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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 636/2023 RGC promossa
DA
- , nato il [...] a [...] e Parte_1
residente in [...];
C.F.: C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Pètrina del Foro di Ancona, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiaravalle (AN) al c.so Matteotti n. 28;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- , nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
NT (AN) alla via Grugnaleto n. 37;
C.F.: ; C.F._2
(appellata – appellante incidentale)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
- nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2
NT (AN) alla via Selvettina n. 6;
C.F.: ; C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Manola Micci del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Senigallia alla piazza Roma n. 6;
(altro appellato)
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_3
NT (AN) alla via Selvettina n. 6;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Mariselli del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Senigallia alla piazza Roma n.
6;
pag. 2/13 (altro appellato)
, nato a [...] il [...] e residente a Controparte_4
NT SA VI (AN) alla via Facchetti n. 2;
C.F.: C.F._4
(altro appellato contumace)
AVVERSO la sentenza n. 741/2023 del 26.06.2023 del Tribunale di Ancona,
resa in procedimento n. 24/2020 RGC.
* * *
ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale, in Parte_1
parziale accoglimento della domanda avanzata nei suoi confronti da _1
, lo stesso era stato condannato a risarcire alla medesima l'importo colà
[...]
quantificato, oltrechè a rifonderle le spese di lite in solido con il . CP_4
Si sono costituiti nel grado sia la – che ha resistito all'impugnazione e _1
ha altresì interposto appello incidentale nei confronti della decisione nella parte in cui essa ha escluso la responsabilità risarcitoria anche dell'ing. CP_2
– sia quest'ultimo che la soc. General i quali hanno
[...] CP_3
insistito per il rigetto dell'appello non senza riproporre, nel denegato caso di accoglimento anche parziale di questo, le eccezioni e le difese già svolte in primo grado e non delibate dalla sentenza impugnata.
pag. 3/13 E' invece rimasto contumace , già peraltro contumace anche Controparte_4
in primo grado.
La causa è stata riservata in decisione con provvedimento del 24.02.2025.
Con l'atto di appello in esame – non propriamente rispettoso del principio di sinteticità degli atti processuali – il muove alla decisione gravata Parte_1
una serie di dettagliate critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Avrebbe innanzitutto errato il Tribunale nel ritenere l'azione avviata dalla inquadrabile nell'ambito dell'art. 1669 c.c., posto che al _1
contrario la tipologia di vizi e difetti contestati dalla medesima avrebbe piuttosto dovuto consigliare la qualificazione della relativa azione ai sensi degli artt. 1667 e segg.ti cpc. Con una seconda censura il torna a Parte_1
contestare la propria legittimazione passiva sul presupposto che egli avrebbe operato sul cantiere non come appaltatore – come tale avente un rapporto diretto con la committente – quanto piuttosto come subappaltatore _1
della da ritenersi unica appaltatrice delle opere Controparte_3
complessive. Da ciò conseguirebbe pertanto l'illegittimità di ogni pretesa diretta della nei confronti del . Un terzo argomento di doglianza è _1 Parte_1
poi riservato a rinnovare le eccezioni di decadenza e/o prescrizione dell'azione intentata ai sensi di quanto disposto sia dagli artt. 1667 e segg.ti cc, che dall'art. 1669 cc. Nel quarto motivo di censura l'appellante evidenzia poi che almeno nei confronti dei vizi relativi al terrazzo la responsabilità degli stessi non potrebbe pag. 4/13 all'ing. , poiché la stessa CTU Parte_2 CP_2
avrebbe accertato l'erroneità delle pendenze conseguenti a vizi di progettazione. L'appellante passa infine a riproporre le istanze istruttorie la cui ammissione è stata negata in primo grado, oltrechè a contestare anche la regolazione delle spese di lite.
Costituendosi in appello l'attrice in primo grado ha contestato Controparte_1
l'impugnazione del insistendo, nei confronti di quest'ultima, per Parte_3
la conferma della decisione gravata, mentre ha interposto appello incidentale nella parte in cui la medesima ha escluso la responsabilità dell'ing. CP_2
sulla base del difetto di allegazione delle ragioni della domanda nei suoi confronti. Al contrario, deduce l'appellante principale, i motivi di censura nei confronti dell'operato dell'ingegnere erano stati ampiamente evidenziati almeno con la memoria ex art. 183, n. 1) cpc, e dunque nei termini consentiti dell'editio actionis.
