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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 11/07/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 346/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CRAPARO SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI Controparte_1
SCIACCA O.D.V., rappresentato e difeso dall'Avv.to LA TORRE VINCENZO
- resistente –
E NEI CONFRONTI DI rappresentata e difesa dagli avv.ti on gli Avv.ti CETTI CASCIO e CP_2
MARIA FERRARO
- resistente
OGGETTO: retribuzione;
fondo di previdenza complementare;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.3.2022, – premesso di avere prestato attività Parte_1 di lavoro alle dipendenze di - dal 4.8.2005 al 12.6.2019 - ha lamentato la mancata CP_1 corresponsione delle seguenti somme:
- euro 1.036,39, di cui € 900 a titolo di premio di incentivazione ex art. 79, co.1 CCNL
(di cui euro 600,00 riferiti all'anno 2018 ed euro 300,00 riferiti all'anno 2019) e CP_1 € 136,39 a titolo di indennità per la giornata di riposo cono corrisposta relative alla domenica del 12 maggio 2019 e del 26 maggio 2019;
- euro 658,13, a titolo di quota di TFR non versata presso il fondo previdenziale
. CP_2
Ciò premesso ha convenuto in giudizio e chiedendo di “accertare e CP_1 CP_2 dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere, anche a titolo di risarcimento danno, il pagamento dell'importo di € 1.036,39 somma scaturente dalla mancata corresponsione dell'indennità per la giornata di riposo relativa alla domenica del 12/05/2019 ed alla domenica del 26/05/2019, nonché al riconoscimento del premio di incentivazione annuale
(quota A) previsto dal comma 1, dell'art. 79 del CCNL Avis dell'importo di € 600,00 relativo all'anno 2018 e di € 300,00 per le sei mensilità dell'anno 2019 e per l'effetto condannare
l' (C.F.: Controparte_3
), in persona del Presidente pro-tempore, a versare tale importo in favore della P.IVA_1 ricorrente il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di messa in mora
(07/08/2019) e fino al soddisfo;
2) accertare e dichiarare il mancato versamento da parte dell Controparte_3
(C.F.: ), in persona del Presidente pro-tempore, presso il fondo di
[...] P.IVA_1 previdenza complementare - Pensione Aperto a contribuzione definita - Numero Posizione n.
3256545 intestato alla Sig.ra delle quote di TFR maturate e per l'effetto Parte_1
CP_ condannare la stessa al pagamento dell'importo complessivo di € 658,13 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) Condannare la resistente alla rifusione delle spese competenze ed onorari di causa e dove ritenuto opportuno anche ai sensi e per l'effetto dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa”.
AVIS -ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI SCIACCA
O.D.V. si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza chiedendone il rigetto. si è costituita in giudizio che ha assunto una posizione neutrale CP_2 manifestando la propria disponibilità ricevere l'accredito degli eventuali contributi non versati da parte del datore di lavoro e confermando, per quanto è qui di interesse, che il totale dei
Pag. 2 di 8 contributi versati sulla posizione previdenziale della ricorrente accesa presso il Fondo ammonta ad Euro 8.868,73.
La causa, istruita a mezzo documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro i termini assegnati.
Il ricorso è parzialmente infondato.
*
Va preliminarmente rigettata la eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità della domanda. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, per configurarsi la nullità del ricorso per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto fondanti la domanda, di cui rispettivamente ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c, è necessario che ne sia assolutamente impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, di guisa che il convenuto non sia posto nelle condizioni di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (ex multis Cass. sez. lav. Ord. 17 luglio 2018 nr.
19009). Nel caso di specie, il ricorso contiene tutti gli elementi che consentono di definire
l'editio actionis, essendo puntualmente allegati tutti i fatti costituitivi delle specifiche pretese contrattuali azionate;
del resto, il tenore complessivo delle difese, dalle quali emerge la piena contezza della convenuta del contenuto delle pretese fatte valere, il che esclude alcuna concreta lesione al diritto di difesa, la cui tutela è sottesa nella disciplina evocata.
Ciò premesso, nel merito la ricorrente lamenta in primo luogo di non avere percepito la maggiorazione per lavoro domenicale in relazione alla prestazione lavorativa espletata nelle domeniche del 12 e 26 maggio 2019 .
L'art. 46 del CCNL AVIS stabilisce che: “Tutti i dipendenti hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno.
