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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 26/05/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 426 /2023
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to Giovanna Russo Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brusciano (NA) alla via Camillo
Cucca n. 218.
- appellante -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Bove Francesco e dom.to in c.so CP_1
Garibaldi n°38 Salerno
Appellato
NONCHE'
” Controparte_2
1 Contumace Appellata
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Controparte_3
Forzati con il quale elettivamente domiciliata in Napoli, Riviera di Chiaia n. 267.
Appellata
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1161/23, pubblicata in data
6.7.2023.
E
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Salerno in data 04/02/2022 e notificato in data 07/02/2022, il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 400 2021 00018738 24 000 emesso dall' di CP_1
Salerno, con il quale gli si imputava l'omesso versamento di contributi a titolo di
Gestione Commercianti -relativamente ai mesi da aprile a settembre 2019- per un importo complessivo di euro 3.309,35 (tremilatrecentonove/35), comprensivo di sanzioni, morosità, spese di notifica ed oneri per la riscossione.
Il ricorrente deduceva l'assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla l. 662/1996 per l'imposizione contributiva nella Gestione Commercianti, per essere stato mero socio di capitali della “Bene e Associati” s.r.l., senza aver mai partecipato, con abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale, né aver percepito alcun corrispettivo.
Concludeva pertanto come di seguito:
«Voglia il giudice adito, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: CP_ 1) accertare l'inesistenza della pretesa creditoria dell' e dichiarare l'impugnato avviso di addebito nullo, illegittimo, inammissibile ed inefficace per le ragioni esposte nel presente ricorso;
2 2) in via del tutto subordinata, qualora l' resistente fornisca la prova di cui è onerato, CP_4 riconoscere come dovuti i contributi per il solo periodo in cui il ricorrente ha ricoperto la carica anche di amministratore e cioè nei mesi di aprile e maggio 2019 e dal 17/06/19 al
24/07/19;
3) in ogni caso, nella denegata ipotesi che venga accertata la fondatezza, anche solo parziale, della pretesa dell' , atteso che il ricorrente è titolare di pensione dal 01/04/2019, CP_4 accertarne e dichiararne il diritto ad usufruire delle riduzioni previste per i lavoratori in possesso dei requisiti di età ed in particolare per i lavoratori già pensionati con più di 65 anni, nella misura del 50% dei contributi calcolati, così come previsto dalla l. n. 449/1997, riducendo pertanto del 50% gli importi di cui all'impugnato avviso di addebito;
CP_ 4) altresì, condannare l' al pagamento di spese e compensi legali di causa da assegnarsi nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT
(art. 4, comma 1-bis) al sottoscritto procuratore antistatario con provvedimento munito di clausola di attribuzione».
Si costituiva in giudizio l' che deduceva il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva con comparsa con la quale deduceva che l'iscrizione alla CP_1 gestione previdenziale dei lavoratori autonomi commercianti sarebbe avvenuta su domanda di parte e che, comunque, l'iscrizione è fondata anche su altri elementi: il possesso di una quota dell'85% della società di capitali Bene e
Associati s.r.l., società della quale il ricorrente ne è stato “a lungo” amministratore unico, oltre all' assenza di richieste di cancellazione alla Gestione
Commercianti.
Il Tribunale adito, con sentenza del 6.7.2023 accoglieva l'eccezione dell
[...]
e dichiarava il difetto di legittimazione passiva di CP_3 [...]
condannando alla refusione delle spese di lite Controparte_3 Parte_1 in favore della predetta;
rigettava il ricorso proposto nei confronti di CP_1 ritenendo provata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti del ricorrente, con condanna alle spese di lite in favore di CP_1
3 Ricorre ora in appello dolendosi della statuizione di primo grado Parte_1 relativamente a due punti di gravame.
Quanto al primo punto di gravame il ricorrente contesta la statuizione del giudice di prime cure che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e lo ha condannato alla refusione delle spese di lite. In Controparte_3 particolare il giudice avrebbe rilevato che, essendo l'impugnativa riferita ad un atto dell' e precisamente un avviso di addebito, vi sarebbe un difetto di CP_1 legittimazione passiva dell' L' Controparte_3 Controparte_3
costituitasi, si è opposta chiedendo la conferma della sentenza di
[...] primo grado.