L'appellato ing. – anch'egli mediante un atto estremamente diffuso CP_2
ed esteso – si è costituito nel grado contrastando tanto l'appello principale che l'appello incidentale svolto nei propri confronti, osservando tra l'altro come quest'ultimo debba ritenersi inammissibile perché tardivo. Ha poi riproposto nel merito, e per il caso di accoglimento anche parziale degli appelli, le eccezioni e difese già proposte in primo grado, ivi comprese le istanze istruttorie rigettate dal Tribunale di Ancona.
pag. 5/13 Del pari la costituendosi in appello, ha contestato Controparte_3
l'impugnazione del osservando in ogni caso come nei suoi confronti la _1
sentenza di primo grado fosse passata in giudicato, non senza riproporre anch'essa le eccezioni e difese non delibate e le richieste istruttorie non ammesse nel corso del processo di prime cure.
Per motivi di pregiudizialità processuale va innanzitutto delibato l'appello incidentale proposto dalla nei confronti dell'ing. , che – in _1 CP_2
accoglimento della puntuale eccezione formulata dalla difesa di quest'ultimo –
deve effettivamente essere ritenuto inammissibile perché tardivo. Occorre
difatti premettere che la sentenza impugnata risulta notificata alle controparti,
dalla difesa dell'ing. , in data 28.06.2023, mentre la comparsa di CP_2
costituzione in appello della sig.ra contenente appello incidentale, è _1
stata depositata in data 31.10.2023. Ora, posto che le statuizioni rese dalla sentenza gravata sulla posizione dell'ing. da un lato incidevano CP_2
immediatamente e direttamente sulla pretesa reclamata dalla e _1
dall'altro, invece, non risultano affatto coinvolte dall'appello principale proposto dal (che non tende sul punto a modificare in alcun modo Parte_1
quelle statuizioni), non vi è alcun dubbio che l'appellata avrebbe _1
dovuto formulare le proprie censure nei confronti dell'ing. mediante CP_2
la proposizione di un appello diretto e nei limiti temporali consentiti dal rito
(ovvero nei trenta giorni dall'avvenuta notificazione della sentenza). In altri pag. 6/13 termini, l'avvenuta proposizione dell'impugnazione del , non Parte_1
essendo tesa a modificare in nulla la statuizione già resa dalla sentenza gravata circa il rapporto / , non è in grado di determinare, nella _1 CP_2
appellatae, l'insorgenza di un interesse alla impugnazione di tale statuizione,
nuovo e diverso rispetto a quello originario e nei confronti del quale la medesima ha invece mostrato acquiescenza non formulando tempestiva impugnazione principale. Nel caso di specie, dunque, l'interesse della _1
ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alla esclusione della responsabilità del preesisteva all'impugnazione del CP_2
e deve ritenersi insorto, appunto, con la stessa emissione della Parte_1
sentenza gravata (cfr., per fattispecie analoga, Cass., 29448/2024). D'altro canto,
nelle cause scindibili o indipendenti (come certamente è quella che occupa – cfr.
Cass., 5200/2025) l'appello incidentale tardivo non può comportare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione principale,
nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (cfr. Cass.,
15292/20215; Cass., 5989/2020).
Complessivamente, pertanto, l'appello incidentale interposto dalla nei _1
confronti del deve ritenersi inammissibile perché tardivo. CP_2
Venendo così all'esame dell'appello principale, è certamente infondato il primo motivo relativo alla qualificazione dell'azione interposta dall'attrice in primo pag. 7/13 grado, in relazione alla maggiore o minore gravità dei vizi e difetti rilevati. In
realtà le uniche due tipologie di vizi accertati dalla sentenza impugnata ed imputati – per quel che qui interessa – al appaiono esclusivamente: Parte_1
1) le infiltrazioni nella zona doccia;
2) l'accumulo di acqua piovana sul terrazzo piastrellato. Ebbene, non vi può essere dubbio che tali vizi debbano essere qualificati come gravi difetti fondanti l'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c.
