Art. 2.
In adempimento di quanto e' disposto nell'art. 12 della Convenzione predetta, la repressione dei reati in essa contemplati e commessi a bordo di nave italiana, o da nazionale giudicabile nel Regno, ai termini del capoverso dell'art. 8 della Convenzione stessa, sara' regolata dalle norme seguenti:
In adempimento di quanto e' disposto nell'art. 12 della Convenzione predetta, la repressione dei reati in essa contemplati e commessi a bordo di nave italiana, o da nazionale giudicabile nel Regno, ai termini del capoverso dell'art. 8 della Convenzione stessa, sara' regolata dalle norme seguenti: