregua di
2 contribuzione, e/o di sanzioni calcolate ai sensi della legge n. 388/2000, gli ammontari indicati nel prospetto allegato nel termine ivi prescritto, coincidenti con queLI che stava all'epoca pagando in ossequio alla definizione a cui aveva aderito. Lo stesso richiamava, poi, le note trasmesse dal suo consulente all' , CP_1
e i riscontri ricevuti dal medesimo, sia prima, che successivamente alla notifica del provvedimento oggetto del contendere. Obiettando che, il nominato non CP_2
si era avveduto che, i contributi in dibattito erano stati da lui interamente corrisposti, estinguendo il debito contratto nei rispettivi confronti. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di
Giudice del Lavoro, di sospendere l'efficacia esecutiva del ricordato avviso di addebito. Quindi, di dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza di tale atto, nonché che nulla doveva all'ente resistente, avendo già integralmente corrisposto le somme con esso pretese.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando l'11 Giugno 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo spiegava che, l'avviso di addebito in dibattito si fondava sull'esito di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, a seguito del quale era stato predisposto il processo verbale di constatazione del 9 Novembre 2017. Rilevando sia di non essere in possesso di documentazione relativa al richiamato accertamento, nonostante l'apposita richiesta inviata a quest'ultima tramite pec il 23 Gennaio 2024; sia di non avere potuto esimersi dall'iscrizione a ruolo della partita relativa ai contributi previdenziali in discorso, oltre che di non avere la possibilità di adottare alcun provvedimento di disposizione della posizione creditoria controversa. In forza di tali ragioni domandava all'adita autorità giudiziaria, previa conferma dell'efficacia esecutiva del citato avviso di addebito, di rigettare l'opposizione in esame perché infondata in fatto e in diritto. Nel merito, di dichiarare, da un lato, fondato e dovuto il credito in contestazione, condannando l'istante a pagargli la somma ingiunta;
dall'altro, che i contributi a percentuale relativi all'anno 2017 erano dovuti nei limiti del maggior reddito accertato, o definito. Chiedeva, altresì, di ordinare all'Agenzia delle
Entrate, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli accertamenti effettuati nei riguardi del OR , nonché delle rispettive notifiche, o dei provvedimenti adottati pure Parte_1
ai fini dello sgravio.
3 Con ordinanza adottata il 5 Luglio 2024 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite sospendeva l'efficacia esecutiva del predetto provvedimento.
Per il resto, il procedimento de quo veniva istruito sulla scorta della documentazione allegata dalle parti nei propri fascicoli. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 Maggio 2025 a norma dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 22 e il 26 Maggio 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Il ricorso introduttivo della contesa è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere accolto per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato è necessario evidenziare dei significativi e dirimenti aspetti. Invero, dalla documentazione prodotta agli atti di lite emerge che, le somme richieste con l'avviso di addebito n. 591 2023 00013701 88 000, formato il 24 Novembre 2023, opposto traggono origine dalla comunicazione di debito n. 010025975743K4202205, datata 22 Maggio 2022, inviata dall' al OR , legale rappresentante della Euro AL F.li CP_1 Parte_1
CO RL. Mediante tale nota, allegata nel suo fascicolo di parte, il cennato Istituto non solo ha informato il ricorrente che, a seguito di una verifica dei suoi redditi d 'impresa afferente all'anno di imposta 2017, è stato accertato a proprio carico un debito a titolo di contributi a percentuale, o eccedenti il minimale, dovuto alla rispettiva Gestione
Artigiani/Commercianti, determinato anche tenendo conto di quanto eventualmente verificato dall'Agenzia delle Entrate a norma dell'art. 36bis del D.P.R. n. 600/1973;
