Art. 7.
All'onere di cui ai precedenti articoli 4 e 6 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui ai precedenti articoli 4 e 6 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.