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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
IN EL, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 168/2021 depositato il 25/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carloforte
elettivamente domiciliato presso servizidemografici@pec.comune.carloforte.ca.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 358/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI e pubblicata il 26/08/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3869030042019 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante:come da atti di causa
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 358/2020 la CTP di Cagliari, ha rigettato il ricorso del contribuente Ricorrente_1 Srl, C.F. P.IVA_1, avverso l'avviso di accertamento n. 3869030042019 IMU 2014, del Comune di Carloforte dell'importo di € 13.389,90.
La CTP di Cagliari rigettava il ricorso.
Il Contribuente proponeva tempestivo appello, ribadendo l'illegittimità dell'avviso di accertamento, sottolineando come l'immobile fosse risultato inagibile (con sospensione dell'attività disposta dal Comune medesimo nel 2016) e contestando i valori di mercato utilizzati per il calcolo della rendita, motivo quest'ultimo oggetto di controversia ancora pendente, al momento della presentazione dell'appello, presso la Corte di
Giustizia di 2° grado (R.G. 626/2017 Sezione IV) relativo all'impugnazione degli atti di classamento.
L'Appellante, concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese;
chiedeva, altresì in via subordinata il ricalcolo da parte del Comune di Carloforte dell'importo
IMU, in misura congrua sulla base dell'esito del giudizio relativo alla rideterminazione della rendita catastale quale verrà accertata a seguito dell'appello pendente
Il Comune di Carloforte non risulta costituito
La causa a è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti del giudicato di cui alla sentenza 466/2022 emessa da questa stessa Corte. Infatti, nelle more del giudizio di secondo grado, avente ad oggetto l'impugnazione degli atti di classamento (R.G. 626/2017) le Parti hanno depositato istanza congiunta, dando atto del raggiungimento di un accordo di conciliazione fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.
546/1992, volto alla definizione parziale della pretesa tributaria.
Questa Corte, esaminati gli atti di causa, in particolare dell'accordo conciliativo sopra citato, posto alla base della decisione di cui alla sentenza 466/2022 emessa da altra Sezione di questa Corte in data 13.06.2022, ritiene che il tributo IMU 2014 debba essere ricalcolato sulla base della rendita catastale risultante dall'accordo conciliativo posto a fondamento del giudizio concluso con la citata senteza 466/2022, che costituisce atto presupposto.
In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto, limitatamente al ricalcolo dell'imposta base del valore della rendita catastale in forza del sopravvenuto accordo di conciliazione ex art. 48 D.Lgs. 546/92, validato con la sentenza 466/2022 e rigettato per il resto. La particolarità del caso e la mancata costituzione in appello del comune di Carloforte, giustifica compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara dovuto il tributo
IMU 2014 nella misura derivante dal ricalcolo della rendita catastale, risultante dal sopravvenuto accordo di conciliazione ex art. 48 D.Lgs. 546/92, di cui alla sentenza di questa Corte 466/2022, conferma nel resto l'atto impugnato e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
IN EL, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 168/2021 depositato il 25/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carloforte
elettivamente domiciliato presso servizidemografici@pec.comune.carloforte.ca.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 358/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI e pubblicata il 26/08/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3869030042019 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante:come da atti di causa
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 358/2020 la CTP di Cagliari, ha rigettato il ricorso del contribuente Ricorrente_1 Srl, C.F. P.IVA_1, avverso l'avviso di accertamento n. 3869030042019 IMU 2014, del Comune di Carloforte dell'importo di € 13.389,90.
La CTP di Cagliari rigettava il ricorso.
Il Contribuente proponeva tempestivo appello, ribadendo l'illegittimità dell'avviso di accertamento, sottolineando come l'immobile fosse risultato inagibile (con sospensione dell'attività disposta dal Comune medesimo nel 2016) e contestando i valori di mercato utilizzati per il calcolo della rendita, motivo quest'ultimo oggetto di controversia ancora pendente, al momento della presentazione dell'appello, presso la Corte di
Giustizia di 2° grado (R.G. 626/2017 Sezione IV) relativo all'impugnazione degli atti di classamento.
L'Appellante, concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese;
chiedeva, altresì in via subordinata il ricalcolo da parte del Comune di Carloforte dell'importo
IMU, in misura congrua sulla base dell'esito del giudizio relativo alla rideterminazione della rendita catastale quale verrà accertata a seguito dell'appello pendente
Il Comune di Carloforte non risulta costituito
La causa a è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti del giudicato di cui alla sentenza 466/2022 emessa da questa stessa Corte. Infatti, nelle more del giudizio di secondo grado, avente ad oggetto l'impugnazione degli atti di classamento (R.G. 626/2017) le Parti hanno depositato istanza congiunta, dando atto del raggiungimento di un accordo di conciliazione fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.
546/1992, volto alla definizione parziale della pretesa tributaria.
Questa Corte, esaminati gli atti di causa, in particolare dell'accordo conciliativo sopra citato, posto alla base della decisione di cui alla sentenza 466/2022 emessa da altra Sezione di questa Corte in data 13.06.2022, ritiene che il tributo IMU 2014 debba essere ricalcolato sulla base della rendita catastale risultante dall'accordo conciliativo posto a fondamento del giudizio concluso con la citata senteza 466/2022, che costituisce atto presupposto.
In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto, limitatamente al ricalcolo dell'imposta base del valore della rendita catastale in forza del sopravvenuto accordo di conciliazione ex art. 48 D.Lgs. 546/92, validato con la sentenza 466/2022 e rigettato per il resto. La particolarità del caso e la mancata costituzione in appello del comune di Carloforte, giustifica compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara dovuto il tributo
IMU 2014 nella misura derivante dal ricalcolo della rendita catastale, risultante dal sopravvenuto accordo di conciliazione ex art. 48 D.Lgs. 546/92, di cui alla sentenza di questa Corte 466/2022, conferma nel resto l'atto impugnato e compensa le spese.