perché, come ha riconosciuto pacificamente da tempo la giurisprudenza di legittimità, essi non debbono necessariamente inficiare parti essenziali dell'opera, “ma possono anche consistere in elementi accessori o secondari che, se
influiscono in modo significativo sul godimento dell'opera stessa, ne giustificano la
contestazione” (cfr. Cass., 5648/2024). I vizi di cui si tratta, difatti, non solo sono in grado di influire significativamente sul godimento dell'opera, ma anzi –
proprio per la loro potenzialità lesiva specie nel tempo (in quanto determinano infiltrazioni) – sono in grado di produrre veri e propri pericolosi ammaloramenti all'opera in quanto tale nella sua stessa identità strutturale. Del
tutto correttamente, dunque, il Tribunale di Ancona ha inquadrato l'azione interposta nell'ambito dell'art. 1669 c.c.
Del pari infondato si rivela il secondo motivo di gravame proposto dal
. Sul punto si presenta dirimente il dato – dimostrato dagli estratti Parte_1
del conto corrente della depositato dalla difesa del – per cui _1 CP_2
il veniva direttamente e regolarmente pagato delle proprie Parte_1
pag. 8/13 competenze dalla committente e non dalla di cui egli Controparte_3
assume essere stato mero subappaltatore. Al contrario, la sussistenza di un rapporto diretto tra la e il è da ritenersi accertata non tanto _1 Parte_1
e non solo sulla base degli avvenuti pagamenti diretti, quanto del fatto che gli stessi avvenivano a fronte di fatture (risultanti dall'estratto conto) che, seppure non prodotte agli atti, non potevano che essere emesse in favore della stessa posto che la stessa le pagava con bonifici fiscalmente utili alla prevista _1
detrazione fiscale (come ancora risulta dall'estratto conto). E l'avvenuta emissione di fatture in favore della committente da parte del non Parte_1
può che costituire prova, quantomeno nei confronti appunto dell'emittente, del rapporto contrattuale di appalto instauratosi tra le parti. Sulla base della motivazione in argomento dunque, seppur parzialmente diversa da quella motivata dalla sentenza impugnata, la censura proposta non può che essere respinta.
Deve invece almeno in parte essere accolto il terzo motivo di gravame –
concernente la riproposizione delle eccezioni di decadenza / prescrizione dell'azione intentata.
Premesso che, come già evidenziato, la sentenza di primo grado ha correttamente inquadrato l'azione proposta dall'attrice in primo grado nell'ambito della disciplina dell'art. 1669 c.c., va ricordato che tale norma prevede, tra l'altro, che i vizi debbano essere denunciati, a pena di decadenza pag. 9/13 dalla relativa azione, entro un anno dalla relativa scoperta. Ora, contrariamente a quanto sul punto rilevato dal Tribunale di Ancona, le risultanze probatorie agli atti dimostrano inequivocabilmente che la committente fosse _1
pienamente e consapevolmente avveduta, almeno della sussistenza dei vizi e difetti relativi alla zona doccia, al più tardi sin dal 30.11.2017, data in cui l'avvocato della medesima contestava specificamente gli stessi all'ing.
. Non è possibile sul punto condividere la motivazione resa dal CP_2
Tribunale di Ancona – secondo cui la consapevolezza dei vizi sarebbe da far risalire alla CTU a seguito di ATP – per il sol fatto che, al contrario, alla data indicata la committente non solo era in grado di identificare e circoscrivere in maniera specifica il vizio (appunto alla zona doccia) al punto da incaricare il proprio avvocato della relativa denuncia, ma anzi aveva (come risulta dalla comunicazione) già in corso interlocuzioni con le controparti interessate anche a seguito di sopralluoghi tecnici avvenuti presso l'abitazione, a causa appunto dei ridetti vizi. La comunicazione del 30.11.2017 dunque costituisce valida denuncia dei vizi (almeno relativi alla zona doccia) e prova della chiara consapevolezza degli stessi, con la conseguenza che – a norma dell'art. 1669 c.c.
