Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 16/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 15 /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all’udienza in data 13 gennaio 2026, all’odierna udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 31995 del registro di Segreteria promosso da:
D. A. S. OMISSIS, rappresentata e difesa dagli Avv. TO FI (c.f. ZFF LRT 71 P 01 A 568 I – pec.: alberto.zeffin@ordineavocatipadova.it) e Avv. Martina Nola (c.f. NLO MTN 85R55 G224X – pec: martina.nola@ordineavvocatipadova.it)
Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Guadagnino (c.f.
[...]– PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S.
Croce 929 Resistente
PER il riconoscimento dell’invalidità di grado non inferiore al 75 per cento, utile ai fini della maggiorazione contributiva prevista dall’art. 80, comma 3, L. 388/2000 e ai fini dell’accesso alla pensione secondo quanto previsto per l’”Opzione Donna” e/o per l’APE Sociale, derivante dalle patologie descritte in atti (Cecità ODX, visus 7/10 osx, esiti di nefropessi ed calcolosi renale, discopatia lombare, IPTS, prolasso mitralico, cervicoartosi, incontinenza urinaria, etc);
VISTO l’atto introduttivo del giudizio;
VISTA la memoria di costituzione in giudizio di parte resistente;
ESAMINATI tutti gli atti e i documenti di causa.
UDITI all’odierna udienza, tenutasi con l’assistenza della funzionaria Nicoletta Niero, l’Avv.
TO FI per la ricorrente e l’Avv. Angelo Guadagnino per l’INPS;
Premesso in
FATTO
1. Con ricorso del 22 marzo 2024, la ricorrente - dopo aver premesso di aver inoltrato in data 3/7/2023 alla competente Commissione Medica Padova una domanda intesa ad ottenere le prestazioni previste per gli Invalidi Civili in quanto affetta da gravi infermità
(Cecità ODX, visus 7/10 osx, esiti di nefropessi ed calcolosi renale, discopatia lombare, IPTS, prolasso mitralico, cervicoartosi, incontinenza urinaria, ecc.), e che tale domanda aveva tuttavia portato al riconoscimento di un’invalidità parziale al 65% con conseguente
(illegittima) preclusione del suo diritto di percepire le prestazioni richieste - adiva l’intesto Giudice chiedendo di accertarsi e dichiararsi che la ricorrente era invalida di grado non inferiore al 75%, utile ai fini della maggiorazione contributiva prevista dall’art. 80, comma 3, L. 388/2000 e ai fini dell’accesso alla pensione secondo quanto previsto per l’”Opzione Donna” e/o per l’APE Sociale, con la decorrenza di legge o quella diversa che sarebbe risultata di giustizia, indicandosi il grado di invalidità da cui la stessa è affetta. Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiaravano antistatari.
2. Dedotto, nel dettaglio, che la situazione di invalidità non inferiore al 75%, già accertata dalla consulenza tecnica di parte allegata a supporto del ricorso, era presente anche al momento della presentazione della domanda - di guisa che doveva ritenersi erroneo l’accertamento eseguito dall’Amministrazione, vistato dalla CML INPS e notificato il 15/12/2023 - la ricorrente evidenziava di avere interesse al riconoscimento quanto meno della maggiorazione contributiva prevista dall’art. 80, c. 3 L. 388/00 e, in ogni caso, del grado di invalidità richiesto al fine di accedere al trattamento pensionistico così come previsto per l’”Opzione Donna” secondo la disciplina in essere nell’anno 2024 (che presupponeva un grado di invalidità pari almeno al 74%) e/o al riconoscimento dell’APE Sociale secondo quanto previsto dall’art. 1, commi da 179 a 186, della Legge di Bilancio 2017
(presupponendo anch’essa il riconoscimento di un’invalidità almeno pari al 74%).
A supporto della domanda allegava una consulenza tecnica di parte e chiedeva che, in via istruttoria, il Giudice disponesse accertamento tecnico medico - legale diretto ad accertare lo stato di invalidità.
3. Con memoria del 26 luglio 2024 si costituiva in giudizio l’INPS, il quale, rilevato che la ricorrente era dipendente ancora in servizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contestava l’avversa domanda opponendosi al richiesto accertamento peritale d’ufficio, eccependo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, giacché l’insussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge era stata riscontrata dalla Commissione medica nell’accertamento sanitario del 30 novembre 2023, oltre che già in precedenza acclarata da una CTU svoltasi in ambito di giudizio ex ATP svoltosi davanti al Giudice del lavoro di Padova, conclusosi con decreto del 4.2.2021.
In via subordinata l’Istituto eccepiva che il riconoscimento della maggiorazione contributiva di cui all’ art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, cui è finalizzato l’accertamento dell’invalidità, non trova applicazione per la c.d. APE, posto che “il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa “, previsto dall’ invocato comma 3, è “utile ai soli fini del diritto alla pensione...”, mentre l’APE è una prestazione pacificamente non avente natura pensionistica.
4. Con ordinanza n.26/2024 del 25 settembre 2024 emessa in esito all’udienza del 23 settembre 2024, veniva disposta dal Giudice consulenza tecnica d’ufficio con la quale si dava mandato all’ l’U.O. Medicina Legale dell’USSL 3 Serenissima del Veneto di esperire Consulenza tecnica d’ Ufficio sul seguente quesito: “Accerti il CTU, esaminata la documentazione sanitaria, sottoposta a visita la ricorrente, compiuti i necessari accertamenti di carattere specialistico, autorizzato il CTU ad assumere informazioni e ad estrarre copia di documentazione sanitaria anche presso enti pubblici o privati, il grado di invalidità civile della ricorrente in conseguenza delle patologie come descritte in atti”.
