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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3353/2022 R.G. promossa da
, P.VA , con Parte_1 P.VA_1 sede in Francofonte alla Contrada Fiumicello s.n.c. , in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA EDMONDO
DE AMICIS n. 74, CATANIA, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE
CHIARAMONTE (c.f. , che la rappresenta e C.F._1 difende per procura in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. DAVIDE ANTONUCCIO (c.f.
C.F._2 ricorrente
contro
c.f. Controparte_1
, già , in persona del legale P.VA_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA
n. 46, CATANIA, presso lo studio dell'avv. PAOLO SCHILIRO' (c.f.
), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai
1 difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 28 dicembre 2022, la società ricorrente ha affermato di aver ricevuto in data 12.12.2022 una comunicazione a mezzo PEC da parte dell' Controparte_3 relativa all'Intimazione di pagamento n. 29820229007213674000 fondata sugli atti: 1) Avviso di Addebito n. 59820180002330843000 assuntamente notificato in data 25.12.2018, recante iscrizione a titolo di contributi IVS annualità 2017 effettuata dall' di Siracusa;
2) Avviso di Addebito CP_4
n.59820190001342703000, assunto notificato in data 30.07.2019, recante iscrizione a titolo di Modello DM/10 annualità 2017-2018-2019 effettuata dall' di Siracusa;
3) Avviso di Addebito n. CP_4
59820190001348359000, assunto notificato in data 30.07.2019, recante iscrizione a titolo di Modello DM/10 annualità 2014 effettuata dall' CP_4 di Siracusa;
4) Avviso di Addebito n. 59820190001646363000, assunto notificato in data 02.10.2019, recante iscrizione a titolo di Modello DM/10 annualità 2018 effettuata dall' di Siracusa;
5) Avviso di Addebito n. CP_4
59820190002936134000, assunto notificato in data 16.01.2020, recante iscrizione a titolo di Modello DM/10 annualità 2019 effettuata dall' CP_4 di Siracusa;
6) Avviso di Addebito n. 59820190003051269000, assunto notificato in data 22.12.2019, recante iscrizione a titolo di contributi IVS annualità 2017- 2018 effettuata dall' di Siracusa;
7) Avviso di CP_4
Addebito n. 59820210000066743000, assunto notificato in data
30.09.2021, recante iscrizione a titolo di contributi IVS annualità 2017-
2018 -2019 effettuata dall' di Siracusa;
8) Avviso di Addebito n. CP_4
59820210001272612000, assunto notificato in data 10.12.2021, recante iscrizione a titolo di Modello DM/10 annualità 2019 effettuata dall' CP_4 di Siracusa;
9) Avviso di Addebito n. 59820210001291414000, assunto notificato in data 10.12.2021, recante iscrizione a titolo di Modello DM/10 annualità 2019 effettuata dall' di Siracusa;
10) Avviso di Addebito CP_4
n. 59820210001338722000, assunto notificato in data 15.12.2021, recante
2 iscrizione a titolo di Modello DM/V annualità 2020 effettuata dall' CP_4 di Siracusa;
11) Avviso di Addebito n. 59820210001338823000, assunto notificato in data 15.12.2021, recante iscrizione a titolo di Modello DM/10 annualità 2020 effettuata dall' di Siracusa. CP_4
La ricorrente ha chiesto: che sia annullata l'intimazione di pagamento opposta per inesistenza della notifica in quanto promanante da un indirizzo PEC non istituzionale in violazione degli artt. 26 - D.P.R. n.
602/73, art. 60 - D.P.R. n. 600/73, art.
3-bis, co.
1 - L. n. 53/94, art.
6-ter -
D.Lgs. n. 82/2005 ed art. 16-ter - D.L. n. 179/2012, nonché per omessa allegazione della “attestazione di conformità” all'originale del file informatico in assenza delle firme digitali “PAdES” e “CAdES” e per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici;
in via subordinata, che sia dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione con condanna dell' al Controparte_1 tempestivo rimborso di quanto dalla ricorrente eventualmente pagato nelle more del giudizio e con vittoria di spese e compensi di lite. si è costituita con memoria Controparte_1 depositata in data 20 settembre 2023 affermando: la legittimità della notificazione tramite p.e.c. dell'intimazione opposta;
l' inammissibilità dell'azione promossa dall' opponente per difetto di legittimazione passiva della resistente;
l' inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire;
l'infondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente; la correttezza del calcolo di determinazione degli interessi contestato dalla ricorrente.
ha chiesto che sia dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione; nel merito, che sia rigettato il ricorso e che sia tenuto indenne il Concessionario dalle conseguenze del giudizio, con condanna della ricorrente al pagamento di spese e compensi di lite.
Vanno, preliminarmente, considerate irrilevanti le eccezioni di parte ricorrente relative all'indirizzo PEC da cui sarebbero avvenute le notifiche (Cass. , sez. trib., 05/07/2024, n. 18461 chiarisce che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, risulta quindi necessario che il contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro”); peraltro, irrilevante per le medesime ragioni (mancata evidenziazione dei pregiudizi sostanziali al
3 diritto di difesa) è la paventata omessa allegazione della “attestazione di conformità” . Nel merito, si osserva che la società ricorrente ha inteso proporre una opposizione finalizzata ad ottenere una pronuncia di illegittimità dell'azione di riscossione;
la vicenda in esame, dunque, implica la risoluzione della questione relativa alla individuazione del soggetto legittimato passivo nelle ipotesi in cui si facciano valere questioni inerenti la pretesa contributiva agendo nei soli confronti dell'agente per la riscossione. Tale questione è stata recentemente trattata dalla sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7514 del 2022 che ha reso i principi di seguito illustrati.
Viene in rilievo l'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, che sotto la rubrica «chiamata in causa dell'ente creditore» dispone che «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite».
In applicazione di tale norma, Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11 gennaio 2008 n. 476, Cass. 30 giugno 2009 n. 15310, Cass. 15 giugno 2011
n. 13082), ha affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe – ai sensi del citato art. 39 – l'onere di chiamare in giudizio l'ente. La richiamata decisione precisa che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito: «l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il
4 giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore». Sulla base delle argomentazioni che precedono si è consolidato l'orientamento secondo il quale nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991 del 15/07/2020, Cass. n. 21220 del 28/11/2012).
Tuttavia, con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – emanato, come l'art. 39 del d.lgs. 26 febbraio
1999 n. 112, in attuazione della legge delega 28 settembre 1998 n. 337 – disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario». L'art. 4, comma 2 – quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi
“all'ente impositore” ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Nel testo oggi vigente l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato.
5 Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. Dunque, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'infondatezza della pretesa tributaria, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004
n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato per i profili formali riferibili ad e dichiarato inammissibile per i residui aspetti- stante il difetto di CP_5 legittimazione passiva di Controparte_6
Le spese del presente giudizio possono essere compensate per il carattere di novità dell'intervento normativo e della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3353/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile e rigetta il ricorso (per come precisato in parte motiva);
6 spese compensate.
Siracusa, 29/04/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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