– è intervenuta decadenza dalla relativa azione nell'intervallo di tempo intercorso tra detta denuncia e l'avvio dell'azione (che va fatta risalire alla notificazione al del ricorso per ATP) avvenuta in data 07.12.2018. Parte_1
Alla luce di quanto precede il solo danno che può effettivamente ancora essere pag. 10/13 imputato al è pertanto quello relativo al terrazzo;
in relazione al Parte_1
quale, peraltro, non è di pregio il quarto motivo di appello poiché la CTU
espletata ha chiarito che, al contrario di quanto affermato dall'appellante, i vizi relativi al terrazzo non dipendono dalla sola progettazione dello stesso (fermo restando che l'impresa esecutrice non può ritenersi esente da responsabilità
allorchè realizzi un terrazzo con pendenze errate e ristagni d'acqua, a prescindere da qualsiasi progettazione dello stesso).
Complessivamente, pertanto, la condanna del nei confronti della Parte_1
a titolo di risarcimento danni può essere confermata nei soli limiti _1
dell'importo di € 4.305,55= oltre interessi dalla domanda al saldo, relativo al terrazzo.
Quanto alle spese di lite nel rapporto / , in considerazione _1 Parte_1
dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza, comunque prevalente nella posizione del , le disposizioni sul punto rese dalla Parte_1
sentenza di primo grado possono essere integralmente confermate, a fronte della completa compensazione delle spese di lite del presente grado di appello.
Quanto al rapporto tra e , ferme le disposizioni della _1 CP_2
sentenza di primo grado, la prima deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente grado in favore del secondo, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
pag. 11/13 Infine nel rapporto tra e non vi è luogo a Parte_1 Controparte_3
provvedere sulle spese del grado dal momento che l'appello non ha interessato la posizione della appellata la cui vocatio in ius in Controparte_3
appello è avvenuta a soli evidenti fini di denuntiatio litis.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello incidentale;
- In parziale accoglimento dell'appello principale, condanna Parte_1
a corrispondere a la somma di € 4.305,35=;
[...] Controparte_1
- Conferma nel resto;
- Compensa integralmente le spese di lite del grado nel rapporto
/ Parte_1 _1
- Condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Controparte_2
grado che liquida in complessivi € 3.000,00= di cui € 750,00= per fase di studio, € 750,00= per fase introduttiva, € 1.500,00= per fase decisoria;
- Nulla per le spese del grado nel rapporto / Parte_1 [...]
CP_3
pag. 12/13 - Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale . Controparte_1
- Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 636/2023 RGC promossa
DA
- , nato il [...] a [...] e Parte_1
residente in [...];
C.F.: C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Pètrina del Foro di Ancona, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiaravalle (AN) al c.so Matteotti n. 28;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- , nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
NT (AN) alla via Grugnaleto n. 37;
C.F.: ; C.F._2
(appellata – appellante incidentale)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
- nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2
NT (AN) alla via Selvettina n. 6;
C.F.: ; C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Manola Micci del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Senigallia alla piazza Roma n. 6;
(altro appellato)
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_3
NT (AN) alla via Selvettina n. 6;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Mariselli del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Senigallia alla piazza Roma n.
6;
pag. 2/13 (altro appellato)
, nato a [...] il [...] e residente a Controparte_4
NT SA VI (AN) alla via Facchetti n. 2;
C.F.: C.F._4
(altro appellato contumace)
AVVERSO la sentenza n. 741/2023 del 26.06.2023 del Tribunale di Ancona,
resa in procedimento n. 24/2020 RGC.
* * *
ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale, in Parte_1
parziale accoglimento della domanda avanzata nei suoi confronti da _1
, lo stesso era stato condannato a risarcire alla medesima l'importo colà
[...]
quantificato, oltrechè a rifonderle le spese di lite in solido con il . CP_4
Si sono costituiti nel grado sia la – che ha resistito all'impugnazione e _1
ha altresì interposto appello incidentale nei confronti della decisione nella parte in cui essa ha escluso la responsabilità risarcitoria anche dell'ing. CP_2
– sia quest'ultimo che la soc. General i quali hanno
[...] CP_3
insistito per il rigetto dell'appello non senza riproporre, nel denegato caso di accoglimento anche parziale di questo, le eccezioni e le difese già svolte in primo grado e non delibate dalla sentenza impugnata.
pag. 3/13 E' invece rimasto contumace , già peraltro contumace anche Controparte_4
in primo grado.
La causa è stata riservata in decisione con provvedimento del 24.02.2025.