Disposto rinvio della trattazione alle udienze dell’11 aprile 2025 e del 23 ottobre 2025 in conseguenza di comunicate ragioni organizzative che avevano impedito alla USSL 3 l’espletamento dell’incarico peritale nei termini previsti, l’accertamento peritale, al quale hanno partecipato anche i consulenti nominati dalle parti, veniva depositato in data 11 novembre 2025.
Parte ricorrente, con memoria conclusionale depositata in data 16.12.2025 insisteva per l’accoglimento delle conclusioni formulate.
5. La causa giungeva infine per le conclusioni all’udienza odierna, nel corso della quale, come da separato verbale, alla luce degli esiti peritali, parte ricorrente insisteva per l’accoglimento della domanda e parte resistente si rimetteva alla valutazione del Collegio Considerato in
DIRITTO
6. Il presente ricorso è stato introdotto dall’odierna ricorrente - dipendente ancora in servizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - al fine di verificare la ricorrenza del requisito sanitario presupposto per l’accesso alla maggiorazione contributiva prevista dall’art. 80, comma 3, L. 388/2000 e, ai fini dell’accesso alla pensione, secondo quanto previsto per l’”Opzione Donna” e/o per l’APE Sociale, pur non risultando specificamente e la proposizione di una specifica domanda in tal senso in sede amministrativa, atteso che la ricevuta della domanda prodotta in allegato al ricorso (doc.2) è in verità relativa alla domanda di aggravamento dell’invalidità civile a suo tempo già riconosciuta.
Nonostante i due esaminati profili (permanenza in servizio “attivo” e presentazione della domanda in via amministrativa ai fini dell’aggravamento dell’invalidità civile e non ai fini dei benefici pensionistici prospettati con il ricorso), ad avviso del Giudice sussiste, allo stato degli atti, e pur a fronte di un orientamento contrastante in giurisprudenza (vedi, contra, ex plurimis, Corte dei conti, Sez, Lazio n.534/2025, Sez. Sicilia n.350/2025), la condizione di ammissibilità postulata dall’art.153, co. 1, lett. b, c.g.c..
A tal fine il Giudice ritiene infatti di dover aderire ad altro ben più condivisibile e pratico indirizzo (Corte dei conti, Sez, Liguria n.14/2025, Sez. Piemonte n. 294/2025), alla stregua del recente orientamento della giurisprudenza contabile che ha risolto il contrasto di giurisprudenza sulla necessità della previa domanda amministrativa di concessione della pensione quale condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale (Corte dei conti SS.RR. sentenza n.12/2023 del 17.8.2023).
Sebbene, infatti, il citato precedente interpretativo sia riferibile al requisito sanitario previsto ai fini del riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata, il principio di diritto affermato riguarda proprio l’ipotesi, sovrapponibile alla fattispecie oggetto di odierno esame, in cui pur mancando la specifica domanda amministrativa del relativo beneficio pensionistico - comunque ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito - l’Amministrazione abbia già avuto modo di esprimersi negativamente circa la
(in)sussistenza del medesimo requisito sanitario, di guisa che esigere la previa proposizione della domanda in sede amministrativa, oltre che determinare un inutile aggravio burocratico di fatto mirante allo stesso accertamento già esitato negativamente in precedenza, si tradurrebbe anche in ulteriore e superfluo passaggio amministrativo in danno del ricorrente, costretto ad attendere la definizione dell’istanza amministrativa (del tutto verosimilmente destinata ad essere definita negativamente alla luce dell’accertamento già effettuato ad altri fini dall’Amministrazione), prima di poter utilmente attivare la propria tutela giudiziaria.
7. Ciò detto, il ricorso è fondato, avendo la consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio, immune da censure e condivisa tanto da parte ricorrente quanto da parte resistente (lo stesso CTP dell’INPS ha infatti evidenziato nel corso delle operazioni peritali la possibilità di ammettere una quota di aggravamento rispetto alla precedente valutazione), concluso per una valutazione complessiva di invalidità pari all’80% con decorrenza dal 14.11.2023.
8. In ultimo - atteso che l’odierno ricorso ha ad oggetto esclusivamente l’accertamento del requisito sanitario presupposto ai fini del successivo accesso ai benefici indicati nel libello introduttivo - l’assenza di una specifica domanda sul punto non consente a questo Giudice di pronunciarsi in merito alla cristallizzazione della posizione della ricorrente al momento della proposizione del presente giudizio (ovvero della possibilità dell’Amministrazione di provvedere a legislazione vigente), come paventata solo nel corso della discussione orale della causa.
9. Quanto alla regolamentazione spese legali, sia la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine ad aspetti rilevanti del ricorso, peraltro nemmeno esaminati e affrontati funditus dalle parti, sia la tendenziale gratuità delle vertenze in materia pensionistica, giustificano la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(f.to digitalmente)
Consigliere Roberto Angioni Depositata in Segreteria il 16/01/2026 Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)
IA RE
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.
196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice
(f.to digitalmente)
Consigliere Roberto Angioni In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.
Il Funzionario Preposto
(f.to digitalmente)
IA RE