Ebbene, il motivo di doglianza è fondato e l'appello sul punto va accolto.
Il ricorrente ha espressamente impugnato l'avviso di addebito dell CP_1 chiedendone l'annullamento, notificando il ricorso anche all
[...]
a titolo di mera denunciatio litis. Controparte_3
Infatti il petitum del ricorso non contiene alcuna domanda nei confronti di quest'ultima, ma unicamente nei confronti di CP_1
Dalla lettura delle conclusioni del ricorso si legge:
” Voglia il giudice adito, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: CP_ 1) accertare l'inesistenza della pretesa creditoria dell e dichiarare
l'impugnato avviso di addebito nullo, illegittimo, inammissibile ed inefficace per le ragioni esposte nel presente ricorso;
2) in via del tutto subordinata, qualora l resistente fornisca la prova di cui è onerato, riconoscere CP_4 come dovuti i contributi per il solo periodo in cui il ricorrente ha ricoperto la carica anche di amministratore e cioè nei mesi di aprile e maggio 2019 e dal 17/06/19 al 24/07/19; 3) in ogni caso, nella denegata ipotesi che venga accertata la fondatezza, anche solo parziale, della pretesa dell' , atteso CP_4 che il ricorrente è titolare di pensione dal 01/04/2019, accertarne e dichiararne il diritto ad usufruire delle riduzioni previste per i lavoratori in possesso dei requisiti di età ed in particolare per i lavoratori già pensionati con più di 65 anni, nella misura del 50% dei contributi calcolati, così come previsto dalla l. n. 449/1997, riducendo pertanto del 50% gli importi di cui
4 CP_ all'impugnato avviso di addebito;
4) altresì, condannare l' al pagamento di spese e compensi legali di causa…”.
E' evidente che alcuna domanda è stata spiegata nei confronti dell'
[...]
, nei confronti della quale la notifica del ricorso aveva il solo Controparte_3 scopo di renderla edotta della lite. La mera denuntiatio litis è un atto processuale con cui una parte che intende rivalersi su un terzo in caso di soccombenza, notifica quest'ultimo l'inizio di una causa giudiziaria. Lo scopo non è di far intervenire il terzo nella lite, ma semplicemente di informarlo dell'esistenza del procedimento, lasciandogli la facoltà di intervenire volontariamente. La notificazione dell'impugnazione ad una parte che non è direttamente contraddittore costituisce mera denunciatio litis e non si traduce in vocatio ius: ciò significa che il destinatario della notificazione non è automaticamente parte del giudizio e non ha diritto alle spese processuali a meno che non intervenga attivamente nel processo. Però, se alcuna domanda è stata spiegata nei suoi confronti, ne consegue che anche la costituzione eventuale che ne scaturisca non può andare a gravare, in termini di spese processuali, sul ricorrente che ha notificato di corso. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione: ”In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite. (Cass. ord. 8491/2923).
In altri termini, in capo alla parte a favore della quale dette spese siano liquidate, deve sussistere la necessità di costituirsi nel giudizio e ciò sul presupposto che la domanda sia posta contro di essa in via diretta ovvero in via indiretta e cioè, in modo da provocare un qualche effetto anche riflesso sulla sua posizione.
Ciò non ricorre nel caso di specie.
Alcuna domanda è stata spiegata nei confronti di con la conseguenza che CP_5 alcun effetto avrebbe potuto subire quest'ultima da una sentenza sfavorevole all'
e, di conseguenza, non avrebbe avuto alcuna necessità di costituirsi: la CP_1
5 decisione di prendere parte al giudizio rimane, quanto alle spese di lite, a suo carico. Ne consegue che l'appello sul punto va accolto e riformata la sentenza con revoca della condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di e restituzione delle somme già a tale titolo corrisposte. CP_5
Quanto al secondo punto di gravame non può giungersi alle medesime conclusioni favorevoli all'appellante. Questi impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la sussistenza dei presupposti per CP_ l'iscrizione nella Gestione Commercianti. si è costituita e ha contro dedotto concludendo per il rigetto dell'appello. Non si è costituita che è rimasta CP_2 contumace.