Con l'atto di appello in esame – non propriamente rispettoso del principio di sinteticità degli atti processuali – il muove alla decisione gravata Parte_1
una serie di dettagliate critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Avrebbe innanzitutto errato il Tribunale nel ritenere l'azione avviata dalla inquadrabile nell'ambito dell'art. 1669 c.c., posto che al _1
contrario la tipologia di vizi e difetti contestati dalla medesima avrebbe piuttosto dovuto consigliare la qualificazione della relativa azione ai sensi degli artt. 1667 e segg.ti cpc. Con una seconda censura il torna a Parte_1
contestare la propria legittimazione passiva sul presupposto che egli avrebbe operato sul cantiere non come appaltatore – come tale avente un rapporto diretto con la committente – quanto piuttosto come subappaltatore _1
della da ritenersi unica appaltatrice delle opere Controparte_3
complessive. Da ciò conseguirebbe pertanto l'illegittimità di ogni pretesa diretta della nei confronti del . Un terzo argomento di doglianza è _1 Parte_1
poi riservato a rinnovare le eccezioni di decadenza e/o prescrizione dell'azione intentata ai sensi di quanto disposto sia dagli artt. 1667 e segg.ti cc, che dall'art. 1669 cc. Nel quarto motivo di censura l'appellante evidenzia poi che almeno nei confronti dei vizi relativi al terrazzo la responsabilità degli stessi non potrebbe pag. 4/13 all'ing. , poiché la stessa CTU Parte_2 CP_2
avrebbe accertato l'erroneità delle pendenze conseguenti a vizi di progettazione. L'appellante passa infine a riproporre le istanze istruttorie la cui ammissione è stata negata in primo grado, oltrechè a contestare anche la regolazione delle spese di lite.
Costituendosi in appello l'attrice in primo grado ha contestato Controparte_1
l'impugnazione del insistendo, nei confronti di quest'ultima, per Parte_3
la conferma della decisione gravata, mentre ha interposto appello incidentale nella parte in cui la medesima ha escluso la responsabilità dell'ing. CP_2
sulla base del difetto di allegazione delle ragioni della domanda nei suoi confronti. Al contrario, deduce l'appellante principale, i motivi di censura nei confronti dell'operato dell'ingegnere erano stati ampiamente evidenziati almeno con la memoria ex art. 183, n. 1) cpc, e dunque nei termini consentiti dell'editio actionis.
L'appellato ing. – anch'egli mediante un atto estremamente diffuso CP_2
ed esteso – si è costituito nel grado contrastando tanto l'appello principale che l'appello incidentale svolto nei propri confronti, osservando tra l'altro come quest'ultimo debba ritenersi inammissibile perché tardivo. Ha poi riproposto nel merito, e per il caso di accoglimento anche parziale degli appelli, le eccezioni e difese già proposte in primo grado, ivi comprese le istanze istruttorie rigettate dal Tribunale di Ancona.
pag. 5/13 Del pari la costituendosi in appello, ha contestato Controparte_3
l'impugnazione del osservando in ogni caso come nei suoi confronti la _1
sentenza di primo grado fosse passata in giudicato, non senza riproporre anch'essa le eccezioni e difese non delibate e le richieste istruttorie non ammesse nel corso del processo di prime cure.
Per motivi di pregiudizialità processuale va innanzitutto delibato l'appello incidentale proposto dalla nei confronti dell'ing. , che – in _1 CP_2
accoglimento della puntuale eccezione formulata dalla difesa di quest'ultimo –
deve effettivamente essere ritenuto inammissibile perché tardivo. Occorre
difatti premettere che la sentenza impugnata risulta notificata alle controparti,
dalla difesa dell'ing. , in data 28.06.2023, mentre la comparsa di CP_2
costituzione in appello della sig.ra contenente appello incidentale, è _1
stata depositata in data 31.10.2023. Ora, posto che le statuizioni rese dalla sentenza gravata sulla posizione dell'ing. da un lato incidevano CP_2
immediatamente e direttamente sulla pretesa reclamata dalla e _1
dall'altro, invece, non risultano affatto coinvolte dall'appello principale proposto dal (che non tende sul punto a modificare in alcun modo Parte_1
quelle statuizioni), non vi è alcun dubbio che l'appellata avrebbe _1
dovuto formulare le proprie censure nei confronti dell'ing. mediante CP_2
la proposizione di un appello diretto e nei limiti temporali consentiti dal rito
(ovvero nei trenta giorni dall'avvenuta notificazione della sentenza). In altri pag. 6/13 termini, l'avvenuta proposizione dell'impugnazione del , non Parte_1
essendo tesa a modificare in nulla la statuizione già resa dalla sentenza gravata circa il rapporto / , non è in grado di determinare, nella _1 CP_2
appellatae, l'insorgenza di un interesse alla impugnazione di tale statuizione,
nuovo e diverso rispetto a quello originario e nei confronti del quale la medesima ha invece mostrato acquiescenza non formulando tempestiva impugnazione principale. Nel caso di specie, dunque, l'interesse della _1
ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alla esclusione della responsabilità del preesisteva all'impugnazione del CP_2
e deve ritenersi insorto, appunto, con la stessa emissione della Parte_1
sentenza gravata (cfr., per fattispecie analoga, Cass., 29448/2024). D'altro canto,
nelle cause scindibili o indipendenti (come certamente è quella che occupa – cfr.
