Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1226
TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Separazione protratta ininterrottamente per sei mesi

    Il Tribunale ha ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 02/05/2025 sentenza di separazione consensuale n. 427/2025, passata in giudicato.

  • Accolto
    Esclusione della ricostituzione della comunione materiale e spirituale

    Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.

  • Accolto
    Adeguatezza delle condizioni concordate

    Ritenuto che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.; Ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1226
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1226
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

    Testo completo