In particolare, il ricorrente sostiene di non aver mai esercitato in maniera prevalente e abituale l'ateività societaria da essere iscritto alla gestione
Commercianti e che avrebbe proceduto a tale iscrizione sulla base di
CP_1 elementi che non sarebbero in grado di dimostrare il contrario. Più in particolare avrebbe rilevato che la società sarebbe composta solo da due soci ed esso
CP_1 ricorrente è socio maggioritario all'85%. Non solo, è stato amministratore nel periodo oggetto di accertamento e inoltre avrebbe fatto egli stesso domanda per tale iscrizione e non avrebbe impugnato la comunicazione di iscrizione inviatagli dall' nel 2019. Il ricorrente, dal canto suo, nega di aver mai ricevuto tale
CP_1 ultima comunicazione, nega di aver fatto mai domanda, esclude che la qualifica di amministratore comporti l'esercizio dell'attività in maniera prevalente. Tutto quanto sostenuto dall' inoltre non sarebbe stato supportato da alcuna
CP_1 prova nel giudizio di primo grado e pertanto non poteva essere utilizzato dal giudice di prime cure, come invece ha fatto, per ritenere provato l'esercizio dell'attività in maniera prevalente. Nella sentenza impugnata si legge:
“Ebbene , il ricorrente sostiene di non essere soggettivo passivo della obbligazione in quanto non avrebbe mai partecipato abitualmente e prevalentemente all'attività aziendale . E' opportuno chiarire, a questo punto, quali sono i lavoratori obbligati a iscriversi nella Gestione
Commercianti.
Orbene , i soggetti obbligati all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 6 1, comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1) sono coloro i quali:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Poste queste doverose precisazioni è opportuno ora analizzare la situazione relativa all'attuale opponente .
Occorre innanzitutto evidenziare che il ricorrente non solo è socio al 85% della società Bene e Associati s.r.l. , ma ne è stato a lungo anche l'amministratore unico e che lo stesso sia tenuto al pagamento della predetta contribuzione non può essere posto in dubbio .
Occorre tener presente che già nell'anno 2019 l' comunicava al CP_1 ricorrente la sua avvenuta iscrizione nella gestione commercianti , con obbligo contributivo a partire dall'aprile 2019 . E per la verità non è neppure in discussione che il ricorrente fosse socio ed amministratore della Bene &
Associati s.r.l. già da epoca precedente tanto è vero che già nell'anno 2017
l' inoltrava all'attuale ricorrente una comunicazione del seguente CP_1 tenore : “ Gentile signor , la Camera di Commercio Industria Parte_1
Artigianato e Agricoltura di Salerno ha comunicato che la società Bene e Associati
s.r.l., di cui lei è socio , ha intrapreso un'attività imprenditoriale nel settore
Commercio/Turismo /terziario , con iscrizione al Registro delle imprese al n.
000452903 Sa ed inizio attività dal 31.1.2017 . Per quanto precede , nell'evidenziare che l'Iscrizione alla Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali è
7 obbligatoria per i soci che partecipano all'attività della società con carattere di abitualità e prevalenza e per gli eventuali coadiutori familiari , si trasmette il modello di comunicazione che dovrà essere integralmente compilato e restituito all'Agenzia indicata in epigrafe ai fini dell'accertamento dell'obbligo assicurativo …” CP_1
E per la verità il ricorrente riscontrava la suddetta richiesta ed inviava all' il modello di comunicazione sopra richiamato specificando CP_1 unicamente :” di non essere tenuto alla iscrizione in quanto già titolare di rapporto contributivo – lavoro dipendente“. CP_1
Ed è proprio in virtù di tale dichiarazione che l' ometteva di chiedere il CP_1 pagamento dei contributi alla gestione commercianti per il periodo precedente l'aprile 2019 . Poiché , infatti , il ricorrente risultava iscritto alla gestione lavoratori dipendenti con un rapporto full-time fino al mese di marzo 2019 , la richiesta di pagamento di contributi per la gestione commercianti veniva procrastinata al mese successivo , quando il ricorrente non aveva più in essere alcun rapporto di lavoro subordinato .