Comunque, nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva
[…]”.
Pag. 3 di 8 Sulla scorta della disposizione richiamata, qualora la domenica non coincida con il giorno di riposo settimanale effettivo del dipendente, la prestazione lavorativa comporta il diritto alla corresponsione della indennità festiva, in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Con riguardo alla indennità rivendicata, l'art. 72 del CCNL AVIS prevede che:
“Al dipendente, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
- […]
- indennità per servizio festivo nella misura di € 17,82 per giornata (almeno 6 ore) e di € 8,91 da un minimo di tre e inferiore a 6 ore. […]”.
Nel caso concreto, dalla lettura della busta paga, si ricava che la ricorrente ha lavorato domenica 12 maggio 2019 per ore 5,15 e domenica 26 maggio per ore 3,30 in relazione alle quali è stata corrisposta la relativa maggiorazione di € 14,12 per il totale delle ore lavorate di domenica (8,45) (indicata alla voce 17 - lavoro festivo). La restante parte del trattamento spettante per tali giornate è confluito in busta paga nella voce 0 – retribuzione ordinaria, in conformità al dettato della disposizione pattizia richiamata (art. 46 c.c.n.l)
La domanda sul punto è pertanto infondata, avendo la convenuta corrisposto il trattamento retributivo spettante alla ricorrente in modo conforme alle disposzioni del CCNL applicabile al caso.
In ordine alla richiesta di corresponsione del premio di incentivazione, l'art. 79 comma 1
CCNL Avis (in atti) dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2010 a tutto il personale dipendente compete un premio di incentivazione il cui ammontare totale è dato dalla somma del premio di incentivazione previsto dai cc.cc.nn.ll. previgenti (di seguito quota A) e del premio “variabile” introdotto dal presente rinnovo (di seguito quota B o C).
La quota A del premio resta confermata nella misura di € 600,00 lordi annui. L'erogazione della quota A avviene con periodicità mensile ed è ridotta in base alle giornate di assenza
[…]”.
In particolare, la ricorrente, come precisato nelle note conclusive del 28.10.2024, ha fatto riferimento alla quota A del premio, pari a € 600,00 lordi annui, la cui erogazione, secondo la lettera del contratto collettivo, avviene con periodicità mensile ed è ridotta esclusivamente in base alle giornate di assenza.
Sul punto, ha eccepito che l'erogazione del premio sarebbe subordinata a valutazioni CP_1 discrezionali dell' , connesse al raggiungimento di obiettivi di produttività e CP_1 qualità del servizio e dunque non automaticamente dovuta.
Pag. 4 di 8 L'assunto è smentito dal chiaro tenore letterale della disposizione collettiva applicabile al rapporto. Ed infatti, dalla lettura dell'art. 79, comma 1, emerge che la quota A del premio ha natura fissa e predeterminata, e che la sua erogazione non è subordinata ad alcuna valutazione discrezionale del datore di lavoro, bensì costituisce un diritto contrattualmente riconosciuto al lavoratore, salvo le riduzioni previste in caso di assenza.
La distinzione operata dal contratto collettivo tra quota A (fissa) e quota B o C (variabile) conferma che solo quest'ultima è legata a criteri di produttività e qualità, mentre la prima ha carattere obbligatorio e automatico (“A decorrere dal 1° gennaio 2010 a tutto il personale dipendente compete un premio di incentivazione”).
Pertanto, deve ritenersi fondata la pretesa della ricorrente alla corresponsione del premio di incentivazione nella misura di euro 900,00, di cui euro 600,00 per l'anno 2018 e di euro
300,00 per le mensilità di gennaio-giugno 2019 e per l'effetto il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento di tali importi essendone pacifica la mancata corresponsione.
La ricorrente infine ha lamentato l'omesso versamento, in suo favore, sulla posizione di previdenza complementare accesa presso il Fondo Allianz, di una quota di TFR pari ad euro
658,13.
Preliminarmente appare opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
La disciplina delle forme pensionistiche complementari, inquadrata nell'ambito dell'art. 38 della Costituzione al pari della previdenza obbligatoria (secondo l'orientamento della
“funzionalizzazione della previdenza complementare”, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), trova oggi disciplina nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
In particolare, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 252/2005 stabilisce che: “L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria”.