Cass., 5200/2025) l'appello incidentale tardivo non può comportare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione principale,
nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (cfr. Cass.,
15292/20215; Cass., 5989/2020).
Complessivamente, pertanto, l'appello incidentale interposto dalla nei _1
confronti del deve ritenersi inammissibile perché tardivo. CP_2
Venendo così all'esame dell'appello principale, è certamente infondato il primo motivo relativo alla qualificazione dell'azione interposta dall'attrice in primo pag. 7/13 grado, in relazione alla maggiore o minore gravità dei vizi e difetti rilevati. In
realtà le uniche due tipologie di vizi accertati dalla sentenza impugnata ed imputati – per quel che qui interessa – al appaiono esclusivamente: Parte_1
1) le infiltrazioni nella zona doccia;
2) l'accumulo di acqua piovana sul terrazzo piastrellato. Ebbene, non vi può essere dubbio che tali vizi debbano essere qualificati come gravi difetti fondanti l'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c.
perché, come ha riconosciuto pacificamente da tempo la giurisprudenza di legittimità, essi non debbono necessariamente inficiare parti essenziali dell'opera, “ma possono anche consistere in elementi accessori o secondari che, se
influiscono in modo significativo sul godimento dell'opera stessa, ne giustificano la
contestazione” (cfr. Cass., 5648/2024). I vizi di cui si tratta, difatti, non solo sono in grado di influire significativamente sul godimento dell'opera, ma anzi –
proprio per la loro potenzialità lesiva specie nel tempo (in quanto determinano infiltrazioni) – sono in grado di produrre veri e propri pericolosi ammaloramenti all'opera in quanto tale nella sua stessa identità strutturale. Del
tutto correttamente, dunque, il Tribunale di Ancona ha inquadrato l'azione interposta nell'ambito dell'art. 1669 c.c.
Del pari infondato si rivela il secondo motivo di gravame proposto dal
. Sul punto si presenta dirimente il dato – dimostrato dagli estratti Parte_1
del conto corrente della depositato dalla difesa del – per cui _1 CP_2
il veniva direttamente e regolarmente pagato delle proprie Parte_1
pag. 8/13 competenze dalla committente e non dalla di cui egli Controparte_3
assume essere stato mero subappaltatore. Al contrario, la sussistenza di un rapporto diretto tra la e il è da ritenersi accertata non tanto _1 Parte_1
e non solo sulla base degli avvenuti pagamenti diretti, quanto del fatto che gli stessi avvenivano a fronte di fatture (risultanti dall'estratto conto) che, seppure non prodotte agli atti, non potevano che essere emesse in favore della stessa posto che la stessa le pagava con bonifici fiscalmente utili alla prevista _1
detrazione fiscale (come ancora risulta dall'estratto conto). E l'avvenuta emissione di fatture in favore della committente da parte del non Parte_1
può che costituire prova, quantomeno nei confronti appunto dell'emittente, del rapporto contrattuale di appalto instauratosi tra le parti. Sulla base della motivazione in argomento dunque, seppur parzialmente diversa da quella motivata dalla sentenza impugnata, la censura proposta non può che essere respinta.
Deve invece almeno in parte essere accolto il terzo motivo di gravame –
concernente la riproposizione delle eccezioni di decadenza / prescrizione dell'azione intentata.