Ciò posto , rimane da stabilire se il ricorrente abbia poi effettivamente partecipato personalmente al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitualità
e della prevalenza , circostanza , questa , negata dal ricorrente con il ricorso in opposizione .
Sennonché , a parere del giudicante , l' ha fornito sufficienti elementi CP_1 per poter affermare il carattere continuativo ed abituale dell'apporto lavorativo fornito dal ricorrente nell'attività di impresa .
Ed invero , è documentato in atti che la società non ha mai denunciato alcun lavoratore dipendente per lo svolgimento dell'attività di impresa , né viene dedotto in ricorso che detta attività sia stata volta in maniera esclusiva dal socio di minoranza , legale rapp.te della società nel periodo oggetto di causa.Va rilevato , tra l'altro , che non viene documentata alcuna inabilità lavorativa da parte del ricorrente , sicché l'essere stato collocato in quiescenza alla giovane età di 63 anni può soltanto ingenerare la convinzione che il ricorrente avesse tanto più tempo da dedicare all'attività dell'impresa da lui creata”.
8 Orbene, gli elementi assunti dal giudice di prime cure a base del proprio convincimento sarebbero la partecipazione in qualità di socio all'85%, la qualità di amministratore, l'assenza di dipendenti, l'esistenza di una domanda di iscrizione da parte del ricorrente e una comunicazione di iscrizione del 2019. Il ricorrente sostiene che tali elementi non sarebbero sufficienti a dimostrare alcunché, di non aver mai fatto domanda di iscrizione e di non aver mai ricevuto la comunicazione di iscrizione. Ebbene, a fronte degli elementi che hanno portato il giudice di prime cure a ritenere dimostrata la sussistenza dei presupposti della iscrizione - che questo collegio concorda nel ritenere ampiamente sufficienti -, vi un ulteriore elemento che sfugge nella sentenza oggetto di gravame e precisamente che, nella comunicazione del 16.6.2019 inviata dall' si legge:” La informiamo che a seguito della domanda CP_1 presentata in data 27.02.2017 , Lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal 31.01.2017 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.04.2019.”
Si evince già dal testo che l'iscrizione è conseguenza di una richiesta inviata da
. Pertanto, la mancata produzione di prova di recezione di tale Parte_1 comunicazione costituisce elemento non dirimente, essendo sufficientemente deducibile dalla produzione documentale che l'iscrizione oggetto di ricorso è conseguente ad una domanda da parte di . A tale elemento Parte_1
(domanda di iscrizione) si aggiunge una posizione di socio all'85% e la carica di amministratore e, di non poco conto, l'inesistenza di dipendenti che possano aver svolto l'attività della società. Sorge spontanea la domanda: in mancanza di dipendenti e della prova dell'attività da parte dell'altro socio chi si è occupato dell'attivi societaria, sia essa pure nella semplice gestione e direzione.
Infatti la Cassazione ha specificato che: ” In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art.
1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in CP_ concreto, con onere della prova a carico dell' della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di
9 natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. 24439/23).
Va pertanto confermata la sentenza di primo grado che ha ragionevolmente ritenuto sufficienti tutti gli elementi a disposizione per considerare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione in contestazione, avendo altresì questo collegio rilevato che, il provvedimento dell' con il quale ha comunicato l'avvenuta CP_1 iscrizione, è conseguente ad una domanda in tal senso del ricorrente.
Tale motivo di gravame va pertanto rigettato e confermata la sentenza in parte qua.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati,
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 contro ed , avverso la CP_1 Controparte_2 Controparte_6 sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1161/2023 pubblicata in data
06/07/2023, ogni altra eccezione, deduzione reietta così decide:
a) accoglie, l'appello nei confronti di e, per Controparte_3
l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, revoca la condanna di al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, nulla Parte_1 statuendo sulle stesse e condanna alla Controparte_3 restituzione di quanto percepito a tale titolo.
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite Controparte_6 del presente grado di giudizio, in favore di , che liquida in euro Parte_1
494,00 oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) rigetta l'appello proposto da nei confronti di e conferma Parte_1 CP_1 la sentenza di primo grado in parte qua;
CP_ d) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, in favore di che liquida in euro 962,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge,
10 Salerno, 26/05/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 26/05/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 426 /2023
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to Giovanna Russo Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brusciano (NA) alla via Camillo
Cucca n. 218.