L'art. 3, comma 3 statuisce che: “Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale”.
Per quanto riguarda il finanziamento, l'art. 8 del suddetto d.lgs. dispone che: “Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. […]”. (comma 1)
La struttura del rapporto costituitosi tra lavoratore, datore di lavoro e fondo di pensione, a seguito della scelta manifestata dal lavoratore per la destinazione del TFR, è sussumibile nella fattispecie della delegazione di pagamento di cui all'art. 1268 c.c., in cui il lavoratore assume
Pag. 5 di 8 la veste del delegante, il datore di lavoro quella di delegato ed il fondo di pensione, la veste di delegatario.
A seguito dell'adesione da parte del lavoratore alla previdenza complementare, il datore di lavoro assume un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti a titolo di TFR e di versarli successivamente al fondo di previdenza complementare. Il fondo di previdenza, in forza della suddetta adesione, accumula i contributi versati dal datore di lavoro per conto dell'aderente e assume l'obbligo di custodirli, gestirli, accantonarli, nei termini concordati.
Qualora il datore di lavoro non versi al Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore, quest'ultimo può agire in giudizio per chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la condanna dello stesso al versamento dei contributi nei confronti del Fondo. Dello stesso avviso è la giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che “In definitiva il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire "la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, l quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto […] il lavoratore ben può agire per ottenere coattivamente il versamento delle somme da parte del datore di lavoro che le abbia trattenute. Quello che invece non può fare, perché le finalità della disciplina legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti (cfr.
Cass. civ., sez. Lav., 27.1.2022, n. 2406)
Venendo al caso concreto, è innanzitutto non contestato e documentato (cfr. doc. 9, modulo di adesione Previras) che la ricorrente ha aderito al fondo di previdenza complementare.
A questo punto, a fronte della puntuale allegazione circa il mancato versamento delle quote di
TFR, era onere del datore fornire prova di avere regolarmente versato al fondo la residua parte di TFR (€ 658,13 pari alla differenza tra il totale maturato risultante dal CUD e quello effettivamente versato -cfr. doc. 5 e 10). Siffatta prova non è stata in alcun modo fornita dal convenuto, il quale va pertanto va condannata a versare al fondo pensionistico , CP_2 regolarmente citato dal ricorrente, la somma di euro 658,13, oltre interessi legali e rivalutazione
Infine, non merita di essere accolta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente, non avendo la stessa dedotto alcunché in ordine alla concreta ed effettiva esistenza di pregiudizio conseguente al comportamento processuale di controparte.
Non è infatti possibile liquidare un danno, sia pure equitativamente, se dagli atti non risulti
Pag. 6 di 8 alcun elemento da cui desumere l'esistenza dello stesso (in tali termini Cass. civ. Sez. III,
05/03/2015, n. 4443: “La condanna della parte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla soccombenza totale e non parziale in giudizio, che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave
e, dunque, della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio”.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è parzialmente fondato e, per l'effetto,
Controparte_4
O.D.V., va condannata al pagamento di euro 900,00 in favore della ricorrente per i titoli di cui sopra e a versare sul Fondo di previdenza complementare - Pensione Aperto la contribuzione sulla posizione della ricorrente la somma di euro 658,13
- SEZIONE DI SCIACCA Controparte_3
O.D.V. va condannata alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da €1.101 a € 5.200) in considerazione dell'attività svolta.
