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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3424/2022 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
C.F. , amministratrice e legale rappresentante Parte_1 C.F._1 in carica di P.I. /C.F. ), corrente in Nardò (Le), rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Carlo Mignone del Foro di Lecce, in virtù di procura in atti in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
Contro
(C.F. ), con sede in Nardò alla Via Oronzo Quarta n. 92, in Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'amministratore in carica Avv. (C.F. ), Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Carlino, in virtù di procura in atti, come da delibera condominiale del 25.5.2022
CONVENUTO
Oggetto: Impugnazione ex art. 1137 cod. civ. delibera assembleare del 17.02.2022
La presente motivazione è redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 Disp. attuaz. cod. proc. civ., di cui alla legge n. 69/2009, applicabile al presente procedimento.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2022, , amministratrice e legale Parte_1 rappresentante in carica della corrente in Nardò, conveniva, dinanzi all'intestato CP_1
1 Tribunale, il , in Nardò alla Via Oronzo Quarta n. 92, per richiedere Controparte_2 preliminarmente, la sospensione ex art. 1137 cod. civ. della delibera del 17 febbraio 2022, nel merito, la declaratoria di nullità o annullabilità della menzionata delibera per violazione del criterio legale di ripartizione ex art. 1123 cod. civ.., in considerazione del computo metrico estimativo e la condanna ex art. 96 comma 1° cod. proc. civ., oltre alle spese di giudizio comprensive della esperita mediazione obbligatoria dell'8 aprile 2022, ex art. 5 Dlgs. N. 28/2010, conclusasi con esito negativo, per mancata partecipazione personale dell'amministratrice in carica del convenuto. CP_2
In particolare, l'attrice premetteva di essere proprietaria di due locali all'interno del CP_2
e che, in occasione dell'assemblea condominiale alla quale non aveva partecipato, per la
[...] discussione dell'unico punto posto all'ordine del giorno, relativo a “lavori per la messa in sicurezza del fabbricato: comunicazioni Ing. ”, i condomini presenti, proprietari di sei CP_4 appartamenti ivi allocati e con balconi aggettanti, per un totale di 419,69 millesimi, avevano adottato all'unanimità la delibera impugnata per lavori da realizzare con la massima urgenza, a mezzo della ditta LL RI suggerita dall'ing. , stante la caduta di calcinacci e la CP_4 necessità della messa in sicurezza, per un preventivo di spesa totale di € 3.700,00, suddiviso per ciascun condomino per l'importo di € 680,00.
In violazione delle norme codicistiche in materia, non essendo posti all'ordine del giorno la realizzazione dei lavori tantomeno l'individuazione della ditta alla quale incaricarne l'esecuzione.
In data 01 marzo 2022, presa visione del contenuto della deliberazione esperiva la mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs. N. 28/2010, presso Organismo autorizzato.
All'incontro fissato, tuttavia, il Condominio non si presentava a mezzo dell'amministratore in carica, limitandosi a trasmettere una pec ed informando che la delibera in questione fosse stata di fatto revocata con successiva delibera, a seguito di regolare convocazione assemblea condominiale.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto, in persona dell'amministratrice in carica, si CP_2
è costituito chiedendo, in via preliminare, il rigetto della domanda di revoca della delibera del
17.2.2022 poiché sostituita da altra delibera del 25.5.2022, nel merito, il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ., e, per lo effetto, la condanna di parte attrice stante la temerarietà del giudizio instaurato, con vittoria di spese di lite e competenze.
La causa, acquisiti i documenti in atti e assegnati i termini ex art. 183 cod. proc. civ., è stata istruita con prove orali richieste dal convenuto, assegnata con decreto del 10.9.2024 all'odierno CP_2 decidente, è stata riservata per la decisione con i termini ex art. 190 cod. proc. civ., per comparse conclusionali e repliche trasmesse diligentemente da entrambe le parti costituite.
2 Motivi della Decisione
Preliminarmente, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla delibera del 17 febbraio 2022, avendo il provveduto a revocarla con altra delibera del 25.5.2022. Controparte_2
Tuttavia, la cessazione della materia del contendere comporta che, eccetto i casi di compensazione delle spese, debbano essere liquidate le spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, avendo comunque il adottato con delibera del 17.2.2022 la decisione di Controparte_2 dare avvio ai lavori con l'individuazione della ditta alla quale affidarne l'esecuzione, in contrasto con l'unico punto posto all'ordine del giorno e per il quale tutti i condomini, regolarmente convocati, con avviso depositato nelle rispettive cassette postali, erano preparati ed edotti per la relativa discussione.
La Suprema Corte Regolatrice con sentenza n. 5555/2016, sezione II Civile, ha precisato che “qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza cd. virtuale”.