- appellante -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Bove Francesco e dom.to in c.so CP_1
Garibaldi n°38 Salerno
Appellato
NONCHE'
” Controparte_2
1 Contumace Appellata
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Controparte_3
Forzati con il quale elettivamente domiciliata in Napoli, Riviera di Chiaia n. 267.
Appellata
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1161/23, pubblicata in data
6.7.2023.
E
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Salerno in data 04/02/2022 e notificato in data 07/02/2022, il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 400 2021 00018738 24 000 emesso dall' di CP_1
Salerno, con il quale gli si imputava l'omesso versamento di contributi a titolo di
Gestione Commercianti -relativamente ai mesi da aprile a settembre 2019- per un importo complessivo di euro 3.309,35 (tremilatrecentonove/35), comprensivo di sanzioni, morosità, spese di notifica ed oneri per la riscossione.
Il ricorrente deduceva l'assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla l. 662/1996 per l'imposizione contributiva nella Gestione Commercianti, per essere stato mero socio di capitali della “Bene e Associati” s.r.l., senza aver mai partecipato, con abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale, né aver percepito alcun corrispettivo.
Concludeva pertanto come di seguito:
«Voglia il giudice adito, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: CP_ 1) accertare l'inesistenza della pretesa creditoria dell' e dichiarare l'impugnato avviso di addebito nullo, illegittimo, inammissibile ed inefficace per le ragioni esposte nel presente ricorso;
2 2) in via del tutto subordinata, qualora l' resistente fornisca la prova di cui è onerato, CP_4 riconoscere come dovuti i contributi per il solo periodo in cui il ricorrente ha ricoperto la carica anche di amministratore e cioè nei mesi di aprile e maggio 2019 e dal 17/06/19 al
24/07/19;
3) in ogni caso, nella denegata ipotesi che venga accertata la fondatezza, anche solo parziale, della pretesa dell' , atteso che il ricorrente è titolare di pensione dal 01/04/2019, CP_4 accertarne e dichiararne il diritto ad usufruire delle riduzioni previste per i lavoratori in possesso dei requisiti di età ed in particolare per i lavoratori già pensionati con più di 65 anni, nella misura del 50% dei contributi calcolati, così come previsto dalla l. n. 449/1997, riducendo pertanto del 50% gli importi di cui all'impugnato avviso di addebito;
CP_ 4) altresì, condannare l' al pagamento di spese e compensi legali di causa da assegnarsi nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT
(art. 4, comma 1-bis) al sottoscritto procuratore antistatario con provvedimento munito di clausola di attribuzione».
Si costituiva in giudizio l' che deduceva il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva con comparsa con la quale deduceva che l'iscrizione alla CP_1 gestione previdenziale dei lavoratori autonomi commercianti sarebbe avvenuta su domanda di parte e che, comunque, l'iscrizione è fondata anche su altri elementi: il possesso di una quota dell'85% della società di capitali Bene e
Associati s.r.l., società della quale il ricorrente ne è stato “a lungo” amministratore unico, oltre all' assenza di richieste di cancellazione alla Gestione
Commercianti.
Il Tribunale adito, con sentenza del 6.7.2023 accoglieva l'eccezione dell
[...]
e dichiarava il difetto di legittimazione passiva di CP_3 [...]
condannando alla refusione delle spese di lite Controparte_3 Parte_1 in favore della predetta;
rigettava il ricorso proposto nei confronti di CP_1 ritenendo provata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti del ricorrente, con condanna alle spese di lite in favore di CP_1
3 Ricorre ora in appello dolendosi della statuizione di primo grado Parte_1 relativamente a due punti di gravame.
Quanto al primo punto di gravame il ricorrente contesta la statuizione del giudice di prime cure che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e lo ha condannato alla refusione delle spese di lite. In Controparte_3 particolare il giudice avrebbe rilevato che, essendo l'impugnativa riferita ad un atto dell' e precisamente un avviso di addebito, vi sarebbe un difetto di CP_1 legittimazione passiva dell' L' Controparte_3 Controparte_3
costituitasi, si è opposta chiedendo la conferma della sentenza di
[...] primo grado.
