TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/10/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3806/2025 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
02/09/1975, ed ivi residente in [...]10,
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]5,
entrambi elettivamente domiciliati in Genova (GE), Corso Buenos Aires n. 7/12, presso lo studio dell'Avv. Chiara Canepa, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato in data 09/06/2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n.
1480/2023 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 19/06/2023 (R.G.
9023/2022), relative al contributo economico al mantenimento del figlio nato a _1
1 Genova (GE) in data 15/09/2007 posto a carico del Sig. a favore della Parte_1
Sig.ra Pt_2
Rilevato che le nuove condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere omologate non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che aderenti al superiore interesse del minore;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite del presente procedimento, che rimarranno regolate come da accordi;
Visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 19/08/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 1480 /2023 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 19/06/2023 (R.G. 9023/2022)
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
1) il figlio minore , fino al raggiungimento della maggiore età, resterà Persona_2 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e con collocazione abitativa presso il padre. Al compimento della maggiore età sarà libero di fissare, autonomamente, _1 la propria residenza. In ogni caso sarà sempre libero di frequentare la madre. _1
La disposizione di cui al presente articolo si applicherà a far data dal 03.06.2025.
2) Il sig. provvederà in via esclusiva (anche successivamente alla data Parte_1 del 15.09.2025), al mantenimento diretto del figlio e, dunque, non Persona_2
corrisponderà più alla sig.ra a partire dal mese di giugno 2025, il contributo al Pt_2 mantenimento previsto per in sede di divorzio. _1
3) Ciascun genitore rimborserà all'altro, nella misura del 50%, entro il giorno 30 di ogni mese successivo, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli (sia che _1
, e relative al mese precedente (come elencate, e con le modalità previste, dal Per_3 verbale ex art. 47 O.G. del 15.09.2016 della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova -
2 http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it).
4) I sigg.ri e danno atto che, al di fuori di quanto previsto ut supra, tutte le Pt_1 Pt_2 restanti pattuizioni (punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15), indicate nella citata sentenza di divorzio (doc. 1), sono integralmente confermate.
Le spese del presente giudizio sono integralmente a carico del sig. .” Pt_1
Fermo nel resto.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
02/09/1975, ed ivi residente in [...]10,
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]5,
entrambi elettivamente domiciliati in Genova (GE), Corso Buenos Aires n. 7/12, presso lo studio dell'Avv. Chiara Canepa, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato in data 09/06/2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n.
1480/2023 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 19/06/2023 (R.G.
9023/2022), relative al contributo economico al mantenimento del figlio nato a _1
1 Genova (GE) in data 15/09/2007 posto a carico del Sig. a favore della Parte_1
Sig.ra Pt_2
Rilevato che le nuove condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere omologate non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che aderenti al superiore interesse del minore;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite del presente procedimento, che rimarranno regolate come da accordi;
Visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 19/08/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 1480 /2023 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 19/06/2023 (R.G. 9023/2022)
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
1) il figlio minore , fino al raggiungimento della maggiore età, resterà Persona_2 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e con collocazione abitativa presso il padre. Al compimento della maggiore età sarà libero di fissare, autonomamente, _1 la propria residenza. In ogni caso sarà sempre libero di frequentare la madre. _1
La disposizione di cui al presente articolo si applicherà a far data dal 03.06.2025.
2) Il sig. provvederà in via esclusiva (anche successivamente alla data Parte_1 del 15.09.2025), al mantenimento diretto del figlio e, dunque, non Persona_2
corrisponderà più alla sig.ra a partire dal mese di giugno 2025, il contributo al Pt_2 mantenimento previsto per in sede di divorzio. _1
3) Ciascun genitore rimborserà all'altro, nella misura del 50%, entro il giorno 30 di ogni mese successivo, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli (sia che _1
, e relative al mese precedente (come elencate, e con le modalità previste, dal Per_3 verbale ex art. 47 O.G. del 15.09.2016 della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova -
2 http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it).
4) I sigg.ri e danno atto che, al di fuori di quanto previsto ut supra, tutte le Pt_1 Pt_2 restanti pattuizioni (punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15), indicate nella citata sentenza di divorzio (doc. 1), sono integralmente confermate.
Le spese del presente giudizio sono integralmente a carico del sig. .” Pt_1
Fermo nel resto.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
3