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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 295/2025 VG promosso dai coniugi:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio degli
[...] C.F._2
Avv.ti GRECO FABIO e GRECO RICCARDO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 10 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 25/01/2025 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1
della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 02/05/2025 sentenza di separazione consensuale n. 427/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 10 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1.- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Modena.
2.- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
liberi di porre, ove crederanno opportuno, la propria residenza.
3.- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, provvedendo al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con i rispettivi redditi.
4.- Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, che, avendo a riguardo l'esclusivo interesse delle minori, si adopereranno affinché essi mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue e provvederanno alla di loro cura, educazione ed istruzione.
5.- In particolare i coniugi concordano di assumere congiuntamente ogni decisione di natura straordinaria concernente cura, educazione pagina 3 di 10 ed istruzione dei figli e di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale ordinaria quando i minori si trovino presso ciascun genitore.
6.- Le figlie minori avranno la residenza anagrafica presso la madre e alla stessa sarà confermata la assegnazione della casa coniugale in
Carpi, Via Orazio Vecchi, n. 34.
7.- Le figlie minori avranno diritto di frequentare e mantenere significativi rapporti con ambo i genitori, che in questa prospettiva si impegnano a collaborare tra loro nell'interesse psicofisico della prole;
le parti convengono a tal fine che e trascorrano Per_1 Per_2
alternativamente una settimana intera con un genitore (dal lunedì alla domenica) e quella successiva con l'altro. Le parti in buona fede e lealtà si impegnano a collaborare qualora accada che per impegni di lavoro o simili uno dei genitori non possa rispettare con rigore i tempi di collocazione. Durante il periodo in cui le minori resteranno con un genitore, questi si adopererà con diligenza e buona fede affinché i figli abbiano contatto con l'altro, con chiamate e/o videochiamate o altri mezzi similari.
8.- Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, e Per_1
trascorreranno ad anni alterni il giorno di Natale con la Per_2
mamma e quello di Santo NO col padre, la vigilia di Capodanno e il Capodanno con uno dei genitori;
del pari, trascorreranno Pasqua con pagina 4 di 10 l'uno e TT con l'altro, sempre ad anni alterni. In ordine alle vacanze estive i genitori avranno la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare: detto periodo dovrà essere individuato entro il 15 di maggio di ogni anno, in ragione degli impegni lavorativi delle parti. In ogni caso le parti, nel periodo festivo e non solo, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove porteranno le figlie, per qualsivoglia eventuale necessità ed avendo cura di permettere ai figli di mantenere rapporti con l'altro genitore con chiamate, e/o videochiamate.
9.- Essendo paritetico il periodo in cui le minori trascorreranno sia col padre che con la madre ogni genitore provvederà alle esigenze dei figli durante la permanenza presso gli stessi, nulla dovendosi disporre reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie.
10.- Gli assegni famigliari (ora cc.dd. assegni unici) saranno attribuite al genitore collocatario.
11.- Le spese straordinarie riguardanti le minori saranno a carico di ciascun genitore per il 50%. Ciascun genitore rimborserà all'altro il
50% delle spese straordinarie da questi sostenute nell'interesse delle figlie, dietro debita presentazione di fatture-ricevute intestate alle stesse, individuando dette spese e determinando la necessità o meno pagina 5 di 10 del consenso alle stesse, secondo lo schema adottato dal Tribunale di
Modena che si riporta (in caso di divergenza vale il Protocollo che sarà attualmente in uso presso il Tribunale di Modena):
SPESE MEDICHE
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 6 di 10 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, i ricorrenti convengono che a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) questi, in caso di disaccordo, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
A tal fine i ricorrenti stabiliscono che il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
12.- I genitori dovranno curare e consentire la frequentazione di Per_1
e con i nonni, anch'essi aventi diritto a mantenere rapporti Per_2
significativi con le minori;
in quest'ottica, ove uno dei genitori sia nell'impossibilità di accudire personalmente le bambine, avrà l'obbligo morale, prima di affidarli a terzi estranei, di interpellare l'altro pagina 7 di 10 genitore o i nonni, dovendosi preferire e favorire l'aiuto di questi a quello di estranei o baby-sitter, salvo che ciò rischi di arrecare pregiudizio alle minori. Ciascun genitore, in questa prospettiva, si impegna espressamente a far sì che i nonni, così come altri familiari,
non esprimano giudizi, di qualsivoglia forma e natura, sulla fine del rapporto di coniugo o, più in generale, sul comportamento delle parti in presenza dei minori.
