Art. 13.
Presso le rispettive Casse sono istituiti quattro distinti fondi:
1) un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160 ;
2) un fondo per le pensioni integrative alimentato dai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17 rispettivamente delle precitate leggi e agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410 ;
3) un fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico delle pensioni stesse, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2);
4) un fondo per l'assistenza, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2).
Presso le rispettive Casse sono istituiti quattro distinti fondi:
1) un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160 ;
2) un fondo per le pensioni integrative alimentato dai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17 rispettivamente delle precitate leggi e agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410 ;
3) un fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico delle pensioni stesse, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2);
4) un fondo per l'assistenza, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2).