va altresì condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da in CP_1 CP_2 considerazione del valore della domanda relativa alla condanna al pagamento dei dei ratei di
TFR non versati (dunque sino a € 1.100,00)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento parziale del ricorso, condanna AVIS -ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI
SCIACCA O.D.V., al pagamento in favore di di € 900,00, per i titoli di Parte_1 cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al saldo;
condanna AVIS -ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI
SCIACCA O.D.V., a versare sul Fondo di previdenza complementare- Pensione Aperto a contribuzione definita sulla posizione della ricorrente n. 3256545 presso la CP_2 somma di euro 658,13 a titolo di TFR;
Pag. 7 di 8 condanna AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI
SCIACCA O.D.V., alla rifusione delle spese di lite in favore di pari ad € Parte_1
1.350,00 per onorari oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
condanna AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI
SCIACCA O.D.V., alla rifusione delle spese di lite in favore di pari ad € CP_2
450,00 per onorari oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA
Così deciso in Sciacca 11.7.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CRAPARO SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI Controparte_1
SCIACCA O.D.V., rappresentato e difeso dall'Avv.to LA TORRE VINCENZO
- resistente –
E NEI CONFRONTI DI rappresentata e difesa dagli avv.ti on gli Avv.ti CETTI CASCIO e CP_2
MARIA FERRARO
- resistente
OGGETTO: retribuzione;
fondo di previdenza complementare;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.3.2022, – premesso di avere prestato attività Parte_1 di lavoro alle dipendenze di - dal 4.8.2005 al 12.6.2019 - ha lamentato la mancata CP_1 corresponsione delle seguenti somme:
- euro 1.036,39, di cui € 900 a titolo di premio di incentivazione ex art. 79, co.1 CCNL
(di cui euro 600,00 riferiti all'anno 2018 ed euro 300,00 riferiti all'anno 2019) e CP_1 € 136,39 a titolo di indennità per la giornata di riposo cono corrisposta relative alla domenica del 12 maggio 2019 e del 26 maggio 2019;
- euro 658,13, a titolo di quota di TFR non versata presso il fondo previdenziale
. CP_2
Ciò premesso ha convenuto in giudizio e chiedendo di “accertare e CP_1 CP_2 dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere, anche a titolo di risarcimento danno, il pagamento dell'importo di € 1.036,39 somma scaturente dalla mancata corresponsione dell'indennità per la giornata di riposo relativa alla domenica del 12/05/2019 ed alla domenica del 26/05/2019, nonché al riconoscimento del premio di incentivazione annuale
(quota A) previsto dal comma 1, dell'art. 79 del CCNL Avis dell'importo di € 600,00 relativo all'anno 2018 e di € 300,00 per le sei mensilità dell'anno 2019 e per l'effetto condannare
l' (C.F.: Controparte_3
), in persona del Presidente pro-tempore, a versare tale importo in favore della P.IVA_1 ricorrente il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di messa in mora
(07/08/2019) e fino al soddisfo;
2) accertare e dichiarare il mancato versamento da parte dell Controparte_3
(C.F.: ), in persona del Presidente pro-tempore, presso il fondo di
[...] P.IVA_1 previdenza complementare - Pensione Aperto a contribuzione definita - Numero Posizione n.
3256545 intestato alla Sig.ra delle quote di TFR maturate e per l'effetto Parte_1
CP_ condannare la stessa al pagamento dell'importo complessivo di € 658,13 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) Condannare la resistente alla rifusione delle spese competenze ed onorari di causa e dove ritenuto opportuno anche ai sensi e per l'effetto dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa”.
AVIS -ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI SCIACCA
O.D.V. si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza chiedendone il rigetto. si è costituita in giudizio che ha assunto una posizione neutrale CP_2 manifestando la propria disponibilità ricevere l'accredito degli eventuali contributi non versati da parte del datore di lavoro e confermando, per quanto è qui di interesse, che il totale dei
Pag. 2 di 8 contributi versati sulla posizione previdenziale della ricorrente accesa presso il Fondo ammonta ad Euro 8.868,73.
La causa, istruita a mezzo documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro i termini assegnati.
Il ricorso è parzialmente infondato.
*
Va preliminarmente rigettata la eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità della domanda. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, per configurarsi la nullità del ricorso per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto fondanti la domanda, di cui rispettivamente ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c, è necessario che ne sia assolutamente impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, di guisa che il convenuto non sia posto nelle condizioni di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (ex multis Cass. sez. lav. Ord. 17 luglio 2018 nr.
19009). Nel caso di specie, il ricorso contiene tutti gli elementi che consentono di definire
l'editio actionis, essendo puntualmente allegati tutti i fatti costituitivi delle specifiche pretese contrattuali azionate;
del resto, il tenore complessivo delle difese, dalle quali emerge la piena contezza della convenuta del contenuto delle pretese fatte valere, il che esclude alcuna concreta lesione al diritto di difesa, la cui tutela è sottesa nella disciplina evocata.
Ciò premesso, nel merito la ricorrente lamenta in primo luogo di non avere percepito la maggiorazione per lavoro domenicale in relazione alla prestazione lavorativa espletata nelle domeniche del 12 e 26 maggio 2019 .
L'art. 46 del CCNL AVIS stabilisce che: “Tutti i dipendenti hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno.