13.- Quanto agli aspetti patrimoniali: le parti danno reciprocamente atto di aver già provveduto a dividere e compensare beni mobili in comune e le somme presenti sul conto corrente bancario familiare;
esse dichiarano pertanto, sotto questo profilo, di nulla avere a pretendere reciprocamente;
circa le spese condominiali relative all'appartamento già coniugale, si conviene che esse siano interamente a carico della Sig.ra che ne è anche proprietaria. Pt_2
14.- Quanto ai beni mobili registrati: le parti concordano che l'autovettura marca “Tesla” targata GF062WB intestata al Sig. , Pt_1
resta di sua proprietà ed in uso esclusivo dello stesso, stesso dicasi per il motociclo marca “BMW” targata DR30101 allo stesso intestato, il quale si farà carico nel futuro di ogni imposta, onere e spesa legata alla proprietà ed all'utilizzo; l'autovettura marca FIAT modello 500L targata ET460TZ, intestata alla Sig.ra resterà della Pt_2
pagina 8 di 10 disponibilità esclusiva della stessa la quale si farà carico delle relative spese.
15.- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
16.- Le spese del presente atto sono a carico delle parti e nella misura del 50% ciascuno.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
pagina 9 di 10 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AR il 29/05/2010 fra nato a [...]
BONDENO (FE) il 22/11/1975 e nata a [...]
AR (MO) il 03/12/1980 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AR (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 19 Parte II Serie A
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio
dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 295/2025 VG promosso dai coniugi:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio degli
[...] C.F._2
Avv.ti GRECO FABIO e GRECO RICCARDO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 10 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 25/01/2025 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1
della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 02/05/2025 sentenza di separazione consensuale n. 427/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 10 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1.- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Modena.
2.- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
liberi di porre, ove crederanno opportuno, la propria residenza.
3.- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, provvedendo al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con i rispettivi redditi.
4.- Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, che, avendo a riguardo l'esclusivo interesse delle minori, si adopereranno affinché essi mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue e provvederanno alla di loro cura, educazione ed istruzione.
5.- In particolare i coniugi concordano di assumere congiuntamente ogni decisione di natura straordinaria concernente cura, educazione pagina 3 di 10 ed istruzione dei figli e di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale ordinaria quando i minori si trovino presso ciascun genitore.
6.- Le figlie minori avranno la residenza anagrafica presso la madre e alla stessa sarà confermata la assegnazione della casa coniugale in
Carpi, Via Orazio Vecchi, n. 34.
7.- Le figlie minori avranno diritto di frequentare e mantenere significativi rapporti con ambo i genitori, che in questa prospettiva si impegnano a collaborare tra loro nell'interesse psicofisico della prole;
le parti convengono a tal fine che e trascorrano Per_1 Per_2
alternativamente una settimana intera con un genitore (dal lunedì alla domenica) e quella successiva con l'altro. Le parti in buona fede e lealtà si impegnano a collaborare qualora accada che per impegni di lavoro o simili uno dei genitori non possa rispettare con rigore i tempi di collocazione. Durante il periodo in cui le minori resteranno con un genitore, questi si adopererà con diligenza e buona fede affinché i figli abbiano contatto con l'altro, con chiamate e/o videochiamate o altri mezzi similari.
