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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 520/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
IA VA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Agricola A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024CZ0111012 -2024CZ0116295 CATASTO-RENDITA CATASTALE
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20.02.2025 la società Ricorrente_1 - società agricola a responsabilità limitata, CF e PIVA P.IVA_1, con sede a Maida Indirizzo_1 in persona del legale rappresentante P.T. dott. Nominativo_2, impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2024CZ0111012, emesso per insussistenza del requisito di ruralità relativamente al terreno sito nel comune di Lamezia Terme ed individuato catastalmente Catasto_1, Subalterno, Indirizzo_2 n. SNC p. T.
Si costituivano l'Agente delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto l'Ufficio ha provveduto ad accogliere l'istanza in autotutela con ripristino della categoria catastale come da visura catastale aggiornata che si allega, per come richiesto dalla parte, riconoscendo il requisito di ruralità all'immobile individuato al foglio di mappa n. Catasto_1 del Comune di Lamezia Terme oggetto del presente contenzioso.
Con memorie depositate il 29.12.2025 parte ricorrente aderiva alla richiesta è cessata materia del contendere, stante l'accoglimento della domanda in autotutele avanza dalla ricorrente con atto n.
2025CZ0068281 del 09.05.2025, chiedendo la condanna alle spese di parte resistente.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Deve essere pronunciata la compensazione delle spese in ragione dell'avvenuto accoglimento dell'istanza in autotutela avanzata da parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
IA VA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Agricola A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024CZ0111012 -2024CZ0116295 CATASTO-RENDITA CATASTALE
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20.02.2025 la società Ricorrente_1 - società agricola a responsabilità limitata, CF e PIVA P.IVA_1, con sede a Maida Indirizzo_1 in persona del legale rappresentante P.T. dott. Nominativo_2, impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2024CZ0111012, emesso per insussistenza del requisito di ruralità relativamente al terreno sito nel comune di Lamezia Terme ed individuato catastalmente Catasto_1, Subalterno, Indirizzo_2 n. SNC p. T.
Si costituivano l'Agente delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto l'Ufficio ha provveduto ad accogliere l'istanza in autotutela con ripristino della categoria catastale come da visura catastale aggiornata che si allega, per come richiesto dalla parte, riconoscendo il requisito di ruralità all'immobile individuato al foglio di mappa n. Catasto_1 del Comune di Lamezia Terme oggetto del presente contenzioso.
Con memorie depositate il 29.12.2025 parte ricorrente aderiva alla richiesta è cessata materia del contendere, stante l'accoglimento della domanda in autotutele avanza dalla ricorrente con atto n.
2025CZ0068281 del 09.05.2025, chiedendo la condanna alle spese di parte resistente.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Deve essere pronunciata la compensazione delle spese in ragione dell'avvenuto accoglimento dell'istanza in autotutela avanzata da parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.