Premesso che, come già evidenziato, la sentenza di primo grado ha correttamente inquadrato l'azione proposta dall'attrice in primo grado nell'ambito della disciplina dell'art. 1669 c.c., va ricordato che tale norma prevede, tra l'altro, che i vizi debbano essere denunciati, a pena di decadenza pag. 9/13 dalla relativa azione, entro un anno dalla relativa scoperta. Ora, contrariamente a quanto sul punto rilevato dal Tribunale di Ancona, le risultanze probatorie agli atti dimostrano inequivocabilmente che la committente fosse _1
pienamente e consapevolmente avveduta, almeno della sussistenza dei vizi e difetti relativi alla zona doccia, al più tardi sin dal 30.11.2017, data in cui l'avvocato della medesima contestava specificamente gli stessi all'ing.
. Non è possibile sul punto condividere la motivazione resa dal CP_2
Tribunale di Ancona – secondo cui la consapevolezza dei vizi sarebbe da far risalire alla CTU a seguito di ATP – per il sol fatto che, al contrario, alla data indicata la committente non solo era in grado di identificare e circoscrivere in maniera specifica il vizio (appunto alla zona doccia) al punto da incaricare il proprio avvocato della relativa denuncia, ma anzi aveva (come risulta dalla comunicazione) già in corso interlocuzioni con le controparti interessate anche a seguito di sopralluoghi tecnici avvenuti presso l'abitazione, a causa appunto dei ridetti vizi. La comunicazione del 30.11.2017 dunque costituisce valida denuncia dei vizi (almeno relativi alla zona doccia) e prova della chiara consapevolezza degli stessi, con la conseguenza che – a norma dell'art. 1669 c.c.
– è intervenuta decadenza dalla relativa azione nell'intervallo di tempo intercorso tra detta denuncia e l'avvio dell'azione (che va fatta risalire alla notificazione al del ricorso per ATP) avvenuta in data 07.12.2018. Parte_1
Alla luce di quanto precede il solo danno che può effettivamente ancora essere pag. 10/13 imputato al è pertanto quello relativo al terrazzo;
in relazione al Parte_1
quale, peraltro, non è di pregio il quarto motivo di appello poiché la CTU
espletata ha chiarito che, al contrario di quanto affermato dall'appellante, i vizi relativi al terrazzo non dipendono dalla sola progettazione dello stesso (fermo restando che l'impresa esecutrice non può ritenersi esente da responsabilità
allorchè realizzi un terrazzo con pendenze errate e ristagni d'acqua, a prescindere da qualsiasi progettazione dello stesso).
Complessivamente, pertanto, la condanna del nei confronti della Parte_1
a titolo di risarcimento danni può essere confermata nei soli limiti _1
dell'importo di € 4.305,55= oltre interessi dalla domanda al saldo, relativo al terrazzo.
Quanto alle spese di lite nel rapporto / , in considerazione _1 Parte_1
dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza, comunque prevalente nella posizione del , le disposizioni sul punto rese dalla Parte_1
sentenza di primo grado possono essere integralmente confermate, a fronte della completa compensazione delle spese di lite del presente grado di appello.
Quanto al rapporto tra e , ferme le disposizioni della _1 CP_2
sentenza di primo grado, la prima deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente grado in favore del secondo, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
pag. 11/13 Infine nel rapporto tra e non vi è luogo a Parte_1 Controparte_3
provvedere sulle spese del grado dal momento che l'appello non ha interessato la posizione della appellata la cui vocatio in ius in Controparte_3
appello è avvenuta a soli evidenti fini di denuntiatio litis.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello incidentale;
- In parziale accoglimento dell'appello principale, condanna Parte_1
a corrispondere a la somma di € 4.305,35=;
[...] Controparte_1
- Conferma nel resto;
- Compensa integralmente le spese di lite del grado nel rapporto
/ Parte_1 _1
- Condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Controparte_2
grado che liquida in complessivi € 3.000,00= di cui € 750,00= per fase di studio, € 750,00= per fase introduttiva, € 1.500,00= per fase decisoria;
- Nulla per le spese del grado nel rapporto / Parte_1 [...]
CP_3
pag. 12/13 - Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale . Controparte_1
- Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
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