Ebbene, il motivo di doglianza è fondato e l'appello sul punto va accolto.
Il ricorrente ha espressamente impugnato l'avviso di addebito dell CP_1 chiedendone l'annullamento, notificando il ricorso anche all
[...]
a titolo di mera denunciatio litis. Controparte_3
Infatti il petitum del ricorso non contiene alcuna domanda nei confronti di quest'ultima, ma unicamente nei confronti di CP_1
Dalla lettura delle conclusioni del ricorso si legge:
” Voglia il giudice adito, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere: CP_ 1) accertare l'inesistenza della pretesa creditoria dell e dichiarare
l'impugnato avviso di addebito nullo, illegittimo, inammissibile ed inefficace per le ragioni esposte nel presente ricorso;
2) in via del tutto subordinata, qualora l resistente fornisca la prova di cui è onerato, riconoscere CP_4 come dovuti i contributi per il solo periodo in cui il ricorrente ha ricoperto la carica anche di amministratore e cioè nei mesi di aprile e maggio 2019 e dal 17/06/19 al 24/07/19; 3) in ogni caso, nella denegata ipotesi che venga accertata la fondatezza, anche solo parziale, della pretesa dell' , atteso CP_4 che il ricorrente è titolare di pensione dal 01/04/2019, accertarne e dichiararne il diritto ad usufruire delle riduzioni previste per i lavoratori in possesso dei requisiti di età ed in particolare per i lavoratori già pensionati con più di 65 anni, nella misura del 50% dei contributi calcolati, così come previsto dalla l. n. 449/1997, riducendo pertanto del 50% gli importi di cui
4 CP_ all'impugnato avviso di addebito;
4) altresì, condannare l' al pagamento di spese e compensi legali di causa…”.
E' evidente che alcuna domanda è stata spiegata nei confronti dell'
[...]
, nei confronti della quale la notifica del ricorso aveva il solo Controparte_3 scopo di renderla edotta della lite. La mera denuntiatio litis è un atto processuale con cui una parte che intende rivalersi su un terzo in caso di soccombenza, notifica quest'ultimo l'inizio di una causa giudiziaria. Lo scopo non è di far intervenire il terzo nella lite, ma semplicemente di informarlo dell'esistenza del procedimento, lasciandogli la facoltà di intervenire volontariamente. La notificazione dell'impugnazione ad una parte che non è direttamente contraddittore costituisce mera denunciatio litis e non si traduce in vocatio ius: ciò significa che il destinatario della notificazione non è automaticamente parte del giudizio e non ha diritto alle spese processuali a meno che non intervenga attivamente nel processo. Però, se alcuna domanda è stata spiegata nei suoi confronti, ne consegue che anche la costituzione eventuale che ne scaturisca non può andare a gravare, in termini di spese processuali, sul ricorrente che ha notificato di corso. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione: ”In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite. (Cass. ord. 8491/2923).
In altri termini, in capo alla parte a favore della quale dette spese siano liquidate, deve sussistere la necessità di costituirsi nel giudizio e ciò sul presupposto che la domanda sia posta contro di essa in via diretta ovvero in via indiretta e cioè, in modo da provocare un qualche effetto anche riflesso sulla sua posizione.
Ciò non ricorre nel caso di specie.
Alcuna domanda è stata spiegata nei confronti di con la conseguenza che CP_5 alcun effetto avrebbe potuto subire quest'ultima da una sentenza sfavorevole all'
e, di conseguenza, non avrebbe avuto alcuna necessità di costituirsi: la CP_1
5 decisione di prendere parte al giudizio rimane, quanto alle spese di lite, a suo carico. Ne consegue che l'appello sul punto va accolto e riformata la sentenza con revoca della condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di e restituzione delle somme già a tale titolo corrisposte. CP_5
Quanto al secondo punto di gravame non può giungersi alle medesime conclusioni favorevoli all'appellante. Questi impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la sussistenza dei presupposti per CP_ l'iscrizione nella Gestione Commercianti. si è costituita e ha contro dedotto concludendo per il rigetto dell'appello. Non si è costituita che è rimasta CP_2 contumace.