Comunque, nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva
[…]”.
Pag. 3 di 8 Sulla scorta della disposizione richiamata, qualora la domenica non coincida con il giorno di riposo settimanale effettivo del dipendente, la prestazione lavorativa comporta il diritto alla corresponsione della indennità festiva, in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Con riguardo alla indennità rivendicata, l'art. 72 del CCNL AVIS prevede che:
“Al dipendente, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
- […]
- indennità per servizio festivo nella misura di € 17,82 per giornata (almeno 6 ore) e di € 8,91 da un minimo di tre e inferiore a 6 ore. […]”.
Nel caso concreto, dalla lettura della busta paga, si ricava che la ricorrente ha lavorato domenica 12 maggio 2019 per ore 5,15 e domenica 26 maggio per ore 3,30 in relazione alle quali è stata corrisposta la relativa maggiorazione di € 14,12 per il totale delle ore lavorate di domenica (8,45) (indicata alla voce 17 - lavoro festivo). La restante parte del trattamento spettante per tali giornate è confluito in busta paga nella voce 0 – retribuzione ordinaria, in conformità al dettato della disposizione pattizia richiamata (art. 46 c.c.n.l)
La domanda sul punto è pertanto infondata, avendo la convenuta corrisposto il trattamento retributivo spettante alla ricorrente in modo conforme alle disposzioni del CCNL applicabile al caso.
In ordine alla richiesta di corresponsione del premio di incentivazione, l'art. 79 comma 1
CCNL Avis (in atti) dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2010 a tutto il personale dipendente compete un premio di incentivazione il cui ammontare totale è dato dalla somma del premio di incentivazione previsto dai cc.cc.nn.ll. previgenti (di seguito quota A) e del premio “variabile” introdotto dal presente rinnovo (di seguito quota B o C).
La quota A del premio resta confermata nella misura di € 600,00 lordi annui. L'erogazione della quota A avviene con periodicità mensile ed è ridotta in base alle giornate di assenza
[…]”.
In particolare, la ricorrente, come precisato nelle note conclusive del 28.10.2024, ha fatto riferimento alla quota A del premio, pari a € 600,00 lordi annui, la cui erogazione, secondo la lettera del contratto collettivo, avviene con periodicità mensile ed è ridotta esclusivamente in base alle giornate di assenza.
Sul punto, ha eccepito che l'erogazione del premio sarebbe subordinata a valutazioni CP_1 discrezionali dell' , connesse al raggiungimento di obiettivi di produttività e CP_1 qualità del servizio e dunque non automaticamente dovuta.
Pag. 4 di 8 L'assunto è smentito dal chiaro tenore letterale della disposizione collettiva applicabile al rapporto. Ed infatti, dalla lettura dell'art. 79, comma 1, emerge che la quota A del premio ha natura fissa e predeterminata, e che la sua erogazione non è subordinata ad alcuna valutazione discrezionale del datore di lavoro, bensì costituisce un diritto contrattualmente riconosciuto al lavoratore, salvo le riduzioni previste in caso di assenza.
La distinzione operata dal contratto collettivo tra quota A (fissa) e quota B o C (variabile) conferma che solo quest'ultima è legata a criteri di produttività e qualità, mentre la prima ha carattere obbligatorio e automatico (“A decorrere dal 1° gennaio 2010 a tutto il personale dipendente compete un premio di incentivazione”).
Pertanto, deve ritenersi fondata la pretesa della ricorrente alla corresponsione del premio di incentivazione nella misura di euro 900,00, di cui euro 600,00 per l'anno 2018 e di euro
300,00 per le mensilità di gennaio-giugno 2019 e per l'effetto il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento di tali importi essendone pacifica la mancata corresponsione.
La ricorrente infine ha lamentato l'omesso versamento, in suo favore, sulla posizione di previdenza complementare accesa presso il Fondo Allianz, di una quota di TFR pari ad euro
658,13.
Preliminarmente appare opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
La disciplina delle forme pensionistiche complementari, inquadrata nell'ambito dell'art. 38 della Costituzione al pari della previdenza obbligatoria (secondo l'orientamento della
“funzionalizzazione della previdenza complementare”, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), trova oggi disciplina nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
In particolare, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 252/2005 stabilisce che: “L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria”.
L'art. 3, comma 3 statuisce che: “Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale”.
