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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2689/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] l'[...] (con l'avv. Montana Marcello); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Fabbiani Rosaria); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi).
Conclusioni delle parti: come in ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del
21/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 29/05/2025, le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], Persona_1 fosse regolato sulla base del seguente accordo:
“A) affido della minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Pt_1 residenza e quella della figlia purché ciò non limiti il diritto di visita del padre, e Per_1 garantire una videochiamata almeno una volta al giorno, tra le ore 19:00 e le 20:00, il sabato e la domenica anche più volte al giorno.
B) Come specificato in premessa, attualmente il Sig. vive e lavora in Francia, e rientra a CP_1
Palermo ogni mese per circa cinque giorni, pertanto, previa congrua comunicazione alla Sig.ra potrà tenere la figlia nei giorni di permanenza a Palermo, pernottamento Pt_1 Per_1 compreso, nel rispetto degli impegni di scuola, sportivi e sociali della piccola Per_1 garantendo alla madre almeno una videochiamata al giorno con la minore. Il Sig. porterà CP_1 la piccola presso la casa dei di lui genitori, sita in Palermo, via Montalbo, 32, dove Per_1 attualmente trascorre i giorni di permanenza a Palermo. Nell'ipotesi in cui il Sig. CP_1 condurrà in locazione un nuovo immobile sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione alla
Sig.ra Pt_1
Durante il periodo di permanenza in Francia del Sig. la Sig.ra consentirà ai CP_1 Pt_1 nonni paterni di prelevare la figlia almeno una volta a settimana, con le seguenti Per_1 modalità: i nonni paterni potranno prelevare dalla casa materna la minore una volta a Per_1 settimana, nel pomeriggio, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della piccola, e tenerla con loro fino alle 20:00, consentendo il prolungamento del tempo, se richiesto dalla minore e con il consenso della Sig.ra che acconsente anche all'eventuale pernottamento Pt_1 della figlia presso i nonni paterni, anche in assenza del padre;
Per_1
C) Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la CP_1 figlia 7 giorni consecutivi, compatibilmente con gli impegni lavorativi in Francia.
Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere alternativamente CP_1 un anno la Pasqua e un anno la Pasquetta, e l'anno successivo viceversa.
In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 CP_1
(quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative della Sig.ra Pt_1
I ricorrenti dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, nonché le date di partenza e ritorno, garantendo almeno una videochiamata al giorno.
D) Il Sig. a decorrere dal mese di maggio 2025 compreso - si impegna a corrispondere CP_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di
€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Pt_1
E) Il Sig. rimborserà alla Sig.ra il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa CP_1 Pt_1 sostenute nell'interesse della minore dietro semplice presentazione del documento Per_1 fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, mensa). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche c/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
F) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopra indicati contributi nell'interesse della CP_1 figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
H) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono” (cfr. ricorso congiunto).
La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse della figlia.
In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.: prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 29/05/2025, intervenuto fra e , in ordine al regime di affidamento Parte_1 CP_1
e di mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...]. Persona_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo in data 21/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2689/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] l'[...] (con l'avv. Montana Marcello); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Fabbiani Rosaria); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi).
Conclusioni delle parti: come in ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del
21/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 29/05/2025, le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], Persona_1 fosse regolato sulla base del seguente accordo:
“A) affido della minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Pt_1 residenza e quella della figlia purché ciò non limiti il diritto di visita del padre, e Per_1 garantire una videochiamata almeno una volta al giorno, tra le ore 19:00 e le 20:00, il sabato e la domenica anche più volte al giorno.
B) Come specificato in premessa, attualmente il Sig. vive e lavora in Francia, e rientra a CP_1
Palermo ogni mese per circa cinque giorni, pertanto, previa congrua comunicazione alla Sig.ra potrà tenere la figlia nei giorni di permanenza a Palermo, pernottamento Pt_1 Per_1 compreso, nel rispetto degli impegni di scuola, sportivi e sociali della piccola Per_1 garantendo alla madre almeno una videochiamata al giorno con la minore. Il Sig. porterà CP_1 la piccola presso la casa dei di lui genitori, sita in Palermo, via Montalbo, 32, dove Per_1 attualmente trascorre i giorni di permanenza a Palermo. Nell'ipotesi in cui il Sig. CP_1 condurrà in locazione un nuovo immobile sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione alla
Sig.ra Pt_1
Durante il periodo di permanenza in Francia del Sig. la Sig.ra consentirà ai CP_1 Pt_1 nonni paterni di prelevare la figlia almeno una volta a settimana, con le seguenti Per_1 modalità: i nonni paterni potranno prelevare dalla casa materna la minore una volta a Per_1 settimana, nel pomeriggio, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della piccola, e tenerla con loro fino alle 20:00, consentendo il prolungamento del tempo, se richiesto dalla minore e con il consenso della Sig.ra che acconsente anche all'eventuale pernottamento Pt_1 della figlia presso i nonni paterni, anche in assenza del padre;
Per_1
C) Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la CP_1 figlia 7 giorni consecutivi, compatibilmente con gli impegni lavorativi in Francia.
Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere alternativamente CP_1 un anno la Pasqua e un anno la Pasquetta, e l'anno successivo viceversa.
In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 CP_1
(quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative della Sig.ra Pt_1
I ricorrenti dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, nonché le date di partenza e ritorno, garantendo almeno una videochiamata al giorno.
D) Il Sig. a decorrere dal mese di maggio 2025 compreso - si impegna a corrispondere CP_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di
€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Pt_1
E) Il Sig. rimborserà alla Sig.ra il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa CP_1 Pt_1 sostenute nell'interesse della minore dietro semplice presentazione del documento Per_1 fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, mensa). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche c/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
F) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopra indicati contributi nell'interesse della CP_1 figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
H) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono” (cfr. ricorso congiunto).
La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse della figlia.
In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.: prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 29/05/2025, intervenuto fra e , in ordine al regime di affidamento Parte_1 CP_1
e di mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...]. Persona_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo in data 21/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.