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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 12/11/2024, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 781/2023 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO;
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. MORELLI PASQUALE, presso il cui studio, con sede in
Vasto, alla Via Repubblica Vastese n. 16, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti PIGNOTTI BARBARA e
CINQUINA ROBERTO, presso il cui studio, con sede in Vasto (CH) al Corso
Plebiscito n. 46, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHE'
1 Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 15/09/2023, ha Parte_1
citato in giudizio, innanzi a questo Tribunale, chiedendo Controparte_1
la pronuncia sentenza di scioglimento del matrimonio sulla base delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, più
dettagliatamente indicate nel ricorso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19/12/2023, si è costituita in giudizio , la quale, pur non Controparte_1
opponendosi all'accoglimento della domanda di divorzio, ha contestato le circostanze allegate da controparte a fondamento delle richieste relative alle condizioni del divorzio, chiedendone il rigetto.
3. All'udienza del 10/07/2024, la convenuta ha preliminarmente richiesto la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo scioglimento del vincolo matrimoniale, mentre il ricorrente, dapprima si è associato a tale richiesta e, in un secondo momento, si è opposto alla stessa. Sulla
scorta di tali deduzioni, il giudice relatore ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni in ordine alla sola domanda di divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.22, ult. co., c.p.c.
4. La parte ricorrente ha precisato le conclusioni, opponendosi alla pronuncia, in via immediata, di una sentenza non definitiva sullo scioglimento del vincolo coniugale, sull'assunto che siffatto provvedimento “allo stato non farebbe altro che peggiorare il conflitto dei
coniugi, ripercuotendosi ulteriormente sulla figlia minore, nonché ai danni
2 del sig. che tutt'ora vede lesa la propria sfera giuridica Parte_1
di genitore”.
5. La parte resistente ha, invece, concluso insistendo nella richiesta di adozione di una sentenza non definitiva di divorzio, con contestuale rinvio al prosieguo delle decisioni sugli aspetti controversi del divorzio.
6. Il giudice relatore, preso atto delle diverse volontà delle parti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla sola domanda relativa allo scioglimento del vincolo coniugale.
7. In data 03/10/2024 il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con ulteriori indicazioni in ordine alle condizioni di divorzio.
DIRITTO
1. La domanda di scioglimento del matrimonio, proposta dalla resistente ed osteggiata dal ricorrente, è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
A conferma della ricorrenza dei presupposti della domanda, sono stati prodotti in giudizio i certificati anagrafici delle parti ed il certificato attestante il matrimonio, nonché l'accordo di separazione raggiunto dalle parti in sede di negoziazione assistita.
Ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 890, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 (entrata in vigore il 26.05.2015 ed applicabile ai procedimenti in corso a tale data, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data).
3 I coniugi hanno sottoscritto la convenzione di negoziazione assistita, in data 26/01/2021. Da tale data, fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo superiore a sei mesi (trattandosi di separazione consensuale), durante i quali, per pacifica ammissione delle parti, la separazione si è protratta ininterrottamente e la convivenza non
è mai ripresa.
La persistenza di uno stato di separazione da oltre sei mesi, la conduzione di vite del tutto autonome, l'assenza di qualsivoglia rapporto, la proposizione del giudizio di divorzio, la dichiarazione resa dalle parti di non volersi riconciliare, costituiscono certamente, a parere del collegio giudicante, evidenti manifestazioni della indisponibilità dei coniugi ad una riconciliazione e della completa impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato.
Preso atto di quanto sopra ed accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, deve essere, nella specie, pronunciato lo scioglimento del matrimonio a suo tempo contratto dai coniugi - Parte_1 CP_1
[...]
Non si condividono, infine, le ragioni di inopportunità – evidenziate dal ricorrente a fondamento della sua opposizione all'adozione di una sentenza non definitiva di divorzio – dal momento che, a parere di questo
Collegio, lo scioglimento immediato del vincolo coniugale, lungi dal costituire una causa di accentuazione del conflitto tra le parti, può invece rappresentare un elemento in grado di stemperare le tensioni legate al
4 prolungamento di un vincolo che entrambe le parti hanno dichiarato di voler recidere.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 890, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3. Con riferimento agli aspetti controversi del divorzio, occorre disporre la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
4. Quanto al regime delle spese processuali, in considerazione del carattere non definitivo della presente statuizione, esse verranno regolate al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
5. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH) per le incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, non definitivamente pronunciando sulla sola domanda di scioglimento del vincolo coniugale proposta da CP_1
nei confronti di , con l'intervento del
[...] Parte_1
P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così
provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...], il [...]; Controparte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH)
5 per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R. 3-11-2000
n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n. 30,
parte I, serie, anno 2017), al momento del suo passaggio in giudicato;
RIMETTE al giudice relatore ogni determinazione in ordine alla prosecuzione della causa e alle ulteriori richieste delle parti;
RISERVA la decisione sulla regolamentazione delle spese processuali alla pronuncia della sentenza definitiva;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 11/11/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICEESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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