In particolare, il ricorrente sostiene di non aver mai esercitato in maniera prevalente e abituale l'ateività societaria da essere iscritto alla gestione
Commercianti e che avrebbe proceduto a tale iscrizione sulla base di
CP_1 elementi che non sarebbero in grado di dimostrare il contrario. Più in particolare avrebbe rilevato che la società sarebbe composta solo da due soci ed esso
CP_1 ricorrente è socio maggioritario all'85%. Non solo, è stato amministratore nel periodo oggetto di accertamento e inoltre avrebbe fatto egli stesso domanda per tale iscrizione e non avrebbe impugnato la comunicazione di iscrizione inviatagli dall' nel 2019. Il ricorrente, dal canto suo, nega di aver mai ricevuto tale
CP_1 ultima comunicazione, nega di aver fatto mai domanda, esclude che la qualifica di amministratore comporti l'esercizio dell'attività in maniera prevalente. Tutto quanto sostenuto dall' inoltre non sarebbe stato supportato da alcuna
CP_1 prova nel giudizio di primo grado e pertanto non poteva essere utilizzato dal giudice di prime cure, come invece ha fatto, per ritenere provato l'esercizio dell'attività in maniera prevalente. Nella sentenza impugnata si legge:
“Ebbene , il ricorrente sostiene di non essere soggettivo passivo della obbligazione in quanto non avrebbe mai partecipato abitualmente e prevalentemente all'attività aziendale . E' opportuno chiarire, a questo punto, quali sono i lavoratori obbligati a iscriversi nella Gestione
Commercianti.
Orbene , i soggetti obbligati all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 6 1, comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1) sono coloro i quali:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Poste queste doverose precisazioni è opportuno ora analizzare la situazione relativa all'attuale opponente .
Occorre innanzitutto evidenziare che il ricorrente non solo è socio al 85% della società Bene e Associati s.r.l. , ma ne è stato a lungo anche l'amministratore unico e che lo stesso sia tenuto al pagamento della predetta contribuzione non può essere posto in dubbio .
Occorre tener presente che già nell'anno 2019 l' comunicava al CP_1 ricorrente la sua avvenuta iscrizione nella gestione commercianti , con obbligo contributivo a partire dall'aprile 2019 . E per la verità non è neppure in discussione che il ricorrente fosse socio ed amministratore della Bene &
Associati s.r.l. già da epoca precedente tanto è vero che già nell'anno 2017
l' inoltrava all'attuale ricorrente una comunicazione del seguente CP_1 tenore : “ Gentile signor , la Camera di Commercio Industria Parte_1
Artigianato e Agricoltura di Salerno ha comunicato che la società Bene e Associati
s.r.l., di cui lei è socio , ha intrapreso un'attività imprenditoriale nel settore
Commercio/Turismo /terziario , con iscrizione al Registro delle imprese al n.
000452903 Sa ed inizio attività dal 31.1.2017 . Per quanto precede , nell'evidenziare che l'Iscrizione alla Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali è
7 obbligatoria per i soci che partecipano all'attività della società con carattere di abitualità e prevalenza e per gli eventuali coadiutori familiari , si trasmette il modello di comunicazione che dovrà essere integralmente compilato e restituito all'Agenzia indicata in epigrafe ai fini dell'accertamento dell'obbligo assicurativo …” CP_1
E per la verità il ricorrente riscontrava la suddetta richiesta ed inviava all' il modello di comunicazione sopra richiamato specificando CP_1 unicamente :” di non essere tenuto alla iscrizione in quanto già titolare di rapporto contributivo – lavoro dipendente“. CP_1
Ed è proprio in virtù di tale dichiarazione che l' ometteva di chiedere il CP_1 pagamento dei contributi alla gestione commercianti per il periodo precedente l'aprile 2019 . Poiché , infatti , il ricorrente risultava iscritto alla gestione lavoratori dipendenti con un rapporto full-time fino al mese di marzo 2019 , la richiesta di pagamento di contributi per la gestione commercianti veniva procrastinata al mese successivo , quando il ricorrente non aveva più in essere alcun rapporto di lavoro subordinato .