ma, al contempo, lo ha invitato a corrispondere, alla stregua di contribuzione, e/o di sanzioni calcolate ai sensi della legge n. 388/2000, gli importi indicati nel prospetto allegato entro il termine di trenta giorni ivi prescritto. Nella memoria di costituzione e risposta depositata l'11 Giugno 2024 l'ente resistente ha espressamente riconosciuto che, le menzionate somme, di cui l'opponente risulta debitore a titolo di contributi, sono state accertate dall'Agenzia delle Entrate con il processo verbale di constatazione del 9 Novembre 2017. Or dunque, dall'esame della documentazione prodotta dall'odierno istante agli atti del presente giudizio si evince chiaramente, innanzitutto, che in conseguenza della verifica fiscale subita dalla enunciata società nel corso del 2017', è stato redatto il verbale in parola, con cui sono stati accertati maggiori redditi rispetto a queLI dichiarati, procedendosi alla loro rideterminazione e a quella dei contributi dovuti per tale periodo. In secondo luogo che, alla luce dell'accertamento
4 in questione, ha predisposto dichiarazione correttiva del Modello Unico Parte_1
2018, relativa ai redditi 2017, definendo il nominato il processo verbale di constatazione ai sensi del D.L. n. 119/2018. In terz'ordine che, lo stesso ha versato il debito contributivo residuo maturato nell'anno 2017, quantificato in € 5.645,00, attraverso la corresponsione di n. 20 rate trimestrali, utilizzando i modeLI F24, rinvenibili nel rispettivo fascicolo insieme all'esito del versamento che ne attesta il compimento. E' abbastanza agevole appurare che, il ricordato ammontare coincide, salvo una differenza di pochi centesimi, con quello indicato nel prospetto allegato alla richiamata comunicazione di debito.
A fronte di ciò, si palesa incontestabile il duplice onere dell' , quale attore sostanziale CP_1
nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito, sia di allegare compiutamente gli elementi costitutivi della fattispecie dell'asserito suo credito;
sia di dare la prova della loro sussistenza se, come avvenuto nell'ipotesi che ci occupa, viene contestata. Un siffatto duplice onere non può certo assolversi col (o se si preferisce, dissolversi nel) mero rinvio all'accertamento dell'ufficio fiscale e con la richiesta, pura e semplice, di emettere nei confronti di quest'ultimo un ordine di esibizione di tutta la documentazione rilevante ai fini accertativi, o dell'eventuale sgravio. Ciò in quanto, non l'accertamento fiscale, ma la situazione accertata integra la causa petendi dell'azione. In sostanza, nelle controversie come quella sottoposta a disamina grava sul citato l'onere di allegare e di dimostrare di aver proceduto all'iscrizione a ruolo sulla CP_2
scorta di un accertamento posto in essere da esso resistente, ovvero operato da altro ufficio pubblico, quale è, nella fattispecie, l' . A ben guardare, l'onere probatorio Controparte_3
incombente nel presente giudizio in capo all'opposto non è stato affatto ottemperato. Invero, è
inoppugnabile che, con comunicazione numero .0100.23/01/2024.0022666, inviata con CP_1
pec il 23 Gennaio 2024, antecedente alla sua costituzione nel presente giudizio, il prefato ha chiesto all'anzidetta Agenzia delle Entrate di volergli comunicare la regolarità della CP_2 dichiarazione integrativa e dei pagamenti delle rate di cui sopra, eseguiti dal cennato contribuente. Il che è dimostrato dal relativo messaggio che ha prodotto agli atti di causa. Si configura altrettanto incontrovertibile che, il menzionato ente non ha dato alcun seguito alla richiesta in discussione, non avendo proceduto a fornirgli le informazioni richieste. Prendendo le mosse dalle argomentazioni e dalle constatazioni che precedono si perviene alla conclusione che, non solo l'opposizione proposta dall'opponente contro l'enunciato avviso di addebito va accolta;
ma, per l'effetto, gli importi con il medesimo intimati non sono dovuti.
5 4.- Infine, per il principio della soccombenza, l' deve essere condannato a rifondere CP_1
al OR le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi Parte_1
€ 1.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, in accoglimento dell'opposizione proposta dal OR con il Parte_1 ricorso introduttivo della contesa, non dovute le somme che gli sono state richieste dall' CP_1 con l'avviso di addebito n. 591 2023 00013701 88 000, formato il 24 Novembre 2023, opposto;
- infine, condanna l'ente resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
1.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso ad Agrigento in data 30 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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