Per quanto riguarda il finanziamento, l'art. 8 del suddetto d.lgs. dispone che: “Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. […]”. (comma 1)
La struttura del rapporto costituitosi tra lavoratore, datore di lavoro e fondo di pensione, a seguito della scelta manifestata dal lavoratore per la destinazione del TFR, è sussumibile nella fattispecie della delegazione di pagamento di cui all'art. 1268 c.c., in cui il lavoratore assume
Pag. 5 di 8 la veste del delegante, il datore di lavoro quella di delegato ed il fondo di pensione, la veste di delegatario.
A seguito dell'adesione da parte del lavoratore alla previdenza complementare, il datore di lavoro assume un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti a titolo di TFR e di versarli successivamente al fondo di previdenza complementare. Il fondo di previdenza, in forza della suddetta adesione, accumula i contributi versati dal datore di lavoro per conto dell'aderente e assume l'obbligo di custodirli, gestirli, accantonarli, nei termini concordati.
Qualora il datore di lavoro non versi al Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore, quest'ultimo può agire in giudizio per chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la condanna dello stesso al versamento dei contributi nei confronti del Fondo. Dello stesso avviso è la giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che “In definitiva il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire "la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, l quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto […] il lavoratore ben può agire per ottenere coattivamente il versamento delle somme da parte del datore di lavoro che le abbia trattenute. Quello che invece non può fare, perché le finalità della disciplina legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti (cfr.
Cass. civ., sez. Lav., 27.1.2022, n. 2406)
Venendo al caso concreto, è innanzitutto non contestato e documentato (cfr. doc. 9, modulo di adesione Previras) che la ricorrente ha aderito al fondo di previdenza complementare.
A questo punto, a fronte della puntuale allegazione circa il mancato versamento delle quote di
TFR, era onere del datore fornire prova di avere regolarmente versato al fondo la residua parte di TFR (€ 658,13 pari alla differenza tra il totale maturato risultante dal CUD e quello effettivamente versato -cfr. doc. 5 e 10). Siffatta prova non è stata in alcun modo fornita dal convenuto, il quale va pertanto va condannata a versare al fondo pensionistico , CP_2 regolarmente citato dal ricorrente, la somma di euro 658,13, oltre interessi legali e rivalutazione
Infine, non merita di essere accolta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente, non avendo la stessa dedotto alcunché in ordine alla concreta ed effettiva esistenza di pregiudizio conseguente al comportamento processuale di controparte.
Non è infatti possibile liquidare un danno, sia pure equitativamente, se dagli atti non risulti
Pag. 6 di 8 alcun elemento da cui desumere l'esistenza dello stesso (in tali termini Cass. civ. Sez. III,
05/03/2015, n. 4443: “La condanna della parte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla soccombenza totale e non parziale in giudizio, che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave
e, dunque, della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio”.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è parzialmente fondato e, per l'effetto,
Controparte_4
O.D.V., va condannata al pagamento di euro 900,00 in favore della ricorrente per i titoli di cui sopra e a versare sul Fondo di previdenza complementare - Pensione Aperto la contribuzione sulla posizione della ricorrente la somma di euro 658,13
- SEZIONE DI SCIACCA Controparte_3
O.D.V. va condannata alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da €1.101 a € 5.200) in considerazione dell'attività svolta.
va altresì condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da in CP_1 CP_2 considerazione del valore della domanda relativa alla condanna al pagamento dei dei ratei di
TFR non versati (dunque sino a € 1.100,00)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento parziale del ricorso, condanna AVIS -ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI
SCIACCA O.D.V., al pagamento in favore di di € 900,00, per i titoli di Parte_1 cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al saldo;
condanna AVIS -ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI
SCIACCA O.D.V., a versare sul Fondo di previdenza complementare- Pensione Aperto a contribuzione definita sulla posizione della ricorrente n. 3256545 presso la CP_2 somma di euro 658,13 a titolo di TFR;
Pag. 7 di 8 condanna AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI
SCIACCA O.D.V., alla rifusione delle spese di lite in favore di pari ad € Parte_1
1.350,00 per onorari oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
condanna AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI
SCIACCA O.D.V., alla rifusione delle spese di lite in favore di pari ad € CP_2
450,00 per onorari oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA
Così deciso in Sciacca 11.7.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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