Ciò posto , rimane da stabilire se il ricorrente abbia poi effettivamente partecipato personalmente al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitualità
e della prevalenza , circostanza , questa , negata dal ricorrente con il ricorso in opposizione .
Sennonché , a parere del giudicante , l' ha fornito sufficienti elementi CP_1 per poter affermare il carattere continuativo ed abituale dell'apporto lavorativo fornito dal ricorrente nell'attività di impresa .
Ed invero , è documentato in atti che la società non ha mai denunciato alcun lavoratore dipendente per lo svolgimento dell'attività di impresa , né viene dedotto in ricorso che detta attività sia stata volta in maniera esclusiva dal socio di minoranza , legale rapp.te della società nel periodo oggetto di causa.Va rilevato , tra l'altro , che non viene documentata alcuna inabilità lavorativa da parte del ricorrente , sicché l'essere stato collocato in quiescenza alla giovane età di 63 anni può soltanto ingenerare la convinzione che il ricorrente avesse tanto più tempo da dedicare all'attività dell'impresa da lui creata”.
8 Orbene, gli elementi assunti dal giudice di prime cure a base del proprio convincimento sarebbero la partecipazione in qualità di socio all'85%, la qualità di amministratore, l'assenza di dipendenti, l'esistenza di una domanda di iscrizione da parte del ricorrente e una comunicazione di iscrizione del 2019. Il ricorrente sostiene che tali elementi non sarebbero sufficienti a dimostrare alcunché, di non aver mai fatto domanda di iscrizione e di non aver mai ricevuto la comunicazione di iscrizione. Ebbene, a fronte degli elementi che hanno portato il giudice di prime cure a ritenere dimostrata la sussistenza dei presupposti della iscrizione - che questo collegio concorda nel ritenere ampiamente sufficienti -, vi un ulteriore elemento che sfugge nella sentenza oggetto di gravame e precisamente che, nella comunicazione del 16.6.2019 inviata dall' si legge:” La informiamo che a seguito della domanda CP_1 presentata in data 27.02.2017 , Lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal 31.01.2017 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.04.2019.”
Si evince già dal testo che l'iscrizione è conseguenza di una richiesta inviata da
. Pertanto, la mancata produzione di prova di recezione di tale Parte_1 comunicazione costituisce elemento non dirimente, essendo sufficientemente deducibile dalla produzione documentale che l'iscrizione oggetto di ricorso è conseguente ad una domanda da parte di . A tale elemento Parte_1
(domanda di iscrizione) si aggiunge una posizione di socio all'85% e la carica di amministratore e, di non poco conto, l'inesistenza di dipendenti che possano aver svolto l'attività della società. Sorge spontanea la domanda: in mancanza di dipendenti e della prova dell'attività da parte dell'altro socio chi si è occupato dell'attivi societaria, sia essa pure nella semplice gestione e direzione.
Infatti la Cassazione ha specificato che: ” In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art.
1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in CP_ concreto, con onere della prova a carico dell' della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di
9 natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. 24439/23).
Va pertanto confermata la sentenza di primo grado che ha ragionevolmente ritenuto sufficienti tutti gli elementi a disposizione per considerare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione in contestazione, avendo altresì questo collegio rilevato che, il provvedimento dell' con il quale ha comunicato l'avvenuta CP_1 iscrizione, è conseguente ad una domanda in tal senso del ricorrente.
Tale motivo di gravame va pertanto rigettato e confermata la sentenza in parte qua.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati,
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 contro ed , avverso la CP_1 Controparte_2 Controparte_6 sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1161/2023 pubblicata in data
06/07/2023, ogni altra eccezione, deduzione reietta così decide:
a) accoglie, l'appello nei confronti di e, per Controparte_3
l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, revoca la condanna di al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, nulla Parte_1 statuendo sulle stesse e condanna alla Controparte_3 restituzione di quanto percepito a tale titolo.
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite Controparte_6 del presente grado di giudizio, in favore di , che liquida in euro Parte_1
494,00 oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) rigetta l'appello proposto da nei confronti di e conferma Parte_1 CP_1 la sentenza di primo grado in parte qua;
CP_ d) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, in favore di che liquida in euro 962,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge,
10 Salerno, 26/05/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano
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