8.- Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, e Per_1
trascorreranno ad anni alterni il giorno di Natale con la Per_2
mamma e quello di Santo NO col padre, la vigilia di Capodanno e il Capodanno con uno dei genitori;
del pari, trascorreranno Pasqua con pagina 4 di 10 l'uno e TT con l'altro, sempre ad anni alterni. In ordine alle vacanze estive i genitori avranno la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare: detto periodo dovrà essere individuato entro il 15 di maggio di ogni anno, in ragione degli impegni lavorativi delle parti. In ogni caso le parti, nel periodo festivo e non solo, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove porteranno le figlie, per qualsivoglia eventuale necessità ed avendo cura di permettere ai figli di mantenere rapporti con l'altro genitore con chiamate, e/o videochiamate.
9.- Essendo paritetico il periodo in cui le minori trascorreranno sia col padre che con la madre ogni genitore provvederà alle esigenze dei figli durante la permanenza presso gli stessi, nulla dovendosi disporre reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie.
10.- Gli assegni famigliari (ora cc.dd. assegni unici) saranno attribuite al genitore collocatario.
11.- Le spese straordinarie riguardanti le minori saranno a carico di ciascun genitore per il 50%. Ciascun genitore rimborserà all'altro il
50% delle spese straordinarie da questi sostenute nell'interesse delle figlie, dietro debita presentazione di fatture-ricevute intestate alle stesse, individuando dette spese e determinando la necessità o meno pagina 5 di 10 del consenso alle stesse, secondo lo schema adottato dal Tribunale di
Modena che si riporta (in caso di divergenza vale il Protocollo che sarà attualmente in uso presso il Tribunale di Modena):
SPESE MEDICHE
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 6 di 10 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, i ricorrenti convengono che a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) questi, in caso di disaccordo, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
A tal fine i ricorrenti stabiliscono che il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
12.- I genitori dovranno curare e consentire la frequentazione di Per_1
e con i nonni, anch'essi aventi diritto a mantenere rapporti Per_2
significativi con le minori;
in quest'ottica, ove uno dei genitori sia nell'impossibilità di accudire personalmente le bambine, avrà l'obbligo morale, prima di affidarli a terzi estranei, di interpellare l'altro pagina 7 di 10 genitore o i nonni, dovendosi preferire e favorire l'aiuto di questi a quello di estranei o baby-sitter, salvo che ciò rischi di arrecare pregiudizio alle minori. Ciascun genitore, in questa prospettiva, si impegna espressamente a far sì che i nonni, così come altri familiari,
non esprimano giudizi, di qualsivoglia forma e natura, sulla fine del rapporto di coniugo o, più in generale, sul comportamento delle parti in presenza dei minori.
13.- Quanto agli aspetti patrimoniali: le parti danno reciprocamente atto di aver già provveduto a dividere e compensare beni mobili in comune e le somme presenti sul conto corrente bancario familiare;
esse dichiarano pertanto, sotto questo profilo, di nulla avere a pretendere reciprocamente;
circa le spese condominiali relative all'appartamento già coniugale, si conviene che esse siano interamente a carico della Sig.ra che ne è anche proprietaria. Pt_2
14.- Quanto ai beni mobili registrati: le parti concordano che l'autovettura marca “Tesla” targata GF062WB intestata al Sig. , Pt_1
resta di sua proprietà ed in uso esclusivo dello stesso, stesso dicasi per il motociclo marca “BMW” targata DR30101 allo stesso intestato, il quale si farà carico nel futuro di ogni imposta, onere e spesa legata alla proprietà ed all'utilizzo; l'autovettura marca FIAT modello 500L targata ET460TZ, intestata alla Sig.ra resterà della Pt_2
pagina 8 di 10 disponibilità esclusiva della stessa la quale si farà carico delle relative spese.
15.- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
16.- Le spese del presente atto sono a carico delle parti e nella misura del 50% ciascuno.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
pagina 9 di 10 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AR il 29/05/2010 fra nato a [...]
BONDENO (FE) il 22/11/1975 e nata a [...]
AR (MO) il 03/12/1980 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AR (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 19 Parte II Serie A
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio
dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 10 di 10