Inoltre, ai fini della procedibilità della domanda, l'attrice ha esperito la mediazione obbligatoria che, tuttavia, non è stato possibile neppure avviare, stante la mancata partecipazione personale dell'amministratrice in carica del convenuto all'incontro fissato per la data del 08 Controparte_2 aprile 2022.
Per la mediazione infatti, ex art. 8 D.lgs. n. 28/2010, è necessaria la presenza personale delle parti, assistite dai rispettivi difensori, costituendo il primo incontro non una mera formalità ma propedeutico a definire la questione trattata, in alternativa, all'introduzione giudiziale della controversia.
Dal primo incontro informativo infatti il mediatore ha necessità di entrare in contatto diretto con le parti, al fine di valutare se ci siano realmente le condizioni e la volontà di entrare in mediazione, come precisato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8473 del 2019.
Nella fattispecie, il si è limitato a trasmettere, a mezzo Pec, all'Organismo di Controparte_2 mediazione, la comunicazione dell'adozione di una nuova delibera in sostituzione della precedente, pur non revocandola espressamente.
La trasmissione della pec, per le ragioni innanzi espresse ex Dlgs. N. 28/2010, non può sostituire la partecipazione personale all'incontro fissato presso l'Organismo di mediazione dell'8 aprile 2022.
Parte attrice ha inoltre richiesto la nullità della delibera oggetto di impugnazione.
In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., come modificato dall'art. 115 della l n. 220 del
2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso
3 materiale o giuridico, quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni”, contenuto illecito ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume
Cassazione Civile sentenza n. 9839/2021).
La delibera assembleare oggetto di impugnazione non può considerarsi nulla, costituendo la nullità un vizio così radicale da incidere sui diritti fondamentali dei condomini.
L'attrice, posto che il comportamento della parte che non ha partecipato all'incontro, nell'ambito della procedura di mediazione, non può non avere ricadute sul successivo processo in termini di spese di lite, ha chiesto la liquidazione delle spese inerenti anche alla procedura di mediazione obbligatoria ex dlgs. n. 28/2010.
Dall'esame della documentazione di parte attrice, non risulta allegata la relativa fattura ma solo il pagamento di complessivi € 48,80, di cui € 40,00 per spese oltre 22% IVA, come da relativo verbale
(domanda di mediazione del 15.3.2022 allegata all'atto di citazione).
In relazione al principio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio devono essere liquidate a favore della parte attrice in complessivi € 1.125,00 di cui € 125 per spese borsuali esenti ed € 1.000,00 a titolo compensi professionali, oltre 15% per spese forfetarie, Iva e Cap come per legge, in considerazione del valore della presente controversia (€ 4.080,00), della bassa complessità della materia trattata e dell'attività istruttoria complessivamente espletata.
In relazione alla responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. primo comma, la giurisprudenza richiede la prova della sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo, la mala fede (consapevolezza di aver agito in modo sleale) o la colpa grave (mancanza di diligenza nell'avvedersi di aver agito nonostante la manifesta infondatezza delle proprie azioni), che emergano in maniera evidente
(Cassazione civile sez. lav. 27.11.2007).
Tuttavia anche il convenuto non ha dimostrato sia l'an che il quantum debeatur ed Controparte_2 il nesso eziologico tra “l'illecita condotta processuale” dell'attore e il danno stesso, né quegli elementi, che in assenza di parametri normativi certi, possono ricavarsi da altri elementi quali: il dolo,
l'intensità del dolo o il grado della colpa, le modalità attraverso le quali si sarebbe realizzata la condotta di abuso del processo, la gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, anche in relazione alle ripercussioni negative che tale condotta ha prodotto sulla parte convenuta.
Pertanto entrambe le domande non appaiono meritevoli di accoglimento.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
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1) Dichiara cessata la materia del contendere relativa alla impugnazione della delibera del
17.02.2022,
2) Condanna il in persona dell'amministratrice in carica, al pagamento a Controparte_2 favore dell'attrice, nella qualità in atti, delle spese borsuali relative al procedimento di mediazione di € 48,80,
3) Condanna altresì il al pagamento delle spese del presente giudizio a favore Controparte_2 dell'attrice, nella qualità in atti, per la complessiva somma di € 1.125,00 di cui € 125 per spese borsuali esenti ed € 1.000,00 a titolo compensi professionali, oltre 15% per spese forfetarie, Iva e Cap come per legge,
4) Rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata da entrambe le parti costituite per le ragioni in narrativa.
Così deciso Il Giudice Onorario di Pace
Lecce, 28 gennaio 2025 (dott.ssa Giovanna Sara Martina)
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